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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2024
Registro generale Appello Lavoro n. 1281 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente relatore
Dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
116/23 est. La Russa discussa all'udienza collegiale del 29 febbraio 2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del procuratore generale e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore dr. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Testa, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio, in Milano, piazzale Cadorna n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni Sertori e Massimiliano Canavesi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, viale Sabotino n. 13
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano sezione lavoro contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in integrale riforma della sentenza n. 116 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - sezione lavoro, e pubblicata in data 15.06.2023, accogliere
1 l'impugnazione di cui al presente atto e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o comunque destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto. Per l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione, in favore dell'odierna appellante di qualunque importo percepito: a titolo di differenze retributive (ed in particolare alla somma versata dalla Società al lavoratore, pari ad Euro 2.963,67 lordi), interessi, spese legali (come corrisposte agli avvocati Canavesi e Sertori, rispettivamente in Euro 1.794 ed Euro 1.843,68), in ottemperanza alle statuizioni della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare
NEL MERITO:
respingere l'appello proposto dalla contro la Sentenza resa del Tribunale di Busto Parte_3
Arsizio n. 116/2023, pubblicata in data 15.06.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in memoria, confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione, anche in ordine all'eventuale diversa quantificazione del danno da mancata rotazione, da stabilirsi, se necessario, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc;
Cn vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.116/23 che ha accertato il diritto dell'odierno appellato alla rotazione nel periodo di cassa Controparte_1
integrazione guadagni dal settembre 2020 con i colleghi addetti a mansioni fungibili di cuoco nella cucina in flight in misura pari al 40% dell'orario di lavoro e l'ha condannata al pagamento in favore del medesimo delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione, in base all'importo mensile lordo di €1.863,09, e quanto percepito nello stesso periodo a titolo di indennità di cassa integrazione sino all'effettiva riammissione in servizio, considerati i giorni lavorati dal mese di aprile 2021.
Premesso di occuparsi della preparazione, confezionamento e trasporto di beni alimentari e bevande a bordo di aeromobili;
di aver avviato a marzo 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica una procedura di cassa integrazione straordinaria per
2 dodici mesi dal 14 marzo 2020 al 13 marzo 2021 per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale ai sensi dell'art.21
I comma lett. b) D.Lgs.148/15 per gli addetti occupati presso tutte le unità produttive aziendali “ a fronte di un incremento progressivo e quotidiano della riduzione/cancellazione degli ordinativi, il calo di lavoro” ed il diffondersi dei dati dell'epidemia sul territorio nazionale, delle nazioni limitrofe e nel mondo;
che nel verbale di accordo sindacale 12 marzo 2020 le parti davano atto della sospensione a zero ore del personale per la durata della fase emergenziale e pattuivano che, superata tale fase in cui la sospensione sarebbe stata massiva, il personale sospeso sarebbe stato “interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo” utilizzando per la scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS il criterio
“rappresentato dallo stretto imprescindibile collegamento con le particolari esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'impresa alla luce della situazione di mercato
(…) tenendo conto delle peculiari necessità dell'impresa di mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio prestato e del conseguente obbligo di assicurare la permanenza di un elevato livello di professionalità degli addetti con cui svolgere il servizio”; di aver sospeso tale cassa per due volte a fronte della sottoscrizione di due accordi per attivare la cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 di cui all'art.20 D.Lgs.18/2020 convertito con L.27/2020, la prima volta con l'accordo dell'1 dicembre 2020 per nove settimane dal 2 novembre al
27 dicembre 2020 e la seconda con l'accordo del 7 gennaio 2021 per dodici settimane dal 4 gennaio 2021 al 28 marzo 2021; che entrambi gli accordi contenevano sotto il profilo della rotazione la precisazione che “il personale sospeso sarà interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo”; di aver riattivato la cassa integrazione originaria dal 29 marzo 2021 per ulteriori 18 settimane sino al 31 luglio
2021; di aver visto per l'esercizio finanziario 1 aprile 2020/31 marzo 2021 una perdita di fatturato pari al 92% rispetto all'esercizio precedente;
di aver visto nel
3 periodo 2020/2021 una riduzione dei carichi di lavoro per la riduzione del numero dei voli, del numero dei passeggeri e delle procedure relative ai servizi a bordo;
di aver ripreso l'attività nello scalo di Milano Malpensa a metà 2020 in misura ridotta e non continuativa, mentre le salette VIP Lounge delle compagnie e Controparte_2
, di cui gestiva i servizi di ristorazione, nell'anno 2020 sono state chiuse o CP_3
tenute aperte, ma senza l'utilizzo dei suoi servizi di catering; di avere una sola cucina per la realizzazione di pasti all'interno della unità produttiva di , Parte_4
ove si realizzavano i pasti in flight ed i servizi base delle due salette VIP Lounge; di aver avuto tre linee di produzione, di cucina western, ovvero italiana e internazionale, di cucina IN e di cucina Hallal, cui corrispondevano due ambienti di lavoro, uno per la cucina western e quella IN, e uno per la cucina Hallal, nei quali i cuochi, a parte gli specialisti di cucina etnica, lavoravano indifferentemente;
che dal marzo
