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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
ED RI, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 626/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 2 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320239000482770000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 337/2024 del 11/12/2024 la C.T.P. di Macerata ( previa riunione del giudizio già dichiarato sospeso con il successivo proposto in riassunzione, avente medesimo oggetto) respingeva il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 06320239000482770000 Varie 2005 notificata a mezzo PEC il 13/4/2023 afferente a n. 32 cartelle di pagamento e a n. 5 avvisi di accertamento , condannando il Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Contribuente aveva lamentato l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non certificato e non risultante da pubblici registri, e il difetto di firma digitale sull'allegato alla PEC;
l'omessa notifica di tutti e 37 gli atti cui l'intimazione era riferita;
la nullità di tutte le cartelle di pagamento per omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR
n. 600/1973; la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate fino al 10/10/2014 e di 3 avvisi di accertamento notificati nel 2014.
Gli Uffici citati in giudizio ( ADER, Agenzia delle Entrate) avevano dimostrato che dal 14/9/2022 erano pubblicati in IPA tutti gli indirizzi PEC utilizzati per le notifiche;
prodotto documentazione delle notifiche di tutti gli atti sopra indicati;
avevano nel merito puntualmente controdedotto sull'eccepita prescrizione dei crediti erariali.
La CTP di Macerata decideva come sopra indicato, ritenendo che: ”L'eccezione di inesistenza della notifica tramite PEC dell'atto impugnato è infondata e da respingere, dal momento che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica delle cartelle e degli altri atti esttoriali risulta pubblicato sull'Indice dei domicili digitali della P.A. … anche l'eccezione riguardante la omessa notifica delle n. 32 cartelle di pagamento ricomprese nell'atto impugnato è infondata in quanto l'Agenzia Riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle, che sono state notificate in parte a mani di familiari, in parte per compiuta giacenza, in parte tramite PEC … risulta inoltre che parte delle cartelle sono state impugnate dal Contribuente e dunque risultano dallo stesso ricevute … Gli avvisi di accertamento risultano essere stati notificati in data 14/11/2024 in data 13/10/2018
e in data 15/10/2018, come emerge dagli atti e dagli avvisi di ricevimento prodotti … la prescrizione delle cartelle esattoriali è da ritenersi decennale e non quinquennale : infatti i crediti portati dalle cartelle sonoo di natura erariale e soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. …in ogni caso la prescrizione risulta interrotta dalla notifica di successivi atti esattoriali e perché sono intervenuti i periodi di sospensione dei termini prescrizionali in occasione del sisma del 2016 e poi a seguito ID 19
… l'Agenzia delle Entrate ha fatto calcolo preciso per le prime 22 cartelle esattoriali, dal quale risulta che alcune sono state impugnate e altre non sono state impugnate ma i termini non sono decorsi … le ulteriori
10 cartelle risultano essere state notificate negli anni 2021 e 2022 tramite PEC e per esse non era decorso termine di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata … ugualmente non sono prescritti gli avvisi di accertamento notificati nel 2014 inquanto dopo la loro notificazione è intercorsa la sospensione dei termini a causa del terremoto e del ID …sull'eccezione di omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto le comunicazioni notificate al Contribuente o comunicate all'Intermediario …”
Con atto di appello tempestivamente depositato ricorreva il Contribuente chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensiva, con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Lamentava il Ricorrente, riproponendo le doglianze sulle modalità di notifica dell'intimazione impugnata e delle relative cartelle, che erano state prodotte dall'ADER delle “mere fotocopie” mentre era stata richiesta la messa a disposizione degli originali delle notifiche al fine di “verificare la sovrapposizione dei documenti per la verifica di conformità delle sottoscrizioni e la pressione calligrafica, anche in esito ad eventuali disconoscimenti”; lamentava altresì che per tutte le notifiche eseguite da “Società_1” spa si trattava di notifiche inesistenti, in quanto l'operatore non aveva conseguito la “licenza individuale”; ribadiva altresì
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento e la violazione del diritto di difesa a causa della mancata produzione degli originali delle notifiche degli atti di intimazione e delle cartelle di pagamento sottese.
