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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1727/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1799/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6143/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 10/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013091961 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n. 29320110022756183000, presuntivamente notificata il 10/08/2011, Ici anno
2006 Comune di Gravina di Catania;
2. Cartella n. 29320110040766849000, presuntivamente notificata in data 23/12/2011 267,23, TASSA AUTO ANNO 2005; 3. Cartella n. 29320110074398376000 presuntivamente notificata in data 24/04/2012 3.409,36, IRPEF E IRAP ANNO 2008; 4. Cartella n. 29320120000417768000 presuntivamente notificata in data 24/04/2012 22.583,10, IRPEF, IVA E IRAP ANNO 2008; 5. Cartella n.
29320120000417768000, presuntivamente notificata il 24/04/2012 Diritti Camerali anno 2008, Camera di commercio di Catania Ufficio diritto annuale;
6. Cartella n. 29320120071133251000 presuntivamente notificata in data 20/02/2013 28.063,97, IRPEF, IVA E IRAP ANNO 2008; 7. Cartella 29320130012287581000 presuntivamente notificata in data 13/06/2013 15.376,20, IRPEF, IVA E IRAP ANNO 2008; 8. Cartella
29320130038741334000 presuntivamente notificata in data 15/01/2014 234,95, TASSA AUTO ANNO 2008;
9. Cartella 29320140019782455000 presuntivamente notificata in data 08/09/2014 502,02 TASSA AUTO
ANNO 2008; 10. Cartella 29320160000514134000 presuntivamente notificata in data 05/05/2016 20.910,02,
TASSA AUTO ANNO 2010, IRPEF, IVA ANNO 2010; 11. Cartella 29320160010834306000 presuntivamente notificata in data 09/09/2016 493,37, TASSA AUTO ANNO 2010; 12. Cartella 29320160058062938000 presuntivamente notificata in data 13/10/2016 696,06, TASSA AUTO ANNO 2011; 13. Cartella
29320160069202924000 presuntivamente notificata in data 02/03/2017 214,69, TASSA AUTO ANNO 2012;
14. Cartella 29320170007763362000 presuntivamente notificata in data 02/03/2017 476,68, TASSA AUTO
ANNO 2012; 15. Cartella 29320180018382228000 presuntivamente notificata in data 15/05/2019 25.084,62,
TASSA AUTO ANNO 2014.
Eccepiva che l'intimazione di pagamento era stata notificata ben oltre il termine di prescrizione triennale, quinquennale e decennale applicabile alle imposte, tributi e diritti camerali oggetto delle cartelle di pagamento delle quali è stato richiesto il pagamento tramite l'atto impugnato.
Eccepiva altresì che, in caso di prova della notifica delle cartelle era comunque decorso il termine di prescrizione successivo alla notifica anche in relazione a sanzione e interessi
Resisteva la Camera di Commercio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva così come il Comune di Gravina di Catania.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 il ruolo e la cartella di pagamento rientrano tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
Il comma 3 del citato articolo prevede, inoltre, che: "Gli atti diversi da quelli indicati (n.d.r. al comma 1) non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo".
Non vi è dubbio che l'intimazione di pagamento sia un atto impugnabile, in quanto secondo quanto espresso dalla S.C.: "In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela" (Cass. n.3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del
2016, n. 26129 del 2017).
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per far valere la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione del tributo.
Nessuna prova è stata fornita della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
In relazione ai tributi di cui alle cartelle opposte è maturato il termine di prescrizione triennale, quinquennale e decennale applicabile alle imposte e ai tributi oggetto delle cartelle di pagamento delle quali è stato richiesto il pagamento tramite l'intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che non ha provato la notifica delle cartelle di pagamento.
Spese compensate con gli enti impositori, estranei alla procedura di notifica delle cartelle.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 15 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea innanzitutto la necessità di produrre in secondo grado i referti di notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni precedenti, ottenuti da ADER a seguito di specifica richiesta.
