Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5024/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.FORMICA FELICE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. OI – 1413920 notificata il
19.3.2024 relativa a sanzioni amministrative per la violazione dell'art.2, comma
1-bis, D.L. 463/1983.
Eccepiva il decorso del termine quinquennale di prescrizione e la decadenza ex art. 14 l.n.689/81 e concludeva per l'annullamento dell'ordinanza.
Si costituiva in giudizio l' che concludeva per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Tanto premesso. il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente non contesta che, nei flussi contenenti le dichiarazioni Pt_2 mensili degli obblighi contributivi dovuti all' ha dichiarato di aver CP_1
Sostiene l'istituto che il termine di prescrizione non sia decorso in quanto essa ha cominciato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione (e, nello specifico, dalla data in cui l'autorità giudiziaria penale aveva restituito gli atti alla P.A. competente ai sensi e per l'effetto dell'art 9
D.Lgs. 8/2016) e fosse stata sospesa durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione) e durante il periodo previsto dal D.L.
18/2020, conv. in l.n.27/20 (in relazione all'emergenza pandemica per COVID-
19).
Ritiene lo scrivente che la tesi sia fondata. E difatti va evidenziato che il termine prescrizionale in materia ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981): tale termine ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito valutato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 e, quindi, in data 6.2.2016.
In particolare se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529/03; n.19897/18).
Tanto premesso deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata è relativa alla sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, in relazione all'annualità 2017.
Risulta dalla documentazione che l' ha provveduto alla notifica di atto di CP_1 accertamento in data 19.11.2018; ne deriva la prescrizione è stata interrotta con la notifica di tale atto di accertamento, è rimasta sospesa nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma 1 – bis “il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”; comma 1 – quater “durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”), poi è rimasta ancora sospesa dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 103, comma 6 – bis D.L. 18/2020) e infine nuovamente interrotta con la notifica dell'ordinanza ingiunzione del 19.3.2024.
Quanto alla eccezione di decadenza, deve ritenersi che la stessa sia fondata.
E' pacifico che i fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione costituivano reato nel momento in cui sono stati commessi.
L'illecito amministrativo contestato e sanzionato è dunque quello contemplato dall'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla
L. n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, d'importo non superiore ad € 10.000,00 annui. Si tratta di illecito amministrativo omissivo a seguito della parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa ad opera dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016.
Tanto chiarito, riferendosi gli illeciti omissivi all'anno 2017 (cfr. in dettaglio atto di accertamento prodotto dall' , deve trovare applicazione al caso di specie CP_1
l'art. 14, comma 2, della L. n. 689/1981, per come implicitamente richiamato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, trattandosi di illeciti amministrativi consumati in epoca successiva all'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n.
8/2016.
Analizzando in dettaglio le omissioni contestate, infatti, emerge che tutte le omissioni indicate si sono consumate quando era già vigente l'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 di parziale depenalizzazione della fattispecie delittuosa. In proposito, giova precisare che l'illecito omissivo istantaneo contestato si consuma il giorno della scadenza prevista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che coincide con il giorno sedici del mese di scadenza in forza dell'allora vigente art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997 oggi abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 33/2025 (cfr. sentenza
Trib. Bari n. 1718/2025 del 28.04.2025). Nel caso in esame, come sopra evidenziato, le violazioni accertate dall' e CP_2 contestate all'odierna opponente sono successive all'entrata in vigore in data 6 febbraio 2016 del d.lgs. n. 8/2016 e costituivano ab origine illeciti amministrativi, non trovando dunque applicazione le disposizioni transitorie dettate dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 relativamente alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (cfr. pronuncia Corte di cassazione n. 7641/2025); pertanto, le omissioni in questione erano accertabili e sanzionabili sin dal principio dall'Istituto opposto, senza dover attendere l'eventuale trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria.
Giova altresì rammentare che, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Sez. Lav. Sentenza n. 7681/14), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali, per esempio ,le convocazioni di informatori.
Ebbene, dall'atto di accertamento si evince chiaramente che le omissioni sono state accertate a seguito di “una verifica nei nostri archivi”, dovendosi dunque escludere che, nel caso in esame, gli intervenuti accertamenti necessitassero di ulteriore attività istruttoria, essendo evidentemente le omissioni facilmente rilevabili dall' . CP_2
Ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di novanta giorni posto a pena di decadenza per la notifica alla parte ricorrente delle violazioni commesse nei periodi di riferimento non può che coincidere con la ricezione da parte dell' delle denunce mensili ex art. 44, comma 9, del d.l. n. CP_1 Pt_2
269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003, trasmesse entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (cfr. sentenza Trib.
Bari n. 1718/2025 del 28.04.2025) che nel caso in esame corrisponde al dicembre 2016. Tuttavia, le violazioni in esame sono state accertate e contestate dall CP_1 soltanto con la notifica dell'atto di accertamento all'odierna opponente avvenuta in data 19.11.2018.
Conseguentemente, la notifica di tale atto di accertamento risulta tardiva rispetto al termine perentorio di decadenza di 90 giorni, previsto dall' art.14 comma 2 L. 689/1981.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Orbene, alla luce di tutto quanto suesposto, l'omessa notifica all'odierna opponente degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni ex art. 14 L.689/1981 estingue l'obbligo di pagamento delle sanzioni che pertanto non sono dovute;
ne consegue che l'ordinanza di pagamento opposta deve essere annullata.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ZA nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza opposta;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €500,00, CP_1 per compensi, oltre accessori come per legge
Bari,20/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi