Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 21/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 5785/2022
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5785/2022 Ruolo Generale promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'Avv.to CRISTIANO CAZZOLETTI per procura in atti Vendita di cose mobili
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in
Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to ALEX VESCOVI per procura in atti
RESISTENTE
In punto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza
respinta e rigettata, respinte le domande riconvenzionali proposte ex adverso in
quanto infondate in fatto e in diritto, condannare la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Piave n. 1
[...]
a Caravaggio (BG), C.F. e P.I. , per i motivi e le causali di cui P.IVA_2
ricorso,
a. al pagamento del controvalore della granella di frumento, in misura
pari a 585,60 quintali fornita da parte ricorrente nell'importo di €. 14.363,40, il
tutto maggiorato degli interessi moratori incrementati del 4% per cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari (ex art. 4, comma 2, DLGS 8 novembre 2021 n.
198) dal dovuto, almeno a partire dalla data del 19/2/2021, fino al saldo effettivo;
b. al pagamento di una somma, da liquidarsi equitativamente, per la
mancata restituzione della citata quantità di frumento, da parte della società
depositaria, come emergente dalla documentazione di consegna in atti, da
quantificarsi nella misura non inferiore ad €. 4.500,00 o nella diversa maggiore o
minore somma ritenuta di giustizia;
c. ai sensi dell'articolo 89 cpc, disporre la cancellazione delle
affermazioni rese ex adverso nei propri atti e, tra le altre, le seguenti: “dopo la
ricostruzione processuale e il comportamento di controparte, fa sorridere
leggere…” (pag. 7, II memoria ex art. 183, Vi co. Avversaria) e laddove si parla
di “comportamento quantomeno deprecabile non solo dal punto di vista
deontologico” (pag. 6, ibidem);
d. condannare controparte ex art. 96 c.p.c., nella misura ritenuta di
giustizia, per responsabilità processuale aggravata per avere resistito nonostante
la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie difese e per violazione
del dovere di lealtà processuale, altresì, accusando gratuitamente l'odierna parte - 3 -
attrice ed il di lui difensore di illeciti disciplinari e perfino penali insussistenti;
e. il tutto oltre spese e compenso professionale del presente
procedimento, come da nota spese che si depositerà, oltre a rimborso forfettario
del 15% e accessori come per legge”.
Per parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione,
Nel merito, in via principale:
A) respingere tutte le domande formulate dalla società agricola “
[...]
nei confronti della società agricola “ , in Parte_1 Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum.
In via riconvenzionale:
B) condannare la società agricola “ a Parte_1
corrispondere alla società agricola “ , la somma di Euro Controparte_1
38.787,45 di cui:
- Euro 15.363,45 a saldo del corrispettivo come da fatture nn.444-703-
825-927- 1136 del 2019, nn.129-205-303-410-581-582 del 2020 tolta la nota di
credito n.199 del 2021, allegate agli atti;
- Euro 23.424,00 quale corrispettivo come da fattura proforma n.1 del
05 novembre 2020 e successiva fattura n.107 del 22 marzo 2022, allegate agli
atti;
il tutto oltre interessi legali, anche con maggiorazione per prodotti - 4 -
agricoli e agroalimentari, dalle scadenze indicate nelle suddette fatture fino al
saldo effettivo.
In ogni caso:
C) condannare l'attrice alla rifusione delle spese, dei diritti e degli
onorari di causa, oltre agli accessori di legge;
D) condannare la società agricola “ ai sensi Parte_1
dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa, anche per le ragioni indicate nella propria memoria ex
art.183, VI comma, n.2 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 18 agosto 2022,
(di seguito, per brevità, Parte_3 Parte_3
- premettendo di aver consegnato in conto essicazione a
[...] [...]
1.187,70 quintali di frumento, di cui le sono stati Parte_2
restituiti soltanto 602,10 quintali - ha convenuto in giudizio
[...]
al fine di sentirla condannare al versamento in suo Parte_2
favore della somma di euro 14.363,40, pari al valore dei 585,60 quintali residui (non restituiti), nonché al pagamento di euro 4.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno patito.
Costituendosi in giudizio (di Parte_2
seguito, per brevità, ha contestato sia in fatto che in Parte_2
diritto le avverse allegazioni, deducendo di aver versato in favore - 5 -
dell'odierna attrice l'importo di euro 14.363,40 a titolo di corrispettivo della derrata residua, per cui è stato concluso un contratto di compravendita in data 13 febbraio 2021; conseguentemente, ha eccepito l'illegittimità
dell'imputazione del pagamento di tale somma al credito vantato da
[...]
per complessivi euro 47.387,41 portato dalle fatture n. 2/2020 e Parte_3
n. 6/2020 - emesse rispettivamente a titolo di corrispettivo della fornitura di
608,70 quintali di granella di frumento nazionale e della fornitura di 2000
quintali di mais verde - in seguito azionate monitoriamente.
ha, dunque, concluso per il rigetto delle avverse Parte_2
domande, ed in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di Parte_3
al pagamento in suo favore dell'importo di euro 38.787,45, a titolo di
[...]
corrispettivo insoluto delle seguenti fatture: nn. 444-703-825-927-1136 del
2019, nn. 129-205-303-410-581-582 del 2020, detratta la nota di credito n.199 del 2021; n. 1/2020 e n. 107/2022.
La causa, disposta la conversione da rito sommario a rito ordinario,
è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe senza svolgimento di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di condanna svolta da Parte_3
È incontestato in causa che ha consegnato a Parte_3
1.187,10 quintali di frumento, divergendo invece le tesi Parte_2
difensive delle parti in ordine alla causale della consegna: Parte_3 - 6 -
sostiene “in conto essicazione”, mentre sostiene in Pt_3 Parte_2
deposito.
È altrettanto pacifico che a fronte della ricezione Parte_2
di 1.187,10 quintali di granella di frumento, ne ha restituiti 602,10 quintali.
Conseguentemente, la domanda di condanna svolta in causa da
[...]
attiene al controvalore di 585,60 quintali di granella di Parte_3
frumento non restituiti da e pari ad euro 14.363,40; tale Parte_2
domanda di condanna deve dunque essere qualificata in termini di risarcimento per equivalente, attesa l'omessa restituzione della merce consegnata.
Per contro, contesta di aver trattenuto Parte_2
indebitamente siffatta quantità di frumento, in quanto le parti hanno convenuto che i residui 585,60 quintali di frumento non restituiti venissero acquistati dalla stessa giusto bonifico bancario di euro Parte_2
14.363,40 effettuato in data 19 febbraio 2021 (doc. 11 fascicolo parte resistente).
L'odierna convenuta ha altresì lamentato come Pt_2 Parte_3
abbia indebitamente imputato la somma di euro 14.363,40 a titolo di acconto del maggior credito di euro 47.387,81, derivante dalla fattura n. 6
del 31.10.2020 e n. 2 del 31.10.2020.
Dall'esame di una tale contabile di bonifico si evince che la causale di pagamento è stata “fatt. n. 1”; tuttavia tale fattura non risulta essere stata - 7 -
prodotta in causa e il preteso contratto di compravendita non è stato in alcn modo provato, neppure oralmente, non essendo stati articolati capitoli di prova testimoniale.
D'altro verso, i messaggi whatsapp prodotti sub doc. 10 dalla parte convenuta – indipendentemente dal disconoscimento ex art. 2712 c.c. -
sono inidonei a dimostrare la pretesa conclusione del contratto, stante la loro palese genericità; e, infatti, in data 13 febbraio 2021 Persona_1
ha chiesto “hai preso informazioni su prezzo e modalità pagamento
[...]
frumento?” e successivamente in data 19 febbraio 2021 Recanti risponde inviando la distinta del bonifico di euro 14.363,40.
Non vi è, tuttavia, alcuna evidenza che siffatto pagamento sia univocamente riferito all'acquisto del frumento, in deposito ovvero in conto essicazione, non restituito da stante l'indebito riferimento Parte_2
alla fattura n. 1, mai prodotta in causa e la cui descrizione non è mai stata chiarita, ed a maggior ragione laddove si consideri che anche la fattura n. 2
del 30 aprile 2020 è relativa alla granella di frumento.
Per inciso si precisa che in relazione a tali fatture Parte_3
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 900/2022 per la somma capitale di
[...]
euro 33.024,41, che è stato tardivamente opposto da e la Parte_2
relativa causa di opposizione (r.g. 6527/2022) è stata cancellata dal ruolo con provvedimento del 6 dicembre 2022, con conseguente declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo. Conseguentemente, nessuna - 8 -
contestazione può essere sollevata con riferimento a tali fatture ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2909 c.c..
Ed, infatti, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass., 19
settembre 2024, n. 25180).
Tornando alla domanda di condanna svolta in causa, si fa rilevare come sia del tutto irrilevante che il frumento sia stato consegnato in conto deposito ovvero in conto essicazione;
ciò che rileva, infatti, è che - a fronte della pacifica omessa restituzione di 585,60 quintali di merce - Pt_2
non sia riuscita a dimostrare l'intervenuto accordo per la
[...]
compravendita.
Conseguentemente, l'imputazione di pagamento della somma di euro 14.363,40 è stata correttamente effettuata da tra i Parte_3
debiti scaduti nel rispetto dell'art. 1193, comma secondo, c.c., tenuto conto - 9 -
che la dichiarazione di imputazione effettuata dal debitore ai sensi dell'art. 1193, comma primo, c.c. non ha assunto alcuna efficacia, in ragione dell'inesistenza della fattura n. 1.