L'Ufficio evidenzia che la mancata produzione di tali documenti in primo grado non è a esso imputabile, poiché la gestione delle notifiche compete esclusivamente all'Agente della Riscossione, il quale non si era costituito nel giudizio di primo grado. Pertanto, la produzione documentale in appello viene ritenuta indispensabile ai fini della decisione e conforme alla normativa processuale vigente, che consente l'acquisizione di nuovi documenti in appello quando necessari per la decisione della causa. Un altro punto centrale dell'appello riguarda la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate afferma che, dai referti prodotti, risulta che tutte le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate al contribuente o a suoi familiari conviventi. Poiché tali cartelle non sono state impugnate nei termini previsti dalla legge, le pretese in esse contenute devono considerarsi definitive e non più contestabili. L'appello si sofferma inoltre sulla questione della prescrizione, sostenendo che i termini sono stati interrotti dalle notifiche delle intimazioni di pagamento precedenti a quella impugnata. In aggiunta, viene richiamata la normativa emergenziale, in particolare la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla Legge di stabilità 2014 e dalla normativa Covid-19, che ha prorogato i termini di pagamento e recupero dei crediti tributari. Secondo l'Ufficio, tali sospensioni hanno inciso sui termini di prescrizione, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle e delle intimazioni. Infine, in via subordinata, l'Agenzia delle Entrate chiede, qualora non fosse accolta la richiesta di produzione documentale, la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la normativa processuale applicata abbia effetto retroattivo in violazione del principio di irretroattività delle leggi.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6143/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 10
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si evidenzia che tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state regolarmente notificate, come risulta dagli estratti di ruolo e dai referti di notifica prodotti in giudizio. ADE-R richiama numerosi precedenti giurisprudenziali per affermare che la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento
è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle, senza che sia necessario produrre la copia integrale delle stesse.
La produzione di documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle è espressamente ammessa anche in secondo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
ADE-R ricostruisce poi la sequenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento, evidenziando che tali atti hanno efficacia interruttiva della prescrizione. Viene inoltre sostenuto che, in assenza di autonoma impugnazione delle cartelle nei termini di legge, i ruoli sono divenuti definitivi e non più contestabili, rendendo inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in sede di impugnazione dell'intimazione.
Le controdeduzioni affrontano anche il tema della prescrizione, affermando che per i crediti erariali si applica il termine decennale e che, in ogni caso, i termini sono stati utilmente interrotti dalle notifiche e sospesi per effetto della normativa emergenziale (ad esempio, per l'emergenza Covid-19).
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
In data 30 Dicembre 2025 si costituisce il nuovo procuratore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Avv.
Difensore_1 , nelle proprie controdeduzioni depositate in appello, ha confermato integralmente le argomentazioni già svolte dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e dal precedente difensore di ADE-R. In particolare, ha insistito sull'indispensabilità della documentazione prodotta in atti, sottolineando la regolare notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni precedenti, nonché
l'interruzione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La decisione di primo grado risulta basata in via principale sul difetto di prova della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione. Nel giudizio di secondo grado, l'Ufficio ha depositato relate di notifica e ulteriore documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione degli atti presupposti (nonché, per quanto dedotto, la sussistenza di ulteriori atti idonei ad incidere sul decorso dei termini). Tale produzione: risulta decisiva, poiché incide direttamente sul presupposto logico-giuridico della pronuncia di primo grado (mancata prova di notifica); è ammissibile nel processo tributario nei limiti consentiti dall'art.58 del d. lgs.546/1992
(come richiamato dalle parti), con particolare riferimento al potere di produzione documentale in grado di appello. Ne consegue che il quadro della trattazione in appello smentisce l'assunto della sentenza impugnata secondo cui “nessuna prova era stata fornita” della notifica delle cartelle.
Una volta ritenuta provata la rituale notifica delle cartelle presupposte e considerata la documentazione ulteriore prodotta (anche in punto di atti successivi), viene meno il fondamento della pronuncia di primo grado che collegava automaticamente al difetto di notifica anche la maturazione della prescrizione. In particolare: la regolare notifica degli atti presupposti vale a escludere la premessa fattuale posta a base della sentenza appellata;
l'eventuale decorso dei termini prescrizionali deve essere valutato alla luce delle notifiche e degli atti successivi allegati e prodotti, che risultano idonei (secondo quanto dedotto) a incidere sul decorso del termine. Pertanto, l'intimazione impugnata deve ritenersi legittima, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del grado di appello vanno compensate tra le parti. La compensazione è giustificata dalla peculiarità della vicenda processuale, ed in particolare: la produzione delle relate di notifica è avvenuta solo in appello, circostanza che ha inciso in modo determinante sulla diversa ricostruzione dei fatti rilevanti e sull'esito del giudizio;
in primo grado la decisione favorevole al contribuente è stata determinata dall'assenza, in atti, della prova documentale della notifica, poi introdotta nel secondo grado. Tali elementi integrano ragioni idonee a fondare una regolazione equitativa delle spese del presente grado, con compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
NE SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1799/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6143/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
15 e pubblicata il 10/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229013091961 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella n. 29320110022756183000, presuntivamente notificata il 10/08/2011, Ici anno
2006 Comune di Gravina di Catania;
2. Cartella n. 29320110040766849000, presuntivamente notificata in data 23/12/2011 267,23, TASSA AUTO ANNO 2005; 3. Cartella n. 29320110074398376000 presuntivamente notificata in data 24/04/2012 3.409,36, IRPEF E IRAP ANNO 2008; 4. Cartella n. 29320120000417768000 presuntivamente notificata in data 24/04/2012 22.583,10, IRPEF, IVA E IRAP ANNO 2008; 5. Cartella n.
