TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, Sezione Civile – Area COtenzioso, nella persona del Giudice, dott. Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5347/2021 R.G., avente per oggetto: contratto di assicurazione
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Francesco Manuti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata COtroparte_1
presso lo studio dell'avv. Maurizio Romagnoli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta
E
COtroparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_2
Maria Dibenedetto che la rappresenta e difende come da procura in atti
- terzo chiamato dall'attore -
E
, in persona del procuratore COtroparte_3
generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cambieri e Furio De Palma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vinicio Antonicelli
- terza chiamata dal terzo chiamato -
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice speciale di COtroparte_4 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Manuti, che la rappresenta e Parte_1
difende come da procura in atti
- interveniente adesiva dipendente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
CO atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo: “NEL COtroparte_1
MERITO 1) Accertare e dichiarare l'ininterrotta operatività, nel lasso di tempo tra le ore 24:00 del 3 luglio
2019 fino alle ore 24:00 del 1° gennaio 2022, a beneficio della della polizza n°109443838 Parte_1
emessa dalla 2) Accertare e dichiarare che il danno prodotto alla COtroparte_1 [...]
dal sinistro denunciato alla in data 16 marzo 2021 è incluso nella Parte_1 COtroparte_1
garanzia assicurativa da quest'ultima prestata mediante la suddetta polizza n°109443838. 3)
COseguentemente condannare la a risarcire ̶ giusta la polizza inter-partes ̶ il COtroparte_1
danno sofferto dalla in conseguenza del dedotto sinistro nella misura di € 250.000 o di Parte_1
quell'altra che risulterà all'esito o della trattazione istruttoria o dell'eventuale valutazione equitativa, fermi
in ogni caso gli interessi e la rivalutazione monetaria. 4) COdannare la al COtroparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori
ex lege”.
A fondamento della domanda sosteneva di occuparsi prevalentemente di riparazione, manutenzione e costruzione di impianti civili e industriali e di aver concluso in data 18.10.2019 con SKF s.p.a. contratto per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di acqua potabile e industriale all'interno di uno stabilimento della committente, con previsione di corrispettivo di circa € 250 mila euro al netto delle imposte;
che le opere relative sono state ultime nel mese di ottobre 2020; collateralmente avviava trattative con la convenuta per cautelare il proprio patrimonio dagli ingenti rischi contrattuali ed extra-contrattuali insiti nel suddetto appalto;
di aver pertanto concluso contratto assicurativo, per cui è polizza R.C. n° 109443838 (modello 220081),
operativa inizialmente dalle ore 24:00 del 3 luglio 2019 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2021 e successivamente,
senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2022; di aver usufruito, durante il tempo di esecuzione del
2 contratto, della copertura assicurativa della convenuta fornitale mediante la polizza;
che in data 23.2.2021, la
S.K.F. segnalava l'anomalo gocciolamento dall'impianto consegnatole dopo l'ultimazione dell'appalto; che in data 15.3.2021 replicava alla committente l'origine causale della dispersione acquea, rapportandola alla colpa del proprio saldatore, ; il 16.3.2021, essa attrice inoltrava alla convenuta la denuncia ex Persona_1
art. 1913 c.c.; in data 29.4.2021, nel contraddittorio tra le parti, si procedeva ad un sopralluogo nello stabilimento che ospitava l'impianto idrico in questione, verbalizzando che l'opera appaltata era stata irrimediabilmente danneggiata dal succitato saldatore della che la S.K.F. dichiarava che il danno Parte_1
provocatole dalla ammontava a circa 260 mila euro;
che in data 4.6.2021, la Parte_1 CP_1
comunicava in modo formale alla l'inoperatività della garanzia assicurativa. Parte_1
Deduceva, in diritto, la parte attrice di aver esternato in modo chiaro alla convenuta l'intento di Parte_1
cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio, esposto ad illimitata responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale a causa di condotte colpose;
che la società convenuta ha offerto il proprio modello di assicurazione “250125” utile alle esigenze di parte attrice e, su queste prospettive, si è perfezionato il contratto poi riversato nella polizza n. 109443838 operativa dal 3 novembre 2019 al 1° gennaio 2022.
Pertanto, argomentava che del danno provocato alla S.K.F., che richiedeva risarcimento in forma specifica (i.e.
totale rifacimento dell'impianto a cura e spese dell'appaltatrice), è pari a 250 mila euro e di esso ̶ quantomeno nel rapporto inter partes - doveva farsene carico la che vanta, però, il diritto di traslare il proprio Parte_1
danno economico nella sfera della sussiste il legittimo e fondato diritto della COtroparte_1
sia di rivendicare ai sensi dell'art. 1882 c.c., in relazione al sinistro verificatosi sull'impianto Parte_1
idrico all'interno dell'opificio barese del-la S.K.F. Industrie S.p.A., l'operatività della polizza
[...]
n. 109443838, sia di esigerne da quest'ultima il risarcimento del danno nell'importo, allo COtroparte_1
stato, di 250 mila euro o di quell'altro che risulterà all'esito della trattazione istruttoria.
CO comparsa di costituzione e risposta del 4.1.2022 si costituiva in giudizio COtroparte_1
chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare che, nella fattispecie, la polizza assicurativa
contraddistinta dal numero 109443838 non è operante, stante la mancanza della richiesta di risarcimento del
terzo danneggiato;
2) Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 13 delle COdizioni di Polizza;
3) Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia
3 assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 lett. h) e 21 n. 3 e 4 delle COdizioni di Polizza;
NEL
MERITO: Rigettare per infondatezza la domanda attorea”.
