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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC CR Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 257/24
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 elettivamente domiciliato a Siracusa nella Via Lentini, 28 presso lo studio dell'avvocato Angela Fiorito, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti appellante
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Melilli nella Via Pietro Nenni n. 21, in persona dell'amministratore Controparte_1 unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATO
In fatto e in diritto Il presente procedimento trae origine da un atto di citazione notificato in data 24 marzo 2011 con cui la società conveniva in giudizio il signor asserendo che lo Controparte_1 Parte_1 stesso, nel realizzare un varco di accesso al proprio fondo, avesse illegittimamente occupato una porzione di terreno della società attrice identificata al catasto terreni del Comune di Melilli al foglio
59, particelle 977, 975 e 978 rendendo altresì inutilizzabile l'area corrispondente alla particella 974, rimasta quale bene relitto. Per queste ragioni chiedeva al Tribunale di Siracusa di condannare il convenuto signor al rilascio immediato delle particelle illegittimamente occupate e alla Pt_1 riduzione in pristino dell'area medesima, o qualora ciò non fosse più possibile, condannarlo al pagamento del valore delle particelle stesse oltre al risarcimento del danno da illegittima occupazione e trasformazione dei luoghi.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta si costituiva in sede di prime cure il signor il quale chiedeva il differimento della prima udienza volendo chiamare in causa la società Pt_1 cooperativa sociale in persona del legale rappresentante pro tempore nel rispetto dei CP_2 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. al fine di essere garantito e manlevato dalla predetta società a fronte di ogni pretesa attorea.
Il signor deduceva che non vi era stato alcuno spoglio del possesso o illegittima Pt_1 occupazione dell'area oggetto di causa, piuttosto un possesso di buona fede ex. art. 1140 e 1147 c.c. secondo un accordo che sarebbe intercorso tra lo stesso e l'allora proprietaria dei beni di Pt_1 cui è causa società cooperativa sociale in persona del rappresentante legale pro tempore. CP_2
Chiamata quale terzo in causa, la predetta società si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. e deducendo che non aveva mai prestato il proprio consenso all'occupazione delle particelle oggetto di causa e che pertanto non sussisteva alcuna posizione di garanzia della predetta società cooperativa a favore del signor ed inoltre che la Pt_1 documentazione prodotta in giudizio dal non aveva alcun valore probatorio del presunto Pt_1 accordo da esso prospettato.
In pendenza del giudizio di primo grado la cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, pertanto, con comparsa di costituzione del 11 febbraio 2019, la procedura di liquidazione in persona del Commissario liquidatore chiedeva all'adito tribunale dichiararsi non doversi procedere nei confronti della detta società a fronte della chiamata in causa da parte del signor
Pt_1
Con sentenza del 22 agosto 2023, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava che il signor avesse illegittimamente occupato i terreni siti in Melilli Parte_1 nella Contrada Cavittula, riportati nel catasto terreni del comune di Melilli al foglio 59, particelle 974,
975, 976, 977 e 978 e per l'effetto lo condannava all'immediato rilascio delle sopra menzionate particelle nonché al ripristino dello stato dei luoghi mediante esecuzione delle opere indicate nelle relazione di consulenza tecnica depositate in atti e redatte dal C.T.U. Ing. , il tutto Persona_1
a spese e cura esclusiva del signor Dichiarava altresì improcedibile la domanda nei Pt_1 confronti della terza chiamata in causa società cooperativa sociale in liquidazione coatta CP_2 amministrativa.
Condannava inoltre parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio di parte attrice liquidandole in euro 14.000, oltre spese generali ed iva come per legge.
Con atto di citazione in appello del 23 febbraio 2024, avverso il predetto provvedimento, proponeva impugnazione il signor chiedendone la riforma integrale/parziale, previa Parte_1 sospensione dell'esecutività.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt.
351, co.2 e 283 c.p.c. l'odierno appellante deduceva preliminarmente che ricorrevano entrambi i presupposti previsti dalla norma. Relativamente alla manifesta fondatezza dell'appello proposto riteneva che il giudice di prime cure avesse totalmente omesso di indicare l'iter seguito nella valutazione degli elementi sui quali ha inteso fondare il proprio convincimento. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, evidenziava l'eccessiva onerosità del costo che comporterebbe la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonché
l'eventuale impossibilità per il medesimo di entrare all'interno della propria proprietà ove desse esecuzione alla sentenza.
Nel merito rilevava l'illegittimità dell'impugnata sentenza formulando i seguenti tre motivi di appello:
1. Omessa pronuncia e omessa motivazione ex art 112 c.p.c.. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure accoglie la domanda di parte attrice dichiarando che il signor ha occupato i terreni siti in Melilli di proprietà Pt_1 dell'appellata, come meglio sopra descritti. A sostegno della predetta censura, argomenta che in sentenza il Giudice abbia omesso di valutare qualsivoglia prova documentale e testimonianza escussa nel giudizio di primo cure, conseguentemente omettendo di pronunciarsi sulla legittimità del possesso da parte del delle particelle oggetto di causa, sebbene l'appellante avesse Pt_1 precisato che la realizzazione dei lavori che ha portato alla parziale occupazione delle particelle di proprietà dell'appellato risaliva all'anno 2004 allorquando i terreni ad oggi di proprietà della erano di proprietà della società cooperativa sociale e che tali lavori Controparte_1 CP_2 erano stati realizzati con il pieno consenso del signor in qualità di amministratore Parte_2 pro tempore della predetta società. Precisa, altresì, che della documentazione a sostegno prodotta, dalla quale si può agevolmente desumere l'esistenza di un consenso dell'allora proprietario del fondo (quale ad esempio, il progetto relativo alla realizzazione di un varco carrabile lungo la strada provinciale Melilli - Sortino dal quale si evince che i committenti sono il e la Pt_1 società cooperativa Emmanus nonché le dichiarazioni rese dai testimoni escussi) nella propria valutazione il Giudice non ne ha minimamente tenuto conto non essendovene traccia nella sentenza impugnata.