29320120000417768000, presuntivamente notificata il 24/04/2012 Diritti Camerali anno 2008, Camera di commercio di Catania Ufficio diritto annuale;
6. Cartella n. 29320120071133251000 presuntivamente notificata in data 20/02/2013 28.063,97, IRPEF, IVA E IRAP ANNO 2008; 7. Cartella 29320130012287581000 presuntivamente notificata in data 13/06/2013 15.376,20, IRPEF, IVA E IRAP ANNO 2008; 8. Cartella
29320130038741334000 presuntivamente notificata in data 15/01/2014 234,95, TASSA AUTO ANNO 2008;
9. Cartella 29320140019782455000 presuntivamente notificata in data 08/09/2014 502,02 TASSA AUTO
ANNO 2008; 10. Cartella 29320160000514134000 presuntivamente notificata in data 05/05/2016 20.910,02,
TASSA AUTO ANNO 2010, IRPEF, IVA ANNO 2010; 11. Cartella 29320160010834306000 presuntivamente notificata in data 09/09/2016 493,37, TASSA AUTO ANNO 2010; 12. Cartella 29320160058062938000 presuntivamente notificata in data 13/10/2016 696,06, TASSA AUTO ANNO 2011; 13. Cartella
29320160069202924000 presuntivamente notificata in data 02/03/2017 214,69, TASSA AUTO ANNO 2012;
14. Cartella 29320170007763362000 presuntivamente notificata in data 02/03/2017 476,68, TASSA AUTO
ANNO 2012; 15. Cartella 29320180018382228000 presuntivamente notificata in data 15/05/2019 25.084,62,
TASSA AUTO ANNO 2014.
Eccepiva che l'intimazione di pagamento era stata notificata ben oltre il termine di prescrizione triennale, quinquennale e decennale applicabile alle imposte, tributi e diritti camerali oggetto delle cartelle di pagamento delle quali è stato richiesto il pagamento tramite l'atto impugnato.
Eccepiva altresì che, in caso di prova della notifica delle cartelle era comunque decorso il termine di prescrizione successivo alla notifica anche in relazione a sanzione e interessi
Resisteva la Camera di Commercio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva così come il Comune di Gravina di Catania.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 il ruolo e la cartella di pagamento rientrano tra gli atti impugnabili nel processo tributario.
Il comma 3 del citato articolo prevede, inoltre, che: "Gli atti diversi da quelli indicati (n.d.r. al comma 1) non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest' ultimo".
Non vi è dubbio che l'intimazione di pagamento sia un atto impugnabile, in quanto secondo quanto espresso dalla S.C.: "In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela" (Cass. n.3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del
2016, n. 26129 del 2017).
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento per far valere la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione del tributo.
Nessuna prova è stata fornita della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione.
In relazione ai tributi di cui alle cartelle opposte è maturato il termine di prescrizione triennale, quinquennale e decennale applicabile alle imposte e ai tributi oggetto delle cartelle di pagamento delle quali è stato richiesto il pagamento tramite l'intimazione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che non ha provato la notifica delle cartelle di pagamento.
Spese compensate con gli enti impositori, estranei alla procedura di notifica delle cartelle.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 15 Aprile 2024 deducendo i seguenti motivi.
L'Agenzia delle Entrate sottolinea innanzitutto la necessità di produrre in secondo grado i referti di notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni precedenti, ottenuti da ADER a seguito di specifica richiesta.