Sosteneva: l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto operante esclusivamente alla tutela della responsabilità scaturente dalla violazione di obbligazioni extracontrattuali e non già quelli nascenti da violazioni contrattuali;
che la polizza stipulata prevede un coacervo di clausole atte proprio a limitare la responsabilità contrattuale, come emerge dall'esame dell'art. 20 – lett. h) delle condizioni generali di
Assicurazione in cui si prevede l'esclusione dal novero delle garanzie prestate per i danni alle opere 1) in costruzione (salvo quanto previsto dall'art. 16 n. 1 lett. b che non afferisce ai danni in questione); 2) sulle quali si eseguono i lavori;
che la copertura assicurativa invocata non potrà dirsi operante alla luce del disposto di cui all'art. 21 n. 3 e 4 a mente del quale la garanzia RCT non comprende i danni;
3) cagionati da opere installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
che la polizza stipulata con denominata responsabilità CP_1
civile aziende industriali e contraddistinta dal numero 109443838 afferisce alla responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.); che la polizza diviene attuale e concreta nel momento in cui il terzo danneggiato manifesti
(giudizialmente o stragiudizialmente) la sua intenzione di ottenere il risarcimento del danno, con la conseguenza che a partire da tale momento l'assicurato può chiedere giudizialmente l'accertamento del suo diritto;
che nella specie, non perveniva alcuna richiesta di risarcimento da parte del terzo;
in via subordinata,
l'attrice non avrebbe adempiuto all'onere probatorio e di allegazione sulla stessa incombente, sia in merito al fatto storico (evento) sia in merito alla responsabilità, nonché in punto di nesso causale tra l'evento e i danni lamentati.
CO comparsa di costituzione e risposta del 9.2.2023 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del legale COtroparte_2
rappresentante p.t., che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) autorizzare la chiamata in
causa della , con sede legale in Lussemburgo, Avenue John F. Kennedy n. 35D, che opera CP_3
in Italia tramite , in persona del rappresentante generale COtroparte_3
pro tempore, con sede in Milano alla P.zza Vetra n. 17, all'uopo differendo la prima udienza di comparizione
allo scopo di consentire la citazione della società chiamata in causa, nel rispetto dei termini a comparire, ex
art. 163 bis c.p.c..; b) dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa notificato dalla alla Parte_1
4 per le ragioni eccepite alle lettere a), b) e c) del punto I) della parte in diritto COtroparte_2
del presente atto;
c) dichiarare improcedibile la domanda subordinata proposta dalla in Parte_1
danno della società deducente, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
d) in subordine, nella
denegata ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni, nel merito, rigettare la domanda proposta da parte attrice
nei confronti della società chiamata in causa, perché infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum
e non provata, con condanna della al rimborso, in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rapperesentante pro tempore, COtroparte_2
delle spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge;
f) in ulteriore subordine, nella
denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei confronti della società
deducente, dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 1227 co. 2 c.c. o, in via gradata, la responsabilità
prevalente ex art. 1227 co. 1 c.c., della per il nocumento patrimoniale subito, con ogni Parte_1
conseguenziale provvedimento in punto di quantum e di spese di lite;
g) in estremo subordine, nella denegata
ed improbabile ipotesi di accoglimento della domanda subordinta della nei confronti della Parte_1
società deducente, in accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima esercitata, dichiarare la
[...]
, rappresentata dalla , in persona del CP_3 COtroparte_3
rappresentante generale pro tempore, tenuta a manlevare e rifondere l'assicurata di quanto questa sia
condannata a pagare a parte attrice nonché al rimborso di tutte le spese processuali, di soccombenza, di
chiamata in causa e di resistenza, ivi compreso il rimborso forfettario e gli accessori di legge, ex art. 1917 co.
3 c.p.c.”.
Evidenziava: in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa in quanto la procura alle liti rilasciata in favore del procuratore costituito non prevede anche la facoltà di chiamare in causa terzi;
che, inoltre, al momento della notifica della citazione per chiamata in causa, la aveva già conferito procura Parte_1
speciale notarile alla affinché, quale mandataria la rappresentasse nel giudizio contro la COtroparte_4
con conseguente illegittimità della chiamata in causa da parte della COtroparte_5 COtroparte_6
che la chiamata in causa sarebbe nulla per genericità della domanda;
che la domanda sarebbe improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei propri confronti;
l'infondatezza, nel merito, della domanda di parte attrice per non essere la stessa provata, sia nell'an che nel quantum;
che nella fase precontrattuale, di cui essa si occupava in qualità di agente della COtroparte_5 CP_7
[.. CO non solo non accennava ad un ipotetico appalto con la ma rappresentava all'Agente l'esigenza
[...]
di stipulare una polizza che tutelasse la società dal rischio di perdite patrimoniali conseguenti alla responsabilità civile in cui la società potesse incorrere per danni provocati a terzi ovvero ai propri dipendenti;
sottoscriveva la dichiarazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle clausole del contratto e che CP_7
“le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze ed alle aspettative espresse” ed ancora “Il sottoscritto cliente dichiara pertanto di volere accettare la proposta assicurativa e di volere
stipulare il relativo contratto n. di polizza 109443838”; in ogni caso, non vi sarebbe prova, da parte attrice,
del fatto storico, del danno ed il nesso causale tra questo ed il presunto inadempimento attribuito alla
[...]
; inoltre, l'attrice, contravvenendo agli obblighi imposti dalla polizza assicurativa, COtroparte_2
anziché denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, dopo aver ricevuto la denuncia dei vizi, si precipita ad assumersi la responsabilità del presunto danno, senza prima valutare eventuali responsabilità e/o corresponsabilità del Dirigente dei Lavori e del Collaudatore, senza curarsi dell'intervenuta decadenza della dalla denuncia dei vizi, che per legge va fatta entro 60 gg. dalla loro conoscenza;
in ogni caso, si CP_9
contesta nel quantum la domanda di pagamento della somma di € 120.000,00, a titolo di risarcimento dei danni,
di cui non è dato capire i criteri di quantificazione e quella di restituzione della somma di € 3.800,00 corrisposta per il pagamento dei premi assicurativi;
vi sarebbe inoltre inammissibilità della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1284 co. 4 c.c.; essa, in qualità di partecipante ad AGIT è assicurata per la responsabilità civile professionale, in virtù di Polizza Multirischi n. IFL0010883
stipulata, per il tramite della MARSH S.p.A., Broker assicurativo, dal Gruppo Agenti Groupama Italia con la
CO
, in data 15/11/2022, provvedeva a denunciare il sinistro. CP_3
CO comparsa di costituzione e risposta del 6.9.2023 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del procuratore generale p.t., che chiedeva COtroparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via di merito: - rigettare tutte le domande formulate dalla
società attrice nei confronti della di e COtroparte_2 COtroparte_2 [...]
poiché nulle, inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_2
quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso: - mandare assolta
[...]
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dalla predetta di CP_3 COtroparte_2
6 e nei suoi confronti. In via subordinata e salvo gravame: nella COtroparte_2 COtroparte_2
denegata e non creduta ipotesi di condanna nei confronti della COtroparte_2
e , limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta da
[...] COtroparte_2
quest'ultima nei confronti della esponente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria e
- tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo
a tutti i soggetti coinvolti e, in particolare modo, in capo alla stessa società attrice - in proporzione al grado
di responsabilità addebitabile alla e COtroparte_2 [...]
senza vincolo solidale con le altre parti e, comunque, entro il massimale garantito e dedotta la CP_2
franchigia contrattualmente pattuita e con l'esclusione delle spese legali sostenute dalla convenuta e delle
spese di chiamata in causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese
generali ed accessori di legge”.
Premetteva di aderire alle eccezioni e alle difese formulate della COtroparte_2
e . Evidenziava di essere agente della
[...] COtroparte_2 COtroparte_1
e di svolgere attività di intermediazione assicurativa nella stipula delle polizze della suindicata mandante;
inoltre, la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità della stessa;
che nella fase precontrattuale relativa alla stipula della polizza oggetto di causa (n. 1094423838), legale rappresentante COtroparte_7
CO dell'attrice, non solo non accennava ad un ipotetico appalto con la ma rappresentava all'agente l'esigenza di stipulare una polizza che tutelasse unicamente la società dal rischio di perdite patrimoniali conseguenti alla responsabilità civile in cui la società potesse incorrere per danni provocati a terzi ovvero ai propri dipendenti;
al fine di offrire un prodotto assicurativo adeguato e coerente con le esigenze espresse dal non CP_7
proponeva il contratto standard, ma chiedeva autorizzazione alla mandante di derogare ai limiti di massimale inserendo all'interno della polizza un'appendice a testo libero per l'indicazione delle deroghe, autorizzazione concessa dalla si adoperava al fine di offrire un prodotto assicurativo adeguato;
le stesse garanzie CP_1
facoltative inserite nonché l'appendice riportate nel testo della polizza comprovano l'espletamento di una consulenza assicurativa prestata in modo consapevole dall'Agente; l'agenzia consegnava all'attrice tutta la documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni e la informava sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche di cui l'attrice non può lamentare l'inadeguatezza in quanto la polizza è stata dalla stessa deliberatamente concordata e scelta;
il quale era un COtroparte_7
7 imprenditore ed aveva già stipulato altre polizze, era pienamente consapevole al momento della sottoscrizione di assicurare la società solo per il suddetto rischio;
la mancanza di prova del contratto e del danno subito;
la violazione degli obblighi di polizza in quanto l'attrice anziché denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, appena sei giorni dopo aver ricevuto la denuncia dei vizi, si precipitava ad assumersi la responsabilità del presunto danno, senza prima valutare eventuali responsabilità e/o corresponsabilità del
Dirigente dei Lavori e del Collaudatore;
contesta l'importo dei danni quantificato dall'attrice in quanto non provato, nonché la richiesta di restituzione della somma di € 3.800,00 corrisposta per il pagamento dei premi assicurativi, considerato che la società deducente non trattiene le somme corrispondenti, in quanto le incassa in nome e per conto della compagnia assicuratrice mandante, alla quale le trasferisce.
All'udienza di prima comparizione del 17.3.2022 veniva autorizzare dal precedente titolare del ruolo la chiamata in causa chiesta da parte attrice della COtroparte_2
e la causa era rinviata per il prosieguo all'udienza del 2.3.2023. CO ordinanza COtroparte_2
dell'1.4.2023, veniva autorizzata la chiamata in causa richiesta dal terzo chiamato della COtroparte_3
generale per l'Italia, disponendo il rinvio della causa all'udienza del 28.9.2023. In quella sede
[...]
venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa rinviata al 16.5.2024 per gli adempimenti ex art. 184 c.p.c. CO ordinanza del 3.9.2024, rigettate le richieste di prova di parte attrice, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 20.3.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che tutte le parti depositavano.