Lamentava, infine, l'illegittimità della condanna alle spese di lite perché gli Enti erano avvalsi della difesa con loro Funzionari e pertanto non avevano sostenuto spese per “onorari”.
Con atto di costituzione datato 7 agosto 2025 si costituiva l'ADER, che ribadiva la correttezza e tempestività di tutta l'attività di notifica effettuata , segnalando precedente decisione di questa Corte con riguardo all'attività di notifica dell'operatore privato “Società_1”.
Con riguardo alle contestazioni relative alla inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'Ente per dimostrare la regolarità e correttezza dell'attività di notifica eseguita in quanto consistente in fotocopie prive dell'attestazione di conformità all'originale, illustrava favorevole giurisprudenza della S.C. sull'idoneità probatoria delle fotocopie e sulla necessità di tempestiva e specifica attività di disconoscimento per elidere la prima, attività che risultava del tutto omessa
Sul punto del regolamento delle spese segnalava che la sentenza aveva fatto puntuale applicazione del disposto di cui all'art.15 co. 2 sexies DPR n. 602/1973.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione con vittoria delle spese del grado.
Con atto di costituzione tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate contro deduceva sulla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento , sull' intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria sottostanti le cartelle e sulla lamentata carenza probatoria della documentazione prodotta dall'Ufficio in ordine all'avvenuta notificazione degli atti impositivi emessi.
L'Agenzia eccepiva la tardività delle eccezioni sull'efficacia probatoria della documentazione prodotta in primo grado, eccezioni che dovevano essere formulate con motivi aggiunti ex art. 24 co.
2. DLGS n. 546/1992, mentre risultavano proposte per la prima volta solo in sede di appello.
Con riguardo alla prescrizione dei tributi erariali , rappresentava che era stata fornita la prova di vari atti riscossivi notificati medio tempore e non tempestivamente impugnati, cartelle e intimazioni di pagamento portanti i crediti in esame, la cui mancata impugnazione impediva il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche una valutazione nel merito del an e del quantum dovuto, questioni ormai irrimediabilmente precluse.
Con riguardo alle spese di lite rappresentava che la sentenza aveva fatto corretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 co. 2 sexies D.LGS. n. 546/1992.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione, con vittoria delle spese del grado.
L'istanza di sospensiva veniva respinta con decisione in data 25 agosto 2025.
La causa veniva decisa in Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Invero questa Corte ritiene di dover condividere le ragioni del primo Giudice che, con decisione puntualmente motivata, procedeva alla verifica della regolarità e tempestività delle notifiche dell'atto impositivo e delle cartelle sottostanti , conseguentemente motivatamente respingendo ogni eccezione di nullità risultata infondata.
Nel caso in esame, infatti, il Contribuente allegava vizi di notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali relative, ma l'Ufficio dimostrava che tali atti erano stati regolarmente notificati, circostanza evidenziata dal Primo Giudice con tanto di date riportate con riferimento ad ogni cartella;
gli atti non erano stati opposti, con ciò rendendosi definitivi.
Si osserva che nei motivi di appello non si formulano doglianze sulla correttezza della decisione del primo
Giudice : le uniche doglianze sono infatti relative all'efficacia probatoria della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, costituita da “fotocopie prive di attestazione di conformità” .
Orbene, tale doglianza doveva essere in primo luogo oggetto di immediata eccezione nel giudizio di primo grado, per cui appare tardiva;
in secondo luogo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per contestare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta doveva essere svolta specifica attività di disconoscimento ex art. 2712 c.c. segg. , attività che la Ricorrente ometteva del tutto, limitandosi a lamentare genericamente di non poter esercitare i diritti di cui all'art. 2719 c.c. in assenza di produzione degli originali
.
Secondo l'insegnamento della S.C. tale comportamento è privo di efficacia ai fini di disconoscimento , perché era necessario piuttosto effettuare un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotostatiche prodotte, specificandone le ragioni e fornendo elementi di fatto idonei ad essere valutati dal
Giudice ( cfr. Cass. n. 23426/20 del 7/7/2020).
Parimenti tardiva ma comunque infondata anche la questione sull'inesistenza delle notifiche effettuate dall'operatore privato : trattasi di notifiche al più affette da nullità, che risulta sanata dal raggiungimento dello scopo di ricezione dell'atto ( cfr. Cass. Sez. 5 Ord n. 30901 del 3/12/2024).
Con riguardo alla lamentata prescrizione dei crediti di natura tributaria, la decisione del primo Giudice è del tutto condivisibile : non solo , come insegna la S.C. i crediti tributari hanno normalmente prescrizione decennale e non quinquennale, ma nel caso in esame risultavano numerosi tempestivi atti interruttivi, costituiti dalle varie intimazioni di pagamento medio tempore notificate e non impugnate, circostanza che aveva impedito il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche reso definitiva qualsiasi questione sull'an e sul quantum di tali crediti.
Manifestamente infondata la doglianza di violazione dei diritti della difesa riferita alla mancata produzione in primo grado degli originali delle notifiche degli atti impositivi , doglianza come si è visto introdotta solo in appello e comunque del tutto infondata, poiché era piuttosto la Ricorrente che in primo grado ometteva di esercitare l'attività necessaria per ottenere la produzione di quanto richiesto.
Infine, anche con riguardo alle spese di lite la decisione appare meritevole di conferma, essendo palese la conformità di quanto deciso alle disposizioni di legge.
La decisione del primo Giudice pertanto merita integrale conferma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, che liquida, complessivamente per entrambi gradi di giudizio, in euro 18.000 per ognuna delle parti, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
ED RI, Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 626/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 337/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MACERATA sez. 2 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320239000482770000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 185/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione n. 337/2024 del 11/12/2024 la C.T.P. di Macerata ( previa riunione del giudizio già dichiarato sospeso con il successivo proposto in riassunzione, avente medesimo oggetto) respingeva il ricorso presentato dal contribuente Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 06320239000482770000 Varie 2005 notificata a mezzo PEC il 13/4/2023 afferente a n. 32 cartelle di pagamento e a n. 5 avvisi di accertamento , condannando il Ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Contribuente aveva lamentato l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non certificato e non risultante da pubblici registri, e il difetto di firma digitale sull'allegato alla PEC;
l'omessa notifica di tutti e 37 gli atti cui l'intimazione era riferita;
la nullità di tutte le cartelle di pagamento per omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR
n. 600/1973; la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle notificate fino al 10/10/2014 e di 3 avvisi di accertamento notificati nel 2014.
Gli Uffici citati in giudizio ( ADER, Agenzia delle Entrate) avevano dimostrato che dal 14/9/2022 erano pubblicati in IPA tutti gli indirizzi PEC utilizzati per le notifiche;
prodotto documentazione delle notifiche di tutti gli atti sopra indicati;
avevano nel merito puntualmente controdedotto sull'eccepita prescrizione dei crediti erariali.