2020 per drastica riduzione dell'attività lavorativa- in conseguenza della riduzione dei voli per la pandemia- il modello organizzativo della cucina era stato integralmente riorganizzato, chiudendo i locali della cucina western e concentrando la produzione negli ambienti Hallal, utilizzando il personale ad elevata specializzazione in grado di assolvere le richieste, con la previsione di un turno unico dalle 7.30 alle
13.00, in luogo dei precedenti turni compresi tra le 3.30 e le 19.00 di ciascun giorno, internalizzando le attività di pulizia, lavaggio e stoccaggio dei materiali, in precedente affidate ad appaltatori esterni;
di aver assunto l'odierno appellato in data
11 luglio 2017 a tempo pieno e indeterminato come cuoco di cucina non organizzata in partite, inquadrato nel Livello F c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione Catering, in applicazione della clausola di salvaguardia per cambio appalto con riferimento alla saletta VIP Lounge di Milano Malpensa, ove l'attività si limita alla finitura CP_2
del prodotto, preparato presso la cucina centralizzata di al Campo, ovvero al Pt_4
porzionamento ed impiattamento dei cibi;
di aver trasferito lo presso la CP_1
cucina della sede di al dall'ottobre 2019 ove lavorava nei turni del Pt_4 Pt_4
mattino tra le 4.30 e le 11.30 e dal gennaio 2020 nella fascia 3.30/11.30, preparando i pasti per la saletta VIP Lounge;
di aver sospeso l'odierno appellato in cassa
4 integrazione a zero ore dal 15 marzo 2020 al 6 aprile 2021, quando a fronte di una ripresa delle richieste per la saletta è stato richiamato in servizio lavorando il 7, il 14, il 21 ed il 28 aprile 2021, il 12, il 19 ed il 26 maggio 2021 e dal giugno 2021 per 25 ore, pari a quattro giorni in servizio nel mese;
che i cuochi richiamati in servizio dall'aprile 2020 al marzo 2021 ed indicati dal lavoratore al § 7 del suo ricorso introduttivo - precisamente , Parte_5 Per_1 Persona_2 Persona_3
- ricoprivano un ruolo ed un livello contrattuale superiore allo Pt_6 CP_1
essendo in possesso di esperienza professionale, competenze, capacità del tutto diverse, analogamente a quelli indicati dal lavoratore al § 8 del suo ricorso introduttivo – precisamente e che Pt_7 Pt_8 Per_4 Per_5 Parte_9
avevano lavorato 1 o 2 giorni a settimana;
che i cuochi Vecchio e Felici di livello F avevano un percorso professionale del tutto diverso rispetto all'odierno appellato, mentre il capo cuoco – che ha lavorato per circa 150 ore totali tra il marzo Per_6
2020 ed il marzo 2021 - coordinava le operazioni in cucina e si occupava degli aspetti commerciali;
che altri cuochi e colleghi collocati all'interno della cucina non erano stati richiamati in servizio sino all'aprile 2021; con il primo motivo di gravame,
l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al diritto dello a godere della turnazione, relativamente ai verbali di accordo CP_1
sindacale dell'1 dicembre 2020 e 7 gennaio 2021 inerenti la richiesta di autorizzazione alla cassa integrazione per emergenza COVID 19, richiama l'art.24 III comma D.Lgs.148/15, sostenendo che la società non aveva provato le esigenze tecnico, organizzative e produttive comportanti l'esclusione del lavoratore dalla rotazione, rispetto agli altri colleghi che svolgevano le medesime mansioni di cuoco, con lo stesso inquadramento contrattuale, ed erano coinvolti nella turnazione.
Nella prospettazione del gravame, il tribunale non avrebbe considerato che la procedura ex art.24 D.Lgs. 148/15 non è applicabile all'ammortizzatore di cui la società aveva fruito ai sensi dell'art.20 D.L. 18/2020 per nove settimane dal 2 novembre al 27 dicembre 2020 in forza dell'accordo sindacale 1 dicembre 2020 e per dodici settimane dal 4 gennaio 2021 al 28 marzo 2021 a seguito dell'accordo 7
5 gennaio 2021: riportando il testo del III comma del citato art.20, laddove precisa che
“limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148” e del successivo
IV comma nella parte in cui prevede che non si applicano gli artt.24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148, limitatamente ai termini procedimentali, la difesa dell'azienda ne trae la conclusione che non si applicherebbero nella fattispecie in esame gli obblighi di cui al citato art.24. Evidenzia poi che l'obbligo della rotazione neppure è previsto dalla normativa relativa alla cassa integrazione COVID
19 di cui all'art.19 D.L. 18/2020 e al successivo art.8 D.L.41/2021, rilevando, altresì, che la decisione impugnata non si era pronunciata sulle eccezioni preliminari sollevate sul punto della violazione dei requisiti di cui al n.3) e 4) dell'art.414 c.p.c. che ripropone ex art.346 c.p.c.
Sotto altro e diverso punto di vista, l'appellante osserva che gli accordi sindacali dell'1 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 indicavano le ragioni organizzative di deroga alla rotazione, essendo previsto negli stessi che il personale sospeso sarebbe stato interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
Quanto ai restanti periodi in contestazione - ovvero settembre e ottobre 2020 – nei quali la società aveva usufruito della attivata a marzo 2020 per crisi aziendale CP_4
conseguente ad un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale ai sensi dell'art.21 I comma lett. d) D.Lgs. 148/15, nell'appello è riportato il verbale di accordo del 12 marzo 2020 nella parte in cui prevede che il personale sospeso sarà interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e che
“ il criterio utilizzato per la scelta dei lavoratori da sospendere in sarà CP_4
rappresentato dallo stretto imprescindibile collegamento con le particolari esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa, alla luce della situazione di
6 mercato“ tenendo conto delle peculiari “necessità dell'impresa di mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio prestato e del conseguente obbligo di assicurare la permanenza di un elevato livello di professionalità degli addetti con cui svolgere il servizio”.
Nell'ottica del gravame, perciò, la datrice di lavoro avrebbe indicato in modo inequivoco i criteri posti a base della rotazione e le ragioni connesse alla ripresa in servizio ed alla scelta del personale coinvolto, considerando preminenti a tale fine le competenze professionali del medesimo: in proposito, la difesa dell'appellante lamenta una errata e carente valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado da parte del tribunale, sottolineando che l'odierno appellato aveva lavorato solo pochi mesi presso la cucina di al e, in via prevalente, nella saletta Pt_4 Pt_4
VIP Lounge e che non era stato adibito alla preparazione dei pasti in flight in favore delle compagnie aeree.