All'odierna udienza del 20.3.2025, all'esito delle precisazioni della discussione orale, la causa viene decisa mediante ex art. 281-sexies c.p.c.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto della procura della parte attrice poiché tale da non includere anche la chiamata in causa del terzo essendo tale facoltà compresa nella procura originariamente conferita (Cass. 22380/2021).
Nel merito, occorre osservare quanto segue.
8 Nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, la delimitazione del thema decidendum è rimessa alla redazione delle conclusioni, che costituiscono il momento in cui il petitum si perfeziona nei confronti dell'autorità
giudiziaria adita e delle altre parti.
Ulteriori domande contenute nel corpo dell'atto devono essere riportate nelle conclusioni, che costituiscono dunque il momento di sintesi del petitum formulato.
Alla prima udienza e con gli scritti successivi, ed in particolare con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti possono precisare o modificare le domande in precedenza formulate, ferma restando la possibilità per l'attore,
già all'udienza di prima comparizione e poi con le successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Nel caso che ci occupa, nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore ben formulava e delimitava la propria domanda all'accertamento dell'operatività della polizza n. 109443838 conclusa con la convenuta in relazione all'evento denunciato il 16 marzo 2021 e, conseguentemente, chiedeva accertare la responsabilità contrattuale per mancata attivazione della garanzia assicurativa.
Benchè nella parte motiva dell'atto di citazione si faceva cenno alla circostanza per cui nelle trattative precontrattuali l'attore aveva manifestato l'intento di costituire garanzia per gli eventi che potevano comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa di condotte colpose, tale profilo, meramente accennato, non era poi riproposto in sede di conclusioni dell'atto in cui il petitum era, appunto, limitato alla domanda di accertamento dell'operatività della polizza il relazione all'evento dedotto consistente nel rifacimento dell'impianto idrico come meglio sopra descritto.
Di contro, il convenuto articolava le proprie difese entro il perimetro della controversia come delineato nelle conclusioni dell'atto di citazione, dunque né formulando domanda riconvenzionale né sollevando eccezioni atte alla modifica della domanda come proposta nell'atto introduttivo.
Sicchè non ammissibile risulta il mutamento del petitum esteso ai profili di responsabilità precontrattuale nella fase di conclusione del contratto di assicurazione – come articolato in memorie depositate per l'udienza di prima comparizione, cui ci si riportava a verbale dell'udienza, in “domanda di grado subordinato avente ad
oggetto l'accertamento sia dell'inattitudine della polizza in disamina rispetto alle dichiarate esigenze
assicurative della . Parte_1
9 Pertanto, la delimitazione della domanda all'operatività della polizza in riferimento all'evento dedotto in citazione rendeva irrilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie volte ad accertare la ricorrenza di profili di responsabilità precontrattuale poiché, appunto, non inclusi nel perimetro della decisione.
L'attore ha dunque proposto domanda di inadempimento contrattuale nei confronti della Compagnia convenuta per la corresponsione dell'indennizzo assicurativo a seguito del danno provocato da un proprio subappaltatore nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con la società SKF s.p.a.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore -
avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd.
di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
L'esame delle condizioni generali di polizza, allegate dalla stessa parte attrice, inducono a ritenere che la stessa sia stata conclusa per i fatti per cui è responsabilità extracontrattuale (come da descrizione del rischio garantito
– cfr. all. n. 2 all'atto di citazione).
Pertanto, l'evento per cui è procedimento riconducibile a responsabilità contrattuale da inadempimento non è
compreso tra i rischi oggetto di copertura assicurativa.
Per tali ragioni, la domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, e poste a carico della parte attrice soccombente anche in riferimento alle competenze da liquidare in favore del terzo chiamato in causa, e del terzo poi chiamato dal terzo, essendo tale ultima chiamata non infondata, ed in applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminato (essendo il valore di euro 250.00,00 indicato nell'atto di citazione non supportato da riscontro oggettivo) a complessità bassa, con liquidazione della fase di studio della controversia, introduttiva, istruttoria – ridotta del 50% in ragione del solo deposito delle memorie cui non è seguita attività istruttoria -, fase conclusionale, ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata -.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente
10 pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5347/2021 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal con atto di citazione del 21.10.2021; Parte_1
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore della parte Parte_1
convenuta nonché nei confronti del terzo chiamato in causa COtroparte_1 COtroparte_2
e del terzo chiamato in causa dal terzo
[...] COtroparte_2 COtroparte_2 [...]
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro COtroparte_3
5.260,00 ciascuno per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria – ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., fase decisionale –
ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del
15%, Iva e Cassa come per legge;
3) le spese dell'intervenuto facoltativo restano a carico della parte che le ha sostenute. COtroparte_4
Trani, 20.3.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
11
Il Tribunale, Sezione Civile – Area COtenzioso, nella persona del Giudice, dott. Maria Teresa Moscatelli, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5347/2021 R.G., avente per oggetto: contratto di assicurazione
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Francesco Manuti, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata COtroparte_1
presso lo studio dell'avv. Maurizio Romagnoli, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta
E
COtroparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_2
Maria Dibenedetto che la rappresenta e difende come da procura in atti
- terzo chiamato dall'attore -
E
, in persona del procuratore COtroparte_3
generale p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Cambieri e Furio De Palma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vinicio Antonicelli
- terza chiamata dal terzo chiamato -
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di procuratrice speciale di COtroparte_4 [...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Manuti, che la rappresenta e Parte_1
difende come da procura in atti
- interveniente adesiva dipendente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
CO atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo: “NEL COtroparte_1
MERITO 1) Accertare e dichiarare l'ininterrotta operatività, nel lasso di tempo tra le ore 24:00 del 3 luglio
2019 fino alle ore 24:00 del 1° gennaio 2022, a beneficio della della polizza n°109443838 Parte_1
emessa dalla 2) Accertare e dichiarare che il danno prodotto alla COtroparte_1 [...]
dal sinistro denunciato alla in data 16 marzo 2021 è incluso nella Parte_1 COtroparte_1
garanzia assicurativa da quest'ultima prestata mediante la suddetta polizza n°109443838. 3)
COseguentemente condannare la a risarcire ̶ giusta la polizza inter-partes ̶ il COtroparte_1
danno sofferto dalla in conseguenza del dedotto sinistro nella misura di € 250.000 o di Parte_1
quell'altra che risulterà all'esito o della trattazione istruttoria o dell'eventuale valutazione equitativa, fermi
in ogni caso gli interessi e la rivalutazione monetaria. 4) COdannare la al COtroparte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori
ex lege”.
A fondamento della domanda sosteneva di occuparsi prevalentemente di riparazione, manutenzione e costruzione di impianti civili e industriali e di aver concluso in data 18.10.2019 con SKF s.p.a. contratto per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di acqua potabile e industriale all'interno di uno stabilimento della committente, con previsione di corrispettivo di circa € 250 mila euro al netto delle imposte;
che le opere relative sono state ultime nel mese di ottobre 2020; collateralmente avviava trattative con la convenuta per cautelare il proprio patrimonio dagli ingenti rischi contrattuali ed extra-contrattuali insiti nel suddetto appalto;
di aver pertanto concluso contratto assicurativo, per cui è polizza R.C. n° 109443838 (modello 220081),
operativa inizialmente dalle ore 24:00 del 3 luglio 2019 alle ore 24:00 del 1° gennaio 2021 e successivamente,
senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2022; di aver usufruito, durante il tempo di esecuzione del
2 contratto, della copertura assicurativa della convenuta fornitale mediante la polizza;
che in data 23.2.2021, la
S.K.F. segnalava l'anomalo gocciolamento dall'impianto consegnatole dopo l'ultimazione dell'appalto; che in data 15.3.2021 replicava alla committente l'origine causale della dispersione acquea, rapportandola alla colpa del proprio saldatore, ; il 16.3.2021, essa attrice inoltrava alla convenuta la denuncia ex Persona_1
art. 1913 c.c.; in data 29.4.2021, nel contraddittorio tra le parti, si procedeva ad un sopralluogo nello stabilimento che ospitava l'impianto idrico in questione, verbalizzando che l'opera appaltata era stata irrimediabilmente danneggiata dal succitato saldatore della che la S.K.F. dichiarava che il danno Parte_1
provocatole dalla ammontava a circa 260 mila euro;
che in data 4.6.2021, la Parte_1 CP_1
comunicava in modo formale alla l'inoperatività della garanzia assicurativa. Parte_1
Deduceva, in diritto, la parte attrice di aver esternato in modo chiaro alla convenuta l'intento di Parte_1
cautelarsi contro il rischio di alterazione negativa del proprio patrimonio, esposto ad illimitata responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale a causa di condotte colpose;
che la società convenuta ha offerto il proprio modello di assicurazione “250125” utile alle esigenze di parte attrice e, su queste prospettive, si è perfezionato il contratto poi riversato nella polizza n. 109443838 operativa dal 3 novembre 2019 al 1° gennaio 2022.
Pertanto, argomentava che del danno provocato alla S.K.F., che richiedeva risarcimento in forma specifica (i.e.
totale rifacimento dell'impianto a cura e spese dell'appaltatrice), è pari a 250 mila euro e di esso ̶ quantomeno nel rapporto inter partes - doveva farsene carico la che vanta, però, il diritto di traslare il proprio Parte_1
danno economico nella sfera della sussiste il legittimo e fondato diritto della COtroparte_1
sia di rivendicare ai sensi dell'art. 1882 c.c., in relazione al sinistro verificatosi sull'impianto Parte_1
idrico all'interno dell'opificio barese del-la S.K.F. Industrie S.p.A., l'operatività della polizza
[...]
n. 109443838, sia di esigerne da quest'ultima il risarcimento del danno nell'importo, allo COtroparte_1
stato, di 250 mila euro o di quell'altro che risulterà all'esito della trattazione istruttoria.
CO comparsa di costituzione e risposta del 4.1.2022 si costituiva in giudizio COtroparte_1
chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e dichiarare che, nella fattispecie, la polizza assicurativa
contraddistinta dal numero 109443838 non è operante, stante la mancanza della richiesta di risarcimento del
terzo danneggiato;
2) Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 13 delle COdizioni di Polizza;
3) Accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia
3 assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 lett. h) e 21 n. 3 e 4 delle COdizioni di Polizza;
NEL
MERITO: Rigettare per infondatezza la domanda attorea”.