La CTP di Macerata decideva come sopra indicato, ritenendo che: ”L'eccezione di inesistenza della notifica tramite PEC dell'atto impugnato è infondata e da respingere, dal momento che l'indirizzo PEC utilizzato per la notifica delle cartelle e degli altri atti esttoriali risulta pubblicato sull'Indice dei domicili digitali della P.A. … anche l'eccezione riguardante la omessa notifica delle n. 32 cartelle di pagamento ricomprese nell'atto impugnato è infondata in quanto l'Agenzia Riscossione ha prodotto le relate di notifica delle cartelle, che sono state notificate in parte a mani di familiari, in parte per compiuta giacenza, in parte tramite PEC … risulta inoltre che parte delle cartelle sono state impugnate dal Contribuente e dunque risultano dallo stesso ricevute … Gli avvisi di accertamento risultano essere stati notificati in data 14/11/2024 in data 13/10/2018
e in data 15/10/2018, come emerge dagli atti e dagli avvisi di ricevimento prodotti … la prescrizione delle cartelle esattoriali è da ritenersi decennale e non quinquennale : infatti i crediti portati dalle cartelle sonoo di natura erariale e soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. …in ogni caso la prescrizione risulta interrotta dalla notifica di successivi atti esattoriali e perché sono intervenuti i periodi di sospensione dei termini prescrizionali in occasione del sisma del 2016 e poi a seguito ID 19
… l'Agenzia delle Entrate ha fatto calcolo preciso per le prime 22 cartelle esattoriali, dal quale risulta che alcune sono state impugnate e altre non sono state impugnate ma i termini non sono decorsi … le ulteriori
10 cartelle risultano essere state notificate negli anni 2021 e 2022 tramite PEC e per esse non era decorso termine di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata … ugualmente non sono prescritti gli avvisi di accertamento notificati nel 2014 inquanto dopo la loro notificazione è intercorsa la sospensione dei termini a causa del terremoto e del ID …sull'eccezione di omessa notifica della comunicazione degli esiti del controllo ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto le comunicazioni notificate al Contribuente o comunicate all'Intermediario …”
Con atto di appello tempestivamente depositato ricorreva il Contribuente chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensiva, con vittoria delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Lamentava il Ricorrente, riproponendo le doglianze sulle modalità di notifica dell'intimazione impugnata e delle relative cartelle, che erano state prodotte dall'ADER delle “mere fotocopie” mentre era stata richiesta la messa a disposizione degli originali delle notifiche al fine di “verificare la sovrapposizione dei documenti per la verifica di conformità delle sottoscrizioni e la pressione calligrafica, anche in esito ad eventuali disconoscimenti”; lamentava altresì che per tutte le notifiche eseguite da “Società_1” spa si trattava di notifiche inesistenti, in quanto l'operatore non aveva conseguito la “licenza individuale”; ribadiva altresì
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento e la violazione del diritto di difesa a causa della mancata produzione degli originali delle notifiche degli atti di intimazione e delle cartelle di pagamento sottese.
Lamentava, infine, l'illegittimità della condanna alle spese di lite perché gli Enti erano avvalsi della difesa con loro Funzionari e pertanto non avevano sostenuto spese per “onorari”.
Con atto di costituzione datato 7 agosto 2025 si costituiva l'ADER, che ribadiva la correttezza e tempestività di tutta l'attività di notifica effettuata , segnalando precedente decisione di questa Corte con riguardo all'attività di notifica dell'operatore privato “Società_1”.
Con riguardo alle contestazioni relative alla inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall'Ente per dimostrare la regolarità e correttezza dell'attività di notifica eseguita in quanto consistente in fotocopie prive dell'attestazione di conformità all'originale, illustrava favorevole giurisprudenza della S.C. sull'idoneità probatoria delle fotocopie e sulla necessità di tempestiva e specifica attività di disconoscimento per elidere la prima, attività che risultava del tutto omessa
Sul punto del regolamento delle spese segnalava che la sentenza aveva fatto puntuale applicazione del disposto di cui all'art.15 co. 2 sexies DPR n. 602/1973.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione con vittoria delle spese del grado.
Con atto di costituzione tempestivamente depositato l'Agenzia delle Entrate contro deduceva sulla regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento , sull' intervenuta prescrizione dei crediti di natura tributaria sottostanti le cartelle e sulla lamentata carenza probatoria della documentazione prodotta dall'Ufficio in ordine all'avvenuta notificazione degli atti impositivi emessi.
L'Agenzia eccepiva la tardività delle eccezioni sull'efficacia probatoria della documentazione prodotta in primo grado, eccezioni che dovevano essere formulate con motivi aggiunti ex art. 24 co.
