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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Causa trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 23.3.2022
da rappresentato e difeso, come da procura alle liti allegata in Parte_1 calce al presente atto, dall'avv. Luca Pavanetto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà di Piave, via Aquileia n. 9/A Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Filippo Doni giusta procura speciale alle liti per notaio in Fiumicino, rep. Persona_1 n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce 929
Appellato
nonché contro
IN - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, SEDE TERRITORIALE DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei cui uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliato
Appellato
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
1 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 421/2021 pubblicata in data 8.11.2021
IN PUNTO: opposizione a verbale unico di accertamento
Conclusioni: Per l'appellante “”Nel merito: fatta eccezione per il capo in cui è Parte_1 stata accolta la doglianza relativa al recupero operato sulle indennità di trasferta, riformare parzialmente, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza del Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro n. 421/2021 del 08.10.2021 oggi appellata, accogliendosi le conclusioni formulate da in proprio nel giudizio di primo grado, che Parte_1 di seguito si riportano: con riguardo al giudizio n. 928/2018 R.g., riunito al n. 582/2018 R.g. :
“In via principale - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2017012940/T01 del 30.11.2017 (doc. 1) e 2017012940/DDL di pari data (doc. 2), dichiarandoli nulli e/o inefficaci e/o annullandoli.
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, non dovute dall'odierno ricorrente le somme a titolo di contributi e di sanzioni determinate e richieste nei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2017012940/T01 del 30.11.2017 (doc. 1) e 2017012940/DDL di pari data (doc. 2), con contestuale dichiarazione di annullamento e completa estinzione del procedimento sanzionatorio. In via subordinata ridurre, per tutti i motivi di cui in narrativa, la somma eventualmente dovuta dall'odierno ricorrente sulla base dei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2017012940/T01 del 30.11.2017 (doc. 1) e 2017012940/DDL di pari data (doc. 2), nella misura che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia. In via istruttoria - si insta affinchè il giudice ordini alle odierne resistenti di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., le dichiarazioni dei lavoratori CP_ dell'impresa individuale acquisite dai Funzionari di vigilanza / Parte_1 Inl durante la fase di accertamento. Tali documenti, che si trovano in possesso esclusivo delle odierni resistenti, consentono di verificare il contenuto e la portata delle dichiarazioni sulla base delle quali sono state elevate le contestazioni contenute nei verbali unici di accertamento e notificazione di cui sopra. Sempre in via istruttoria (come da note illustrative del 19.10.2020) Inoltre, in via istruttoria, in caso di accoglimento della domanda proposta dal Sig. in via subordinata, si insta, pur senza invertire Pt_1 l'onere della prova, alla luce delle argomentazioni dedotte da nei propri scritti Pt_1 e delle risultanze processuali, che venga, se del caso, disposta CTU volta a calcolare, se sussistenti, le differenze contributive, sanzioni ed interessi eventualmente dovute dal Sig.
, autorizzando il CTU ad acquisire ogni documento utile. Se necessario, Parte_1 acquisire e/o ordinare l'esibizione di documenti, nonché disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio anche ex art. 421 c.p.c.”. con riguardo al giudizio n. 582/2018 R.g., al quale è stato riunito il n. 928/2018 R.g.:
“In via principale accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017012940/S22 del 30.11.2017 (doc. 1 ), dichiarandolo CP_2 nullo e/o inefficace e/o annullandolo;
conseguentemente accertare e dichiarare non dovute da le somme a titolo di contributi determinate e richieste nel predetto Controparte_2 verbale, con contestuale dichiarazione di annullamento e completa estinzione del procedimento sanzionatorio”.
2 In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e degli accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.””
Per l'appellato : “”IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'avverso ricorso in appello in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. IN SUBORDINE, accogliersi in ogni caso le conclusioni formulate da in primo grado, CP_1 che di seguito si riportano: NEL MERITO: accertare e dichiarare che il ricorso e le domande tutte in esso contenute sono infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarsi il ricorso e le domande tutte nello stesso contenute, confermando i verbali unici di accertamento e notificazione opposti e l'addebito delle relative somme a titolo di contributi e di sanzioni civili. (per RG 928/18 Parte_1 IN VIA PRINCIPALE: respingere il ricorso e di conseguenza condannarsi la ditta
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di CP_2
€ 27.280,00 dovuta a titolo di contributi, così come risulta dal modello UL 13 a firma del dirigente la sede che si provvede a depositare. (per RG 582/18 CP_2 CP_2 IN VIA ISTRUTTORIA: senza voler operare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede la prova per testi degli ispettori verbalizzanti ( , a Testimone_1 Persona_2 conferma delle circostanze di fatto oggetto di verbalizzazione, nonché di tutti i lavoratori di cui trattasi e di cui all'elenco allegato e di cui ai verbali di dichiarazioni qui allegati, sempre sulle circostanze di fatto oggetto di verbalizzazione e di quelle di cui alla narrativa, da intendersi qui richiamate e ritrascritte e precedute dalle parole “vero che”, espunti eventuali elementi valutativi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, parzialmente rifusi per il primo grado e integralmente rifusi per il grado di appello.””