2. Violazione e/o falsa applicazione art. 2058 c.c.. Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice condanna il alla reintegrazione in forma specifica, invero alla Pt_1 riduzione in pristino dei luoghi da lui occupati senza valutare che tale risarcimento in forma specifica risulterebbe troppo oneroso per l'appellante, nonché impossibile in quanto l'eliminazione del cancello in ferro per l'ingresso nella sua proprietà renderebbe il suo terreno intercluso poiché privo di qualsivoglia accesso, atteso che non vi sarebbe alcuna possibilità per l'appellante di realizzare un ingresso al proprio terreno. Pertanto, in riforma del capo impugnato chiede che, laddove il suo possesso dovesse essere ritenuto illegittimo, dovrà dichiararsi che il risarcimento avvenga solo per equivalente.
3. Sulle spese di lite. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello chiede, altresì, riformarsi il capo relativo alla condanna alle spese che dovranno essere poste a carico dell'appellata anche relativamente al giudizio di primo grado.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 20 maggio 2024 si costituiva nel giudizio di appello la la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del proposto Controparte_1 gravame ritenendo che il abbia introdotto una domanda nuova nella parte in cui “chiede Pt_1 dichiararsi la legittimità del possesso perché da ricondursi ad una situazione di possesso legittimo ex artt. 1140 e 1147 c.c.”.
Nel merito, eccepiva la manifesta infondatezza dell'appello ritenendo che il possesso, quale situazione di fatto, è giuridicamente irrilevante nel caso di specie perché non idoneo a costituire titolo reale od obbligatorio in favore del Pt_1
Quanto alla asserita violazione dell'art. 2058 c.c. la contestava in toto deducendo che il ripristino dello status quo ante era pienamente possibile poiché il aveva la possibilità di accedere al Pt_1 proprio fondo da un'altra strada e, sul punto, deduceva inoltre che del tutto infondata era anche l'eccessiva onerosità della prestazione imposta al dalla sentenza in quanto, nel caso di Pt_1 specie, non trova applicazione l'art. 2058 c.c. avendo la richiesto la restituzione del Controparte_1 bene e non il risarcimento del danno in forma specifica.
Parimenti infondate ed inammissibili riteneva che fossero la richiesta di controparte sulle spese di lite nonché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto non ne sussistono i presupposti.
Con ordinanza del giorno 11 luglio 2024 Codesta Corte di Appello di Catania, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta nell'atto di impugnazione dell'appellante , ritenuto che nel caso di specie ricorresse il primo presupposto di Parte_1 cui all'art. 283 c.p.c., in accoglimento dell'istanza proposta dall'appellante, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1560/2023 del 23 agosto 2023 del Tribunale di Siracusa rinviando per la discussione orale all'udienza del 17 novembre 2025.
Indi, all'udienza del 17 novembre 2025 trattata in modalità cartolare la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ciò posto in linea di fatto, preliminarmente e d'ufficio osserva la Corte che del tutto correttamente la non è stata evocata in questo grado, essendo stata sottoposta a Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa.
Per pacifica e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, in caso di sottoposizione di un soggetto a liquidazione coatta amministrativa per le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr., ex pluribus,
Cass. 20/08/2013 n. 19271, Cass. 23.7.04 n. 13877; Cass.
5.12.2000 n. 15447; Cass. 27.7.99 n. 8136;
Cass. 20.7.95 7907).
Tanto specificato, deve osservarsi come la sentenza impugnata sia certamente affetta da carenza di motivazione.
E, invero, la statuizione nulla dice in ordine alle difese spiegate dal che già nella comparsa Pt_1 di costituzione, aveva precisato che la realizzazione dei lavori che aveva portato alla parziale occupazione delle particelle dell'appellato, risaliva all'anno 2004, epoca in cui gli attuali terreni della rano di proprietà della circostanza questa mai vagliata CP_1 Parte_3 né mai accertata dal primo decidente.
Il primo decidente infatti si è limitato a far proprie le conclusioni del perito nominato in corso di giudizio senza formulare il benchè minimo apporto critico, così da rendere impossibile comprendere quali siano le ragioni che hanno condotto alla soluzione finale.
In tema si rammenti invero che la motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma, cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento – imprescindibile – che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È infatti la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
I principi esposti peraltro sono ben noti alla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto (sia pure nell'ipotesi relativa al giudizio in Cassazione, da considerare tuttavia analogicamente estensibile alla presente) che “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost” (v. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass.
7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
Alla luce dei principi sopra menzionati la decisione del Tribunale è certamente carente non contenendo una verifica né del materiale probatorio sviluppatosi nel primo giudizio né un vaglio delle ipotesi difensive del che risultano del tutto omesse. Pt_1
Nessun dubbio quindi che esse vadano in questa sede specificamente valutate e riscontrate, sia pure entro i limiti della loro ammissibilità.
E, infatti, va innanzi tutto vagliata la preliminare eccezione formulata dalla appellata la quale ha lamentato l'appello è inammissibile, in relazione a quella parte in cui il nel “piaccia” del Pt_1 proprio atto di gravame ha chiesto “accogliersi l'appello ... e ritenere e dichiarare la legittimità del possesso delle particelle in contestazione da parte dell'odierno appellante perché da ricondurre ad una situazione di possesso legittimo ex art. 1140 e 1147 c.c.”.
L'eccezione è fondata.
Non vi è infatti dubbio che – così come dedotto da - tale richiesta costituisca una Controparte_1 domanda nuova, mai formulata nel grado precedente.
In realtà, a ben vedere, tale prospettazione emergeva già dalle difese espletate in seno al primo giudizio da parte del tuttavia la stessa se non si era concretizzata in una domanda Pt_1 riconvenzionale.
Infatti in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo giudizio il Pt_1 evidenziava sì che, contrariamente a quanto asserito da controparte, egli aveva realizzato i lavori relativi alla recinzione della propria area, nonché gli ingressi delle due proprietà in oggetto, con il pieno consenso del Sig. amministratore pro tempore della Parte_2 Parte_3
all'epoca proprietaria dei terreni (oggi appartenenti alla;
e rilevava sì
[...] CP_1 che la fattispecie doveva essere ricondotta ad una situazione di possesso ex art. 1140 c.c. e art. 1147
c.c. , atteso che, il possesso da lui esercitato era stato, da sempre, autorizzato e consentito dal proprietario delle particelle e che , dunque, aveva acquisito il diritto di passaggio sulle particelle in questione.
Tuttavia tali deduzioni, pur svolte come asserzioni contrastanti con l'assunto di controparte, non avevano assunto la veste di una domanda riconvenzionale di accertamento della esistenza di un diritto reale acquistato attraverso l'esercizio del possesso (né avrebbero potuto, atteso che per acquisire tale servitù in carenza di un titolo e in virtù del solo possesso di buona fede sarebbe stato necessario il ventennio utile ad usucapire, oltre agli altri elementi tipici dell'usucapione).
Si deve quindi ritenere che tale domanda resti preclusa al vaglio della Corte e che le deduzioni in tal senso formulate dal debbano essere esaminate come espressione del suo diritto di difesa, Pt_1 anche se non confluenti in una richiesta di accertamento (se non puramente fattuale).
Data la superiore premessa giova poi sottolineare come tutti i motivi di gravame meritino trattazione congiunta, essendo strettamente connessi gli uni agli altri.
Orbene, il fatto dedotto dal e cioè che al momento della edificazione del manufatto per cui Pt_1
è causa la porzione di terreno occupata non fosse di proprietà della ma di proprietà CP_1 della (con la quale il strinse nei fatti un accordo) non può Parte_3 Pt_1 essere che confermato. Anzitutto, a riprova del superiore accordo intercorso tra il e la vi è, in Pt_1 Parte_3 atti, il progetto del Geom. , relativo alla realizzazione di un varco carrabile lungo Persona_2 la strada provinciale sotto Melilli- Sortino (all. 1 alla comparsa di primo grado), dal quale si evince che i committenti sono e la Parte_1 Controparte_4
Il progetto redatto dal Geom. risulta poi sottoscritto a margine di ogni pagina dai Persona_2 committenti, invero proprio il Sig. e dal sig. Ed ancora, proprio Parte_1 Parte_2 in virtù del progetto summenzionato, in data 27/02/2004 i sigg.ri e Parte_1 [...]
inviavano congiuntamente alla “Provincia Regionale di Siracusa XIV Settore: Viabilità Pt_2
Centro" la richiesta prot. N. 10390, avente ad oggetto "la realizzazione di un varco carrabile lungo la strada Provinciale sotto Melilli-Sortino S.P. 30" (all. 2).
Ancora una volta, committenti della superiore richiesta di autorizzazione, come si evince dalla intestazione e dalla sottoscrizione in calce alla copia del documento allegato, risultano i Sigg.ri e sempre in qualità di amministratore p.t. della Parte_1 Parte_2 Parte_3
allora proprietaria dei terreni per cui è causa.
[...]
Inoltre emerge dagli atti che la richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere summenzionate, veniva riscontrata positivamente in data 26/07/2004 dal dirigente della Provincia di
Siracusa, XIV Settore, Ing. , che allegava al provvedimento di autorizzazione n. Persona_3
39623 , copia degli elaborati progettuali vistati dall'ufficio e sottoscritti dallo stesso Ing. Per_3
, dal responsabile del servizio, Ing. , dal Funzionario Istruttore, P.i.
[...] Persona_4 [...]
nonché dalle stesse ditte concessionarie, e (all 3). CP_5 Parte_1 Parte_3
Alla luce di quanto sopra esposto, appare provato in via documentale l'accordo intercorrente tra i
Sigg.ri e al fine di eseguire lavori di recinzione e accesso ai terreni Parte_1 Parte_2 oggi oggetto di causa;
difatti, i progetti per la realizzazione dei suddetti lavori e la richiesta di autorizzazione ai lavori stessi, sottoscritti dalle parti, testimoniano inconfutabilmente la volontà delle due parti di effettuare lavori di recinzione, oltre che la realizzazione dei due ingressi sui terreni oggetto di causa, nella attuale ubicazione.
Ma vi è certamente di più, in quanto anche l'istruttoria ha confermato le circostanze assunte dalla parte appellante.
E, invero, il teste escusso dapprima all'udienza del 22/06/2015 a prova diretta su Parte_2 richiesta di parte attrice, sulla circostanza 2 della memoria istruttoria di parte attrice (se è vero o no che il sig. si era obbligato a realizzare le opere descritte nel progetto prodotto in atti, a Pt_1 proprie cure e spese, avendo quale corrispettivo il diritto di passaggio per accedere nel terreno di sua proprietà, confinante con quello dell'attrice, ove si trova un deposito di materiale edilizio con relativa esposizione e vendita) ha risposto ” Si è vero”.
Del pari il teste , escussa all'udienza del 25/05/2016, sulla circostanza n. 1 della memoria Tes_1 di parte convenuta (se è vero o no che il sig. nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della proprietaria dei terreni oggetto del giudizio, all'epoca dei fatti, stipulava un accordo CP_2 verbale con il sig. al fine di eseguire i lavori relativi alla recinzione dell'intera area di
Pt_1 proprietà , confinante con i terreni oggi di proprietà nonché degli ingressi insistenti
Pt_1 CP_1 nei due terreni oggetto del presente giudizio), ha risposto: “Si è vero ero dipendente di e
Pt_1 ho sentito più volte discutere le due parti ( e ) della realizzazione della
Pt_1 Parte_2
recinzione e dell'ingresso. Posso dire che l'accordo era raggiunto nel senso che doveva occuparsi di tutto il . Sulla circostanza n.2 della memoria di parte convenuta, (se è vero o no che il sig. Pt_1 concedeva di occupare parte del terreno all'epoca di proprietà oggi ) la teste Pt_2 CP_2 CP_1 ha risposto “ E' vero”. E del pari sulla circostanza n.4 della memoria di parte convenuta, (se è vero o no che il sig. si era obbligato a realizzare a proprie cure la recinzione dell'intera area Pt_1 confinante con i terreni oggi di proprietà nonché gli ingressi delle due proprietà) ha risposto CP_1
“E' vero”.
Non vi è quindi dubbio che sussistesse l'accordo dedotto dal e dallo stesso rappresentato Pt_1 al Tribunale a sostegno del fatto che l'occupazione del terreno a suo tempo della avvenne CP_2 dietro autorizzazione e in virtù di uno specifico patto intercorso con la stessa.
Ciò che invece non è possibile ritenere è che tale accordo, anche se sussistente, sia opponibile alla odierna appellata.
E, infatti, il patto di cui si è detto, anche se di fatto consentiva il passaggio sui luoghi (quale corrispettivo per l'edificazione delle opere) per ciò solo non costituiva però un diritto di servitù (che, come è noto esige la forma scritta a pena di nullità). Né tanto meno il possesso del passaggio, esercitato con il consenso dell'allora proprietario, è una situazione di fatto idonea a superare la situazione di diritto ove non assuma le caratteristiche di acquisto a titolo originario (ossia l'usucapione).
Pertanto l'accordo stretto tra il e la veva sì effetto tra i due soggetti, come è tipico Pt_1 CP_2 di un atto negoziale bilaterale, ma non aveva alcuna caratteristica giuridica per essere opposto al nuovo acquirente. Nemmeno la mera conoscenza dei luoghi o delle circostanze di cui sopra da parte della appellata , infatti, è equiparabile a tolleranza ovvero a una sorta di efficacia di tale possesso erga omnes e – quindi – anche verso i nuovi acquirenti del bene.
Nessun dubbio pertanto che ai fini della illecita occupazione non assuma rilevanza la buona fede dell'occupante ex art 1147 c.c., sia pur dimostrata in giudizio (la quale può avere rilevanza ad altri fini indicati dalla norma, ma non è utile – in carenza di un titolo - a superare la forza del diritto dominicale della appellata).
Ne deriva che non può che concludersi che il ha realizzato un piazzale di accesso e un Pt_1 cancello di ingresso al proprio immobile occupando il terreno di proprietà della società attrice.
In tal senso la relazione tecnica d'ufficio depositata il 30.5.2014 sembra del tutto chiara (e il fatto è peraltro pacifico tra le parti).
Essa ha infatti accertato che il sig. con la realizzazione del muro di confine tra le particelle Pt_1
975 e 974 ha occupato, sconfinando, un'area di metri quadrati 386 di proprietà della società attrice e inoltre che sono state inglobate dal sig. le particelle n. 975 per metri quadrati 386 e n. 977 Pt_1 per metri quadrati circa 340, anch'esse di proprietà della CP_1
Il CTU ha infine confermato che nelle particelle nn. 976 e 978, di proprietà della società appellata è stato realizzato il piazzale d'ingresso alle proprietà e Pt_1 CP_1
Ebbene, quanto alle conseguenze di tale occupazione, e alla condanna di riduzione in pristino data dal primo giudice l'appellante ha formulato una espressa doglianza e ha chiesto alla Corte di voler commutare detta condanna in una condanna per equivalente, assumendo che sia troppo oneroso intervenire sui luoghi per l'asporto dei manufatti ivi edificati.
Tuttavia tale domanda si palesa chiaramente inammissibile, perché nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio d'appello di talchè non può essere vagliata.
In ogni caso poi appare inammissibile anche la dedotta eccessiva onerosità della prestazione imposta al dalla sentenza del Tribunale di Siracusa perché nel caso di specie non trova applicazione Pt_1
l'art. 2058 del Codice civile, avendo la richiesto la restituzione del bene e non il CP_1 risarcimento del danno in forma specifica.
Ne deriva quindi anche la irrilevanza della deduzione della parte appellante afferente alla impossibilità materiale di ripristino dello status quo (che peraltro appare possibile perché il sig. può ben accedere al proprio fondo così come ha fatto fino all'occupazione abusiva della Pt_1 proprietà . Controparte_1 Va quindi confermata la sentenza di prime cure, sia pure con l'integrazione della motivazione sopra riportata. Si noti infatti che il CTU alla pagina 3 della relazione depositata il 21.11.2013 ha indicato le opere da demolire per la richiesta riduzione in pristino dei luoghi occupati che di seguito si riportano: • Muro di confine in cls armato con la relativa rete di sopraelevazione;
• Rimozione del cancello in ferro;
• Massetto in cls industriale della scivola d'ingresso e della fascia larga metri 3,00 tra il muro di confine e il fabbricato del sig. Pt_1
Opere alle quali il deve essere condannato. Pt_1
In conclusione quindi l'appello merita il rigetto, sia pure con le integrazioni sopra menzionate in riferimento alla motivazione.
Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico del sig. Esse si Pt_1 liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 257/24 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al rimborso, in favore dell'appellata delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato
(di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 20.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. IC CR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. IC CR Presidente
Dott.ssa ON Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 257/24
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 elettivamente domiciliato a Siracusa nella Via Lentini, 28 presso lo studio dell'avvocato Angela Fiorito, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti appellante
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Melilli nella Via Pietro Nenni n. 21, in persona dell'amministratore Controparte_1 unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vaccaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATO
In fatto e in diritto Il presente procedimento trae origine da un atto di citazione notificato in data 24 marzo 2011 con cui la società conveniva in giudizio il signor asserendo che lo Controparte_1 Parte_1 stesso, nel realizzare un varco di accesso al proprio fondo, avesse illegittimamente occupato una porzione di terreno della società attrice identificata al catasto terreni del Comune di Melilli al foglio
59, particelle 977, 975 e 978 rendendo altresì inutilizzabile l'area corrispondente alla particella 974, rimasta quale bene relitto. Per queste ragioni chiedeva al Tribunale di Siracusa di condannare il convenuto signor al rilascio immediato delle particelle illegittimamente occupate e alla Pt_1 riduzione in pristino dell'area medesima, o qualora ciò non fosse più possibile, condannarlo al pagamento del valore delle particelle stesse oltre al risarcimento del danno da illegittima occupazione e trasformazione dei luoghi.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta si costituiva in sede di prime cure il signor il quale chiedeva il differimento della prima udienza volendo chiamare in causa la società Pt_1 cooperativa sociale in persona del legale rappresentante pro tempore nel rispetto dei CP_2 termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. al fine di essere garantito e manlevato dalla predetta società a fronte di ogni pretesa attorea.
Il signor deduceva che non vi era stato alcuno spoglio del possesso o illegittima Pt_1 occupazione dell'area oggetto di causa, piuttosto un possesso di buona fede ex. art. 1140 e 1147 c.c. secondo un accordo che sarebbe intercorso tra lo stesso e l'allora proprietaria dei beni di Pt_1 cui è causa società cooperativa sociale in persona del rappresentante legale pro tempore. CP_2
Chiamata quale terzo in causa, la predetta società si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. e deducendo che non aveva mai prestato il proprio consenso all'occupazione delle particelle oggetto di causa e che pertanto non sussisteva alcuna posizione di garanzia della predetta società cooperativa a favore del signor ed inoltre che la Pt_1 documentazione prodotta in giudizio dal non aveva alcun valore probatorio del presunto Pt_1 accordo da esso prospettato.
In pendenza del giudizio di primo grado la cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa, pertanto, con comparsa di costituzione del 11 febbraio 2019, la procedura di liquidazione in persona del Commissario liquidatore chiedeva all'adito tribunale dichiararsi non doversi procedere nei confronti della detta società a fronte della chiamata in causa da parte del signor
Pt_1
Con sentenza del 22 agosto 2023, il Tribunale di Siracusa, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava che il signor avesse illegittimamente occupato i terreni siti in Melilli Parte_1 nella Contrada Cavittula, riportati nel catasto terreni del comune di Melilli al foglio 59, particelle 974,
975, 976, 977 e 978 e per l'effetto lo condannava all'immediato rilascio delle sopra menzionate particelle nonché al ripristino dello stato dei luoghi mediante esecuzione delle opere indicate nelle relazione di consulenza tecnica depositate in atti e redatte dal C.T.U. Ing. , il tutto Persona_1
a spese e cura esclusiva del signor Dichiarava altresì improcedibile la domanda nei Pt_1 confronti della terza chiamata in causa società cooperativa sociale in liquidazione coatta CP_2 amministrativa.
Condannava inoltre parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio di parte attrice liquidandole in euro 14.000, oltre spese generali ed iva come per legge.
Con atto di citazione in appello del 23 febbraio 2024, avverso il predetto provvedimento, proponeva impugnazione il signor chiedendone la riforma integrale/parziale, previa Parte_1 sospensione dell'esecutività.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado ex artt.
351, co.2 e 283 c.p.c. l'odierno appellante deduceva preliminarmente che ricorrevano entrambi i presupposti previsti dalla norma. Relativamente alla manifesta fondatezza dell'appello proposto riteneva che il giudice di prime cure avesse totalmente omesso di indicare l'iter seguito nella valutazione degli elementi sui quali ha inteso fondare il proprio convincimento. Quanto al pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione della sentenza, evidenziava l'eccessiva onerosità del costo che comporterebbe la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonché
l'eventuale impossibilità per il medesimo di entrare all'interno della propria proprietà ove desse esecuzione alla sentenza.
Nel merito rilevava l'illegittimità dell'impugnata sentenza formulando i seguenti tre motivi di appello:
1. Omessa pronuncia e omessa motivazione ex art 112 c.p.c.. Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure accoglie la domanda di parte attrice dichiarando che il signor ha occupato i terreni siti in Melilli di proprietà Pt_1 dell'appellata, come meglio sopra descritti. A sostegno della predetta censura, argomenta che in sentenza il Giudice abbia omesso di valutare qualsivoglia prova documentale e testimonianza escussa nel giudizio di primo cure, conseguentemente omettendo di pronunciarsi sulla legittimità del possesso da parte del delle particelle oggetto di causa, sebbene l'appellante avesse Pt_1 precisato che la realizzazione dei lavori che ha portato alla parziale occupazione delle particelle di proprietà dell'appellato risaliva all'anno 2004 allorquando i terreni ad oggi di proprietà della erano di proprietà della società cooperativa sociale e che tali lavori Controparte_1 CP_2 erano stati realizzati con il pieno consenso del signor in qualità di amministratore Parte_2 pro tempore della predetta società. Precisa, altresì, che della documentazione a sostegno prodotta, dalla quale si può agevolmente desumere l'esistenza di un consenso dell'allora proprietario del fondo (quale ad esempio, il progetto relativo alla realizzazione di un varco carrabile lungo la strada provinciale Melilli - Sortino dal quale si evince che i committenti sono il e la Pt_1 società cooperativa Emmanus nonché le dichiarazioni rese dai testimoni escussi) nella propria valutazione il Giudice non ne ha minimamente tenuto conto non essendovene traccia nella sentenza impugnata.
2. Violazione e/o falsa applicazione art. 2058 c.c.. Con il secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice condanna il alla reintegrazione in forma specifica, invero alla Pt_1 riduzione in pristino dei luoghi da lui occupati senza valutare che tale risarcimento in forma specifica risulterebbe troppo oneroso per l'appellante, nonché impossibile in quanto l'eliminazione del cancello in ferro per l'ingresso nella sua proprietà renderebbe il suo terreno intercluso poiché privo di qualsivoglia accesso, atteso che non vi sarebbe alcuna possibilità per l'appellante di realizzare un ingresso al proprio terreno. Pertanto, in riforma del capo impugnato chiede che, laddove il suo possesso dovesse essere ritenuto illegittimo, dovrà dichiararsi che il risarcimento avvenga solo per equivalente.
3. Sulle spese di lite. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello chiede, altresì, riformarsi il capo relativo alla condanna alle spese che dovranno essere poste a carico dell'appellata anche relativamente al giudizio di primo grado.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 20 maggio 2024 si costituiva nel giudizio di appello la la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del proposto Controparte_1 gravame ritenendo che il abbia introdotto una domanda nuova nella parte in cui “chiede Pt_1 dichiararsi la legittimità del possesso perché da ricondursi ad una situazione di possesso legittimo ex artt. 1140 e 1147 c.c.”.
Nel merito, eccepiva la manifesta infondatezza dell'appello ritenendo che il possesso, quale situazione di fatto, è giuridicamente irrilevante nel caso di specie perché non idoneo a costituire titolo reale od obbligatorio in favore del Pt_1
Quanto alla asserita violazione dell'art. 2058 c.c. la contestava in toto deducendo che il ripristino dello status quo ante era pienamente possibile poiché il aveva la possibilità di accedere al Pt_1 proprio fondo da un'altra strada e, sul punto, deduceva inoltre che del tutto infondata era anche l'eccessiva onerosità della prestazione imposta al dalla sentenza in quanto, nel caso di Pt_1 specie, non trova applicazione l'art. 2058 c.c. avendo la richiesto la restituzione del Controparte_1 bene e non il risarcimento del danno in forma specifica.
Parimenti infondate ed inammissibili riteneva che fossero la richiesta di controparte sulle spese di lite nonché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto non ne sussistono i presupposti.
Con ordinanza del giorno 11 luglio 2024 Codesta Corte di Appello di Catania, vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta nell'atto di impugnazione dell'appellante , ritenuto che nel caso di specie ricorresse il primo presupposto di Parte_1 cui all'art. 283 c.p.c., in accoglimento dell'istanza proposta dall'appellante, ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1560/2023 del 23 agosto 2023 del Tribunale di Siracusa rinviando per la discussione orale all'udienza del 17 novembre 2025.
Indi, all'udienza del 17 novembre 2025 trattata in modalità cartolare la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Ciò posto in linea di fatto, preliminarmente e d'ufficio osserva la Corte che del tutto correttamente la non è stata evocata in questo grado, essendo stata sottoposta a Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa.
Per pacifica e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, in caso di sottoposizione di un soggetto a liquidazione coatta amministrativa per le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa (cfr., ex pluribus,
Cass. 20/08/2013 n. 19271, Cass. 23.7.04 n. 13877; Cass.
5.12.2000 n. 15447; Cass. 27.7.99 n. 8136;
Cass. 20.7.95 7907).
Tanto specificato, deve osservarsi come la sentenza impugnata sia certamente affetta da carenza di motivazione.
E, invero, la statuizione nulla dice in ordine alle difese spiegate dal che già nella comparsa Pt_1 di costituzione, aveva precisato che la realizzazione dei lavori che aveva portato alla parziale occupazione delle particelle dell'appellato, risaliva all'anno 2004, epoca in cui gli attuali terreni della rano di proprietà della circostanza questa mai vagliata CP_1 Parte_3 né mai accertata dal primo decidente.
Il primo decidente infatti si è limitato a far proprie le conclusioni del perito nominato in corso di giudizio senza formulare il benchè minimo apporto critico, così da rendere impossibile comprendere quali siano le ragioni che hanno condotto alla soluzione finale.
In tema si rammenti invero che la motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma, cost., stabilisce che “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento – imprescindibile – che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È infatti la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
I principi esposti peraltro sono ben noti alla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto (sia pure nell'ipotesi relativa al giudizio in Cassazione, da considerare tuttavia analogicamente estensibile alla presente) che “la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost” (v. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass.
7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
Alla luce dei principi sopra menzionati la decisione del Tribunale è certamente carente non contenendo una verifica né del materiale probatorio sviluppatosi nel primo giudizio né un vaglio delle ipotesi difensive del che risultano del tutto omesse. Pt_1
Nessun dubbio quindi che esse vadano in questa sede specificamente valutate e riscontrate, sia pure entro i limiti della loro ammissibilità.
E, infatti, va innanzi tutto vagliata la preliminare eccezione formulata dalla appellata la quale ha lamentato l'appello è inammissibile, in relazione a quella parte in cui il nel “piaccia” del Pt_1 proprio atto di gravame ha chiesto “accogliersi l'appello ... e ritenere e dichiarare la legittimità del possesso delle particelle in contestazione da parte dell'odierno appellante perché da ricondurre ad una situazione di possesso legittimo ex art. 1140 e 1147 c.c.”.
L'eccezione è fondata.
Non vi è infatti dubbio che – così come dedotto da - tale richiesta costituisca una Controparte_1 domanda nuova, mai formulata nel grado precedente.
In realtà, a ben vedere, tale prospettazione emergeva già dalle difese espletate in seno al primo giudizio da parte del tuttavia la stessa se non si era concretizzata in una domanda Pt_1 riconvenzionale.
Infatti in seno alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo giudizio il Pt_1 evidenziava sì che, contrariamente a quanto asserito da controparte, egli aveva realizzato i lavori relativi alla recinzione della propria area, nonché gli ingressi delle due proprietà in oggetto, con il pieno consenso del Sig. amministratore pro tempore della Parte_2 Parte_3
all'epoca proprietaria dei terreni (oggi appartenenti alla;
e rilevava sì
[...] CP_1 che la fattispecie doveva essere ricondotta ad una situazione di possesso ex art. 1140 c.c. e art. 1147
c.c. , atteso che, il possesso da lui esercitato era stato, da sempre, autorizzato e consentito dal proprietario delle particelle e che , dunque, aveva acquisito il diritto di passaggio sulle particelle in questione.
Tuttavia tali deduzioni, pur svolte come asserzioni contrastanti con l'assunto di controparte, non avevano assunto la veste di una domanda riconvenzionale di accertamento della esistenza di un diritto reale acquistato attraverso l'esercizio del possesso (né avrebbero potuto, atteso che per acquisire tale servitù in carenza di un titolo e in virtù del solo possesso di buona fede sarebbe stato necessario il ventennio utile ad usucapire, oltre agli altri elementi tipici dell'usucapione).
Si deve quindi ritenere che tale domanda resti preclusa al vaglio della Corte e che le deduzioni in tal senso formulate dal debbano essere esaminate come espressione del suo diritto di difesa, Pt_1 anche se non confluenti in una richiesta di accertamento (se non puramente fattuale).
Data la superiore premessa giova poi sottolineare come tutti i motivi di gravame meritino trattazione congiunta, essendo strettamente connessi gli uni agli altri.
Orbene, il fatto dedotto dal e cioè che al momento della edificazione del manufatto per cui Pt_1
è causa la porzione di terreno occupata non fosse di proprietà della ma di proprietà CP_1 della (con la quale il strinse nei fatti un accordo) non può Parte_3 Pt_1 essere che confermato. Anzitutto, a riprova del superiore accordo intercorso tra il e la vi è, in Pt_1 Parte_3 atti, il progetto del Geom. , relativo alla realizzazione di un varco carrabile lungo Persona_2 la strada provinciale sotto Melilli- Sortino (all. 1 alla comparsa di primo grado), dal quale si evince che i committenti sono e la Parte_1 Controparte_4
Il progetto redatto dal Geom. risulta poi sottoscritto a margine di ogni pagina dai Persona_2 committenti, invero proprio il Sig. e dal sig. Ed ancora, proprio Parte_1 Parte_2 in virtù del progetto summenzionato, in data 27/02/2004 i sigg.ri e Parte_1 [...]
inviavano congiuntamente alla “Provincia Regionale di Siracusa XIV Settore: Viabilità Pt_2
Centro" la richiesta prot. N. 10390, avente ad oggetto "la realizzazione di un varco carrabile lungo la strada Provinciale sotto Melilli-Sortino S.P. 30" (all. 2).
Ancora una volta, committenti della superiore richiesta di autorizzazione, come si evince dalla intestazione e dalla sottoscrizione in calce alla copia del documento allegato, risultano i Sigg.ri e sempre in qualità di amministratore p.t. della Parte_1 Parte_2 Parte_3
allora proprietaria dei terreni per cui è causa.
[...]
Inoltre emerge dagli atti che la richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle opere summenzionate, veniva riscontrata positivamente in data 26/07/2004 dal dirigente della Provincia di
Siracusa, XIV Settore, Ing. , che allegava al provvedimento di autorizzazione n. Persona_3
39623 , copia degli elaborati progettuali vistati dall'ufficio e sottoscritti dallo stesso Ing. Per_3
, dal responsabile del servizio, Ing. , dal Funzionario Istruttore, P.i.
[...] Persona_4 [...]
nonché dalle stesse ditte concessionarie, e (all 3). CP_5 Parte_1 Parte_3
Alla luce di quanto sopra esposto, appare provato in via documentale l'accordo intercorrente tra i
Sigg.ri e al fine di eseguire lavori di recinzione e accesso ai terreni Parte_1 Parte_2 oggi oggetto di causa;
difatti, i progetti per la realizzazione dei suddetti lavori e la richiesta di autorizzazione ai lavori stessi, sottoscritti dalle parti, testimoniano inconfutabilmente la volontà delle due parti di effettuare lavori di recinzione, oltre che la realizzazione dei due ingressi sui terreni oggetto di causa, nella attuale ubicazione.
Ma vi è certamente di più, in quanto anche l'istruttoria ha confermato le circostanze assunte dalla parte appellante.
E, invero, il teste escusso dapprima all'udienza del 22/06/2015 a prova diretta su Parte_2 richiesta di parte attrice, sulla circostanza 2 della memoria istruttoria di parte attrice (se è vero o no che il sig. si era obbligato a realizzare le opere descritte nel progetto prodotto in atti, a Pt_1 proprie cure e spese, avendo quale corrispettivo il diritto di passaggio per accedere nel terreno di sua proprietà, confinante con quello dell'attrice, ove si trova un deposito di materiale edilizio con relativa esposizione e vendita) ha risposto ” Si è vero”.
Del pari il teste , escussa all'udienza del 25/05/2016, sulla circostanza n. 1 della memoria Tes_1 di parte convenuta (se è vero o no che il sig. nella qualità di legale rappresentante Parte_2 della proprietaria dei terreni oggetto del giudizio, all'epoca dei fatti, stipulava un accordo CP_2 verbale con il sig. al fine di eseguire i lavori relativi alla recinzione dell'intera area di
Pt_1 proprietà , confinante con i terreni oggi di proprietà nonché degli ingressi insistenti
Pt_1 CP_1 nei due terreni oggetto del presente giudizio), ha risposto: “Si è vero ero dipendente di e
Pt_1 ho sentito più volte discutere le due parti ( e ) della realizzazione della
Pt_1 Parte_2
recinzione e dell'ingresso. Posso dire che l'accordo era raggiunto nel senso che doveva occuparsi di tutto il . Sulla circostanza n.2 della memoria di parte convenuta, (se è vero o no che il sig. Pt_1 concedeva di occupare parte del terreno all'epoca di proprietà oggi ) la teste Pt_2 CP_2 CP_1 ha risposto “ E' vero”. E del pari sulla circostanza n.4 della memoria di parte convenuta, (se è vero o no che il sig. si era obbligato a realizzare a proprie cure la recinzione dell'intera area Pt_1 confinante con i terreni oggi di proprietà nonché gli ingressi delle due proprietà) ha risposto CP_1
“E' vero”.
