Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
-1-
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione dell'8 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 29910/2024
TRA
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, Pt_1
per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Roma, via Cesare Beccaria n. 29; CP_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manuela Puliani e Massimo CP_2
Pacifici, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla via Anastasio II n. 416; resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.8.24 l' si è opposto al decreto ingiuntivo n. Pt_1
4243/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 24.6.24 e notificatogli il 24.6.24, con cui gli
è stato intimato il pagamento della somma di € 1.832,52, oltre rivalutazione, interessi e spese a favore dell'opposto, a titolo di ultime tre mensilità dovute dal Fondo di Garanzia.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'infondatezza della pretesa essendo intervenuto il pagamento della somma dovuta già a febbraio 2022.
Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituito l'opposto rilevando che effettivamente l' aveva provveduto al Pt_1 pagamento della somma in data 2.3.22, ma che l' non si era reso conto CP_2 dell'avvenuto accredito della somma in assenza di comunicazione da parte dell' Pt_1
Ha quindi concluso chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Tribunale di Roma - Sez. I Lavoro
All'esito dell'udienza dell'8.1.25, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla documentazione allegata, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione letti in pubblica udienza.
Alla luce di quanto affermato in memoria difensiva dal procuratore dell' che ha CP_2
riconosciuto di aver ottenuto già il 2.3.22 il pagamento della somma oggetto di ingiunzione di pagamento, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
L ha poi giustificato il ricorso alla procedura monitoria con la mancata CP_2 comunicazione da parte dell' dell'accredito della somma, il cui versamento sul conto Pt_1 dell' era a suo tempo sfuggito all'opposto. Tale circostanza, in assenza di prova da CP_2 parte dell' di aver inviato all'opposto la comunicazione dell'accredito, giustifica Pt_1
l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo n. 4243/2024 emesso dal Tribunale di Roma il 24.6.24.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 9 gennaio 2025.
Il giudice
Tribunale di Roma - Sez. I Lavoro