2. DLGS n. 546/1992, mentre risultavano proposte per la prima volta solo in sede di appello.
Con riguardo alla prescrizione dei tributi erariali , rappresentava che era stata fornita la prova di vari atti riscossivi notificati medio tempore e non tempestivamente impugnati, cartelle e intimazioni di pagamento portanti i crediti in esame, la cui mancata impugnazione impediva il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche una valutazione nel merito del an e del quantum dovuto, questioni ormai irrimediabilmente precluse.
Con riguardo alle spese di lite rappresentava che la sentenza aveva fatto corretta applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 co. 2 sexies D.LGS. n. 546/1992.
Chiedeva pertanto la conferma della decisione, con vittoria delle spese del grado.
L'istanza di sospensiva veniva respinta con decisione in data 25 agosto 2025.
La causa veniva decisa in Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Invero questa Corte ritiene di dover condividere le ragioni del primo Giudice che, con decisione puntualmente motivata, procedeva alla verifica della regolarità e tempestività delle notifiche dell'atto impositivo e delle cartelle sottostanti , conseguentemente motivatamente respingendo ogni eccezione di nullità risultata infondata.
Nel caso in esame, infatti, il Contribuente allegava vizi di notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle esattoriali relative, ma l'Ufficio dimostrava che tali atti erano stati regolarmente notificati, circostanza evidenziata dal Primo Giudice con tanto di date riportate con riferimento ad ogni cartella;
gli atti non erano stati opposti, con ciò rendendosi definitivi.
Si osserva che nei motivi di appello non si formulano doglianze sulla correttezza della decisione del primo
Giudice : le uniche doglianze sono infatti relative all'efficacia probatoria della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, costituita da “fotocopie prive di attestazione di conformità” .
Orbene, tale doglianza doveva essere in primo luogo oggetto di immediata eccezione nel giudizio di primo grado, per cui appare tardiva;
in secondo luogo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, per contestare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta doveva essere svolta specifica attività di disconoscimento ex art. 2712 c.c. segg. , attività che la Ricorrente ometteva del tutto, limitandosi a lamentare genericamente di non poter esercitare i diritti di cui all'art. 2719 c.c. in assenza di produzione degli originali
.
Secondo l'insegnamento della S.C. tale comportamento è privo di efficacia ai fini di disconoscimento , perché era necessario piuttosto effettuare un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotostatiche prodotte, specificandone le ragioni e fornendo elementi di fatto idonei ad essere valutati dal
Giudice ( cfr. Cass. n. 23426/20 del 7/7/2020).
Parimenti tardiva ma comunque infondata anche la questione sull'inesistenza delle notifiche effettuate dall'operatore privato : trattasi di notifiche al più affette da nullità, che risulta sanata dal raggiungimento dello scopo di ricezione dell'atto ( cfr. Cass. Sez. 5 Ord n. 30901 del 3/12/2024).
Con riguardo alla lamentata prescrizione dei crediti di natura tributaria, la decisione del primo Giudice è del tutto condivisibile : non solo , come insegna la S.C. i crediti tributari hanno normalmente prescrizione decennale e non quinquennale, ma nel caso in esame risultavano numerosi tempestivi atti interruttivi, costituiti dalle varie intimazioni di pagamento medio tempore notificate e non impugnate, circostanza che aveva impedito il decorso di qualunque termine di prescrizione e anche reso definitiva qualsiasi questione sull'an e sul quantum di tali crediti.
Manifestamente infondata la doglianza di violazione dei diritti della difesa riferita alla mancata produzione in primo grado degli originali delle notifiche degli atti impositivi , doglianza come si è visto introdotta solo in appello e comunque del tutto infondata, poiché era piuttosto la Ricorrente che in primo grado ometteva di esercitare l'attività necessaria per ottenere la produzione di quanto richiesto.
Infine, anche con riguardo alle spese di lite la decisione appare meritevole di conferma, essendo palese la conformità di quanto deciso alle disposizioni di legge.
La decisione del primo Giudice pertanto merita integrale conferma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, che liquida, complessivamente per entrambi gradi di giudizio, in euro 18.000 per ognuna delle parti, oltre accessori se dovuti.