Richiama sul punto sia la documentazione prodotta – sub doc.11 – in relazione alle ore effettuate dal personale in servizio presso la cucina all'interno dell'unità produttiva di al sia le dichiarazioni dei testi escussi avanti il Pt_4 Pt_4
tribunale, in particolare quelle dei testi Area Manager dirigente Testimone_1
addetto alle operazioni di catering a Malpensa - e - Unit Manager Testimone_2
preposto alla turnistica - che avrebbero confermato che l'appellato non svolgeva mansioni fungibili con quelle degli altri cuochi coinvolti nella turnazione in relazione ai rispettivi livelli, ruoli e competenze, essendo stato trasferito a al Campo Pt_4
solo dalla metà ottobre 2019 dalla saletta VIP di Malpensa, ove si Org_1
occupava del mero porzionamento e rifinitura dei piatti.
Nel gravame si contesta la valorizzazione delle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
operata in sentenza, in quanto il primo, per cui era stata avanzata eccezione di inammissibilità perché per i medesimi fatti aveva diffidato la società, lavorava in un turno diverso rispetto allo mentre il secondo aveva lavorato in forza di un CP_1
contratto a termine solo sino al 30 maggio 2020, secondo l'azienda, fuori dal periodo
7 in contestazione, per concludere che i criteri di scelta da impiegare nella rotazione durante i mesi di sospensione in cassa per cui si discute sarebbero stati legittimi e conformi ai canoni di buona fede e correttezza.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata sotto un duplice profilo: prima di tutto, per aver attribuito al lavoratore il diritto alla rotazione durante la sospensione in cassa integrazione Covid che, in realtà, riguardava solo il periodo dal novembre 2020 al marzo 2021, dato che nel settembre e nell'ottobre 2020 la società aveva beneficiato del diverso ammortizzatore rappresentato dalla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi ex art.21 I comma lett. b) D.Lgs.148/15.
In secondo luogo per aver disposto la sua condanna al pagamento delle differenze retributive quantificando il dovuto senza alcuna motivazione e senza sufficienti elementi di prova al riguardo, limitandosi la sentenza a sostenere che la misura del
40% dell'orario di lavoro sarebbe pari a due giorni lavorati su cinque.
L'appellato ha resistito, concludendo per il rigetto del gravame Controparte_1
avversario.
All'udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.
Il gravame è infondato e deve essere respinto, sia pure con le precisazioni che seguono.
8 Esaminando il primo motivo di gravame, osserva la corte che l'odierno appellato, dipendente della società con mansioni di cuoco ed inquadramento nel livello F
c.c.n.l., aveva allegato nel ricorso di primo grado di essere stato escluso per tutto il periodo intercorrente dall'apertura della cassa integrazione straordinaria il 16 marzo
2020, poi divenuta cassa integrazione guadagni Covid dall'1 dicembre 2020, dall'effettiva rotazione in servizio con i colleghi addetti alla cucina c.d. in flight che si erano alternati in servizio per 2,3 o 4 giorni alla settimana dalle sei alle otto ore di turno dal settembre 2020, invocando in punto di diritto la violazione dell'art. 24 III comma D.Lgs.148/2015 e dell'art.1 VII e VIII comma dell'art.1 L.223/91 e dei principi di buona fede e correttezza, anche alla luce dell'inserimento nella rotazione di alcuni suoi colleghi – in particolare, , cui venne rinnovato il Persona_7
contratto nel novembre 2020, e addetto alla cucina c.d. non Hallal Parte_10
solo dal settembre 2020 - in possesso di anzianità e professionalità non comparabili con le sue.
Premesso che tali argomentazioni in fatto e in diritto già denotano l'assoluta infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate sul punto della violazione dei requisiti di cui al n.3) e 4) dell'art.414 c.p.c. da parte della società e riproposte ex art.346 c.p.c. nel gravame, alla luce dell'implicito rigetto delle medesime operata dal tribunale, osserva la corte che, effettivamente, risulta dagli atti, a seguito dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, l'apertura di una procedura di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per dodici mesi dal 14 marzo
2020 al 13 marzo 2021 per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale ai sensi dell'art.21 I comma lett. b)
D.Lgs.148/15 per gli addetti occupati presso tutte le unità produttive aziendali, “a fronte di un incremento progressivo e quotidiano della riduzione/cancellazione degli ordinativi, il calo di lavoro” ed il diffondersi dei dati dell'epidemia sul territorio nazionale, delle nazioni limitrofe e nel mondo.
9 Nel verbale di accordo sindacale 12 marzo 2020 – prodotto in atti quale doc.1 del fascicolo di primo grado dell'azienda - le parti davano atto della sospensione a zero ore del personale per la durata della fase emergenziale e pattuivano che, superata tale prima fase in cui la sospensione sarebbe stata massiva, il personale sospeso sarebbe stato “interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo” utilizzando per la scelta dei lavoratori da sospendere in il criterio CP_4
“rappresentato dallo stretto imprescindibile collegamento con le particolari esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'impresa alla luce della situazione di mercato
(…) tenendo conto delle peculiari necessità dell'impresa di mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio prestato e del conseguente obbligo di assicurare la permanenza di un elevato livello di professionalità degli addetti con cui svolgere il servizio”.
Emerge altresì documentalmente che tale CIGS è stata sospesa per due volte- precisamente per nove settimane dal 2 novembre al 27 dicembre 2020 e per dodici settimane dal 4 gennaio 2021 al 28 marzo 2021, venendo poi riattivata dal 29 marzo
2021 per ulteriori 18 settimane sino al 31 luglio 2021 - a fronte della sottoscrizione di due accordi sindacali – parimenti prodotti in giudizio sub doc. 2, 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'azienda- per attivare la cassa integrazione in deroga per emergenza
COVID-19 di cui all'art.20 D.L.18/2020 convertito con L.27/2020.
Tali accordi, sottoscritti in data 1 dicembre 2020 ed in data 7 gennaio 2021, contenevano, sotto il profilo della rotazione che qui rileva, la precisazione che “il personale sospeso sarà interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo”.