Per l'appellato IN: “” a) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
b) Nel merito, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni formulate in grado di appello. Con vittoria di spese ed onorari di causa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale del Lavoro di Treviso, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti (rg 582/2018 proposto da ed rg 928/2018 proposto da Controparte_2
ha confermato i verbali di accertamento opposti fatta eccezione per i Parte_1 contributi calcolati sulle indennità di trasferta e per il contributo di € 416,00, condannando la ditta a tener indenne per quanto la stessa sarebbe Parte_1 Controparte_2 stata tenuta a corrispondere in favore dell' a seguito del verbale opposto, condannando CP_1 le parti ricorrenti, e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 in favore dell' e dell'IN nonché la ditta lle spese di lite in favore CP_1 Parte_1 di relativamente all'azione di garanzia svolta da quest'ultima. Controparte_2
2. Le parti ricorrenti avevano opposto, in primo grado, con due distinti ricorsi il (medesimo) verbale unico di accertamento del 20.11.2017 dell'IN (con il quale era stato accertato un debito contributivo in riferimento al periodo 1.9.2012/31.8.2017) censurandolo sotto diversi profili ed in particolare per difetto di motivazione e generica indicazione dei fatti accertati, per decadenza nei confronti del responsabile solidale, per impossibilità per la committente di conoscere le omissioni contributive, per infondatezza dell'accertamento e per erroneo calcolo delle somme addebitate oltre che per la mancata preventiva escussione dell'appaltatore.
3 2.1 Il primo giudice, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (in quanto non era il titolare dei crediti contributivi scaturenti dall'accertamento) e respinto il motivo di opposizione relativo alla genericità ed indeterminatezza del verbale opposto (risultando chiari i fatti contestati e le ragioni dei recuperi applicati nonché i lavoratori, tutti regolarmente assunti, rispetto ai quali era stato compiuto l'accertamento) ha evidenziato come le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro ed i risultati degli accertamenti documentali compiuti nel verbale di accertamento, avevano trovato conferma in sede giudiziale. La legittimità della riqualificazione del personale (da operaio comune ad operaio qualificato) era stata confermata dalle dichiarazioni dei lavoratori che avevano riferito che l'attività della ditta datrice di lavoro consisteva esclusivamente nella posa in opera di pavimentazione e di rivestimenti, attività che rientrava secondo il mansionario, nel secondo livello (fatta eccezione dell'unico dipendente che aveva dichiarato di svolgere la attività di operaio comune). Quanto alla inosservanza della paga base e dell'orario minimo previsto dal contratto, la società datrice di lavoro non aveva fornito elementi idonei a giustificare la sospensione del lavoro invocata a fondamento della minor retribuzione;
parimenti non risultava giustificata la omessa contribuzione su un congruo numero di giornate non retribuite e la indicazione di ore di ferie e di ROL superiori alla previsione contrattuale e verosimilmente non fruite ma solo contabilizzate. Inoltre, non erano stati giustificati gli sgravi usufruiti ai sensi della l. 190/2008 attesa la mancanza del requisito della regolarità contributiva accertato in sede ispettiva, restando a carico di parte datoriale l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per gli esoneri e per gli sgravi contributivi. Riguardo agli assegni per il nucleo familiare corrisposti in via di anticipazione in favore dei lavoratori, la mancanza dei requisiti in capo a questi ultimi imponeva alla datrice di lavoro il recupero degli stessi dalla prima paga utile successiva all'accertamento. Ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla pretesa decadenza dell'azione di recupero contributivo nei confronti della responsabile solidale non essendo Controparte_2 applicabile il termine biennale agli istituti pubblici in quanto operante solo nell'ambito del rapporto privato tra datore di lavoro e lavoratore. Ha respinto la doglianza relativa al criterio adottato per l'imputazione dell'evasione contributiva ai singoli soggetti committenti a titolo di responsabilità solidale (sulla base della percentuale dell'importo del fatturato riferibile a ciascun committente). Ha rigettato, inoltre, il motivo di censura riferito all'asserita impossibilità del committente di verificare la regolarità della condotta contributiva dell'appaltatrice atteso che la responsabilità solidale non presuppone una negligenza nel controllo ma è di natura oggettiva e sussiste in tutti i casi in cui l'appaltatore non adempie ai propri obblighi di legge. Anche il rilievo relativo alla preventiva escussione dell'appaltatore era infondato potendo essere eccepita solo in sede di esecuzione e non nell'ambito del procedimento accertativo cognitivo dell'esistenza del debito.
2.2 Ha accolto, invece, la doglianza relativa al recupero operato sulle indennità di trasferta non valendo a fondare la pretesa creditoria dell'Ente la circostanza che detta indennità non venisse corrisposta con la frequenza suggerita dal tipo di attività. Ha accolto, infine, la domanda di condanna della ditta (debitrice Parte_1 principale) a tenere indenne la committente (debitrice solidale ex art 29 CP_2 CP_2 d lgs 276/2003) per quanto dalla stessa corrisposto in favore dell' . CP_1
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con sei motivi. Parte_1 Gli appellati ed Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno insistito per il rigetto della CP_1 impugnazione.