La domanda di condanna formulata da è, Parte_3
dunque, meritevole di accoglimento stante l'omessa restituzione della merce da parte della società sul cui valore – attribuito in sede di Pt_2
ricorso - parte resistente nulla ha contestato.
Non meritevole di accoglimento risulta, invece, la domanda risarcitoria svolta da in quanto la liquidazione equitativa Parte_2
non può consentire alla parte di disattendere al proprio onere probatorio.
Ed, infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità “la
liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto
accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui
onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto
dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa
determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di
sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento
che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno
stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte
danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne
l'entità” (cfr. Cass., 12 aprile 2023, n. 9744).
2. Domanda riconvenzionale di Parte_2 - 10 -
La domanda riconvenzionale formulata da è Parte_2
infondata per carenza di prova, in quanto nell'ordinario giudizio di cognizione la mera produzione delle fatture è del tutto inidonea a dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede il pagamento.
In specie, ha chiesto la condanna di Parte_2 Parte_3
al pagamento in suo favore della somma di euro 21.313,80 derivanti
[...]
dalle fatture nn. 444-703-825-927-1136 del 2019, nn. 129-205-303-410-
581-582 del 2020 detratta la nota di credito n. 199 del 2021, maggiorate di interessi;
in tesi della resistente, tali fatture non sarebbero mai state contestate dalla controparte. Tuttavia, ha contestato la Parte_3
debenza delle somme riportate nelle fatture indicate, cosicché, non potendo trovare applicazione il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., spettava alla convenuta fornire la prova del credito reclamato.
ha altresì invocato di essere creditrice nei confronti Parte_2
di dell'ulteriore somma di euro 23.424,00 a titolo di Parte_3
“deposito 2000,00 ql mais naz secco” dal 2015 al 2020, come risulta dalla fattura proforma n.1 del 5 novembre 2020 (in cui non è stata scorporata l'IVA) e successiva fattura n.107 del 22 marzo 2022 (doc.14), oltre interessi pari ad euro 816,31 e quindi per un ulteriore debito pari ad euro
24.240,31.
Trattasi anche in questo caso di fattura contestata sia stragiudizialmente (pec datata 14.4.2022 – doc. 20 fascicolo ricorrente), che - 11 -
in sede giudiziale, con conseguente inoperatività del principio di non contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda riconvenzionale di non è meritevole di accoglimento. Parte_2
3. Istanza ex art. 89 c.p.c.
Quanto all'istanza ex art. 89 c.p.c., la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi ha stabilito che la cancellazione “non può
essere disposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che
non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo,
essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla
reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza
tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle
affermazioni della controparte. Ne consegue che non possono essere
qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando
seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non
si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale
dell'avversario” (cfr. Cass., 21031/2016).
Conseguentemente, si ritiene che possano rientrare nell'esercizio del diritto di difesa le espressioni “maldestro tentativo”, “dopo la ricostruzione
processuale e il comportamento di controparte, fa sorridere leggere…”,
“comportamento quantomeno deprecabile non solo dal punto di vista - 12 -
deontologico”.
Si reputa invece necessario ordinare la cancellazione delle espressioni contenute alle pagine 16 e 17 della memoria istruttoria, ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c., laddove parte convenuta ha invocato la denuncia ex officio da parte del giudice, a proposito di “uno o più reati in
commento e/o altri ravvisabili”, in quanto reputate offensive ed esulanti il diritto di difesa e di critica.
4. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo, assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00,
secondo i valori minimi come richiesto dalla parte attrice nella propria nota spese.
Non si ravvisano da ultimo gli estremi per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c., in assenza della prova che la parte convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda attorea, condanna
[...]
al pagamento in favore di Parte_3 Parte_2
della somma di euro 14.363,40, oltre agli interessi moratori
[...] - 13 -
ex art. 4, comma 2, d.lgs. 8 novembre 2021 n. 198 dall'introduzione della domanda sino al saldo;
2. rigetta la domanda risarcitoria promossa da
[...]
Parte_3
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da
[...]
Parte_2
4. ordina ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni contenute alle pagine 16 e 17 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c. di parte convenuta, laddove si invoca la denuncia ex officio da parte del giudice, a proposito di “uno o più reati in commento e/o altri
ravvisabili”;
5. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
6. condanna a rimborsare le spese Parte_2
di lite a favore di liquidandone Parte_3
l'ammontare in euro 3.387,00 per compensi professionali ai sensi del D.M.
55/2014 ed euro 145,50 per anticipazionie, oltre al rimborso forfettario del
15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bergamo, il giorno 21 marzo 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)