Così ricostruita la vicenda delle diverse sospensione in cassa integrazione guadagni che hanno interessato il personale dell'odierna appellante, osserva il collegio che le stesse, pur basate su presupposti di fatto e normativi differenti, come già esposto,
10 sono state impugnate dallo sotto l'unico profilo della violazione dei criteri CP_1
della rotazione: in proposito, ritiene la corte che, a prescindere dalla questione se la normativa di cui agli artt.19 e 20 D.L.18/2020 e 8 D.L. 41/2021 escluda o meno l'obbligo della rotazione per la cassa integrazione COVID 19- fermo restando che per la CIGS disposta per i mesi di settembre e ottobre 2020 anche la difesa dell'azienda ammette che tale obbligo è normativamente imposto al datore di lavoro - decisivo ed assorbente sia il rilievo che gli accordi sindacali 1 dicembre 2020 e 7 gennaio 2021 al punto E) espressamente prevedono nei termini letterali già esposti l'utilizzo del meccanismo della rotazione del personale sospeso “in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo (…) dando priorità, nel rispetto delle esigenze organizzative alle richieste volontarie e a quelle legate all'anzianità anagrafica e contributiva”.
Come è noto, è assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, in tema di procedimento per la concessione della cassa integrazione, la verifica della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione deve assolvere – non solo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere bensì anche – alla funzione di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (cfr.: Cass. 2 febbraio 2021 n.2289; Cass. 15 ottobre 2018 n. 25737;
Cass. 26 settembre 2011 n. 19618; Cass. 28 novembre 2008 n. 28464; Cass. 23 aprile
2004 n. 7720; Cass. Sez. U. 11 maggio 2000 n. 302).
Parimenti consolidata in giurisprudenza è l'affermazione secondo cui il potere dell'imprenditore di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni è soggetto, oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione ed ai principi di correttezza e buona fede, a limiti interni connessi all'osservanza dei criteri coerenti con la finalità dell'istituto della cassa integrazione, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, in relazione ai quali il criterio della professionalità
11 deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale
(cfr. in tal senso : Cass. 18 gennaio 2018 n.1378).
Ora, nel caso di specie, che lo , cuoco inquadrato nel livello F c.c.n.l., sia CP_1
stato spostato dal terminale di cottura della saletta VIP della compagnia alla CP_2
preparazione e cottura di cibi presso la cucina centralizzata della sede di al Pt_4
Campo lo confermano sia il teste – Area Manager il quale ha spiegato Tes_1
diffusamente nella sua deposizione le motivazioni alla base della decisione condivisa con la cliente compagnia aerea - che i testi e – colleghi dello Tes_3 Tes_4
- i quali ultimi hanno precisato altresì che l'odierno appellato venne CP_1
inserito nella preparazione della cucina Hallal per voli speciali, risultando particolarmente significativa la deposizione del che - come dichiarato Tes_4
all'udienza del 2 dicembre 2022 – ha preso il posto dello stesso quando CP_1
venne spostato alla cucina Hallal – mentre la deposizione del di mera Tes_2
conferma del cap.49 risulta poco rilevante nel momento in cui il capitolo di prova accomuna circostanza pacifiche (l'adibizione dell'appellato alla saletta Org_2
ed il suo spostamento alla cucina centralizzata di da ottobre 2019) Parte_4
ad affermazioni (l'essersi occupato l'appellato delle attività di cottura per la saletta di presso l'unità di Campo) poco congruenti con la Org_2 CP_2 Parte_4
generale descrizione dell'organizzazione delle attività desumibile dalle allegazioni delle parti.
Altrettanto confermata dai testi e dalla documentazione in atti – in particolare il prospetto delle ore lavorate dall'aprile 2020 al marzo 2021 sub doc.11 del fascicolo di primo grado della società – è la circostanza che i cuochi e Pt_7 Pt_8 Pt_10
inquadrati al pari dell'odierno appellato nel livello F, ma operanti prima della sospensione in cassa integrazione nella cucina non Hallal, abbiano lavorato nel periodo dal settembre 2020 al marzo 2021 nella cucina Hallal per uno o due giorni di lavoro alla settimana, mentre l'affermazione dell'azienda che lo non CP_1
sarebbe stato il solo a non essere inserito nella rotazione è smentita sia
12 documentalmente dal prospetto già citato sia dalla deposizione del teste , dal Tes_3
momento che le persone sospese a zero ore o ne avevano fatto richiesta – come il e il cuoco IN , secondo quanto dichiarato, appunto, dal CP_5 Tes_5
– ovvero erano adibiti ad altre mansioni, risultanti dal prospetto in atti, Tes_3
ovvero aiuto cuoco, commis e addetto al catering.
Infine, è infondato l'aspetto del secondo motivo di gravame non ancora esaminato: come puntualmente osservato nella memoria difensiva del lavoratore, è noto che, secondo la giurisprudenza consolidata, il risarcimento del danno attinente all'inosservanza dei criteri di rotazione corrisponde alla differenza tra quanto il lavoratore illegittimamente sospeso ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire
(cfr.: Cass. 28 settembre 2020 n.20466; Cass. 3 maggio 2018 n. 10516; Cass.4 dicembre 2015 n.24738; Cass. 27 novembre 2014 n.25240) così che bene ha fatto il tribunale ad indicare il parametro del 40% delle retribuzioni perdute in relazione alla previsione di un'attività lavorativa che sarebbe stata pari a quella dei colleghi cuochi inseriti nella rotazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in relazione al valore ed alla complessità della controversia, pari ad € 3.500, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
Sussistono infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della
L. 228/12 a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 116/23;
13 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 3.500, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L. 228/12 a carico dell'appellante soccombente.
Milano, 29 febbraio 2024
Il Presidente estensore dr.ssa Monica Vitali
14
Registro generale Appello Lavoro n. 1281 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali - Presidente relatore
Dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
116/23 est. La Russa discussa all'udienza collegiale del 29 febbraio 2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del procuratore generale e legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore dr. rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Testa, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il suo studio, in Milano, piazzale Cadorna n. 4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Giovanni Sertori e Massimiliano Canavesi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Milano, viale Sabotino n. 13
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le rispettive conclusioni:
CONCLUSIONI per l'APPELLANTE Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano sezione lavoro contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, in integrale riforma della sentenza n. 116 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio - sezione lavoro, e pubblicata in data 15.06.2023, accogliere
1 l'impugnazione di cui al presente atto e, in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e/o comunque destituite di fondamento, sia in fatto che in diritto. Per l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione, in favore dell'odierna appellante di qualunque importo percepito: a titolo di differenze retributive (ed in particolare alla somma versata dalla Società al lavoratore, pari ad Euro 2.963,67 lordi), interessi, spese legali (come corrisposte agli avvocati Canavesi e Sertori, rispettivamente in Euro 1.794 ed Euro 1.843,68), in ottemperanza alle statuizioni della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado del giudizio.
CONCLUSIONI per l'APPELLATO
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis, così giudicare
NEL MERITO:
respingere l'appello proposto dalla contro la Sentenza resa del Tribunale di Busto Parte_3
Arsizio n. 116/2023, pubblicata in data 15.06.2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in memoria, confermando la sentenza di primo grado, eventualmente anche con diversa motivazione, anche in ordine all'eventuale diversa quantificazione del danno da mancata rotazione, da stabilirsi, se necessario, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cpc;
Cn vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 13 dicembre 2023, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.116/23 che ha accertato il diritto dell'odierno appellato alla rotazione nel periodo di cassa Controparte_1
integrazione guadagni dal settembre 2020 con i colleghi addetti a mansioni fungibili di cuoco nella cucina in flight in misura pari al 40% dell'orario di lavoro e l'ha condannata al pagamento in favore del medesimo delle somme corrispondenti alla differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione, in base all'importo mensile lordo di €1.863,09, e quanto percepito nello stesso periodo a titolo di indennità di cassa integrazione sino all'effettiva riammissione in servizio, considerati i giorni lavorati dal mese di aprile 2021.
Premesso di occuparsi della preparazione, confezionamento e trasporto di beni alimentari e bevande a bordo di aeromobili;
di aver avviato a marzo 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica una procedura di cassa integrazione straordinaria per
2 dodici mesi dal 14 marzo 2020 al 13 marzo 2021 per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale ai sensi dell'art.21
I comma lett. b) D.Lgs.148/15 per gli addetti occupati presso tutte le unità produttive aziendali “ a fronte di un incremento progressivo e quotidiano della riduzione/cancellazione degli ordinativi, il calo di lavoro” ed il diffondersi dei dati dell'epidemia sul territorio nazionale, delle nazioni limitrofe e nel mondo;
che nel verbale di accordo sindacale 12 marzo 2020 le parti davano atto della sospensione a zero ore del personale per la durata della fase emergenziale e pattuivano che, superata tale fase in cui la sospensione sarebbe stata massiva, il personale sospeso sarebbe stato “interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo” utilizzando per la scelta dei lavoratori da sospendere in CIGS il criterio
“rappresentato dallo stretto imprescindibile collegamento con le particolari esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'impresa alla luce della situazione di mercato
(…) tenendo conto delle peculiari necessità dell'impresa di mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio prestato e del conseguente obbligo di assicurare la permanenza di un elevato livello di professionalità degli addetti con cui svolgere il servizio”; di aver sospeso tale cassa per due volte a fronte della sottoscrizione di due accordi per attivare la cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 di cui all'art.20 D.Lgs.18/2020 convertito con L.27/2020, la prima volta con l'accordo dell'1 dicembre 2020 per nove settimane dal 2 novembre al
27 dicembre 2020 e la seconda con l'accordo del 7 gennaio 2021 per dodici settimane dal 4 gennaio 2021 al 28 marzo 2021; che entrambi gli accordi contenevano sotto il profilo della rotazione la precisazione che “il personale sospeso sarà interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo”; di aver riattivato la cassa integrazione originaria dal 29 marzo 2021 per ulteriori 18 settimane sino al 31 luglio
2021; di aver visto per l'esercizio finanziario 1 aprile 2020/31 marzo 2021 una perdita di fatturato pari al 92% rispetto all'esercizio precedente;
di aver visto nel
3 periodo 2020/2021 una riduzione dei carichi di lavoro per la riduzione del numero dei voli, del numero dei passeggeri e delle procedure relative ai servizi a bordo;
di aver ripreso l'attività nello scalo di Milano Malpensa a metà 2020 in misura ridotta e non continuativa, mentre le salette VIP Lounge delle compagnie e Controparte_2
, di cui gestiva i servizi di ristorazione, nell'anno 2020 sono state chiuse o CP_3
tenute aperte, ma senza l'utilizzo dei suoi servizi di catering; di avere una sola cucina per la realizzazione di pasti all'interno della unità produttiva di , Parte_4
ove si realizzavano i pasti in flight ed i servizi base delle due salette VIP Lounge; di aver avuto tre linee di produzione, di cucina western, ovvero italiana e internazionale, di cucina IN e di cucina Hallal, cui corrispondevano due ambienti di lavoro, uno per la cucina western e quella IN, e uno per la cucina Hallal, nei quali i cuochi, a parte gli specialisti di cucina etnica, lavoravano indifferentemente;
che dal marzo