4 nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è Controparte_2 costituita in giudizio con prosecuzione del giudizio in sua contumacia.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 2 ottobre 2025 la causa era trattata con modalità ex art 127 ter c.p.c. e la Corte all'esito della Camera di Consiglio decideva come da separato dispositivo pubblicato in via telematica in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza contestando l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'IN avendo l'originario ricorrente contestato i verbali anche sotto il profilo formale. Con il secondo motivo ha reiterato le irregolarità dedotte in primo grado dei verbali di accertamento in quanto non specificavano gli esiti dettagliati dell'accertamento condotto, ma si basavano solo sulle interviste dei lavoratori peraltro richiamate in maniera genericamente senza alcuna specifica del numero dei lavoratori dichiarati;
inoltre le interviste degli stessi non risultavano riscontrate con elementi oggettivi. Con il terzo motivo ha contestato l'operato reinquadramento dei lavoratori nel II livello precisando che i verbali si fondavano su un numero di dichiarazioni parziale rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nell'accertamento e che comunque, le dichiarazioni rese, non confermavano le mansioni svolte nei termini dedotti nei verbali di accertamento precisando, inoltre, che nel I livello rientravano l'aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti ed il posatore degli stessi in stampi preformati. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza avuto riguardo alla dedotta inosservanza della paga base e dell'orario minimo previsto dal contratto nonché sulle ore di ferie Rol, Cassa integrazione, sgravi ed importi non imponibili. Ha precisato, al riguardo, che ricade sull' , ancorché convenuto in giudizio di Pt_2 accertamento negativo, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito rispetto ai quali non hanno efficacia probatoria né il verbale (in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza dei verbalizzanti ma appresi da terzi o in seguito ad acquisizione di documenti) né il contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori né le valutazioni degli ispettori. La tematica relativa alla paga base era superata dalla circostanza che risultava errato l'inquadramento del II livello mentre riguardo all'orario minimo controparte non aveva indicato il numero minimo di ore settimanali asseritamente previste limitandosi a richiamare il verbale e le valutazioni degli ispettori. Con il quinto motivo ha impugnato la statuizione relativa agli assegni nucleo familiare evidenziando come al datore di lavoro è preclusa ogni verifica e che in ogni caso non era stata fornita una elencazione analitica degli importi asseritamente da recuperare. Con il sesto motivo ha censurato la sentenza non avendo il primo giudice motivato alcunché circa il quantum delle pretese contributive risultando le somme richieste conteggiate in modo indeterminato e sulla scorta di un ragionamento induttivo e, peraltro, i verbali non esponevano in modo analitico gli importi richiesti, non erano indicati i criteri di calcolo né era stata prodotta documentazione a supporto dei conteggi.
6. L' ha insistito nella eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'IN CP_1 ribadendo la completezza dei verbali ispettivi. Ha evidenziato come tutti i lavoratori della erano stati assunti ed inquadrati Parte_3 quali operai comuni al I livello anziché nel II livello avendo svolto mansioni di posatori;
dai verbali era altresì emerso come l' aveva omesso di assoggettare a Parte_4 contribuzione un congruo numero di giornate non retribuite indicate nei LUL senza fornire valide giustificazioni al riguardo.
5 Ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di onere della prova avuto riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito previdenziale dovendo l'odierno appellante provare i fatti costitutivi dei pretesi benefici e sgravi contributivi. Ha evidenziato come l'azienda, rispetto alla mancata contribuzione delle giornate non retribuite indicate sul LUL non aveva fornito o esibito alcuna pezza giustificativa, mentre riguardo alle ferie ed ai ROL l'azienda aveva esposto sul LUL ore di ferie abnormi rispetto a quelle spettanti. Ha rimarcato le irregolarità emerse in sede ispettiva riguardo alla cassa integrazione guadagni ordinaria avendo l'azienda indicato come indirizzo dei lavori la sede legale dell'azienda (che coincideva con l'abitazione del titolare) ovvero, successivamente al 2015, come unica sede dei lavori un cantiere di Treviso allegando un elenco di operai superiori a quello della domanda, taluni dei quali non più in forza da tempo nell'azienda. Anche avuto riguardo agli sgravi contributivi ex l. 190/2014 era emerso l'assenza dei presupposti per la relativa fruizione (durc interno regolare) mentre rispetto agli assegni familiari erano state riscontrate differenze degli importi dichiarati dai lavoratori, ai fini fiscali, rispetto a quelli percepiti (personali, familiari o del coniuge). In merito all'obbligo solidale ex art 29 d. lgs 276/2003 la ditta (che operava sia Pt_1 direttamente che per il tramite di Consorzi) non aveva fornito la documentazione idonea ad individuare i singoli cantieri dove avevano prestato attività i diversi lavoratori e pertanto il debito richiesto agli obbligati solidali era stato quantificato mediante percentualizzazione delle fatture. Quanto, infine, al beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore lo stesso operava esclusivamente in sede esecutiva ben potendo il creditore agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato solidale.