Sosteneva: l'inoperatività della copertura assicurativa in quanto operante esclusivamente alla tutela della responsabilità scaturente dalla violazione di obbligazioni extracontrattuali e non già quelli nascenti da violazioni contrattuali;
che la polizza stipulata prevede un coacervo di clausole atte proprio a limitare la responsabilità contrattuale, come emerge dall'esame dell'art. 20 – lett. h) delle condizioni generali di
Assicurazione in cui si prevede l'esclusione dal novero delle garanzie prestate per i danni alle opere 1) in costruzione (salvo quanto previsto dall'art. 16 n. 1 lett. b che non afferisce ai danni in questione); 2) sulle quali si eseguono i lavori;
che la copertura assicurativa invocata non potrà dirsi operante alla luce del disposto di cui all'art. 21 n. 3 e 4 a mente del quale la garanzia RCT non comprende i danni;
3) cagionati da opere installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
che la polizza stipulata con denominata responsabilità CP_1
civile aziende industriali e contraddistinta dal numero 109443838 afferisce alla responsabilità civile verso terzi
(R.C.T.); che la polizza diviene attuale e concreta nel momento in cui il terzo danneggiato manifesti
(giudizialmente o stragiudizialmente) la sua intenzione di ottenere il risarcimento del danno, con la conseguenza che a partire da tale momento l'assicurato può chiedere giudizialmente l'accertamento del suo diritto;
che nella specie, non perveniva alcuna richiesta di risarcimento da parte del terzo;
in via subordinata,
l'attrice non avrebbe adempiuto all'onere probatorio e di allegazione sulla stessa incombente, sia in merito al fatto storico (evento) sia in merito alla responsabilità, nonché in punto di nesso causale tra l'evento e i danni lamentati.
CO comparsa di costituzione e risposta del 9.2.2023 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del legale COtroparte_2
rappresentante p.t., che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) autorizzare la chiamata in
causa della , con sede legale in Lussemburgo, Avenue John F. Kennedy n. 35D, che opera CP_3
in Italia tramite , in persona del rappresentante generale COtroparte_3
pro tempore, con sede in Milano alla P.zza Vetra n. 17, all'uopo differendo la prima udienza di comparizione
allo scopo di consentire la citazione della società chiamata in causa, nel rispetto dei termini a comparire, ex
art. 163 bis c.p.c..; b) dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa notificato dalla alla Parte_1
4 per le ragioni eccepite alle lettere a), b) e c) del punto I) della parte in diritto COtroparte_2
del presente atto;
c) dichiarare improcedibile la domanda subordinata proposta dalla in Parte_1
danno della società deducente, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
d) in subordine, nella
denegata ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni, nel merito, rigettare la domanda proposta da parte attrice
nei confronti della società chiamata in causa, perché infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum
e non provata, con condanna della al rimborso, in favore della Parte_1 [...]
, in persona del legale rapperesentante pro tempore, COtroparte_2
delle spese e compensi di lite, oltre spese generali ed accessori di legge;
f) in ulteriore subordine, nella
denegata ed improbabile ipotesi di accoglimento della domanda formulata nei confronti della società
deducente, dichiarare la responsabilità esclusiva, ex art. 1227 co. 2 c.c. o, in via gradata, la responsabilità
prevalente ex art. 1227 co. 1 c.c., della per il nocumento patrimoniale subito, con ogni Parte_1
conseguenziale provvedimento in punto di quantum e di spese di lite;
g) in estremo subordine, nella denegata
ed improbabile ipotesi di accoglimento della domanda subordinta della nei confronti della Parte_1
società deducente, in accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultima esercitata, dichiarare la
[...]
, rappresentata dalla , in persona del CP_3 COtroparte_3
rappresentante generale pro tempore, tenuta a manlevare e rifondere l'assicurata di quanto questa sia
condannata a pagare a parte attrice nonché al rimborso di tutte le spese processuali, di soccombenza, di
chiamata in causa e di resistenza, ivi compreso il rimborso forfettario e gli accessori di legge, ex art. 1917 co.
3 c.p.c.”.
Evidenziava: in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa in quanto la procura alle liti rilasciata in favore del procuratore costituito non prevede anche la facoltà di chiamare in causa terzi;
che, inoltre, al momento della notifica della citazione per chiamata in causa, la aveva già conferito procura Parte_1
speciale notarile alla affinché, quale mandataria la rappresentasse nel giudizio contro la COtroparte_4
con conseguente illegittimità della chiamata in causa da parte della COtroparte_5 COtroparte_6
che la chiamata in causa sarebbe nulla per genericità della domanda;
che la domanda sarebbe improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei propri confronti;
l'infondatezza, nel merito, della domanda di parte attrice per non essere la stessa provata, sia nell'an che nel quantum;
che nella fase precontrattuale, di cui essa si occupava in qualità di agente della COtroparte_5 CP_7
[.. CO non solo non accennava ad un ipotetico appalto con la ma rappresentava all'Agente l'esigenza
[...]
di stipulare una polizza che tutelasse la società dal rischio di perdite patrimoniali conseguenti alla responsabilità civile in cui la società potesse incorrere per danni provocati a terzi ovvero ai propri dipendenti;
sottoscriveva la dichiarazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle clausole del contratto e che CP_7
“le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze ed alle aspettative espresse” ed ancora “Il sottoscritto cliente dichiara pertanto di volere accettare la proposta assicurativa e di volere
stipulare il relativo contratto n. di polizza 109443838”; in ogni caso, non vi sarebbe prova, da parte attrice,
del fatto storico, del danno ed il nesso causale tra questo ed il presunto inadempimento attribuito alla
[...]