2020 per drastica riduzione dell'attività lavorativa- in conseguenza della riduzione dei voli per la pandemia- il modello organizzativo della cucina era stato integralmente riorganizzato, chiudendo i locali della cucina western e concentrando la produzione negli ambienti Hallal, utilizzando il personale ad elevata specializzazione in grado di assolvere le richieste, con la previsione di un turno unico dalle 7.30 alle
13.00, in luogo dei precedenti turni compresi tra le 3.30 e le 19.00 di ciascun giorno, internalizzando le attività di pulizia, lavaggio e stoccaggio dei materiali, in precedente affidate ad appaltatori esterni;
di aver assunto l'odierno appellato in data
11 luglio 2017 a tempo pieno e indeterminato come cuoco di cucina non organizzata in partite, inquadrato nel Livello F c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione Catering, in applicazione della clausola di salvaguardia per cambio appalto con riferimento alla saletta VIP Lounge di Milano Malpensa, ove l'attività si limita alla finitura CP_2
del prodotto, preparato presso la cucina centralizzata di al Campo, ovvero al Pt_4
porzionamento ed impiattamento dei cibi;
di aver trasferito lo presso la CP_1
cucina della sede di al dall'ottobre 2019 ove lavorava nei turni del Pt_4 Pt_4
mattino tra le 4.30 e le 11.30 e dal gennaio 2020 nella fascia 3.30/11.30, preparando i pasti per la saletta VIP Lounge;
di aver sospeso l'odierno appellato in cassa
4 integrazione a zero ore dal 15 marzo 2020 al 6 aprile 2021, quando a fronte di una ripresa delle richieste per la saletta è stato richiamato in servizio lavorando il 7, il 14, il 21 ed il 28 aprile 2021, il 12, il 19 ed il 26 maggio 2021 e dal giugno 2021 per 25 ore, pari a quattro giorni in servizio nel mese;
che i cuochi richiamati in servizio dall'aprile 2020 al marzo 2021 ed indicati dal lavoratore al § 7 del suo ricorso introduttivo - precisamente , Parte_5 Per_1 Persona_2 Persona_3
- ricoprivano un ruolo ed un livello contrattuale superiore allo Pt_6 CP_1
essendo in possesso di esperienza professionale, competenze, capacità del tutto diverse, analogamente a quelli indicati dal lavoratore al § 8 del suo ricorso introduttivo – precisamente e che Pt_7 Pt_8 Per_4 Per_5 Parte_9
avevano lavorato 1 o 2 giorni a settimana;
che i cuochi Vecchio e Felici di livello F avevano un percorso professionale del tutto diverso rispetto all'odierno appellato, mentre il capo cuoco – che ha lavorato per circa 150 ore totali tra il marzo Per_6
2020 ed il marzo 2021 - coordinava le operazioni in cucina e si occupava degli aspetti commerciali;
che altri cuochi e colleghi collocati all'interno della cucina non erano stati richiamati in servizio sino all'aprile 2021; con il primo motivo di gravame,
l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui, con riferimento al diritto dello a godere della turnazione, relativamente ai verbali di accordo CP_1
sindacale dell'1 dicembre 2020 e 7 gennaio 2021 inerenti la richiesta di autorizzazione alla cassa integrazione per emergenza COVID 19, richiama l'art.24 III comma D.Lgs.148/15, sostenendo che la società non aveva provato le esigenze tecnico, organizzative e produttive comportanti l'esclusione del lavoratore dalla rotazione, rispetto agli altri colleghi che svolgevano le medesime mansioni di cuoco, con lo stesso inquadramento contrattuale, ed erano coinvolti nella turnazione.
Nella prospettazione del gravame, il tribunale non avrebbe considerato che la procedura ex art.24 D.Lgs. 148/15 non è applicabile all'ammortizzatore di cui la società aveva fruito ai sensi dell'art.20 D.L. 18/2020 per nove settimane dal 2 novembre al 27 dicembre 2020 in forza dell'accordo sindacale 1 dicembre 2020 e per dodici settimane dal 4 gennaio 2021 al 28 marzo 2021 a seguito dell'accordo 7
5 gennaio 2021: riportando il testo del III comma del citato art.20, laddove precisa che
“limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'art.5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148” e del successivo
IV comma nella parte in cui prevede che non si applicano gli artt.24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.148, limitatamente ai termini procedimentali, la difesa dell'azienda ne trae la conclusione che non si applicherebbero nella fattispecie in esame gli obblighi di cui al citato art.24. Evidenzia poi che l'obbligo della rotazione neppure è previsto dalla normativa relativa alla cassa integrazione COVID
19 di cui all'art.19 D.L. 18/2020 e al successivo art.8 D.L.41/2021, rilevando, altresì, che la decisione impugnata non si era pronunciata sulle eccezioni preliminari sollevate sul punto della violazione dei requisiti di cui al n.3) e 4) dell'art.414 c.p.c. che ripropone ex art.346 c.p.c.
Sotto altro e diverso punto di vista, l'appellante osserva che gli accordi sindacali dell'1 dicembre 2020 e del 7 gennaio 2021 indicavano le ragioni organizzative di deroga alla rotazione, essendo previsto negli stessi che il personale sospeso sarebbe stato interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
Quanto ai restanti periodi in contestazione - ovvero settembre e ottobre 2020 – nei quali la società aveva usufruito della attivata a marzo 2020 per crisi aziendale CP_4
conseguente ad un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale ai sensi dell'art.21 I comma lett. d) D.Lgs. 148/15, nell'appello è riportato il verbale di accordo del 12 marzo 2020 nella parte in cui prevede che il personale sospeso sarà interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e che
“ il criterio utilizzato per la scelta dei lavoratori da sospendere in sarà CP_4
rappresentato dallo stretto imprescindibile collegamento con le particolari esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa, alla luce della situazione di
6 mercato“ tenendo conto delle peculiari “necessità dell'impresa di mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio prestato e del conseguente obbligo di assicurare la permanenza di un elevato livello di professionalità degli addetti con cui svolgere il servizio”.
Nell'ottica del gravame, perciò, la datrice di lavoro avrebbe indicato in modo inequivoco i criteri posti a base della rotazione e le ragioni connesse alla ripresa in servizio ed alla scelta del personale coinvolto, considerando preminenti a tale fine le competenze professionali del medesimo: in proposito, la difesa dell'appellante lamenta una errata e carente valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado da parte del tribunale, sottolineando che l'odierno appellato aveva lavorato solo pochi mesi presso la cucina di al e, in via prevalente, nella saletta Pt_4 Pt_4
VIP Lounge e che non era stato adibito alla preparazione dei pasti in flight in favore delle compagnie aeree.
