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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.748/2024 RGA
avverso la sentenza n. 587/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.1543/2021, pubblicata in data 15.5.2024 (non notificata);
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20.3.2025;
promossa da:
“ , (P.iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 sig. con sede in Castel San Pietro Terme (BO) alla via Avogadro n. 1/B, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Vicino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Bologna alla via dei Mille n. 24 e all'indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura in atti;
appellante
contro
:
rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Bruno Laudi, del Controparte_1
Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore sito in Bologna, via San Felice n. 6;
appellato costituito con sede in Ravenna (RA) via della Merenda n. 40 (P.I. Controparte_2
) in persona del curatore nominato della procedura fallimentare Dott. P.IVA_2 [...]
; Controparte_3
- Appellato contumace -
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., debitamente notificato unitamente al pedissequo decreto, adiva il Tribunale di Bologna, in funzione del giudice Controparte_1
del lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti della società “ (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Castel San P.IVA_1
Pietro Terme (BO), Via Avogadro n. 1/B e della società ” (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ravenna P.IVA_2
(RA), Via Magazzini Posteriori n.57 – quest'ultima nella sua veste di cessionario responsabile in solido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cc - il diritto del ricorrente a percepire
l'importo di € 11.217,34 lordi - a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello V posseduto
e il IV° livello del CCNL applicato - di cui al conteggio allegato al presente ricorso, ovvero la
pag. 2/12 diversa somma che dovesse risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, con interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e conseguentemente
2. DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE la società “ (c.f. Parte_1
), come sopra rappresentata e domiciliata, e/o la società ” P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via esclusiva e/o P.IVA_2 solidale tra loro, in ragione della responsabilità solidale della cessionaria, ex art. 2112 cc, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 11.217,34 lordi - a titolo di differenze tra
l'inquadramento nel livello V posseduto e il IV° livello del CCNL applicato - di cui al conteggio allegato al presente ricorso, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con condanna delle società convenute, come sopra rappresentate e domiciliate, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati, che si dichiarano antistatari”.
Verificata la regolare costituzione delle parti, tentata infruttuosamente la conciliazione, il giudizio veniva dichiarato interrotto in data 3.05.2022 a seguito dell'intervenuto fallimento della società ”. La causa veniva riassunta a seguito di istanza ex art. 125 Controparte_2 disp. att c.p.c. del lavoratore, cui seguiva decreto emesso il giorno 01.08.2022; all'udienza del
25.11.2022 fissata in sede di decreto, il ricorrente chiedeva di essere rimesso in termini per la notifica nei confronti del fallimento;
era poi disposta la prosecuzione del processo e, previa declaratoria di contumacia del fallimento, veniva istruito con l'assunzione di prove orali.
La causa perveniva, quindi, a decisione all'udienza del 15.5.2024 ove il giudice emetteva la gravata sentenza con cui, in accoglimento delle domande di cui al ricorso, riconosceva al ricorrente il superiore livello d'inquadramento rivendicato e quindi condannava le due società, in via tra loro solidale, stante l'accertata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2112, co. 2,
c.c., al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
2. La società “ proponeva tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
di cui in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame:
- con il I motivo, la società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere dichiarato estinto il giudizio a fronte della mancata tempestiva riassunzione pag. 3/12 del processo nei confronti del fallimento ed, in particolare, in Controparte_2
quanto la parte ricorrente in I grado sarebbe stata erroneamente rimessa in termini per effettuare la notifica nei confronti del fallimento in violazione del disposto di cui all'art. 153 c.p.c.;
- con il II motivo, l'appellante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., ritenendo che il giudice non abbia dato corretta applicazione alla norma di riferimento;
- con il III motivo, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 CCNL, ritenendo l'erroneità della sentenza laddove accertava che il lavoratore avrebbe effettivamente svolto le mansioni rientranti nel IV livello dell'art. 54 del CCNL Pubblici Esercizi applicato dal datore di lavoro, anziché nel V livello, in tal modo erroneamente riconoscendo al lavoratore le differenze retributive rivendicate.
Alla luce di tali motivi la società appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
1) Accogliere l'eccezione preliminare di rito e dichiarare l'intervenuta estinzione del procedimento di primo grado per mancata notifica nei termini di legge da parte del ricorrente del ricorso in riassunzione e relativo decreto di fissazione udienza;
NEL MERITO
1) accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso proposto dal Sig. e, quindi dichiarare Controparte_1 che il lavoratore è stato correttamente inquadrato al V livello del ccnl Pubblici esercizi-
Confcommercio e che la nulla deve a titolo di differenze retributive;
Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge”.
Verificata la rituale costituzione del lavoratore e dichiarata la contumacia della società fallita, in quanto ritualmente evocata in appello ma non costituitasi, la Corte – ritenuto di poter decidere sulla base delle allegazioni e del compendio probatorio agli atti – previa declaratoria di pag. 4/12 infondatezza della questione sollevata in via preliminare, perviene alla declaratoria di accoglimento dell'appello nei termini appresso esposti.
3. Segnatamente il I motivo di appello, come sopra sintetizzato e posto a fondamento della conclusione rassegnata in via preliminare, si ritiene infondato.