; inoltre, l'attrice, contravvenendo agli obblighi imposti dalla polizza assicurativa, COtroparte_2
anziché denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, dopo aver ricevuto la denuncia dei vizi, si precipita ad assumersi la responsabilità del presunto danno, senza prima valutare eventuali responsabilità e/o corresponsabilità del Dirigente dei Lavori e del Collaudatore, senza curarsi dell'intervenuta decadenza della dalla denuncia dei vizi, che per legge va fatta entro 60 gg. dalla loro conoscenza;
in ogni caso, si CP_9
contesta nel quantum la domanda di pagamento della somma di € 120.000,00, a titolo di risarcimento dei danni,
di cui non è dato capire i criteri di quantificazione e quella di restituzione della somma di € 3.800,00 corrisposta per il pagamento dei premi assicurativi;
vi sarebbe inoltre inammissibilità della domanda di cumulo tra interessi e rivalutazione e la non applicabilità al caso di specie dell'art. 1284 co. 4 c.c.; essa, in qualità di partecipante ad AGIT è assicurata per la responsabilità civile professionale, in virtù di Polizza Multirischi n. IFL0010883
stipulata, per il tramite della MARSH S.p.A., Broker assicurativo, dal Gruppo Agenti Groupama Italia con la
CO
, in data 15/11/2022, provvedeva a denunciare il sinistro. CP_3
CO comparsa di costituzione e risposta del 6.9.2023 si costituiva in giudizio
[...]
, in persona del procuratore generale p.t., che chiedeva COtroparte_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via di merito: - rigettare tutte le domande formulate dalla
società attrice nei confronti della di e COtroparte_2 COtroparte_2 [...]
poiché nulle, inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel CP_2
quantum debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso: - mandare assolta
[...]
dalla domanda di manleva e garanzia svolta dalla predetta di CP_3 COtroparte_2
6 e nei suoi confronti. In via subordinata e salvo gravame: nella COtroparte_2 COtroparte_2
denegata e non creduta ipotesi di condanna nei confronti della COtroparte_2
e , limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta da
[...] COtroparte_2
quest'ultima nei confronti della esponente Compagnia secondo quanto emergerà dall'esperenda istruttoria e
- tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà accertato in corso di causa in capo
a tutti i soggetti coinvolti e, in particolare modo, in capo alla stessa società attrice - in proporzione al grado
di responsabilità addebitabile alla e COtroparte_2 [...]
senza vincolo solidale con le altre parti e, comunque, entro il massimale garantito e dedotta la CP_2
franchigia contrattualmente pattuita e con l'esclusione delle spese legali sostenute dalla convenuta e delle
spese di chiamata in causa. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese
generali ed accessori di legge”.
Premetteva di aderire alle eccezioni e alle difese formulate della COtroparte_2
e . Evidenziava di essere agente della
[...] COtroparte_2 COtroparte_1
e di svolgere attività di intermediazione assicurativa nella stipula delle polizze della suindicata mandante;
inoltre, la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità della stessa;
che nella fase precontrattuale relativa alla stipula della polizza oggetto di causa (n. 1094423838), legale rappresentante COtroparte_7
CO dell'attrice, non solo non accennava ad un ipotetico appalto con la ma rappresentava all'agente l'esigenza di stipulare una polizza che tutelasse unicamente la società dal rischio di perdite patrimoniali conseguenti alla responsabilità civile in cui la società potesse incorrere per danni provocati a terzi ovvero ai propri dipendenti;
al fine di offrire un prodotto assicurativo adeguato e coerente con le esigenze espresse dal non CP_7
proponeva il contratto standard, ma chiedeva autorizzazione alla mandante di derogare ai limiti di massimale inserendo all'interno della polizza un'appendice a testo libero per l'indicazione delle deroghe, autorizzazione concessa dalla si adoperava al fine di offrire un prodotto assicurativo adeguato;
le stesse garanzie CP_1
facoltative inserite nonché l'appendice riportate nel testo della polizza comprovano l'espletamento di una consulenza assicurativa prestata in modo consapevole dall'Agente; l'agenzia consegnava all'attrice tutta la documentazione precontrattuale prevista dalle vigenti disposizioni e la informava sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche di cui l'attrice non può lamentare l'inadeguatezza in quanto la polizza è stata dalla stessa deliberatamente concordata e scelta;
il quale era un COtroparte_7
7 imprenditore ed aveva già stipulato altre polizze, era pienamente consapevole al momento della sottoscrizione di assicurare la società solo per il suddetto rischio;
la mancanza di prova del contratto e del danno subito;
la violazione degli obblighi di polizza in quanto l'attrice anziché denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice, appena sei giorni dopo aver ricevuto la denuncia dei vizi, si precipitava ad assumersi la responsabilità del presunto danno, senza prima valutare eventuali responsabilità e/o corresponsabilità del
Dirigente dei Lavori e del Collaudatore;
contesta l'importo dei danni quantificato dall'attrice in quanto non provato, nonché la richiesta di restituzione della somma di € 3.800,00 corrisposta per il pagamento dei premi assicurativi, considerato che la società deducente non trattiene le somme corrispondenti, in quanto le incassa in nome e per conto della compagnia assicuratrice mandante, alla quale le trasferisce.