Richiama sul punto sia la documentazione prodotta – sub doc.11 – in relazione alle ore effettuate dal personale in servizio presso la cucina all'interno dell'unità produttiva di al sia le dichiarazioni dei testi escussi avanti il Pt_4 Pt_4
tribunale, in particolare quelle dei testi Area Manager dirigente Testimone_1
addetto alle operazioni di catering a Malpensa - e - Unit Manager Testimone_2
preposto alla turnistica - che avrebbero confermato che l'appellato non svolgeva mansioni fungibili con quelle degli altri cuochi coinvolti nella turnazione in relazione ai rispettivi livelli, ruoli e competenze, essendo stato trasferito a al Campo Pt_4
solo dalla metà ottobre 2019 dalla saletta VIP di Malpensa, ove si Org_1
occupava del mero porzionamento e rifinitura dei piatti.
Nel gravame si contesta la valorizzazione delle deposizioni dei testi e Tes_3 Tes_4
operata in sentenza, in quanto il primo, per cui era stata avanzata eccezione di inammissibilità perché per i medesimi fatti aveva diffidato la società, lavorava in un turno diverso rispetto allo mentre il secondo aveva lavorato in forza di un CP_1
contratto a termine solo sino al 30 maggio 2020, secondo l'azienda, fuori dal periodo
7 in contestazione, per concludere che i criteri di scelta da impiegare nella rotazione durante i mesi di sospensione in cassa per cui si discute sarebbero stati legittimi e conformi ai canoni di buona fede e correttezza.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione impugnata sotto un duplice profilo: prima di tutto, per aver attribuito al lavoratore il diritto alla rotazione durante la sospensione in cassa integrazione Covid che, in realtà, riguardava solo il periodo dal novembre 2020 al marzo 2021, dato che nel settembre e nell'ottobre 2020 la società aveva beneficiato del diverso ammortizzatore rappresentato dalla cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi ex art.21 I comma lett. b) D.Lgs.148/15.
In secondo luogo per aver disposto la sua condanna al pagamento delle differenze retributive quantificando il dovuto senza alcuna motivazione e senza sufficienti elementi di prova al riguardo, limitandosi la sentenza a sostenere che la misura del
40% dell'orario di lavoro sarebbe pari a due giorni lavorati su cinque.
L'appellato ha resistito, concludendo per il rigetto del gravame Controparte_1
avversario.
All'udienza del 29 febbraio 2024 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data lettura.
Il gravame è infondato e deve essere respinto, sia pure con le precisazioni che seguono.
8 Esaminando il primo motivo di gravame, osserva la corte che l'odierno appellato, dipendente della società con mansioni di cuoco ed inquadramento nel livello F
c.c.n.l., aveva allegato nel ricorso di primo grado di essere stato escluso per tutto il periodo intercorrente dall'apertura della cassa integrazione straordinaria il 16 marzo
2020, poi divenuta cassa integrazione guadagni Covid dall'1 dicembre 2020, dall'effettiva rotazione in servizio con i colleghi addetti alla cucina c.d. in flight che si erano alternati in servizio per 2,3 o 4 giorni alla settimana dalle sei alle otto ore di turno dal settembre 2020, invocando in punto di diritto la violazione dell'art. 24 III comma D.Lgs.148/2015 e dell'art.1 VII e VIII comma dell'art.1 L.223/91 e dei principi di buona fede e correttezza, anche alla luce dell'inserimento nella rotazione di alcuni suoi colleghi – in particolare, , cui venne rinnovato il Persona_7
contratto nel novembre 2020, e addetto alla cucina c.d. non Hallal Parte_10
solo dal settembre 2020 - in possesso di anzianità e professionalità non comparabili con le sue.
Premesso che tali argomentazioni in fatto e in diritto già denotano l'assoluta infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate sul punto della violazione dei requisiti di cui al n.3) e 4) dell'art.414 c.p.c. da parte della società e riproposte ex art.346 c.p.c. nel gravame, alla luce dell'implicito rigetto delle medesime operata dal tribunale, osserva la corte che, effettivamente, risulta dagli atti, a seguito dell'insorgenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, l'apertura di una procedura di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per dodici mesi dal 14 marzo
2020 al 13 marzo 2021 per crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso e imprevisto esterno alla gestione aziendale ai sensi dell'art.21 I comma lett. b)
D.Lgs.148/15 per gli addetti occupati presso tutte le unità produttive aziendali, “a fronte di un incremento progressivo e quotidiano della riduzione/cancellazione degli ordinativi, il calo di lavoro” ed il diffondersi dei dati dell'epidemia sul territorio nazionale, delle nazioni limitrofe e nel mondo.
9 Nel verbale di accordo sindacale 12 marzo 2020 – prodotto in atti quale doc.1 del fascicolo di primo grado dell'azienda - le parti davano atto della sospensione a zero ore del personale per la durata della fase emergenziale e pattuivano che, superata tale prima fase in cui la sospensione sarebbe stata massiva, il personale sospeso sarebbe stato “interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo” utilizzando per la scelta dei lavoratori da sospendere in il criterio CP_4
“rappresentato dallo stretto imprescindibile collegamento con le particolari esigenze tecnico, organizzative e produttive dell'impresa alla luce della situazione di mercato
(…) tenendo conto delle peculiari necessità dell'impresa di mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio prestato e del conseguente obbligo di assicurare la permanenza di un elevato livello di professionalità degli addetti con cui svolgere il servizio”.
Emerge altresì documentalmente che tale CIGS è stata sospesa per due volte- precisamente per nove settimane dal 2 novembre al 27 dicembre 2020 e per dodici settimane dal 4 gennaio 2021 al 28 marzo 2021, venendo poi riattivata dal 29 marzo
2021 per ulteriori 18 settimane sino al 31 luglio 2021 - a fronte della sottoscrizione di due accordi sindacali – parimenti prodotti in giudizio sub doc. 2, 3 e 4 del fascicolo di primo grado dell'azienda- per attivare la cassa integrazione in deroga per emergenza
COVID-19 di cui all'art.20 D.L.18/2020 convertito con L.27/2020.
Tali accordi, sottoscritti in data 1 dicembre 2020 ed in data 7 gennaio 2021, contenevano, sotto il profilo della rotazione che qui rileva, la precisazione che “il personale sospeso sarà interessato da processi di rotazione in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo”.
