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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 18417/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18417/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Largo Tirreno Parte_1 C.F._1
115, Torino presso lo studio dell'avv. MANCINELLI ROBERTO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in via Valobra Controparte_1 C.F._2
75, Carmagnola (TO) presso lo studio dell'avv. DE ANGELIS ALEXIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 18/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 384 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...]; il 23/09/2008; Persona_1 Per_2
il 2/10/2010; ed entrambe il 17/02/2016. Per_3 Per_4 Per_5
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
DISPONE che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Torino Via G. Re 88 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a moglie anche nell'interesse dei figli ivi stabilmente Parte_1 conviventi. I cinque figli restano affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente nella casa coniugale sita in Via G. Re 88, Torino ove vive la mamma.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo pagina 2 di 4 in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
i coniugi nel reciproco rispetto tra di loro si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli in merito a salute, istruzione ed educazione. Al fine di permettere ai figli di proseguire i rapporti dopo la separazione con i genitori, gli stessi concordano e reciprocamente si impegnano ad adottare comportamenti collaborativi ed a crescerli ed educarli con equilibrio affinché sviluppino sentimenti di affetto e stima nei confronti di entrambi.
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere ed incontrare: senza giorni prefissati Per_6 ma secondo accordi diretti con il medesimo e, nel rispetto della volontà, anche con pernotto nei fine settimana alternati e/o per una notte durante la settimana;
e a fine settimana Per_2 Per_3 alternati con uno/due pernotti (venerdì e/o sabato) oltre ad un pomeriggio alla settimana;
le gemelle e a settimana alternate, il sabato o la domenica, oltre ad un pomeriggio alla settimana. Per_5 Per_4
Con tutti i figli ad anni alternati il padre trascorrerà: il giorno di Natale e di Santo Stefano od il primo dell'anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tutti gli anni una settimana durante il periodo estivo finiti gli impegni scolastici da concordare con la madre entro il primo giugno. Le altre vacanze infrasettimanali verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari di visite mediche, pediatriche e/o specialistiche alle quali dovranno essere sottoposti i figli alle quali parteciperanno nel rispetto degli impegni di lavoro. Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni riguardanti i figli i genitori sottoporranno il problema alla Mediazione Familiare o in alternativa al Tribunale.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre.
DISPONE che, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, il padre verserà la somma di € 700,00 mensili, oltre aumento ISTAT come per legge, alla signora oltre metà delle spese Parte_1 medico sanitarie, scolastiche, sportive e di socializzazione come da Protocollo di intesa stilato dal
Tribunale e il CDO di Torino che si intende qui richiamato ed accettato.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a cedere a titolo gratuito e quindi senza Controparte_1 corrispettivo alcuno la propria quota di proprietà della casa coniugale costituita dall'immobile distinto al catasto al Foglio 1169 n. 227, sub 1 in Via Gianfranco Re n .88 T-si, z.c. 2, Cat. A3 Cl. 3 vani 5, superficie mq 94, redinta catastale 787,60 (come da atto di acquisto a Rogito Notaio alla signora Per_7 Parte_1 la quale pagherà la rata di mutuo di € 390,00 e gli altri due finanziamenti anche questi aperti per
[...] poter effettuare l'acquisto della casa, con Intesa San Paolo, con rate di € 626,00 mensili, e con Banca Santander, con rate di € 140 mensili (con contratto intestato solo al marito e garante la moglie). Le spese notarili necessarie al trasferimento dell'immobile verranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che nessuno contributo al mantenimento dei coniugi viene stabilito a carico dell'uno o dell'altra parte.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del proprio passaporto e dei documenti per l'espatrio dei minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18417/2024 promossa da:
, (C.F. elettivamente domiciliata in Largo Tirreno Parte_1 C.F._1
115, Torino presso lo studio dell'avv. MANCINELLI ROBERTO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in via Valobra Controparte_1 C.F._2
75, Carmagnola (TO) presso lo studio dell'avv. DE ANGELIS ALEXIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 18/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 384 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...]; il 23/09/2008; Persona_1 Per_2
il 2/10/2010; ed entrambe il 17/02/2016. Per_3 Per_4 Per_5
Con ricorso depositato il 25/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
DISPONE che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Torino Via G. Re 88 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a moglie anche nell'interesse dei figli ivi stabilmente Parte_1 conviventi. I cinque figli restano affidati ad entrambi i genitori, con residenza e dimora prevalente nella casa coniugale sita in Via G. Re 88, Torino ove vive la mamma.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo pagina 2 di 4 in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
i coniugi nel reciproco rispetto tra di loro si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli in merito a salute, istruzione ed educazione. Al fine di permettere ai figli di proseguire i rapporti dopo la separazione con i genitori, gli stessi concordano e reciprocamente si impegnano ad adottare comportamenti collaborativi ed a crescerli ed educarli con equilibrio affinché sviluppino sentimenti di affetto e stima nei confronti di entrambi.
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi, potrà vedere ed incontrare: senza giorni prefissati Per_6 ma secondo accordi diretti con il medesimo e, nel rispetto della volontà, anche con pernotto nei fine settimana alternati e/o per una notte durante la settimana;
e a fine settimana Per_2 Per_3 alternati con uno/due pernotti (venerdì e/o sabato) oltre ad un pomeriggio alla settimana;
le gemelle e a settimana alternate, il sabato o la domenica, oltre ad un pomeriggio alla settimana. Per_5 Per_4
Con tutti i figli ad anni alternati il padre trascorrerà: il giorno di Natale e di Santo Stefano od il primo dell'anno il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Tutti gli anni una settimana durante il periodo estivo finiti gli impegni scolastici da concordare con la madre entro il primo giugno. Le altre vacanze infrasettimanali verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente date e orari di visite mediche, pediatriche e/o specialistiche alle quali dovranno essere sottoposti i figli alle quali parteciperanno nel rispetto degli impegni di lavoro. Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni riguardanti i figli i genitori sottoporranno il problema alla Mediazione Familiare o in alternativa al Tribunale.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla madre.
DISPONE che, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli, il padre verserà la somma di € 700,00 mensili, oltre aumento ISTAT come per legge, alla signora oltre metà delle spese Parte_1 medico sanitarie, scolastiche, sportive e di socializzazione come da Protocollo di intesa stilato dal
Tribunale e il CDO di Torino che si intende qui richiamato ed accettato.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a cedere a titolo gratuito e quindi senza Controparte_1 corrispettivo alcuno la propria quota di proprietà della casa coniugale costituita dall'immobile distinto al catasto al Foglio 1169 n. 227, sub 1 in Via Gianfranco Re n .88 T-si, z.c. 2, Cat. A3 Cl. 3 vani 5, superficie mq 94, redinta catastale 787,60 (come da atto di acquisto a Rogito Notaio alla signora Per_7 Parte_1 la quale pagherà la rata di mutuo di € 390,00 e gli altri due finanziamenti anche questi aperti per
[...] poter effettuare l'acquisto della casa, con Intesa San Paolo, con rate di € 626,00 mensili, e con Banca Santander, con rate di € 140 mensili (con contratto intestato solo al marito e garante la moglie). Le spese notarili necessarie al trasferimento dell'immobile verranno poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che nessuno contributo al mantenimento dei coniugi viene stabilito a carico dell'uno o dell'altra parte.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del proprio passaporto e dei documenti per l'espatrio dei minori.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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