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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartucciu - Via Nazionale 127 09044 Quartucciu CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso sEmail_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 665/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
2 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183 - 2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38 - 2018 TASI 2018 - sull'appello n. 24/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Quartucciu - Via Nazionale 127 09044 Quartucciu CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
3 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 592-2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40-2017 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE: - il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati ricorsi ritualmente proposti Ricorrente_1 con sede in Luogo-1 ha impugnato la sentenza numero 665/2024 e la sentenza numero 446/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado che hanno respinto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento imu e tasi anni d'imposta
2017 e 2018 (emessi dal Comune di Quartucciu) sul presupposto che il piano di attuazione, ancorché scaduto, fosse stato regolarmente approvato, non impugnato e, quindi, continuasse a produrre effetti.
Con i sopra citati appelli la Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento parziale della sentenza con riferimento ai valori delle aree ricadenti in zona C4.
Il Comune di Quartuccio si è ritualmente costituito in giudizio e ha depositato anche successive memorie difensive.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 le cause riunite vengono trattenute a sentenza e decise in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli riuniti non sono fondati e devono essere respinti.
La ricorrente non ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha determinato il valore degli immobili per le aree omogenee, delibera puntualmente richiamata negli avvisi di accertamento, la quale attribuisce rilevanza esclusivamente all'avvenuta approvazione del piano attuativo senza distinguere tra periodo di piena efficacia dello stesso e l'eventuale periodo in cui l'Amministrazione comunale poteva valuutare se prorogarlo o adottarne uno nuovo.
Del resto il valore delle aree indicato negli atti impugnati è lo stesso riportato in tutti gli atti tributari successivi al 2011, ritualmente notificati all'appellante e da questa mai contestati.
La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata dalla Ricorrente_1 attiene a contenzioso avente a oggetto il potere di edificare un centro commerciale e non al valore delle aree, quindi, manca di pertinenza con il presente giudizio.
Le censure di parte appellante sono generiche, prive di alcun valore probatorio, non supportate da alcun mezzo di prova e devono essere rigettate.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite così come liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna rigetta gli appelli riuniti e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (euro due mila cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in
Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026 Il AT dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi Dettori
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
LI SA NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 671/2024 depositato il 02/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quartucciu - Via Nazionale 127 09044 Quartucciu CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso sEmail_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 665/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
2 e pubblicata il 30/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 183 - 2018 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38 - 2018 TASI 2018 - sull'appello n. 24/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Comune di Quartucciu - Via Nazionale 127 09044 Quartucciu CA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 446/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAGLIARI sez.
3 e pubblicata il 24/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 592-2017 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40-2017 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
CHIEDE: - il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata
- la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due separati ricorsi ritualmente proposti Ricorrente_1 con sede in Luogo-1 ha impugnato la sentenza numero 665/2024 e la sentenza numero 446/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado che hanno respinto i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento imu e tasi anni d'imposta
2017 e 2018 (emessi dal Comune di Quartucciu) sul presupposto che il piano di attuazione, ancorché scaduto, fosse stato regolarmente approvato, non impugnato e, quindi, continuasse a produrre effetti.
Con i sopra citati appelli la Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento parziale della sentenza con riferimento ai valori delle aree ricadenti in zona C4.
Il Comune di Quartuccio si è ritualmente costituito in giudizio e ha depositato anche successive memorie difensive.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 le cause riunite vengono trattenute a sentenza e decise in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli riuniti non sono fondati e devono essere respinti.
La ricorrente non ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha determinato il valore degli immobili per le aree omogenee, delibera puntualmente richiamata negli avvisi di accertamento, la quale attribuisce rilevanza esclusivamente all'avvenuta approvazione del piano attuativo senza distinguere tra periodo di piena efficacia dello stesso e l'eventuale periodo in cui l'Amministrazione comunale poteva valuutare se prorogarlo o adottarne uno nuovo.
Del resto il valore delle aree indicato negli atti impugnati è lo stesso riportato in tutti gli atti tributari successivi al 2011, ritualmente notificati all'appellante e da questa mai contestati.
La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata dalla Ricorrente_1 attiene a contenzioso avente a oggetto il potere di edificare un centro commerciale e non al valore delle aree, quindi, manca di pertinenza con il presente giudizio.
Le censure di parte appellante sono generiche, prive di alcun valore probatorio, non supportate da alcun mezzo di prova e devono essere rigettate.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite così come liquidate in dispositivo.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna rigetta gli appelli riuniti e, per l'effetto, conferma le sentenze impugnate. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (euro due mila cinque cento virgola zero) oltre oneri accessori. Così deciso in
Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026 Il AT dr. Luisa Anna Cagnoli Il Presidente dr. Gianluigi Dettori