Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 71
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che l'indirizzo PEC utilizzato sia pubblicato sull'Indice dei domicili digitali della P.A. e che le notifiche siano state regolarmente effettuate, eventualmente affette da nullità sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Omessa notifica di tutti gli atti presupposti

    L'Ufficio ha prodotto le relate di notifica di tutte le cartelle e degli avvisi di accertamento, dimostrando la loro avvenuta notifica.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica comunicazione esiti controllo ex art. 36 bis DPR n. 600/1973

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto le comunicazioni notificate al contribuente o comunicate all'intermediario.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ritiene che i crediti tributari abbiano prescrizione decennale e che nel caso specifico vi siano stati numerosi atti interruttivi tempestivi (intimazioni di pagamento non impugnate) e periodi di sospensione dei termini, impedendo il decorso della prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per mancata produzione originali notifiche

    La doglianza è tardiva, essendo stata introdotta solo in appello, e infondata in quanto il contribuente non ha esercitato l'attività necessaria per ottenere la produzione di quanto richiesto e non ha effettuato un disconoscimento specifico delle copie fotostatiche.

  • Rigettato
    Inefficacia probatoria delle fotocopie prodotte

    La doglianza doveva essere sollevata in primo grado e, in ogni caso, era necessario un disconoscimento specifico della conformità delle copie all'originale ai sensi dell'art. 2712 c.c.

  • Rigettato
    Invalidità notifiche effettuate da operatore privato

    Le notifiche, se affette da nullità, sono sanate dal raggiungimento dello scopo di ricezione dell'atto.

  • Rigettato
    Illegittimità condanna alle spese di lite

    La decisione del primo Giudice appare conforme alle disposizioni di legge in materia di spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 71
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 71
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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