Articolo 1857 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1856Articolo 1858
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9 ottobre 2010
Art. 1857. Servizio prestato presso le Forze di polizia 1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' pensionabile per le Forze di polizia di cui all' articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e' computato ai sensi dell' articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 .
Note all'art. 1857:
- Il testo dell' articolo 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento 0rdinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente:
«Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis).
3. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e' costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalita' richiesti, nonche' alla responsabilita' e al rischio connessi al servizio.
(Omissis)».
- Il testo dell' articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158, e' il seguente:
«Art. 3. - (Omissis).
5. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennita' per servizio di istituto o di quelle indennita' da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967 , e' computato con l'aumento di un quinto».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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