Sul punto si premette che, in caso di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., ciò che rileva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c. è che il ricorso in riassunzione venga depositato entro tre mesi dell'interruzione1, dovendosi sul punto richiamare quanto più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui (da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019): “«La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed
è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. » (Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del
24/09/2013)….”; nel prosieguo della sentenza in esame la Cassazione ha inoltre chiarito – per quanto di specifico interesse in tale sede – che “… tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perché « verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione
pag. 5/12 dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione)…” (vd. conforme: Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30802 del 06/11/2023).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il termine per la riassunzione della causa nel caso di specie sia stato rispettato in quanto l'atto ex art. 125 disp. att c.p.c., utile ai fini della riattivazione della causa (cfr. decreto emesso dal giudice in data 01/08/2022), interveniva entro il termine trimestrale dalla dichiarazione di interruzione (03.05.2022), a nulla rilevando le successive questioni inerenti la vocatio in ius del fallimento, di talché si perviene alla declaratoria di infondatezza del I motivo di appello.
4. Il III motivo di appello - da trattarsi anteriormente al II motivo d'appello in quanto ne è il presupposto logico-giudico – è fondato.
Occorre premettere che la vicenda afferisce a assunto dalla società Controparte_1
“ , operante nella gestione della ristorazione e della commercializzazione di Parte_1 prodotti alimentari, con contratto di somministrazione a tempo determinato per il periodo
19.1.2016-1.3.2016 poi prorogato sino al 6.3.2016 e poi sino al 13.3.2016 per lo svolgimento dell'attività di operatore pluriservizi con qualifica di operaio inquadrato al livello VI del CCNL
Pubblici Esercizi. Presso la sede di lavoro - individuata in un esercizio di Bologna, sito in
Piazza Malpighi 1 – veniva addetto alle attività di preparazione e somministrazione CP_1 dei cibi, approvvigionamento e stoccaggio della merce, lavaggio e pulizia della postazione di lavoro, lavaggio dei filtri delle cappe e delle griglie tramite l'uso di vasche con acido, smontaggio delle postazioni.
Tanto premesso, in I grado il lavoratore deduceva – per quanto di interesse - di essersi occupato della formazione dei neo-assunti e nel corso del gennaio 2017 gli veniva richiesta la preparazione e somministrazione dei prodotti gluten free nonché di occuparsi (tre giorni la settimana) delle cosiddette pulizie straordinarie (pulizia dei filtri di aereazione del locale ubicati nel contro soffio del locale e su di una tettoia presente all'interno del attiguo allo CP_4 store). Affermava poi che, per tutta la durata del rapporto – ossia sino al marzo 2018 - aveva lavorato per circa 48 ore settimanali (dalle 05.00 – 14.00), aprendo il locale prima dell'arrivo dei fornitori, firmando le bolle di accompagnamento e sistemando la merce all'interno degli spazi dedicati. Svolte tali attività si occupava della preparazione pasti e di tutte le attività sopra indicate.
pag. 6/12 Deduceva, quindi, che il contratto a tempo determinato, avente validità dal 13/04/2016 al
13/07/2016, veniva prorogato per cinque volte (sino al 12/03/2018), per poi essere assunto, senza soluzione di continuità, con inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi con mansioni di cuoco. Nel corso del rapporto di lavoro, segnatamente nel mese di novembre 2017, gli veniva comunicato che sarebbe divenuto dipendente della società , come Controparte_2 in effetti avvenuto posto che il rapporto di lavoro proseguiva, sino allo spirare del termine apposto all'ultima proroga (12/03/2018), alle dipendenze della società “ . Controparte_2
Tanto premesso, il ricorrente rivendicava il suo diritto ad ottenere un diverso inquadramento superiore a quello riconosciuto, segnatamente il livello IV di cui all'art. 54 CCNL in luogo del
V, sin dalla data di assunzione, deducendo perciò di essere creditore della somma di € 11.217,34 lordi (peraltro già richieste dal datore di lavoro in data 16/11/2018, senza però ottenere alcun riscontro).
Ebbene, il Giudice di prime cure, ad esito del giudizio, accertava - del tutto coerentemente con le allegazioni delle parti e con i documenti prodotti dalle parti - che era stato in CP_1 effetti assunto dalla società “ con contratto a tempo determinato full time, Parte_1 prorogato per cinque volte sino al 12.3.2018, con mansioni di cuoco addetto alla griglia ed inquadrato nel V livello CCNL Pubblici Esercizi.
Parimenti incontroverso (e comunque documentato dalle buste paga prodotte da parte del lavoratore) è che, dalla data dell'1.12.2017, il lavoratore veniva retribuito dalla società “
[...]
e che aveva proseguito a svolgere la propria attività nello stesso esercizio di CP_2 ristorazione (ossia presso il ristorante “America Graffiti Diner Restaurant”, sito in Piazza
Malpighi 1 in Bologna) ove era stato assegnato dall'origine del suo rapporto con la ditta
[...]
. Parte_1
Tanto premesso ed incontestato, sulla base in particolare dell'istruttoria orale, il Giudice di prime cure, correttamente richiamati i principi valevoli con riguardo all'accertamento circa il corretto inquadramento del lavoratore come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità,2 giungeva a ritenere fondate le richieste di parte lavoratrice.
pag. 7/12 Segnatamente riconosceva al lavoratore la corresponsione della richiesta somma a titolo di differenze retributive, previa riconduzione della qualificazione al livello IV di cui all'art. 54
CCNL in luogo del V, affermando – sul piano squisitamente probatorio -: “Infatti i testi escussi hanno univocamente confermato che il ricorrente operando in autonomia, durante tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro, ha svolto le mansioni di cuoco addetto alla preparazione delle pietanze con l'ausilio di griglia e friggitrice, oltre a svolgere mansioni di pulizia degli strumenti di lavoro (filtri, griglie, cappa etc.), si è occupato di ricevere i fornitori e Tes_ di stoccare le merci, come hanno riferito i testi e colleghi del Testimone_2 Tes_3 ricorrente. Il teste ha altresì confermato che il ricorrente era addetto alla preparazione Tes_3 dei cibi “gluten free” per i quali, per altro, aveva seguito apposito corso ed effettuato l'esame specifico presso l'USL di Modena, circostanza incontestata”.
Si osserva che, al fine di radicare il giudizio circa la riconoscibilità del IV livello, il Giudice di prime cure attribuiva valenza dirimente al fatto che le mansioni svolte dal lavoratore fossero state svolte “in autonomia”, concludendo sul punto specifico: “Diversamente, la declaratoria di
V livello, ricomprende lavoratori privi di autonomia esecutiva seppur “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” e, dunque, svolgono “compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (v. CCNL Pubblici Esercizi, doc. n. 12 ric.)”.
Ebbene, tale conclusione - pur dovendosi ritenere corretto l'inquadramento giuridico richiamato dal giudicante di I grado quanto alle modalità di accertamento, in sede giudiziale, del corretto inquadramento del lavoratore - non risulta essere coerente con l'esito delle prove orali assunte nel corso del giudizio.
Per le ragioni appresso esposte, la Corte giunge quindi a ritenere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – che il lavoratore non abbia soddisfatto l'onere della prova incombente in capo al medesimo con riguardo all'aspetto centrale della controversia, ossia lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori, rispetto al mero utilizzo della friggitrice e della griglia, così come enucleate dalla contrattazione collettiva che, quanto all'inquadramento al livello IV preteso dal lavoratore, prevede lo svolgimento “in condizioni di autonomia esecutiva, di mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative
successive conformi), affermando quanto segue: “Le prove sono state quindi tutte concordi nel dimostrare che il Sig. abbia unicamente ricoperto il ruolo di cuoco all'interno di una cucina CP_1 suddivisa in partite e gestite da un responsabile, e quindi che fosse stato correttamente inquadrato al V livello del ccnl applicato. [….]”
pag. 8/12 operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- chef de rang di ristorante;
- cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografa con funzioni di segretaria;
- altri impiegati d'ordine
[…]”.
Ebbene, l'esame del compendio probatorio assunto nel corso del giudizio porta a ritenere come il giudice di prime cure non abbia svolto una valutazione completa degli esiti delle prove orali perché se è senz'altro risultato provato – come accertato dal giudice – che il lavoratore: “…. durante tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro, ha svolto le mansioni di cuoco addetto alla preparazione delle pietanze con l'ausilio di griglia e friggitrice, oltre a svolgere mansioni di pulizia degli strumenti di lavoro (filtri, griglie, cappa etc.), si è occupato di ricevere i Tes_ fornitori e di stoccare le merci, come hanno riferito i testi e Testimone_2 Tes_3
pag. 9/12 colleghi del ricorrente. Il teste ha altresì confermato che il ricorrente era addetto alla Tes_3 preparazione dei cibi “gluten free” per i quali, per altro, aveva seguito apposito corso ed effettuato l'esame specifico presso l'USL di Modena, circostanza incontestata”, si ritiene che il
Giudice di prime cure non abbia, però, tenuto in considerazione che era “un cuoco di CP_1 partita” e che - diversamente da quanto opinato dal giudice di I grado – non era autonomo, in quanto svolgeva le proprie mansioni supervisionato dal responsabile di cucina, che ne organizzava il lavoro così come quello degli altri cuochi (cfr. significativamente la dichiarazione resa dal teste , il quale ha confermato – nella parte di interesse: Testimone_4
“Ho lavorato per la per circa un anno intorno al 2013 ed ero il responsabile di Parte_1 cucina”3; altro responsabile era stato come confermato dal teste PE [...]
, laddove affermava quanto a tale dirimente aspetto: “A novembre 2017 il responsabile Tes_5 dell'American Graffiti era il signor 4). PE 3 Si riporta per comodità di lettura la dichiarazione testimoniale di , all'udienza del Testimone_6 6.11.23: “Ho lavorato per la per circa un anno intorno al 2013 ed ero il responsabile di Parte_1 cucina fino alla presentazione delle dimissioni a seguito del cambio di mansione, contestuale.
Ho conosciuto il signor che era un mio collega e tendenzialmente era addetto alla griglia, alla CP_1 preparazione dei pasti e panini. In quel contesto tutti dovevamo fare tutto.
Si occupava anche della friggitrice, chi stava alla griglia era tenuto contemporaneamente ad occuparsi altresì della friggitrice.
Lavoravamo tutti a turno anche se ora non ricordo con precisione le fasce orarie, ricordo che vi era un turno la mattina e uno serale.
Capitava che il ricorrente, così come tutti, potesse essere messo in turno la sera e poi la mattina susseguente, ovvero la mattina e poi la sera. Ciò non era la regola ma capitava. Mi pare di ricordare che più o meno gli addetti all'apertura fossero quasi sempre gli stessi, per lo più quelli che avevano impegni di famiglia. A mio ricordare il signor era quasi sempre nel turno la CP_1 sera, lo ricordo perché se ne lamentava. I turni erano stabiliti non da me ma dai direttori della . Parte_1 4 Si riporta per comodità di lettura la dichiarazione testimoniale di , resa all'udienza del Testimone_5 19/09/2023 della cui attendibilità non è dato dubitare e che non risulta essere stata oggetto di alcuna forma di confutazione: “Ho lavorato per la dal 2016 al 2020 ed ero preposto di cucina. Parte_1 Ho conosciuto il ricorrente che era l'addetto ai secondi soprattutto alle griglie, non ricordo con precisione, era addetto ai secondi, sicuramente usava anche la friggitrice. I turni variavano, ora non saprei indicare con precisione quali fossero quelli del ricorrente, è probabile che abbia lavorato dalle 11.00 alle 17.00 o dalle 12.00 alle 16.00 o dalle 18.00 alle 00.00.
So che a rotazione si è occupato anche dello scarico dalle 5.00 fino alle 14.00. Può essere capitato che qualche volta terminato lo scarico verso le 7.00 facesse poi il turno la sera. Il turno di apertura era dalle 9.30/10.00 fino alle 17.00. I turni li faceva direttamente il responsabile che all'inizio ruotava il personale tra i turni, poi è subentrata un'agenzia mi pare si chiamasse che si occupava delle pulizie e del carico della Parte_3 merce. Non ricordo con esattezza quando sia accaduto direi circa dopo un paio d'anni. Ogni cuoco comunque al termine del lavoro si occupava della pulizia della sua postazione e delle griglie, non ricordo se anche della cappa.
Mi ricordo che vi erano anche delle pulizie straordinarie, ma non ricordo chi se ne occupasse.
pag. 10/12 Non si può pertanto ritenere che le prove orali - valutate complessivamente - abbiano consentito di accertare che fosse dotato di autonomia esecutiva, osservando come con CP_1 tale espressione debba intendersi la capacità di lavorare in modo indipendente, assumendo in fase esecutiva decisioni svincolate da direttive altrui, gestendo la propria attività senza la necessità di supervisione.
E' peraltro da porre in evidenza come le prove orali non abbiano in alcun modo consentito di acclarare che avesse ricoperto il ruolo di responsabile all'interno della cucina o, CP_1 comunque, che avesse assunto un ruolo di particolare o significativa iniziativa tale da poter ritenere che egli fosse dotato di quell' “autonomia esecutiva” richiesta dalla previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
piuttosto – come già evidenziato – è risultato esattamente il contrario, ossia come egli, cuoco di partita, svolgesse le proprie attività supervisionato dal responsabile di cucina.
A tale accertamento segue – a confutazione di quanto concluso dal giudice di prime cure - che non possa essere inquadrato al IV livello dell'art. 54, CCNL, come dal medesimo CP_1 preteso, in quanto non riconducibile alla previsione contrattuale di riferimento come già richiamata.
All'accertamento che precede, posto l'assorbimento del II motivo - in quanto afferente all'accertamento della responsabilità solidale che presuppone il diverso inquadramento - segue l'accoglimento, nel merito, dell'appello, cui segue - previa riforma della sentenza gravata – il rigetto delle domande svolte in I grado dal lavoratore.
5. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene di poterne disporre l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità ex ante dell'aspetto valutativo delle emergenze processuali, da valorizzarsi unitamente alla qualità delle parti.
Io ho fatto un corso particolare per la preparazione e somministrazione dei cibi gluten free, non lo hanno frequentato tutti, direi circa un 10% dei cuochi del ristorante in piazza Malpighi, non so se anche il signor abbia fatto il corso specifico di formazione per il gluten free. CP_1 Quale preposto se vi era una nuova risorsa in cucina dovevo occuparmi io della sua formazione o al bisogno anche gli altri cuochi. Il signor era il direttore si occupava anche lui della formazione dei neo assunti e se non gli era Per_1 possibile lasciava ai suoi sottoposti l'incarico”.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.748/2024 RGA, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte in primo grado da Controparte_1
2) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, 20 marzo 2025Così deciso a Bologna, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul tema si osserva, per completezza, che si sarebbe potuta anche porre la questione circa la tempestività
o meno della riassunzione sotto il profilo del momento della decorrenza del termine, ossia se, trattandosi di interruzione per fallimento, il relativo termine decorresse dall'interruzione o dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo;
si osserva che sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, posta l'interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18285 del 04/07/2024 Cass. Sez. 3 -; conforme a Cass. S.U. N. 12154 del 2021). Invero alcuna questione è stata posta sul punto e per tale motivo non è stata oggetto di specifica disamina. 2 Cfr. pag. 8 della pronuncia gravata: “Occorre premettere che, nel procedimento logico-giuridico finalizzato alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del 27/09/2010; Cass. Lav. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015 e
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marcella Angelini Presidente
dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n.748/2024 RGA
avverso la sentenza n. 587/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G.1543/2021, pubblicata in data 15.5.2024 (non notificata);
avente ad oggetto: differenze retributive;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 20.3.2025;
promossa da:
“ , (P.iva ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1 sig. con sede in Castel San Pietro Terme (BO) alla via Avogadro n. 1/B, Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Vicino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Bologna alla via dei Mille n. 24 e all'indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura in atti;
appellante
contro
:
rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Bruno Laudi, del Controparte_1
Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del procuratore sito in Bologna, via San Felice n. 6;
appellato costituito con sede in Ravenna (RA) via della Merenda n. 40 (P.I. Controparte_2
) in persona del curatore nominato della procedura fallimentare Dott. P.IVA_2 [...]
; Controparte_3
- Appellato contumace -
udita la relazione della causa del Consigliere Alessandra Martinelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., debitamente notificato unitamente al pedissequo decreto, adiva il Tribunale di Bologna, in funzione del giudice Controparte_1
del lavoro, formulando le seguenti conclusioni:
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE nei confronti della società “ (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Castel San P.IVA_1
Pietro Terme (BO), Via Avogadro n. 1/B e della società ” (c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ravenna P.IVA_2
(RA), Via Magazzini Posteriori n.57 – quest'ultima nella sua veste di cessionario responsabile in solido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 cc - il diritto del ricorrente a percepire
l'importo di € 11.217,34 lordi - a titolo di differenze tra l'inquadramento nel livello V posseduto
e il IV° livello del CCNL applicato - di cui al conteggio allegato al presente ricorso, ovvero la
pag. 2/12 diversa somma che dovesse risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, con interessi
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e conseguentemente
2. DICHIARARE TENUTE E CONDANNARE la società “ (c.f. Parte_1
), come sopra rappresentata e domiciliata, e/o la società ” P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, in via esclusiva e/o P.IVA_2 solidale tra loro, in ragione della responsabilità solidale della cessionaria, ex art. 2112 cc, a corrispondere al ricorrente l'importo di € 11.217,34 lordi - a titolo di differenze tra
l'inquadramento nel livello V posseduto e il IV° livello del CCNL applicato - di cui al conteggio allegato al presente ricorso, ovvero la diversa somma che dovesse risultare in giudizio, previa eventuale CTU contabile, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
Con condanna delle società convenute, come sopra rappresentate e domiciliate, al pagamento degli onorari dovuti in forza dei vigenti parametri professionali (D.M. 10 marzo 2014, n. 55), maggiorati di IVA e CPA e spese generali del 15% da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati, che si dichiarano antistatari”.
Verificata la regolare costituzione delle parti, tentata infruttuosamente la conciliazione, il giudizio veniva dichiarato interrotto in data 3.05.2022 a seguito dell'intervenuto fallimento della società ”. La causa veniva riassunta a seguito di istanza ex art. 125 Controparte_2 disp. att c.p.c. del lavoratore, cui seguiva decreto emesso il giorno 01.08.2022; all'udienza del
25.11.2022 fissata in sede di decreto, il ricorrente chiedeva di essere rimesso in termini per la notifica nei confronti del fallimento;
era poi disposta la prosecuzione del processo e, previa declaratoria di contumacia del fallimento, veniva istruito con l'assunzione di prove orali.
La causa perveniva, quindi, a decisione all'udienza del 15.5.2024 ove il giudice emetteva la gravata sentenza con cui, in accoglimento delle domande di cui al ricorso, riconosceva al ricorrente il superiore livello d'inquadramento rivendicato e quindi condannava le due società, in via tra loro solidale, stante l'accertata sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2112, co. 2,
c.c., al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
2. La società “ proponeva tempestivo appello avverso la sentenza Parte_1
di cui in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame:
- con il I motivo, la società appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza per non avere dichiarato estinto il giudizio a fronte della mancata tempestiva riassunzione pag. 3/12 del processo nei confronti del fallimento ed, in particolare, in Controparte_2
quanto la parte ricorrente in I grado sarebbe stata erroneamente rimessa in termini per effettuare la notifica nei confronti del fallimento in violazione del disposto di cui all'art. 153 c.p.c.;
- con il II motivo, l'appellante ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., ritenendo che il giudice non abbia dato corretta applicazione alla norma di riferimento;
- con il III motivo, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 CCNL, ritenendo l'erroneità della sentenza laddove accertava che il lavoratore avrebbe effettivamente svolto le mansioni rientranti nel IV livello dell'art. 54 del CCNL Pubblici Esercizi applicato dal datore di lavoro, anziché nel V livello, in tal modo erroneamente riconoscendo al lavoratore le differenze retributive rivendicate.
Alla luce di tali motivi la società appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
1) Accogliere l'eccezione preliminare di rito e dichiarare l'intervenuta estinzione del procedimento di primo grado per mancata notifica nei termini di legge da parte del ricorrente del ricorso in riassunzione e relativo decreto di fissazione udienza;
NEL MERITO
1) accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare infondato in fatto e diritto il ricorso proposto dal Sig. e, quindi dichiarare Controparte_1 che il lavoratore è stato correttamente inquadrato al V livello del ccnl Pubblici esercizi-
Confcommercio e che la nulla deve a titolo di differenze retributive;
Parte_1
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario
15%, IVA e CPA come per legge”.
Verificata la rituale costituzione del lavoratore e dichiarata la contumacia della società fallita, in quanto ritualmente evocata in appello ma non costituitasi, la Corte – ritenuto di poter decidere sulla base delle allegazioni e del compendio probatorio agli atti – previa declaratoria di pag. 4/12 infondatezza della questione sollevata in via preliminare, perviene alla declaratoria di accoglimento dell'appello nei termini appresso esposti.
3. Segnatamente il I motivo di appello, come sopra sintetizzato e posto a fondamento della conclusione rassegnata in via preliminare, si ritiene infondato.
Sul punto si premette che, in caso di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c., ciò che rileva ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 305 c.p.c. è che il ricorso in riassunzione venga depositato entro tre mesi dell'interruzione1, dovendosi sul punto richiamare quanto più volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui (da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 11/03/2019): “«La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed
è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. » (Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del
24/09/2013)….”; nel prosieguo della sentenza in esame la Cassazione ha inoltre chiarito – per quanto di specifico interesse in tale sede – che “… tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perché « verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione
pag. 5/12 dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione)…” (vd. conforme: Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30802 del 06/11/2023).
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il termine per la riassunzione della causa nel caso di specie sia stato rispettato in quanto l'atto ex art. 125 disp. att c.p.c., utile ai fini della riattivazione della causa (cfr. decreto emesso dal giudice in data 01/08/2022), interveniva entro il termine trimestrale dalla dichiarazione di interruzione (03.05.2022), a nulla rilevando le successive questioni inerenti la vocatio in ius del fallimento, di talché si perviene alla declaratoria di infondatezza del I motivo di appello.
4. Il III motivo di appello - da trattarsi anteriormente al II motivo d'appello in quanto ne è il presupposto logico-giudico – è fondato.
Occorre premettere che la vicenda afferisce a assunto dalla società Controparte_1
“ , operante nella gestione della ristorazione e della commercializzazione di Parte_1 prodotti alimentari, con contratto di somministrazione a tempo determinato per il periodo
19.1.2016-1.3.2016 poi prorogato sino al 6.3.2016 e poi sino al 13.3.2016 per lo svolgimento dell'attività di operatore pluriservizi con qualifica di operaio inquadrato al livello VI del CCNL
Pubblici Esercizi. Presso la sede di lavoro - individuata in un esercizio di Bologna, sito in
Piazza Malpighi 1 – veniva addetto alle attività di preparazione e somministrazione CP_1 dei cibi, approvvigionamento e stoccaggio della merce, lavaggio e pulizia della postazione di lavoro, lavaggio dei filtri delle cappe e delle griglie tramite l'uso di vasche con acido, smontaggio delle postazioni.
Tanto premesso, in I grado il lavoratore deduceva – per quanto di interesse - di essersi occupato della formazione dei neo-assunti e nel corso del gennaio 2017 gli veniva richiesta la preparazione e somministrazione dei prodotti gluten free nonché di occuparsi (tre giorni la settimana) delle cosiddette pulizie straordinarie (pulizia dei filtri di aereazione del locale ubicati nel contro soffio del locale e su di una tettoia presente all'interno del attiguo allo CP_4 store). Affermava poi che, per tutta la durata del rapporto – ossia sino al marzo 2018 - aveva lavorato per circa 48 ore settimanali (dalle 05.00 – 14.00), aprendo il locale prima dell'arrivo dei fornitori, firmando le bolle di accompagnamento e sistemando la merce all'interno degli spazi dedicati. Svolte tali attività si occupava della preparazione pasti e di tutte le attività sopra indicate.
pag. 6/12 Deduceva, quindi, che il contratto a tempo determinato, avente validità dal 13/04/2016 al
13/07/2016, veniva prorogato per cinque volte (sino al 12/03/2018), per poi essere assunto, senza soluzione di continuità, con inquadramento al V livello del CCNL Pubblici Esercizi con mansioni di cuoco. Nel corso del rapporto di lavoro, segnatamente nel mese di novembre 2017, gli veniva comunicato che sarebbe divenuto dipendente della società , come Controparte_2 in effetti avvenuto posto che il rapporto di lavoro proseguiva, sino allo spirare del termine apposto all'ultima proroga (12/03/2018), alle dipendenze della società “ . Controparte_2
Tanto premesso, il ricorrente rivendicava il suo diritto ad ottenere un diverso inquadramento superiore a quello riconosciuto, segnatamente il livello IV di cui all'art. 54 CCNL in luogo del
V, sin dalla data di assunzione, deducendo perciò di essere creditore della somma di € 11.217,34 lordi (peraltro già richieste dal datore di lavoro in data 16/11/2018, senza però ottenere alcun riscontro).
Ebbene, il Giudice di prime cure, ad esito del giudizio, accertava - del tutto coerentemente con le allegazioni delle parti e con i documenti prodotti dalle parti - che era stato in CP_1 effetti assunto dalla società “ con contratto a tempo determinato full time, Parte_1 prorogato per cinque volte sino al 12.3.2018, con mansioni di cuoco addetto alla griglia ed inquadrato nel V livello CCNL Pubblici Esercizi.
Parimenti incontroverso (e comunque documentato dalle buste paga prodotte da parte del lavoratore) è che, dalla data dell'1.12.2017, il lavoratore veniva retribuito dalla società “
[...]
e che aveva proseguito a svolgere la propria attività nello stesso esercizio di CP_2 ristorazione (ossia presso il ristorante “America Graffiti Diner Restaurant”, sito in Piazza
Malpighi 1 in Bologna) ove era stato assegnato dall'origine del suo rapporto con la ditta
[...]
. Parte_1
Tanto premesso ed incontestato, sulla base in particolare dell'istruttoria orale, il Giudice di prime cure, correttamente richiamati i principi valevoli con riguardo all'accertamento circa il corretto inquadramento del lavoratore come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità,2 giungeva a ritenere fondate le richieste di parte lavoratrice.
pag. 7/12 Segnatamente riconosceva al lavoratore la corresponsione della richiesta somma a titolo di differenze retributive, previa riconduzione della qualificazione al livello IV di cui all'art. 54
CCNL in luogo del V, affermando – sul piano squisitamente probatorio -: “Infatti i testi escussi hanno univocamente confermato che il ricorrente operando in autonomia, durante tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro, ha svolto le mansioni di cuoco addetto alla preparazione delle pietanze con l'ausilio di griglia e friggitrice, oltre a svolgere mansioni di pulizia degli strumenti di lavoro (filtri, griglie, cappa etc.), si è occupato di ricevere i fornitori e Tes_ di stoccare le merci, come hanno riferito i testi e colleghi del Testimone_2 Tes_3 ricorrente. Il teste ha altresì confermato che il ricorrente era addetto alla preparazione Tes_3 dei cibi “gluten free” per i quali, per altro, aveva seguito apposito corso ed effettuato l'esame specifico presso l'USL di Modena, circostanza incontestata”.
Si osserva che, al fine di radicare il giudizio circa la riconoscibilità del IV livello, il Giudice di prime cure attribuiva valenza dirimente al fatto che le mansioni svolte dal lavoratore fossero state svolte “in autonomia”, concludendo sul punto specifico: “Diversamente, la declaratoria di
V livello, ricomprende lavoratori privi di autonomia esecutiva seppur “in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche” e, dunque, svolgono “compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro” (v. CCNL Pubblici Esercizi, doc. n. 12 ric.)”.
Ebbene, tale conclusione - pur dovendosi ritenere corretto l'inquadramento giuridico richiamato dal giudicante di I grado quanto alle modalità di accertamento, in sede giudiziale, del corretto inquadramento del lavoratore - non risulta essere coerente con l'esito delle prove orali assunte nel corso del giudizio.
Per le ragioni appresso esposte, la Corte giunge quindi a ritenere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure – che il lavoratore non abbia soddisfatto l'onere della prova incombente in capo al medesimo con riguardo all'aspetto centrale della controversia, ossia lo svolgimento delle dedotte mansioni superiori, rispetto al mero utilizzo della friggitrice e della griglia, così come enucleate dalla contrattazione collettiva che, quanto all'inquadramento al livello IV preteso dal lavoratore, prevede lo svolgimento “in condizioni di autonomia esecutiva, di mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative
successive conformi), affermando quanto segue: “Le prove sono state quindi tutte concordi nel dimostrare che il Sig. abbia unicamente ricoperto il ruolo di cuoco all'interno di una cucina CP_1 suddivisa in partite e gestite da un responsabile, e quindi che fosse stato correttamente inquadrato al V livello del ccnl applicato. [….]”
pag. 8/12 operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
- segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza;
- cuoco capo partita;
- cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- barman;
- chef de rang di ristorante;
- cameriere di ristorante;
- secondo pasticcere;
- capo gruppo mensa;
- gelatiere;
- pizzaiolo;
- stenodattilografa con funzioni di segretaria;
- altri impiegati d'ordine
[…]”.
Ebbene, l'esame del compendio probatorio assunto nel corso del giudizio porta a ritenere come il giudice di prime cure non abbia svolto una valutazione completa degli esiti delle prove orali perché se è senz'altro risultato provato – come accertato dal giudice – che il lavoratore: “…. durante tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro, ha svolto le mansioni di cuoco addetto alla preparazione delle pietanze con l'ausilio di griglia e friggitrice, oltre a svolgere mansioni di pulizia degli strumenti di lavoro (filtri, griglie, cappa etc.), si è occupato di ricevere i Tes_ fornitori e di stoccare le merci, come hanno riferito i testi e Testimone_2 Tes_3
pag. 9/12 colleghi del ricorrente. Il teste ha altresì confermato che il ricorrente era addetto alla Tes_3 preparazione dei cibi “gluten free” per i quali, per altro, aveva seguito apposito corso ed effettuato l'esame specifico presso l'USL di Modena, circostanza incontestata”, si ritiene che il
Giudice di prime cure non abbia, però, tenuto in considerazione che era “un cuoco di CP_1 partita” e che - diversamente da quanto opinato dal giudice di I grado – non era autonomo, in quanto svolgeva le proprie mansioni supervisionato dal responsabile di cucina, che ne organizzava il lavoro così come quello degli altri cuochi (cfr. significativamente la dichiarazione resa dal teste , il quale ha confermato – nella parte di interesse: Testimone_4
“Ho lavorato per la per circa un anno intorno al 2013 ed ero il responsabile di Parte_1 cucina”3; altro responsabile era stato come confermato dal teste PE [...]
, laddove affermava quanto a tale dirimente aspetto: “A novembre 2017 il responsabile Tes_5 dell'American Graffiti era il signor 4). PE 3 Si riporta per comodità di lettura la dichiarazione testimoniale di , all'udienza del Testimone_6 6.11.23: “Ho lavorato per la per circa un anno intorno al 2013 ed ero il responsabile di Parte_1 cucina fino alla presentazione delle dimissioni a seguito del cambio di mansione, contestuale.
Ho conosciuto il signor che era un mio collega e tendenzialmente era addetto alla griglia, alla CP_1 preparazione dei pasti e panini. In quel contesto tutti dovevamo fare tutto.
Si occupava anche della friggitrice, chi stava alla griglia era tenuto contemporaneamente ad occuparsi altresì della friggitrice.
Lavoravamo tutti a turno anche se ora non ricordo con precisione le fasce orarie, ricordo che vi era un turno la mattina e uno serale.
Capitava che il ricorrente, così come tutti, potesse essere messo in turno la sera e poi la mattina susseguente, ovvero la mattina e poi la sera. Ciò non era la regola ma capitava. Mi pare di ricordare che più o meno gli addetti all'apertura fossero quasi sempre gli stessi, per lo più quelli che avevano impegni di famiglia. A mio ricordare il signor era quasi sempre nel turno la CP_1 sera, lo ricordo perché se ne lamentava. I turni erano stabiliti non da me ma dai direttori della . Parte_1 4 Si riporta per comodità di lettura la dichiarazione testimoniale di , resa all'udienza del Testimone_5 19/09/2023 della cui attendibilità non è dato dubitare e che non risulta essere stata oggetto di alcuna forma di confutazione: “Ho lavorato per la dal 2016 al 2020 ed ero preposto di cucina. Parte_1 Ho conosciuto il ricorrente che era l'addetto ai secondi soprattutto alle griglie, non ricordo con precisione, era addetto ai secondi, sicuramente usava anche la friggitrice. I turni variavano, ora non saprei indicare con precisione quali fossero quelli del ricorrente, è probabile che abbia lavorato dalle 11.00 alle 17.00 o dalle 12.00 alle 16.00 o dalle 18.00 alle 00.00.
So che a rotazione si è occupato anche dello scarico dalle 5.00 fino alle 14.00. Può essere capitato che qualche volta terminato lo scarico verso le 7.00 facesse poi il turno la sera. Il turno di apertura era dalle 9.30/10.00 fino alle 17.00. I turni li faceva direttamente il responsabile che all'inizio ruotava il personale tra i turni, poi è subentrata un'agenzia mi pare si chiamasse che si occupava delle pulizie e del carico della Parte_3 merce. Non ricordo con esattezza quando sia accaduto direi circa dopo un paio d'anni. Ogni cuoco comunque al termine del lavoro si occupava della pulizia della sua postazione e delle griglie, non ricordo se anche della cappa.
Mi ricordo che vi erano anche delle pulizie straordinarie, ma non ricordo chi se ne occupasse.
pag. 10/12 Non si può pertanto ritenere che le prove orali - valutate complessivamente - abbiano consentito di accertare che fosse dotato di autonomia esecutiva, osservando come con CP_1 tale espressione debba intendersi la capacità di lavorare in modo indipendente, assumendo in fase esecutiva decisioni svincolate da direttive altrui, gestendo la propria attività senza la necessità di supervisione.
E' peraltro da porre in evidenza come le prove orali non abbiano in alcun modo consentito di acclarare che avesse ricoperto il ruolo di responsabile all'interno della cucina o, CP_1 comunque, che avesse assunto un ruolo di particolare o significativa iniziativa tale da poter ritenere che egli fosse dotato di quell' “autonomia esecutiva” richiesta dalla previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
piuttosto – come già evidenziato – è risultato esattamente il contrario, ossia come egli, cuoco di partita, svolgesse le proprie attività supervisionato dal responsabile di cucina.
A tale accertamento segue – a confutazione di quanto concluso dal giudice di prime cure - che non possa essere inquadrato al IV livello dell'art. 54, CCNL, come dal medesimo CP_1 preteso, in quanto non riconducibile alla previsione contrattuale di riferimento come già richiamata.
All'accertamento che precede, posto l'assorbimento del II motivo - in quanto afferente all'accertamento della responsabilità solidale che presuppone il diverso inquadramento - segue l'accoglimento, nel merito, dell'appello, cui segue - previa riforma della sentenza gravata – il rigetto delle domande svolte in I grado dal lavoratore.
5. Con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, si ritiene di poterne disporre l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, in ragione della controvertibilità ex ante dell'aspetto valutativo delle emergenze processuali, da valorizzarsi unitamente alla qualità delle parti.
Io ho fatto un corso particolare per la preparazione e somministrazione dei cibi gluten free, non lo hanno frequentato tutti, direi circa un 10% dei cuochi del ristorante in piazza Malpighi, non so se anche il signor abbia fatto il corso specifico di formazione per il gluten free. CP_1 Quale preposto se vi era una nuova risorsa in cucina dovevo occuparmi io della sua formazione o al bisogno anche gli altri cuochi. Il signor era il direttore si occupava anche lui della formazione dei neo assunti e se non gli era Per_1 possibile lasciava ai suoi sottoposti l'incarico”.
pag. 11/12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.748/2024 RGA, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte in primo grado da Controparte_1
2) Compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, 20 marzo 2025Così deciso a Bologna, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott.ssa Marcella Angelini
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul tema si osserva, per completezza, che si sarebbe potuta anche porre la questione circa la tempestività
o meno della riassunzione sotto il profilo del momento della decorrenza del termine, ossia se, trattandosi di interruzione per fallimento, il relativo termine decorresse dall'interruzione o dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo;
si osserva che sul tema la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, posta l'interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti ai sensi dell'art. 43 l.fall., il termine per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorre dalla conoscenza legale di detto evento (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18285 del 04/07/2024 Cass. Sez. 3 -; conforme a Cass. S.U. N. 12154 del 2021). Invero alcuna questione è stata posta sul punto e per tale motivo non è stata oggetto di specifica disamina. 2 Cfr. pag. 8 della pronuncia gravata: “Occorre premettere che, nel procedimento logico-giuridico finalizzato alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”(v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 20272 del 27/09/2010; Cass. Lav. Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015 e