Non vi è quindi dubbio che sussistesse l'accordo dedotto dal e dallo stesso rappresentato Pt_1 al Tribunale a sostegno del fatto che l'occupazione del terreno a suo tempo della avvenne CP_2 dietro autorizzazione e in virtù di uno specifico patto intercorso con la stessa.
Ciò che invece non è possibile ritenere è che tale accordo, anche se sussistente, sia opponibile alla odierna appellata.
E, infatti, il patto di cui si è detto, anche se di fatto consentiva il passaggio sui luoghi (quale corrispettivo per l'edificazione delle opere) per ciò solo non costituiva però un diritto di servitù (che, come è noto esige la forma scritta a pena di nullità). Né tanto meno il possesso del passaggio, esercitato con il consenso dell'allora proprietario, è una situazione di fatto idonea a superare la situazione di diritto ove non assuma le caratteristiche di acquisto a titolo originario (ossia l'usucapione).
Pertanto l'accordo stretto tra il e la veva sì effetto tra i due soggetti, come è tipico Pt_1 CP_2 di un atto negoziale bilaterale, ma non aveva alcuna caratteristica giuridica per essere opposto al nuovo acquirente. Nemmeno la mera conoscenza dei luoghi o delle circostanze di cui sopra da parte della appellata , infatti, è equiparabile a tolleranza ovvero a una sorta di efficacia di tale possesso erga omnes e – quindi – anche verso i nuovi acquirenti del bene.
Nessun dubbio pertanto che ai fini della illecita occupazione non assuma rilevanza la buona fede dell'occupante ex art 1147 c.c., sia pur dimostrata in giudizio (la quale può avere rilevanza ad altri fini indicati dalla norma, ma non è utile – in carenza di un titolo - a superare la forza del diritto dominicale della appellata).
Ne deriva che non può che concludersi che il ha realizzato un piazzale di accesso e un Pt_1 cancello di ingresso al proprio immobile occupando il terreno di proprietà della società attrice.
In tal senso la relazione tecnica d'ufficio depositata il 30.5.2014 sembra del tutto chiara (e il fatto è peraltro pacifico tra le parti).
Essa ha infatti accertato che il sig. con la realizzazione del muro di confine tra le particelle Pt_1
975 e 974 ha occupato, sconfinando, un'area di metri quadrati 386 di proprietà della società attrice e inoltre che sono state inglobate dal sig. le particelle n. 975 per metri quadrati 386 e n. 977 Pt_1 per metri quadrati circa 340, anch'esse di proprietà della CP_1
Il CTU ha infine confermato che nelle particelle nn. 976 e 978, di proprietà della società appellata è stato realizzato il piazzale d'ingresso alle proprietà e Pt_1 CP_1
Ebbene, quanto alle conseguenze di tale occupazione, e alla condanna di riduzione in pristino data dal primo giudice l'appellante ha formulato una espressa doglianza e ha chiesto alla Corte di voler commutare detta condanna in una condanna per equivalente, assumendo che sia troppo oneroso intervenire sui luoghi per l'asporto dei manufatti ivi edificati.
Tuttavia tale domanda si palesa chiaramente inammissibile, perché nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio d'appello di talchè non può essere vagliata.
In ogni caso poi appare inammissibile anche la dedotta eccessiva onerosità della prestazione imposta al dalla sentenza del Tribunale di Siracusa perché nel caso di specie non trova applicazione Pt_1
l'art. 2058 del Codice civile, avendo la richiesto la restituzione del bene e non il CP_1 risarcimento del danno in forma specifica.
Ne deriva quindi anche la irrilevanza della deduzione della parte appellante afferente alla impossibilità materiale di ripristino dello status quo (che peraltro appare possibile perché il sig. può ben accedere al proprio fondo così come ha fatto fino all'occupazione abusiva della Pt_1 proprietà . Controparte_1 Va quindi confermata la sentenza di prime cure, sia pure con l'integrazione della motivazione sopra riportata. Si noti infatti che il CTU alla pagina 3 della relazione depositata il 21.11.2013 ha indicato le opere da demolire per la richiesta riduzione in pristino dei luoghi occupati che di seguito si riportano: • Muro di confine in cls armato con la relativa rete di sopraelevazione;
• Rimozione del cancello in ferro;
• Massetto in cls industriale della scivola d'ingresso e della fascia larga metri 3,00 tra il muro di confine e il fabbricato del sig. Pt_1
Opere alle quali il deve essere condannato. Pt_1
In conclusione quindi l'appello merita il rigetto, sia pure con le integrazioni sopra menzionate in riferimento alla motivazione.
Le spese del presente giudizio vanno conseguentemente poste a carico del sig. Esse si Pt_1 liquidano come in dispositivo applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M.
Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), con l'esclusione della fase istruttoria che va liquidata seguendo i valori minimi della tariffa, in mancanza di una specifica attività istruttoria, e tenendo conto del valore della causa (compreso nello scaglione tra €. 5.201,00 ad €. 26.000,00).
Atteso il rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 257/24 R.G.C.A., rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna al rimborso, in favore dell'appellata delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato
(di cui euro 1.134,00 per fase di studio;
euro 921,00 per fase introduttiva;
euro 922,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 20.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa ON Lo Iacono Dott. IC CR