All'udienza di prima comparizione del 17.3.2022 veniva autorizzare dal precedente titolare del ruolo la chiamata in causa chiesta da parte attrice della COtroparte_2
e la causa era rinviata per il prosieguo all'udienza del 2.3.2023. CO ordinanza COtroparte_2
dell'1.4.2023, veniva autorizzata la chiamata in causa richiesta dal terzo chiamato della COtroparte_3
generale per l'Italia, disponendo il rinvio della causa all'udienza del 28.9.2023. In quella sede
[...]
venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e la causa rinviata al 16.5.2024 per gli adempimenti ex art. 184 c.p.c. CO ordinanza del 3.9.2024, rigettate le richieste di prova di parte attrice, la causa, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 20.3.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che tutte le parti depositavano.
All'odierna udienza del 20.3.2025, all'esito delle precisazioni della discussione orale, la causa viene decisa mediante ex art. 281-sexies c.p.c.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto della procura della parte attrice poiché tale da non includere anche la chiamata in causa del terzo essendo tale facoltà compresa nella procura originariamente conferita (Cass. 22380/2021).
Nel merito, occorre osservare quanto segue.
8 Nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, la delimitazione del thema decidendum è rimessa alla redazione delle conclusioni, che costituiscono il momento in cui il petitum si perfeziona nei confronti dell'autorità
giudiziaria adita e delle altre parti.
Ulteriori domande contenute nel corpo dell'atto devono essere riportate nelle conclusioni, che costituiscono dunque il momento di sintesi del petitum formulato.
Alla prima udienza e con gli scritti successivi, ed in particolare con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., le parti possono precisare o modificare le domande in precedenza formulate, ferma restando la possibilità per l'attore,
già all'udienza di prima comparizione e poi con le successive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto.
Nel caso che ci occupa, nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore ben formulava e delimitava la propria domanda all'accertamento dell'operatività della polizza n. 109443838 conclusa con la convenuta in relazione all'evento denunciato il 16 marzo 2021 e, conseguentemente, chiedeva accertare la responsabilità contrattuale per mancata attivazione della garanzia assicurativa.
Benchè nella parte motiva dell'atto di citazione si faceva cenno alla circostanza per cui nelle trattative precontrattuali l'attore aveva manifestato l'intento di costituire garanzia per gli eventi che potevano comportare responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a causa di condotte colpose, tale profilo, meramente accennato, non era poi riproposto in sede di conclusioni dell'atto in cui il petitum era, appunto, limitato alla domanda di accertamento dell'operatività della polizza il relazione all'evento dedotto consistente nel rifacimento dell'impianto idrico come meglio sopra descritto.
Di contro, il convenuto articolava le proprie difese entro il perimetro della controversia come delineato nelle conclusioni dell'atto di citazione, dunque né formulando domanda riconvenzionale né sollevando eccezioni atte alla modifica della domanda come proposta nell'atto introduttivo.
Sicchè non ammissibile risulta il mutamento del petitum esteso ai profili di responsabilità precontrattuale nella fase di conclusione del contratto di assicurazione – come articolato in memorie depositate per l'udienza di prima comparizione, cui ci si riportava a verbale dell'udienza, in “domanda di grado subordinato avente ad
oggetto l'accertamento sia dell'inattitudine della polizza in disamina rispetto alle dichiarate esigenze
assicurative della . Parte_1
9 Pertanto, la delimitazione della domanda all'operatività della polizza in riferimento all'evento dedotto in citazione rendeva irrilevanti ai fini del decidere le richieste istruttorie volte ad accertare la ricorrenza di profili di responsabilità precontrattuale poiché, appunto, non inclusi nel perimetro della decisione.
L'attore ha dunque proposto domanda di inadempimento contrattuale nei confronti della Compagnia convenuta per la corresponsione dell'indennizzo assicurativo a seguito del danno provocato da un proprio subappaltatore nell'esecuzione del contratto di appalto stipulato con la società SKF s.p.a.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore -
avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd.
di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 31251 del 09/11/2023).
L'esame delle condizioni generali di polizza, allegate dalla stessa parte attrice, inducono a ritenere che la stessa sia stata conclusa per i fatti per cui è responsabilità extracontrattuale (come da descrizione del rischio garantito
– cfr. all. n. 2 all'atto di citazione).
Pertanto, l'evento per cui è procedimento riconducibile a responsabilità contrattuale da inadempimento non è
compreso tra i rischi oggetto di copertura assicurativa.
Per tali ragioni, la domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, e poste a carico della parte attrice soccombente anche in riferimento alle competenze da liquidare in favore del terzo chiamato in causa, e del terzo poi chiamato dal terzo, essendo tale ultima chiamata non infondata, ed in applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminato (essendo il valore di euro 250.00,00 indicato nell'atto di citazione non supportato da riscontro oggettivo) a complessità bassa, con liquidazione della fase di studio della controversia, introduttiva, istruttoria – ridotta del 50% in ragione del solo deposito delle memorie cui non è seguita attività istruttoria -, fase conclusionale, ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata -.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente
10 pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5347/2021 del Ruolo Generale,
così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal con atto di citazione del 21.10.2021; Parte_1
2) dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite in favore della parte Parte_1
convenuta nonché nei confronti del terzo chiamato in causa COtroparte_1 COtroparte_2
e del terzo chiamato in causa dal terzo
[...] COtroparte_2 COtroparte_2 [...]
che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro COtroparte_3
5.260,00 ciascuno per competenze (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria – ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., fase decisionale –
ridotta del 50% in ragione della decisione in forma semplificata), cui aggiungere il rimborso forfettario del
15%, Iva e Cassa come per legge;
3) le spese dell'intervenuto facoltativo restano a carico della parte che le ha sostenute. COtroparte_4
Trani, 20.3.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
11