7. 7. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha insistito per la conferma della propria carenza di legittimazione passiva mentre, nel merito, ha rimarcato come il verbale opposto riportava dettagliatamente tutte le fasi dell'accertamento svolto e della documentazione visionata oltre ad esplicitare ampliamente gli esiti e le motivazioni degli accertamenti che avevano condotto ai recuperi contributivi. In ordine al reinquadramento dei lavoratori ed al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai medesimi in sede ispettiva, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce particolare grado di attendibilità alle dichiarazioni rese in sede di accertamento in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di condizionamenti e potendo essere infirmate solo da specifica prova contraria;
nella fattispecie tali dichiarazioni erano state confermate in udienza mediante la assunzione della prova testimoniale. Quanto alle altre debenze contributive gli ispettori avevano semplicemente calcolato gli importi dovuti prendendo come riferimento la retribuzione del II livello, l'unica logicamente ammissibile considerate le mansioni concretamente svolte dai lavoratori. Con riferimento alle altre irregolarità il datore di lavoro non aveva provveduto a giustificare le assenze dei lavoratori indicate nei LUL mentre rispetto alle ore di ferie ed ai ROL erano emerse enormi incongruenze che rendevano inverosimile quanto formalmente riportato nei LUL e, sul punto, il datore di lavoro non aveva reso valide giustificazioni. Rispetto alla CIG, i lavoratori non avevano confermato di aver interrotto il rapporto di lavoro per eventi atmosferici, tenuto conto, peraltro, che le loro mansioni erano svolte prevalentemente al coperto. Avuto riguardo agli assegni nucleo familiari era emerso come i lavoratori avevano dichiarato redditi parziali o attinenti ad anni diversi da quelli da prendere in considerazione al fine di ottenere tale prestazione.
8. L'appello è inammissibile.
6 9. Va dichiarato d'ufficio la inammissibilità del ricorso di primo grado ex art 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire non essendo configurabile alcuna lesione dei diritti prima dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81.
9.1 Osserva la Corte che l'interesse ad agire si concreta nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice e secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr Cass. 11369/2020) dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'A.G. l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di una situazione di incertezza.
9.2 Allora va evidenziato che, ai sensi della legge n. 689/1981 non è configurabile un interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, la quale costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione della ordinanza ingiunzione. Infatti, la contestazione dell'illecito non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, la quale può essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento. Deve, pertanto, considerarsi inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per il verbale di accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto;
in mancanza di esercizio di tale facoltà, l'amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso l'ordinanza ingiunzione, impugnabile a norma dell'art. 22 della legge n. 689/81. A tal proposito anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11369/2020, e Cass 5543/2023 ha ribadito che “Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norma sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 681/1981 (Cass. Sez Unite n. 16 del 2007; conf. Cass n. 18329/2007). Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa Corte (Cass n. 32886/2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della Parte_5
avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-
[...] ingiunzione”
9.3 Dunque la legittimazione ad agire nei confronti dell'Ispettorato come unico contraddittore sorge quando l'ufficio abbia adottato, a conclusione dell'iter procedimentale, l'ordinanza ingiunzione, che rappresenta l'unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del ritenuto trasgressore, laddove il verbale di accertamento ispettivo ha mera rilevanza endoprocedimentale e, perciò, non fa sorgere l'interesse all'accertamento giudiziale negativo.
10. L'impugnazione risulta inammissibile anche avuto riguardo alla posizione dell'
[...]
. CP_3
7 10.1 L' , alla udienza del 6 giugno 2025, ha documentalmente evidenziato (con CP_1 successivo deposto in via telematica) che in conseguenza dell'avviso di accertamento di cui al verbale opposto in giudizio (n. 2017012940), l' ha emesso avviso di Controparte_4 addebito n. 4192024000003972900 2019 per € 963.312,04 ritualmente notificato al sig. (per compiuta giacenza della nota inviata all'indirizzo indicato dal medesimo nel Pt_1 ricorso in appello), avviso che non era stato opposto dal destinatario in via giudiziale così rendendo irretrattabile il credito ivi portato. La difesa dell'appellante, chiesto termine per la disamina della documentazione, nulla ha dedotto e replicato al rilievo dell'Ente previdenziale neanche con le note di trattazione scritta. Al riguardo si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il recente pronunciamento della Suprema Corte (Sent 6199/2024) secondo la quale “ prevedendo l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020). La diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
Appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
…… diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una "preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale", come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi - in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte - che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale”
11. Gli altri motivi di appello restano assorbiti.
12. In applicazione del principio della soccombenza l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati ed IN delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote minime essendo state riproposte in questa sede questioni trattate ed esaustivamente risolte in primo grado oltre che di agevole soluzione.
13. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo
8 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_1 e Ispettorato Nazionale del Lavoro delle spese di lite del presente giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Causa trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 23.3.2022
da rappresentato e difeso, come da procura alle liti allegata in Parte_1 calce al presente atto, dall'avv. Luca Pavanetto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Donà di Piave, via Aquileia n. 9/A Appellante
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Filippo Doni giusta procura speciale alle liti per notaio in Fiumicino, rep. Persona_1 n. 37590, racc. n. 7131, del 23.01.2023, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce 929
Appellato
nonché contro
IN - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, SEDE TERRITORIALE DI TREVISO, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei cui uffici in Venezia, Piazza San Marco, Palazzo Reale n. 63 è ex lege domiciliato
Appellato
e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
1 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 421/2021 pubblicata in data 8.11.2021
IN PUNTO: opposizione a verbale unico di accertamento
Conclusioni: Per l'appellante “”Nel merito: fatta eccezione per il capo in cui è Parte_1 stata accolta la doglianza relativa al recupero operato sulle indennità di trasferta, riformare parzialmente, per tutti i motivi di cui in narrativa, la sentenza del Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro n. 421/2021 del 08.10.2021 oggi appellata, accogliendosi le conclusioni formulate da in proprio nel giudizio di primo grado, che Parte_1 di seguito si riportano: con riguardo al giudizio n. 928/2018 R.g., riunito al n. 582/2018 R.g. :
“In via principale - accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2017012940/T01 del 30.11.2017 (doc. 1) e 2017012940/DDL di pari data (doc. 2), dichiarandoli nulli e/o inefficaci e/o annullandoli.
- in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, non dovute dall'odierno ricorrente le somme a titolo di contributi e di sanzioni determinate e richieste nei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2017012940/T01 del 30.11.2017 (doc. 1) e 2017012940/DDL di pari data (doc. 2), con contestuale dichiarazione di annullamento e completa estinzione del procedimento sanzionatorio. In via subordinata ridurre, per tutti i motivi di cui in narrativa, la somma eventualmente dovuta dall'odierno ricorrente sulla base dei verbali unici di accertamento e notificazione nn. 2017012940/T01 del 30.11.2017 (doc. 1) e 2017012940/DDL di pari data (doc. 2), nella misura che verrà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia. In via istruttoria - si insta affinchè il giudice ordini alle odierne resistenti di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., le dichiarazioni dei lavoratori CP_ dell'impresa individuale acquisite dai Funzionari di vigilanza / Parte_1 Inl durante la fase di accertamento. Tali documenti, che si trovano in possesso esclusivo delle odierni resistenti, consentono di verificare il contenuto e la portata delle dichiarazioni sulla base delle quali sono state elevate le contestazioni contenute nei verbali unici di accertamento e notificazione di cui sopra. Sempre in via istruttoria (come da note illustrative del 19.10.2020) Inoltre, in via istruttoria, in caso di accoglimento della domanda proposta dal Sig. in via subordinata, si insta, pur senza invertire Pt_1 l'onere della prova, alla luce delle argomentazioni dedotte da nei propri scritti Pt_1 e delle risultanze processuali, che venga, se del caso, disposta CTU volta a calcolare, se sussistenti, le differenze contributive, sanzioni ed interessi eventualmente dovute dal Sig.
, autorizzando il CTU ad acquisire ogni documento utile. Se necessario, Parte_1 acquisire e/o ordinare l'esibizione di documenti, nonché disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio anche ex art. 421 c.p.c.”. con riguardo al giudizio n. 582/2018 R.g., al quale è stato riunito il n. 928/2018 R.g.:
“In via principale accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'illegittimità e/o comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017012940/S22 del 30.11.2017 (doc. 1 ), dichiarandolo CP_2 nullo e/o inefficace e/o annullandolo;
conseguentemente accertare e dichiarare non dovute da le somme a titolo di contributi determinate e richieste nel predetto Controparte_2 verbale, con contestuale dichiarazione di annullamento e completa estinzione del procedimento sanzionatorio”.
2 In ogni caso: Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite, oltre al rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15% e degli accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.””
Per l'appellato : “”IN VIA PRINCIPALE: Rigettarsi l'avverso ricorso in appello in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato. IN SUBORDINE, accogliersi in ogni caso le conclusioni formulate da in primo grado, CP_1 che di seguito si riportano: NEL MERITO: accertare e dichiarare che il ricorso e le domande tutte in esso contenute sono infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettarsi il ricorso e le domande tutte nello stesso contenute, confermando i verbali unici di accertamento e notificazione opposti e l'addebito delle relative somme a titolo di contributi e di sanzioni civili. (per RG 928/18 Parte_1 IN VIA PRINCIPALE: respingere il ricorso e di conseguenza condannarsi la ditta
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di CP_2
€ 27.280,00 dovuta a titolo di contributi, così come risulta dal modello UL 13 a firma del dirigente la sede che si provvede a depositare. (per RG 582/18 CP_2 CP_2 IN VIA ISTRUTTORIA: senza voler operare alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede la prova per testi degli ispettori verbalizzanti ( , a Testimone_1 Persona_2 conferma delle circostanze di fatto oggetto di verbalizzazione, nonché di tutti i lavoratori di cui trattasi e di cui all'elenco allegato e di cui ai verbali di dichiarazioni qui allegati, sempre sulle circostanze di fatto oggetto di verbalizzazione e di quelle di cui alla narrativa, da intendersi qui richiamate e ritrascritte e precedute dalle parole “vero che”, espunti eventuali elementi valutativi. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, parzialmente rifusi per il primo grado e integralmente rifusi per il grado di appello.””
