Art. 55.
La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.
Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti. (23) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (23) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 14 gennaio 1986, n. 5 (in GU 1a s.s. 22.01.1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall' art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonche' dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni" -------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 luglio 2006, n. 311 (in GU 1a s.s. 02/08/2006, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra."
La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.
Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.
Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti. (23) ((27)) -------------- AGGIORNAMENTO (23) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 14 gennaio 1986, n. 5 (in GU 1a s.s. 22.01.1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall' art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonche' dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni" -------------- AGGIORNAMENTO (27) La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 luglio 2006, n. 311 (in GU 1a s.s. 02/08/2006, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra."