Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2025, proposto da
Sestanterile Società Agricola S.S. in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. Costituita con Berculai Soc. Agr. S.S., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonello Rossi e Claudio Contu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Ada Negri n. 32;
contro
A.R.G.E.A. Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Serra e Maristella Firinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale,
non costituiti in giudizio;
nei confronti
TA AN GI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
(previa adozione di idonee misure cautelari)
A. della determina n. 2624 del 23 maggio 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese, notificata il 28.05.2025, avente ad oggetto il “Rigetto della domanda di sostegno n. 94250121178 prot. AGEA.ASR.2019.0990365 del 28.06.2019”;
B. ove occorra dei seguenti atti, nella parte in cui contribuiscono al rigetto della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente: (i) nota Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direttore del Servizio Territorio Rurale Agro-Ambientale e Infrastrutture, prot. Argea n. 71145 del 02.11.2021; (ii) nota Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR di Argea prot. n. 6624 del 08.02.2022; (iii) nota Direttore del Servizio Territoriale Nuorese prot. n. 10331 del 14.02.2025 (conosciuta soltanto per estremi); (iv) note Direttore del Servizio Autorizzazioni Pagamenti e Controlli FEASR prot. n. 11862 del 20.02.2025 e prot. n. 12563 del 21.02.2025 (conosciute soltanto per estremi);
C. sempre ove occorra, del bando annualità 2019 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2023 - Misura 8 - SottoMisura 8.3., soltanto nella parte in cui (art. 23 - Disposizioni Finali) prevede che “Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore,dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA”;
D. degli ulteriori presupposti e/o consequenziali atti e provvedimenti, non conosciuti, tramite i quali l’Agenzia Argea ha deciso di escludere la domanda di sostegno della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.R.G.E.A. Sardegna;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. IT RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo (avvenuta il 25 luglio 2025), l’Agenzia Argea – con la determinazione n. 4336 dell’8 agosto 2025 - ha annullato in autotutela la determinazione n. 2624 del 23 maggio 2025 di rigetto della domanda di sostegno n. 94250121178, prot. AGEA.ASR.2019.0990365 del 28 giugno 2019, impugnata dalla ricorrente unitamente agli altri atti indicati in epigrafe.
A quanto sopra consegue dunque, sotto il profilo processuale, la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione – in data successiva alla notificazione del ricorso ed al suo deposito - adottato un provvedimento satisfattivo (almeno in relazione all’attuale fase procedimentale) delle ragioni della ditta ricorrente.
Di qui, con memoria depositata il 13 febbraio 2026, la richiesta della ditta ricorrente di adozione, da parte del Tribunale, dei conseguenti provvedimenti, con condanna di AR alla refusione delle spese del giudizio e del contributo unificato.
Con memoria depositata il 24 febbraio 2026 la difesa di AR ha concordato sull’intervenuta cessazione della materia del contendere ma ha insistito sulla compensazione delle spese di lite atteso che:
- l’Amministrazione ha spontaneamente rimosso l’atto;
- non vi è stato alcun accertamento giudiziale di illegittimità;
- il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso.
In relazione al descritto quadro processuale al Collegio non resta che provvedere in conformità alla richiesta delle parti quanto alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del giudizio, la richiesta di parte ricorrente di condanna dell’Agenzia resistente per il principio della soccombenza virtuale va accolta.
La spontanea rimozione dell’atto e la definizione bonaria della controversia, infatti, se vale a giustificare una positiva valutazione del comportamento processuale dell’amministrazione ai fini della quantificazione della condanna al pagamento delle spese del giudizio, proprio perché evita l’accertamento giudiziale dell’illegittimità dell’atto impugnato, non può valere di per sé, in mancanza di un espresso accordo tra le parti, ad una radicale esclusione delle stesse.
Né assume valore decisivo il rilievo della difesa di AR per il quale “ il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso ”, restando tale affermazione priva di riscontro essendo l’atto di autotutela intervenuto l’8 agosto 2025, ossia dopo la notifica (25 luglio 2025) e il deposito (29 luglio 2025) del ricorso, peraltro proposto in prossimità della scadenza del termine impugnatorio di legge.
Di qui la condanna di AR alla refusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio che, peraltro, in ragione del corretto comportamento processuale dell’Agenzia e della serialità dei giudizi, possono essere contenute nella misura di cui in dispositivo; con rimborso del contributo unificato se assolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna AR al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento//00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT RU |
IL SEGRETARIO