Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1179
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Altro
    Ottemperanza al pagamento delle spese legali

    Il Comune ha dimostrato di aver provveduto al pagamento delle spese legali relative alla sentenza azionata, seppur in misura leggermente superiore al quantum della condanna, e ha depositato la relativa determina di liquidazione e mandato di pagamento. Pertanto, si dichiara l'estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna per lite temeraria

    La richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non viene accolta in quanto il Comune ha dimostrato l'avvenuto pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 02/02/2026, n. 1179
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1179
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo