Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 127
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento parziale sentenza per valori aree zona C4

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha determinato il valore degli immobili per le aree omogenee, la quale attribuisce rilevanza all'approvazione del piano attuativo. Inoltre, il valore delle aree indicato negli atti impugnati è lo stesso riportato in atti tributari successivi, mai contestati dall'appellante. La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata è irrilevante in quanto attiene al potere di edificare e non al valore delle aree. Le censure sono generiche e prive di valore probatorio.

  • Rigettato
    Annullamento parziale sentenza per valori aree zona C4

    La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha determinato il valore degli immobili per le aree omogenee, la quale attribuisce rilevanza all'approvazione del piano attuativo. Inoltre, il valore delle aree indicato negli atti impugnati è lo stesso riportato in atti tributari successivi, mai contestati dall'appellante. La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata è irrilevante in quanto attiene al potere di edificare e non al valore delle aree. Le censure sono generiche e prive di valore probatorio.

  • Rigettato
    Richiesta spese legali

    La parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite.

  • Accolto
    Richiesta conferma sentenza

    Gli appelli riuniti non sono fondati e devono essere respinti. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia impugnato la deliberazione del Consiglio comunale che ha determinato il valore degli immobili per le aree omogenee, la quale attribuisce rilevanza all'approvazione del piano attuativo. Inoltre, il valore delle aree indicato negli atti impugnati è lo stesso riportato in atti tributari successivi, mai contestati dall'appellante. La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata è irrilevante in quanto attiene al potere di edificare e non al valore delle aree. Le censure sono generiche e prive di valore probatorio.

  • Accolto
    Richiesta spese legali

    Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite così come liquidate in dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 127
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 127
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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