Per l'appellato IN: “” a) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;
b) Nel merito, rigettare in toto l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, non accettando il contraddittorio su eventuali nuove eccezioni formulate in grado di appello. Con vittoria di spese ed onorari di causa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale del Lavoro di Treviso, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti (rg 582/2018 proposto da ed rg 928/2018 proposto da Controparte_2
ha confermato i verbali di accertamento opposti fatta eccezione per i Parte_1 contributi calcolati sulle indennità di trasferta e per il contributo di € 416,00, condannando la ditta a tener indenne per quanto la stessa sarebbe Parte_1 Controparte_2 stata tenuta a corrispondere in favore dell' a seguito del verbale opposto, condannando CP_1 le parti ricorrenti, e al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_2 in favore dell' e dell'IN nonché la ditta lle spese di lite in favore CP_1 Parte_1 di relativamente all'azione di garanzia svolta da quest'ultima. Controparte_2
2. Le parti ricorrenti avevano opposto, in primo grado, con due distinti ricorsi il (medesimo) verbale unico di accertamento del 20.11.2017 dell'IN (con il quale era stato accertato un debito contributivo in riferimento al periodo 1.9.2012/31.8.2017) censurandolo sotto diversi profili ed in particolare per difetto di motivazione e generica indicazione dei fatti accertati, per decadenza nei confronti del responsabile solidale, per impossibilità per la committente di conoscere le omissioni contributive, per infondatezza dell'accertamento e per erroneo calcolo delle somme addebitate oltre che per la mancata preventiva escussione dell'appaltatore.
3 2.1 Il primo giudice, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (in quanto non era il titolare dei crediti contributivi scaturenti dall'accertamento) e respinto il motivo di opposizione relativo alla genericità ed indeterminatezza del verbale opposto (risultando chiari i fatti contestati e le ragioni dei recuperi applicati nonché i lavoratori, tutti regolarmente assunti, rispetto ai quali era stato compiuto l'accertamento) ha evidenziato come le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro ed i risultati degli accertamenti documentali compiuti nel verbale di accertamento, avevano trovato conferma in sede giudiziale. La legittimità della riqualificazione del personale (da operaio comune ad operaio qualificato) era stata confermata dalle dichiarazioni dei lavoratori che avevano riferito che l'attività della ditta datrice di lavoro consisteva esclusivamente nella posa in opera di pavimentazione e di rivestimenti, attività che rientrava secondo il mansionario, nel secondo livello (fatta eccezione dell'unico dipendente che aveva dichiarato di svolgere la attività di operaio comune). Quanto alla inosservanza della paga base e dell'orario minimo previsto dal contratto, la società datrice di lavoro non aveva fornito elementi idonei a giustificare la sospensione del lavoro invocata a fondamento della minor retribuzione;
parimenti non risultava giustificata la omessa contribuzione su un congruo numero di giornate non retribuite e la indicazione di ore di ferie e di ROL superiori alla previsione contrattuale e verosimilmente non fruite ma solo contabilizzate. Inoltre, non erano stati giustificati gli sgravi usufruiti ai sensi della l. 190/2008 attesa la mancanza del requisito della regolarità contributiva accertato in sede ispettiva, restando a carico di parte datoriale l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per gli esoneri e per gli sgravi contributivi. Riguardo agli assegni per il nucleo familiare corrisposti in via di anticipazione in favore dei lavoratori, la mancanza dei requisiti in capo a questi ultimi imponeva alla datrice di lavoro il recupero degli stessi dalla prima paga utile successiva all'accertamento. Ha rigettato il motivo di ricorso relativo alla pretesa decadenza dell'azione di recupero contributivo nei confronti della responsabile solidale non essendo Controparte_2 applicabile il termine biennale agli istituti pubblici in quanto operante solo nell'ambito del rapporto privato tra datore di lavoro e lavoratore. Ha respinto la doglianza relativa al criterio adottato per l'imputazione dell'evasione contributiva ai singoli soggetti committenti a titolo di responsabilità solidale (sulla base della percentuale dell'importo del fatturato riferibile a ciascun committente). Ha rigettato, inoltre, il motivo di censura riferito all'asserita impossibilità del committente di verificare la regolarità della condotta contributiva dell'appaltatrice atteso che la responsabilità solidale non presuppone una negligenza nel controllo ma è di natura oggettiva e sussiste in tutti i casi in cui l'appaltatore non adempie ai propri obblighi di legge. Anche il rilievo relativo alla preventiva escussione dell'appaltatore era infondato potendo essere eccepita solo in sede di esecuzione e non nell'ambito del procedimento accertativo cognitivo dell'esistenza del debito.
2.2 Ha accolto, invece, la doglianza relativa al recupero operato sulle indennità di trasferta non valendo a fondare la pretesa creditoria dell'Ente la circostanza che detta indennità non venisse corrisposta con la frequenza suggerita dal tipo di attività. Ha accolto, infine, la domanda di condanna della ditta (debitrice Parte_1 principale) a tenere indenne la committente (debitrice solidale ex art 29 CP_2 CP_2 d lgs 276/2003) per quanto dalla stessa corrisposto in favore dell' . CP_1
3. Avverso la sentenza ha proposto appello con sei motivi. Parte_1 Gli appellati ed Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno insistito per il rigetto della CP_1 impugnazione.
