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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8083/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 8083 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 13.5.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Grio.
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 15.4.2025, né a quella di rinvio del 13.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e che la definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 8083 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 13.5.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Grio.
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mattei.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue. L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 15.4.2025, né a quella di rinvio del 13.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e che la definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella