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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ISABELLA Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
Resistente
Nonché contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3
CP_3
Erario dello Stato
Controparte_4
Resistenti contumaci
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 31 ottobre 2025: per il ricorrente “il Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione e fissazione Parte_1 dell'udienza per la comparizione delle parti, voglia dichiarare la illegittimità della decreto di trasferimento, della vendita e di ogni altro atto precedente e successivo per essere stati compiuti in violazione di legge, sia relativamente al sequestro preventivo penale rep. 1736/2015 in atto, sia relativamente alla violata disciplina prevista dal DLGS 42/2004, con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
pagina 1 di 3 per la resistente “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria CP_1
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via incidentale ed istruttoria,
- in via pregiudiziale, accertato che il termine di 120 giorni assegnato dal Giudice dell'Esecuzione con l'Ordinanza del 19.04.2023 è scaduto e che la domanda proposta da è tardiva, Parte_1
dichiararne la irricevibilità/inammissibilità/improponibilità, con la migliore statuizione di rito o di merito;
- in subordine, in via preliminare considerata la notifica di ricorso e decreto solo 4 giorni prima dell'udienza, concedere congruo termine a difesa all'esponente; - nel merito, rigetta le domande dell'opponente per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricordo depositato in data 18 settembre 2023 domandava al Tribunale di Parte_2
Livorno di dichiarare la illegittimità della decreto di trasferimento di immobile subastato emesso nella procedura esecutiva n. 160/2017 R.G. es. in data 06.02.2023 dal Tribunale di Livorno, nella persona della Dott.ssa Emilia Grassi, contro
[...]
Controparte_5
II. Il processo veniva assegnato a questo Magistrato con provvedimento del Presidente in data 27 settembre 2023.
III. Questo Giudice fissava l'udienza di comparizione per il giorno 21 febbraio 2024.
IV. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza veniva notificato a Controparte_2 debitrice esecutata nel processo esecutivo immobiliare presso l'avv. Alice Dominici a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024, ad creditore presso l'avv. Paolo Antonio Puliti a mezzo PEC in CP_3
data 16 febbraio 2024, ad di Bolzano a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024 e ad Avvocatura CP_4
dello Stato di Firenze a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024.
IV. Con comparsa depositata in data 20 febbraio 2024 la società eccepiva che nel CP_1 processo esecutivo n.160/2017, a seguito dell'opposizione della il Giudice Parte_1 dell'esecuzione, con ordinanza del 19 aprile 2023, aveva sospeso il processo esecutivo ed aveva assegnato il termine di 120 giorni per l'inizio del processo di merito ai sensi dell'art. 616 cpc.
Il giudizio di merito era stato introdotto tardivamente, in violazione del termine perentorio assegnato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cpc, in quanto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato alla n data 16 febbraio 2024. CP_1
VI. All'udienza del 21 febbraio 2024 il Giudice dichiarava la contumacia di , Controparte_2
, di Bolzano e Avvocatura dello Stato di Firenze. CP_3 CP_4
pagina 2 di 3 VII. L'opposizione non è ammissibile.
Il ricorso è stato depositato quando il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cpc era trascorso. Si tratta di termine perentorio.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a Parte_1
favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di CP_1
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 CP_3 CP_2
e .
[...] Controparte_6 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
[...
Erario dello Stato e ogni diversa CP_3 Controparte_2 Controparte_4
domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a la somma di Parte_1 CP_1
euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra tra e e Parte_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_6
. Controparte_4
Livorno, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2495/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MILIANTI ISABELLA Parte_1 P.IVA_1
Ricorrente
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MURCIANO PIER GIUSEPPE CP_1 P.IVA_2
Resistente
Nonché contro
(C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_3
CP_3
Erario dello Stato
Controparte_4
Resistenti contumaci
Sulle CONCLUSIONI precisate all'udienza del 31 ottobre 2025: per il ricorrente “il Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione e fissazione Parte_1 dell'udienza per la comparizione delle parti, voglia dichiarare la illegittimità della decreto di trasferimento, della vendita e di ogni altro atto precedente e successivo per essere stati compiuti in violazione di legge, sia relativamente al sequestro preventivo penale rep. 1736/2015 in atto, sia relativamente alla violata disciplina prevista dal DLGS 42/2004, con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
pagina 1 di 3 per la resistente “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria CP_1
del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, anche in via incidentale ed istruttoria,
- in via pregiudiziale, accertato che il termine di 120 giorni assegnato dal Giudice dell'Esecuzione con l'Ordinanza del 19.04.2023 è scaduto e che la domanda proposta da è tardiva, Parte_1
dichiararne la irricevibilità/inammissibilità/improponibilità, con la migliore statuizione di rito o di merito;
- in subordine, in via preliminare considerata la notifica di ricorso e decreto solo 4 giorni prima dell'udienza, concedere congruo termine a difesa all'esponente; - nel merito, rigetta le domande dell'opponente per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricordo depositato in data 18 settembre 2023 domandava al Tribunale di Parte_2
Livorno di dichiarare la illegittimità della decreto di trasferimento di immobile subastato emesso nella procedura esecutiva n. 160/2017 R.G. es. in data 06.02.2023 dal Tribunale di Livorno, nella persona della Dott.ssa Emilia Grassi, contro
[...]
Controparte_5
II. Il processo veniva assegnato a questo Magistrato con provvedimento del Presidente in data 27 settembre 2023.
III. Questo Giudice fissava l'udienza di comparizione per il giorno 21 febbraio 2024.
IV. Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza veniva notificato a Controparte_2 debitrice esecutata nel processo esecutivo immobiliare presso l'avv. Alice Dominici a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024, ad creditore presso l'avv. Paolo Antonio Puliti a mezzo PEC in CP_3
data 16 febbraio 2024, ad di Bolzano a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024 e ad Avvocatura CP_4
dello Stato di Firenze a mezzo PEC in data 16 febbraio 2024.
IV. Con comparsa depositata in data 20 febbraio 2024 la società eccepiva che nel CP_1 processo esecutivo n.160/2017, a seguito dell'opposizione della il Giudice Parte_1 dell'esecuzione, con ordinanza del 19 aprile 2023, aveva sospeso il processo esecutivo ed aveva assegnato il termine di 120 giorni per l'inizio del processo di merito ai sensi dell'art. 616 cpc.
Il giudizio di merito era stato introdotto tardivamente, in violazione del termine perentorio assegnato dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cpc, in quanto il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza era stato notificato alla n data 16 febbraio 2024. CP_1
VI. All'udienza del 21 febbraio 2024 il Giudice dichiarava la contumacia di , Controparte_2
, di Bolzano e Avvocatura dello Stato di Firenze. CP_3 CP_4
pagina 2 di 3 VII. L'opposizione non è ammissibile.
Il ricorso è stato depositato quando il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cpc era trascorso. Si tratta di termine perentorio.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese di lite a Parte_1
favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 4.712,00 per onorari di CP_1
avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra e Parte_1 CP_3 CP_2
e .
[...] Controparte_6 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
[...
Erario dello Stato e ogni diversa CP_3 Controparte_2 Controparte_4
domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione; condanna a pagare a titolo di refusione delle spese processuali a la somma di Parte_1 CP_1
euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese tra tra e e Parte_1 CP_3 Controparte_2 Controparte_6
. Controparte_4
Livorno, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 3 di 3