4 nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è Controparte_2 costituita in giudizio con prosecuzione del giudizio in sua contumacia.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
alla udienza del 2 ottobre 2025 la causa era trattata con modalità ex art 127 ter c.p.c. e la Corte all'esito della Camera di Consiglio decideva come da separato dispositivo pubblicato in via telematica in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza contestando l'asserito difetto di legittimazione passiva dell'IN avendo l'originario ricorrente contestato i verbali anche sotto il profilo formale. Con il secondo motivo ha reiterato le irregolarità dedotte in primo grado dei verbali di accertamento in quanto non specificavano gli esiti dettagliati dell'accertamento condotto, ma si basavano solo sulle interviste dei lavoratori peraltro richiamate in maniera genericamente senza alcuna specifica del numero dei lavoratori dichiarati;
inoltre le interviste degli stessi non risultavano riscontrate con elementi oggettivi. Con il terzo motivo ha contestato l'operato reinquadramento dei lavoratori nel II livello precisando che i verbali si fondavano su un numero di dichiarazioni parziale rispetto al numero dei lavoratori coinvolti nell'accertamento e che comunque, le dichiarazioni rese, non confermavano le mansioni svolte nei termini dedotti nei verbali di accertamento precisando, inoltre, che nel I livello rientravano l'aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti ed il posatore degli stessi in stampi preformati. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza avuto riguardo alla dedotta inosservanza della paga base e dell'orario minimo previsto dal contratto nonché sulle ore di ferie Rol, Cassa integrazione, sgravi ed importi non imponibili. Ha precisato, al riguardo, che ricade sull' , ancorché convenuto in giudizio di Pt_2 accertamento negativo, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito rispetto ai quali non hanno efficacia probatoria né il verbale (in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza dei verbalizzanti ma appresi da terzi o in seguito ad acquisizione di documenti) né il contenuto delle dichiarazioni dei lavoratori né le valutazioni degli ispettori. La tematica relativa alla paga base era superata dalla circostanza che risultava errato l'inquadramento del II livello mentre riguardo all'orario minimo controparte non aveva indicato il numero minimo di ore settimanali asseritamente previste limitandosi a richiamare il verbale e le valutazioni degli ispettori. Con il quinto motivo ha impugnato la statuizione relativa agli assegni nucleo familiare evidenziando come al datore di lavoro è preclusa ogni verifica e che in ogni caso non era stata fornita una elencazione analitica degli importi asseritamente da recuperare. Con il sesto motivo ha censurato la sentenza non avendo il primo giudice motivato alcunché circa il quantum delle pretese contributive risultando le somme richieste conteggiate in modo indeterminato e sulla scorta di un ragionamento induttivo e, peraltro, i verbali non esponevano in modo analitico gli importi richiesti, non erano indicati i criteri di calcolo né era stata prodotta documentazione a supporto dei conteggi.
6. L' ha insistito nella eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'IN CP_1 ribadendo la completezza dei verbali ispettivi. Ha evidenziato come tutti i lavoratori della erano stati assunti ed inquadrati Parte_3 quali operai comuni al I livello anziché nel II livello avendo svolto mansioni di posatori;
dai verbali era altresì emerso come l' aveva omesso di assoggettare a Parte_4 contribuzione un congruo numero di giornate non retribuite indicate nei LUL senza fornire valide giustificazioni al riguardo.
5 Ha richiamato la consolidata giurisprudenza in materia di onere della prova avuto riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito previdenziale dovendo l'odierno appellante provare i fatti costitutivi dei pretesi benefici e sgravi contributivi. Ha evidenziato come l'azienda, rispetto alla mancata contribuzione delle giornate non retribuite indicate sul LUL non aveva fornito o esibito alcuna pezza giustificativa, mentre riguardo alle ferie ed ai ROL l'azienda aveva esposto sul LUL ore di ferie abnormi rispetto a quelle spettanti. Ha rimarcato le irregolarità emerse in sede ispettiva riguardo alla cassa integrazione guadagni ordinaria avendo l'azienda indicato come indirizzo dei lavori la sede legale dell'azienda (che coincideva con l'abitazione del titolare) ovvero, successivamente al 2015, come unica sede dei lavori un cantiere di Treviso allegando un elenco di operai superiori a quello della domanda, taluni dei quali non più in forza da tempo nell'azienda. Anche avuto riguardo agli sgravi contributivi ex l. 190/2014 era emerso l'assenza dei presupposti per la relativa fruizione (durc interno regolare) mentre rispetto agli assegni familiari erano state riscontrate differenze degli importi dichiarati dai lavoratori, ai fini fiscali, rispetto a quelli percepiti (personali, familiari o del coniuge). In merito all'obbligo solidale ex art 29 d. lgs 276/2003 la ditta (che operava sia Pt_1 direttamente che per il tramite di Consorzi) non aveva fornito la documentazione idonea ad individuare i singoli cantieri dove avevano prestato attività i diversi lavoratori e pertanto il debito richiesto agli obbligati solidali era stato quantificato mediante percentualizzazione delle fatture. Quanto, infine, al beneficio della preventiva escussione dell'appaltatore lo stesso operava esclusivamente in sede esecutiva ben potendo il creditore agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato solidale.