Così ricostruita la vicenda delle diverse sospensione in cassa integrazione guadagni che hanno interessato il personale dell'odierna appellante, osserva il collegio che le stesse, pur basate su presupposti di fatto e normativi differenti, come già esposto,
10 sono state impugnate dallo sotto l'unico profilo della violazione dei criteri CP_1
della rotazione: in proposito, ritiene la corte che, a prescindere dalla questione se la normativa di cui agli artt.19 e 20 D.L.18/2020 e 8 D.L. 41/2021 escluda o meno l'obbligo della rotazione per la cassa integrazione COVID 19- fermo restando che per la CIGS disposta per i mesi di settembre e ottobre 2020 anche la difesa dell'azienda ammette che tale obbligo è normativamente imposto al datore di lavoro - decisivo ed assorbente sia il rilievo che gli accordi sindacali 1 dicembre 2020 e 7 gennaio 2021 al punto E) espressamente prevedono nei termini letterali già esposti l'utilizzo del meccanismo della rotazione del personale sospeso “in presenza di fungibilità professionale, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo (…) dando priorità, nel rispetto delle esigenze organizzative alle richieste volontarie e a quelle legate all'anzianità anagrafica e contributiva”.
Come è noto, è assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, in tema di procedimento per la concessione della cassa integrazione, la verifica della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione deve assolvere – non solo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere bensì anche – alla funzione di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (cfr.: Cass. 2 febbraio 2021 n.2289; Cass. 15 ottobre 2018 n. 25737;
Cass. 26 settembre 2011 n. 19618; Cass. 28 novembre 2008 n. 28464; Cass. 23 aprile
2004 n. 7720; Cass. Sez. U. 11 maggio 2000 n. 302).
Parimenti consolidata in giurisprudenza è l'affermazione secondo cui il potere dell'imprenditore di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni è soggetto, oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione ed ai principi di correttezza e buona fede, a limiti interni connessi all'osservanza dei criteri coerenti con la finalità dell'istituto della cassa integrazione, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, in relazione ai quali il criterio della professionalità
11 deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale
(cfr. in tal senso : Cass. 18 gennaio 2018 n.1378).
Ora, nel caso di specie, che lo , cuoco inquadrato nel livello F c.c.n.l., sia CP_1
stato spostato dal terminale di cottura della saletta VIP della compagnia alla CP_2
preparazione e cottura di cibi presso la cucina centralizzata della sede di al Pt_4
Campo lo confermano sia il teste – Area Manager il quale ha spiegato Tes_1
diffusamente nella sua deposizione le motivazioni alla base della decisione condivisa con la cliente compagnia aerea - che i testi e – colleghi dello Tes_3 Tes_4
- i quali ultimi hanno precisato altresì che l'odierno appellato venne CP_1
inserito nella preparazione della cucina Hallal per voli speciali, risultando particolarmente significativa la deposizione del che - come dichiarato Tes_4
all'udienza del 2 dicembre 2022 – ha preso il posto dello stesso quando CP_1
venne spostato alla cucina Hallal – mentre la deposizione del di mera Tes_2
conferma del cap.49 risulta poco rilevante nel momento in cui il capitolo di prova accomuna circostanza pacifiche (l'adibizione dell'appellato alla saletta Org_2
ed il suo spostamento alla cucina centralizzata di da ottobre 2019) Parte_4
ad affermazioni (l'essersi occupato l'appellato delle attività di cottura per la saletta di presso l'unità di Campo) poco congruenti con la Org_2 CP_2 Parte_4
generale descrizione dell'organizzazione delle attività desumibile dalle allegazioni delle parti.
Altrettanto confermata dai testi e dalla documentazione in atti – in particolare il prospetto delle ore lavorate dall'aprile 2020 al marzo 2021 sub doc.11 del fascicolo di primo grado della società – è la circostanza che i cuochi e Pt_7 Pt_8 Pt_10
inquadrati al pari dell'odierno appellato nel livello F, ma operanti prima della sospensione in cassa integrazione nella cucina non Hallal, abbiano lavorato nel periodo dal settembre 2020 al marzo 2021 nella cucina Hallal per uno o due giorni di lavoro alla settimana, mentre l'affermazione dell'azienda che lo non CP_1
sarebbe stato il solo a non essere inserito nella rotazione è smentita sia
12 documentalmente dal prospetto già citato sia dalla deposizione del teste , dal Tes_3
momento che le persone sospese a zero ore o ne avevano fatto richiesta – come il e il cuoco IN , secondo quanto dichiarato, appunto, dal CP_5 Tes_5
– ovvero erano adibiti ad altre mansioni, risultanti dal prospetto in atti, Tes_3
ovvero aiuto cuoco, commis e addetto al catering.
Infine, è infondato l'aspetto del secondo motivo di gravame non ancora esaminato: come puntualmente osservato nella memoria difensiva del lavoratore, è noto che, secondo la giurisprudenza consolidata, il risarcimento del danno attinente all'inosservanza dei criteri di rotazione corrisponde alla differenza tra quanto il lavoratore illegittimamente sospeso ha percepito e quanto avrebbe dovuto percepire
(cfr.: Cass. 28 settembre 2020 n.20466; Cass. 3 maggio 2018 n. 10516; Cass.4 dicembre 2015 n.24738; Cass. 27 novembre 2014 n.25240) così che bene ha fatto il tribunale ad indicare il parametro del 40% delle retribuzioni perdute in relazione alla previsione di un'attività lavorativa che sarebbe stata pari a quella dei colleghi cuochi inseriti nella rotazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, liquidate nella misura indicata in dispositivo, in relazione al valore ed alla complessità della controversia, pari ad € 3.500, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
Sussistono infine i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della
L. 228/12 a carico dell'appellante soccombente.
P.Q.M.
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 116/23;
13 condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate in € 3.500, oltre spese generali e oneri accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi della L. 228/12 a carico dell'appellante soccombente.
Milano, 29 febbraio 2024
Il Presidente estensore dr.ssa Monica Vitali
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