Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3843 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
Corso Garibaldi, 8 82100 Benevento ITALIA presso lo studio dell'Avv.GIANNI EMILIO IACOBELLI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
Fernando BAGNASCO (C.F. ) per procura CodiceFiscale_1 generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Persona_1
Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Benevento, via Michele Foschini n. 28, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25/09/2024 conveniva Parte_1 in giudizio esponendo che, in data 31.03.2022 aveva inoltrato CP_1 domanda di pensione anticipata con cumulo contributivo;
che, con nota del 30.03.2023, l' comunicava di aver accolto la domanda e CP_1 riconosciuto con decorrenza dal 01.12.2022 la pensione anticipata n. 06701839, cat. VOCUM;
che dal gennaio 2001 al luglio 2002 il dr.
aveva intrattenuto rapporto di Co.Co.Co. con il Parte_1
1
23.05.2023 e 26.02.2024, non provvedeva a regolarizzare la posizione contributiva. Concludeva chiedendo “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione, aggiornamento e ricostituzione della posizione contributiva con l'inserimento dei contributi previdenziali versati per il periodo di iscrizione nella gestione separata che va dal 01.01.2001 al 31.07.2002; 2) condannare l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente accreditando la contribuzione del detto periodo in suo favore;
3) condannare altresì l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. a ricalcolare conseguenzialmente il trattamento pensionistico e riliquidare la pensione a far data dalla decorrenza della stessa, anche previo riconoscimento degli arretrati maturati, con l'aggiunta degli interessi maturati dalla maturazione fino al soddisfo;
4) condannare, infine l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 al risarcimento del danno per la condotta omissiva tenuta nonostante i ripetuti solleciti, reclami e ricorsi, nell'importo che l'Ecc.mo Giudice in via equitativa vorrà liquidare in favore del ricorrente;
5) Condannare la società convenuta al pagamento di spese ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Regolarmente costituito rilevava di aver accolto le richieste CP_1 in via di autotutela, “…In seguito alla trasmissione dei modelli UNIEMENS effettuata dal datore di lavoro" e che, "la posizione assicurativa relativa alla Gestione Separata è stata aggiornata in data odierna. Nei prossimi giorni si procederà alla eliminazione della pensione con cumulo di cui è titolare il dottore e alla Pt_1 riliquidazione della prestazione che terrà conto anche della contribuzione presente in Gestione Separata con il conseguente pagamento dei relativi arretrati…”; che la domanda di riusarcimento danni era infodnata mancando l'allegazione e la prova del danno. Concludeva chiedendo "dichiarare cessata la materia del contendere, assolvendo così l' da ogni ulteriore pretesa avanzata da parte CP_1 ricorrente;
- in via subordinata, sempre nel merito, Parte_1 rigettare il ricorso avversario, assolvendo l' dalle domande tutte CP_1
2 ex adverso proposte e, in particolar modo, da quella di risarcimento danni, siccome del tutto infondata e, in ogni caso, carente di prova”.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza della CP_1 domanda relativa al riconoscimento del periodo contributivo, dichiarando di aver provveduto ad aggiornare la posizione contributiva e che sarebbe stata riliquidata la pensione con pagamento degli arretrati.
Con le note d'udienza il a riconosciuto che, come da estratto Pt_1 contributivo del 18.04.2025, la posizione contributiva era stata regolarizzata, pur non essendo ancora stato riliquidato il trattamento pensionistico.
Ne consegue che, incontestata la fondatezza della domanda relativa al riconoscimento del periodo contributivo dal gennaio 2001 al luglio 2002 del rapporto a titolo di Co.Co.Co., con il Centro di Radiologia Medica “N. Bozzi” sas., sotto tale profilo deve dichiararsi cessata la materria del contendere.
Ciò nonimeno, quanto al ricalcolo e riliquidazione della pensione tenendo conto di detto periodo contributivo, l' non ha offerto CP_1 prova di aver provveduto alla riliquidazione ed al pagamento degli arretrati ed anzi, in memoria, conferma di non aver ancora effettuato . Per tale motivo non può addivenirsi ad una pronunzia di cessata materia del contendere con riferimento a tale domanda che dev'essere accolta, con condanna dell' alla riliquidazione e pagamento degli CP_1 arretrati oltre interessi dalla maturazione fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di risarcimento danni, non vi è prova di alcun danno ulteriore, che non sia già coperto dal pagamento degli interessi, in rapporto di causalità con il comportamento tenuto dall'Ente.
Pertanto tale domanda dev'essere rigettata.
Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al CP_1 pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1
3 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere quanto al riconoscimento del periodo contributivo dal gennaio 2001 al luglio 2002 del rapporto a titolo di Co.Co.Co., con il Centro di Radiologia Medica “N. Bozzi” sas.;
2) Accoglie la domanda e, per l'effetto, acccerta e dichiara il diritto del al ricalcolo e riliquidazione della pensione, Pt_1 tenendo conto del periodo contributivo dal gennaio 2001 al luglio 2002 intrattenuto rapporto dal ricorrente, in rapporto di Co.Co.Co., con il Centro di Radiologia Medica “N. Bozzi” sas;
3) condanna ad effettuare detto ricalcolo ed al CP_1 pagamento in favore di degli arretrati Parte_1 maturati per effetto di detta riliquidazione oltre interessi dalla dalla maturazione fino al soddisfo;
4) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 elle spese processuali che liquida in complessivi €341
[...] oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €43,00, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 30/04/2025
Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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