L'Ufficio evidenzia che la mancata produzione di tali documenti in primo grado non è a esso imputabile, poiché la gestione delle notifiche compete esclusivamente all'Agente della Riscossione, il quale non si era costituito nel giudizio di primo grado. Pertanto, la produzione documentale in appello viene ritenuta indispensabile ai fini della decisione e conforme alla normativa processuale vigente, che consente l'acquisizione di nuovi documenti in appello quando necessari per la decisione della causa. Un altro punto centrale dell'appello riguarda la regolare notifica delle cartelle di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate afferma che, dai referti prodotti, risulta che tutte le cartelle sottese all'intimazione sono state regolarmente notificate al contribuente o a suoi familiari conviventi. Poiché tali cartelle non sono state impugnate nei termini previsti dalla legge, le pretese in esse contenute devono considerarsi definitive e non più contestabili. L'appello si sofferma inoltre sulla questione della prescrizione, sostenendo che i termini sono stati interrotti dalle notifiche delle intimazioni di pagamento precedenti a quella impugnata. In aggiunta, viene richiamata la normativa emergenziale, in particolare la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla Legge di stabilità 2014 e dalla normativa Covid-19, che ha prorogato i termini di pagamento e recupero dei crediti tributari. Secondo l'Ufficio, tali sospensioni hanno inciso sui termini di prescrizione, rendendo tempestive le notifiche delle cartelle e delle intimazioni. Infine, in via subordinata, l'Agenzia delle Entrate chiede, qualora non fosse accolta la richiesta di produzione documentale, la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la normativa processuale applicata abbia effetto retroattivo in violazione del principio di irretroattività delle leggi.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 6143/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 15 e depositata il 10
Ottobre 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Si evidenzia che tutte le cartelle sottese all'intimazione di pagamento sono state regolarmente notificate, come risulta dagli estratti di ruolo e dai referti di notifica prodotti in giudizio. ADE-R richiama numerosi precedenti giurisprudenziali per affermare che la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento
è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle, senza che sia necessario produrre la copia integrale delle stesse.
La produzione di documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle è espressamente ammessa anche in secondo grado, ai sensi dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/92, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
ADE-R ricostruisce poi la sequenza delle notifiche delle intimazioni di pagamento, evidenziando che tali atti hanno efficacia interruttiva della prescrizione. Viene inoltre sostenuto che, in assenza di autonoma impugnazione delle cartelle nei termini di legge, i ruoli sono divenuti definitivi e non più contestabili, rendendo inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate in sede di impugnazione dell'intimazione.
Le controdeduzioni affrontano anche il tema della prescrizione, affermando che per i crediti erariali si applica il termine decennale e che, in ogni caso, i termini sono stati utilmente interrotti dalle notifiche e sospesi per effetto della normativa emergenziale (ad esempio, per l'emergenza Covid-19).
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
Il sig. Resistente_1, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio di appello.
In data 30 Dicembre 2025 si costituisce il nuovo procuratore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Avv.
Difensore_1 , nelle proprie controdeduzioni depositate in appello, ha confermato integralmente le argomentazioni già svolte dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e dal precedente difensore di ADE-R. In particolare, ha insistito sull'indispensabilità della documentazione prodotta in atti, sottolineando la regolare notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni precedenti, nonché
l'interruzione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La decisione di primo grado risulta basata in via principale sul difetto di prova della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione. Nel giudizio di secondo grado, l'Ufficio ha depositato relate di notifica e ulteriore documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione degli atti presupposti (nonché, per quanto dedotto, la sussistenza di ulteriori atti idonei ad incidere sul decorso dei termini). Tale produzione: risulta decisiva, poiché incide direttamente sul presupposto logico-giuridico della pronuncia di primo grado (mancata prova di notifica); è ammissibile nel processo tributario nei limiti consentiti dall'art.58 del d. lgs.546/1992
(come richiamato dalle parti), con particolare riferimento al potere di produzione documentale in grado di appello. Ne consegue che il quadro della trattazione in appello smentisce l'assunto della sentenza impugnata secondo cui “nessuna prova era stata fornita” della notifica delle cartelle.
Una volta ritenuta provata la rituale notifica delle cartelle presupposte e considerata la documentazione ulteriore prodotta (anche in punto di atti successivi), viene meno il fondamento della pronuncia di primo grado che collegava automaticamente al difetto di notifica anche la maturazione della prescrizione. In particolare: la regolare notifica degli atti presupposti vale a escludere la premessa fattuale posta a base della sentenza appellata;
l'eventuale decorso dei termini prescrizionali deve essere valutato alla luce delle notifiche e degli atti successivi allegati e prodotti, che risultano idonei (secondo quanto dedotto) a incidere sul decorso del termine. Pertanto, l'intimazione impugnata deve ritenersi legittima, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Le spese del grado di appello vanno compensate tra le parti. La compensazione è giustificata dalla peculiarità della vicenda processuale, ed in particolare: la produzione delle relate di notifica è avvenuta solo in appello, circostanza che ha inciso in modo determinante sulla diversa ricostruzione dei fatti rilevanti e sull'esito del giudizio;
in primo grado la decisione favorevole al contribuente è stata determinata dall'assenza, in atti, della prova documentale della notifica, poi introdotta nel secondo grado. Tali elementi integrano ragioni idonee a fondare una regolazione equitativa delle spese del presente grado, con compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione n.
13, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)