7. 7. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha insistito per la conferma della propria carenza di legittimazione passiva mentre, nel merito, ha rimarcato come il verbale opposto riportava dettagliatamente tutte le fasi dell'accertamento svolto e della documentazione visionata oltre ad esplicitare ampliamente gli esiti e le motivazioni degli accertamenti che avevano condotto ai recuperi contributivi. In ordine al reinquadramento dei lavoratori ed al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai medesimi in sede ispettiva, ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce particolare grado di attendibilità alle dichiarazioni rese in sede di accertamento in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di condizionamenti e potendo essere infirmate solo da specifica prova contraria;
nella fattispecie tali dichiarazioni erano state confermate in udienza mediante la assunzione della prova testimoniale. Quanto alle altre debenze contributive gli ispettori avevano semplicemente calcolato gli importi dovuti prendendo come riferimento la retribuzione del II livello, l'unica logicamente ammissibile considerate le mansioni concretamente svolte dai lavoratori. Con riferimento alle altre irregolarità il datore di lavoro non aveva provveduto a giustificare le assenze dei lavoratori indicate nei LUL mentre rispetto alle ore di ferie ed ai ROL erano emerse enormi incongruenze che rendevano inverosimile quanto formalmente riportato nei LUL e, sul punto, il datore di lavoro non aveva reso valide giustificazioni. Rispetto alla CIG, i lavoratori non avevano confermato di aver interrotto il rapporto di lavoro per eventi atmosferici, tenuto conto, peraltro, che le loro mansioni erano svolte prevalentemente al coperto. Avuto riguardo agli assegni nucleo familiari era emerso come i lavoratori avevano dichiarato redditi parziali o attinenti ad anni diversi da quelli da prendere in considerazione al fine di ottenere tale prestazione.
8. L'appello è inammissibile.
6 9. Va dichiarato d'ufficio la inammissibilità del ricorso di primo grado ex art 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire non essendo configurabile alcuna lesione dei diritti prima dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81.
9.1 Osserva la Corte che l'interesse ad agire si concreta nell'esigenza, manifestata da colui che domanda, di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice e secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr Cass. 11369/2020) dev'essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'A.G. l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di una situazione di incertezza.
9.2 Allora va evidenziato che, ai sensi della legge n. 689/1981 non è configurabile un interesse del destinatario del provvedimento ad impugnare la contestazione dell'illecito, la quale costituisce un atto interno del procedimento che si conclude con l'emanazione della ordinanza ingiunzione. Infatti, la contestazione dell'illecito non incide sulla posizione giuridica del destinatario, per cui la stessa non è suscettibile di autonoma impugnazione, la quale può essere proposta unicamente contro l'atto terminale del procedimento. Deve, pertanto, considerarsi inammissibile l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento della violazione di una norma amministrativa (eccezion fatta per il verbale di accertamento di violazione della norma sulla circolazione stradale), atteso che detto verbale è destinato esclusivamente a contestare il fatto;
in mancanza di esercizio di tale facoltà, l'amministrazione valuterà e determinerà l'applicazione o meno della sanzione attraverso l'ordinanza ingiunzione, impugnabile a norma dell'art. 22 della legge n. 689/81. A tal proposito anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11369/2020, e Cass 5543/2023 ha ribadito che “Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norma sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 681/1981 (Cass. Sez Unite n. 16 del 2007; conf. Cass n. 18329/2007). Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa Corte (Cass n. 32886/2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della Parte_5
avverso il verbale di accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-
[...] ingiunzione”
9.3 Dunque la legittimazione ad agire nei confronti dell'Ispettorato come unico contraddittore sorge quando l'ufficio abbia adottato, a conclusione dell'iter procedimentale, l'ordinanza ingiunzione, che rappresenta l'unico provvedimento a rilevanza esterna idoneo a incidere nella sfera giuridico-patrimoniale del ritenuto trasgressore, laddove il verbale di accertamento ispettivo ha mera rilevanza endoprocedimentale e, perciò, non fa sorgere l'interesse all'accertamento giudiziale negativo.
10. L'impugnazione risulta inammissibile anche avuto riguardo alla posizione dell'
[...]
. CP_3
7 10.1 L' , alla udienza del 6 giugno 2025, ha documentalmente evidenziato (con CP_1 successivo deposto in via telematica) che in conseguenza dell'avviso di accertamento di cui al verbale opposto in giudizio (n. 2017012940), l' ha emesso avviso di Controparte_4 addebito n. 4192024000003972900 2019 per € 963.312,04 ritualmente notificato al sig. (per compiuta giacenza della nota inviata all'indirizzo indicato dal medesimo nel Pt_1 ricorso in appello), avviso che non era stato opposto dal destinatario in via giudiziale così rendendo irretrattabile il credito ivi portato. La difesa dell'appellante, chiesto termine per la disamina della documentazione, nulla ha dedotto e replicato al rilievo dell'Ente previdenziale neanche con le note di trattazione scritta. Al riguardo si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il recente pronunciamento della Suprema Corte (Sent 6199/2024) secondo la quale “ prevedendo l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020). La diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori, l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
Appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
…… diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una "preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale", come invece sostenuto Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi - in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte - che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale”
11. Gli altri motivi di appello restano assorbiti.
12. In applicazione del principio della soccombenza l'appellante va condannato alla rifusione in favore di ciascuno degli appellati ed IN delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote minime essendo state riproposte in questa sede questioni trattate ed esaustivamente risolte in primo grado oltre che di agevole soluzione.
13. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo
8 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati Parte_1 CP_1 e Ispettorato Nazionale del Lavoro delle spese di lite del presente giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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