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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5487 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3162/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 e articoli 281
decies e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Nicola Amore 2, studio
, rappresentato e difeso dall'avv. PANARELLO ALESSANDRA Pt_1
(c.f. ), unitamente all'avv. GIANNETTI BOVI C.F._2
ID ( ) per procura in calce al ricorso, con C.F._3
domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi P.E.C.: “ , “ , Email_1 Email_2
“ . , Email_3 Email_4
RICORRENTE
E
c. f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2025, l'avv. Parte_1
, premesso che aveva curato, per conto della
[...] [...]
un ricorso per Cassazione, iscritto al n. Controparte_1
6869/2018 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
156/2017, pubblicata il 18 gennaio 2017, sino alla definizione del giudizio avvenuta con la pubblicazione dell'ordinanza della suprema Corte
34504/2022; che per tale incarico aveva ricevuto unicamente un acconto,
essendo risultate vane le richieste verbali e le missive scritte finalizzate ad ottenere il pagamento del saldo, quantificato in € 7.146,35; ciò premesso,
ha chiesto a questa Corte di fissare l'udienza ex artt. 14 d.lgs 150/2011 e
281 decies e segg. e, accertato il proprio residuo credito, condannare la a corrispondergli la somma di € Controparte_1
7.146,35, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con decreti del 15.7 e, poi, del 13.9.2022, è stata fissata l'udienza del
29.10.2025, in cui non è comparso il ricorrente e non si è avuta costituzione della parte resistente, e la causa è stata differita al 5.11.2025.
Anche in tale ultima udienza la Corte ha dato atto della mancata
2 comparizione della parte ricorrente, benché ritualmente avvisata, ed ha riservato la causa in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c.,
nel testo introdotto dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede, in caso di inattività
delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 5/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3162/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 e articoli 281
decies e vertente
TRA
(c. f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Nicola Amore 2, studio
, rappresentato e difeso dall'avv. PANARELLO ALESSANDRA Pt_1
(c.f. ), unitamente all'avv. GIANNETTI BOVI C.F._2
ID ( ) per procura in calce al ricorso, con C.F._3
domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi P.E.C.: “ , “ , Email_1 Email_2
“ . , Email_3 Email_4
RICORRENTE
E
c. f. ) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2025, l'avv. Parte_1
, premesso che aveva curato, per conto della
[...] [...]
un ricorso per Cassazione, iscritto al n. Controparte_1
6869/2018 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.
156/2017, pubblicata il 18 gennaio 2017, sino alla definizione del giudizio avvenuta con la pubblicazione dell'ordinanza della suprema Corte
34504/2022; che per tale incarico aveva ricevuto unicamente un acconto,
essendo risultate vane le richieste verbali e le missive scritte finalizzate ad ottenere il pagamento del saldo, quantificato in € 7.146,35; ciò premesso,
ha chiesto a questa Corte di fissare l'udienza ex artt. 14 d.lgs 150/2011 e
281 decies e segg. e, accertato il proprio residuo credito, condannare la a corrispondergli la somma di € Controparte_1
7.146,35, ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
Con decreti del 15.7 e, poi, del 13.9.2022, è stata fissata l'udienza del
29.10.2025, in cui non è comparso il ricorrente e non si è avuta costituzione della parte resistente, e la causa è stata differita al 5.11.2025.
Anche in tale ultima udienza la Corte ha dato atto della mancata
2 comparizione della parte ricorrente, benché ritualmente avvisata, ed ha riservato la causa in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, è applicabile l'art. 181, primo comma, c.p.c.,
nel testo introdotto dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede, in caso di inattività
delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 5/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Giulio Cataldi
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