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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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- 1. La Cassazione sul confine tra bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio: le condotte distrattive non bastano, necessario un quid plurishttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V Penale, n. 20152 del 12 aprile 2024, torna sul tema dei confini applicativi tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di autoriciclaggio, ai sensi dell'articolo 648-ter.1 del codice penale. La decisione si colloca all'interno di un articolato procedimento giudiziario, scaturito dal fallimento della società Aspera S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Genova nel 2019. Il caso La vicenda trae origine dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Genova che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del legale rappresentante della A. S.p.A., imputato per condotte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 20152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20152 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA nel procedimento a carico di: IR AL LI RL nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. del riesame di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di RF e di annullare con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, quanto ai reati di cui ai capi 35, 36 e 37; udito l'Avvocato GIUSEPPE SCIACCHITANO, che si è riportato alla memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 11 marzo 2024 e ha chiesto che il ricorso del Pubblico Ministero venga rigettato o dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale del riesame di Genova che, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di AL Alì AR RF, ha annullato parzialmente — quanto ai delitti di autoriciclaggio di cui ai capi 35), 36) e 37) — l'ordinanza del Giudice per le Penale Sent. Sez. 5 Num. 20152 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 12/04/2024 indagini preliminari del Tribunale di Genova che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermandola nel resto. Il provvedimento cautelare riguarda plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e da reato societario in relazione al fallimento della ER s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Genova il 20 settembre 2019, società di cui RF era legale rappresentante quale Presidente del consiglio di amministrazione. Il Tribunale del riesame — evocando giurisprudenza di questa Corte — ha annullato l'ordinanza genetica quanto ai delitti di autoriciclaggio ritenendo che l'in se della condotta contestata all'indagato consistesse nel trasferimento dei fondi dalla fallita alle società beneficiarie e coincidesse, pertanto, con la stessa condotta distrattiva di cui pure RF era accusato. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il Tribunale di Genova che l'indagato, a mezzo dei propri difensori di fiducia. 3. Il ricorso del pubblico ministero si compone di un unico motivo, che lamenta vizio di motivazione e che, dopo aver espresso condivisione per la decisione del Collegio della cautela avuto riguardo al rigetto della richiesta di riesame dell'indagato, contesta, al contrario, la ritenuta insussistenza di un quadro indiziario grave quanto ai delitti di autoriciclaggio. A sostegno della sua tesi, il pubblico ministero ricorda di aver disposto accertamenti bancari nei confronti dell'indagato e di società ad esso collegate, che avevano evidenziato che le somme distratte dal patrimonio della ER s.p.a. erano poi confluite — come dettagliatamente spiegato nel ricorso in relazione a ciascuna imputazione provvisoria — nelle società ER Group s.r.I., Andra s.r.l. e Ambra s.r.l. ed avevano fatto ingresso nel loro ciclo produttivo. La parte ricorrente sostiene, quindi, che l'autoriciclaggio è un reato istantaneo e di pura condotta, che si consuma con l'impiego, la sostituzione o il trasferimento del denaro (o di altre utilità) provenienti da delitto non colposo ovvero con l'attuazione di operazioni che ne ostacolino la provenienza delittuosa;
la dissimulazione della provenienza delittuosa del denaro si ravvisa pure laddove la "ripulitura" dia luogo anche solo ad una mera difficoltà nell'individuazione della provenienza dei beni. Nel concreto, la parte impugnante sostiene che lo spostamento di denaro dal conto della fallita a quello delle altre società costituisce un fatto diverso e successivo rispetto alla condotta di bancarotta e che l'ingresso nel patrimonio delle beneficiarie era finalizzato, nell'ottica dell'indagato, a mascherare l'effettiva 2 provenienza del denaro grazie alla confusione con somme di provenienza lecita e al loro ingresso nel ciclo produttivo delle società riceventi, di cui potenziavano la capacità finanziaria e patrimoniale. Il pubblico ministero ricorrente sottolinea, inoltre, che la costituzione di un conto corrente bancario da parte di una società determina effetti economici per il contraente (si pensi agli interessi che maturano) e che la società, per sua stessa natura, è un soggetto giuridico costituito al fine di svolgere un'attività economica Il ricorso, poi, commenta alcuni precedenti di legittimità — che pone a sostegno della propria tesi — e ricorda la finalità che ha spinto il legislatore italiano ad introdurre la fattispecie di autoriciclaggio e la posizione assunta, sul tema della necessità di evitare danni supplementari legati a nuovi impieghi di beni di provenienza illecita, dalla direttiva europea 1673 del 2018. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di RF si compone di un unico motivo, che verte sul vizio di motivazione che affliggerebbe l'ordinanza impugnata quanto al diniego di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. Tale ricorso è stato oggetto di rituale rinunzia, depositata presso questa Corte l'8 marzo 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del pubblico ministero è infondato, mentre quello di RF è inammissibile per rinunzia. 1. Quanto a quest'ultimo, il Collegio rappresenta che, in data 7 marzo 2024, gli Avvocati Giuseppe Sciacchittano e Andrea Andrei — nominati procuratori speciali dal ricorrente RF — hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, sicché esso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. 2. Venendo al ricorso del pubblico ministero, si osserva quanto segue. 2.1. L'incidente cautelare si colloca nell'ambito di un più ampio procedimento che vede coinvolti, tra gli altri, AL Alì AR RF, quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della ER s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 20 settembre 2019. L'indagato è stato colpito dal ordinanza cautelare personale perché ritenuto gravemente indiziato di varie condotte di bancarotta fraudolenta ai danni della ER s.p.a., 3 oltre che di tre fatti di autoriciclaggio;
in particolare, la condotta ex art. 648- ter.1 cod. pen. attribuita ad RF dal pubblico ministero ai capi 35), 36) e 37) riguarda l'indebito trasferimento, a vario titolo, di somme di denaro dalla fallita ER s.p.a., rispettivamente, alle società ER Group s.r.I., Antra s.r.l. e Ambra s.r.l. ovvero il mancato incasso di crediti verso dette società. Il Tribunale del riesame ha annullato, in parte qua, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per carenza di gravità indiziaria, ritenendo che non vi fosse alterità della condotta rispetto a quella di bancarotta, risolvendosi il fatto di autoriciclaggio, così come contestato, nella stessa operazione depauperativa ex art. 216 legge fall. nei confronti della ER s.p.a., ancorché accompagnata anche da artifici contabili (valorizzati in malam partem dal Giudice per le indagini preliminari). La parte pubblica ricorrente contesta la decisione del Tribunale del riesame limitatamente all'annullamento dell'ordinanza cautelare nei confronti di RF per i reati di autoriciclaggio. 2.2. Ciò posto, il ricorso del pubblico ministero è infondato. 2.2.1. Un primo, fondamentale rilievo svolto correttamente dal Collegio della cautela attiene alla struttura stessa della fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., struttura che vede la condotta di autoriciclaggio collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto. Il legislatore, infatti, ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Depongono in questo senso l'utilizzo del gerundio passato nella frase «avendo commesso o concorso a commettere un delitto» e del participio presente nell'ulteriore sintagma «provenienti dalla commissione di tale delitto», termini che segnano la precisa volontà di individuare un "prima" logico—giuridico — la commissione del reato che genera la risorsa — e un "dopo" — l'impiego di quest'ultima nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa. Conferma la correttezza di questa lettura della disposizione la persuasiva delineazione della tipicità della condotta di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. che si deve a Sez.. 331 del 12/11/2020, deo. 2021, Ginatta, Rv. 280169, secondo cui, appunto,
udite le conclusioni del Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di RF e di annullare con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, quanto ai reati di cui ai capi 35, 36 e 37; udito l'Avvocato GIUSEPPE SCIACCHITANO, che si è riportato alla memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 11 marzo 2024 e ha chiesto che il ricorso del Pubblico Ministero venga rigettato o dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa dal Tribunale del riesame di Genova che, pronunziando sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di AL Alì AR RF, ha annullato parzialmente — quanto ai delitti di autoriciclaggio di cui ai capi 35), 36) e 37) — l'ordinanza del Giudice per le Penale Sent. Sez. 5 Num. 20152 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 12/04/2024 indagini preliminari del Tribunale di Genova che gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, confermandola nel resto. Il provvedimento cautelare riguarda plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e da reato societario in relazione al fallimento della ER s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Genova il 20 settembre 2019, società di cui RF era legale rappresentante quale Presidente del consiglio di amministrazione. Il Tribunale del riesame — evocando giurisprudenza di questa Corte — ha annullato l'ordinanza genetica quanto ai delitti di autoriciclaggio ritenendo che l'in se della condotta contestata all'indagato consistesse nel trasferimento dei fondi dalla fallita alle società beneficiarie e coincidesse, pertanto, con la stessa condotta distrattiva di cui pure RF era accusato. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia il pubblico ministero presso il Tribunale di Genova che l'indagato, a mezzo dei propri difensori di fiducia. 3. Il ricorso del pubblico ministero si compone di un unico motivo, che lamenta vizio di motivazione e che, dopo aver espresso condivisione per la decisione del Collegio della cautela avuto riguardo al rigetto della richiesta di riesame dell'indagato, contesta, al contrario, la ritenuta insussistenza di un quadro indiziario grave quanto ai delitti di autoriciclaggio. A sostegno della sua tesi, il pubblico ministero ricorda di aver disposto accertamenti bancari nei confronti dell'indagato e di società ad esso collegate, che avevano evidenziato che le somme distratte dal patrimonio della ER s.p.a. erano poi confluite — come dettagliatamente spiegato nel ricorso in relazione a ciascuna imputazione provvisoria — nelle società ER Group s.r.I., Andra s.r.l. e Ambra s.r.l. ed avevano fatto ingresso nel loro ciclo produttivo. La parte ricorrente sostiene, quindi, che l'autoriciclaggio è un reato istantaneo e di pura condotta, che si consuma con l'impiego, la sostituzione o il trasferimento del denaro (o di altre utilità) provenienti da delitto non colposo ovvero con l'attuazione di operazioni che ne ostacolino la provenienza delittuosa;
la dissimulazione della provenienza delittuosa del denaro si ravvisa pure laddove la "ripulitura" dia luogo anche solo ad una mera difficoltà nell'individuazione della provenienza dei beni. Nel concreto, la parte impugnante sostiene che lo spostamento di denaro dal conto della fallita a quello delle altre società costituisce un fatto diverso e successivo rispetto alla condotta di bancarotta e che l'ingresso nel patrimonio delle beneficiarie era finalizzato, nell'ottica dell'indagato, a mascherare l'effettiva 2 provenienza del denaro grazie alla confusione con somme di provenienza lecita e al loro ingresso nel ciclo produttivo delle società riceventi, di cui potenziavano la capacità finanziaria e patrimoniale. Il pubblico ministero ricorrente sottolinea, inoltre, che la costituzione di un conto corrente bancario da parte di una società determina effetti economici per il contraente (si pensi agli interessi che maturano) e che la società, per sua stessa natura, è un soggetto giuridico costituito al fine di svolgere un'attività economica Il ricorso, poi, commenta alcuni precedenti di legittimità — che pone a sostegno della propria tesi — e ricorda la finalità che ha spinto il legislatore italiano ad introdurre la fattispecie di autoriciclaggio e la posizione assunta, sul tema della necessità di evitare danni supplementari legati a nuovi impieghi di beni di provenienza illecita, dalla direttiva europea 1673 del 2018. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di RF si compone di un unico motivo, che verte sul vizio di motivazione che affliggerebbe l'ordinanza impugnata quanto al diniego di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. Tale ricorso è stato oggetto di rituale rinunzia, depositata presso questa Corte l'8 marzo 2024. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del pubblico ministero è infondato, mentre quello di RF è inammissibile per rinunzia. 1. Quanto a quest'ultimo, il Collegio rappresenta che, in data 7 marzo 2024, gli Avvocati Giuseppe Sciacchittano e Andrea Andrei — nominati procuratori speciali dal ricorrente RF — hanno depositato atto di rinunzia al ricorso, sicché esso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. 2. Venendo al ricorso del pubblico ministero, si osserva quanto segue. 2.1. L'incidente cautelare si colloca nell'ambito di un più ampio procedimento che vede coinvolti, tra gli altri, AL Alì AR RF, quale Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della ER s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 20 settembre 2019. L'indagato è stato colpito dal ordinanza cautelare personale perché ritenuto gravemente indiziato di varie condotte di bancarotta fraudolenta ai danni della ER s.p.a., 3 oltre che di tre fatti di autoriciclaggio;
in particolare, la condotta ex art. 648- ter.1 cod. pen. attribuita ad RF dal pubblico ministero ai capi 35), 36) e 37) riguarda l'indebito trasferimento, a vario titolo, di somme di denaro dalla fallita ER s.p.a., rispettivamente, alle società ER Group s.r.I., Antra s.r.l. e Ambra s.r.l. ovvero il mancato incasso di crediti verso dette società. Il Tribunale del riesame ha annullato, in parte qua, l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari per carenza di gravità indiziaria, ritenendo che non vi fosse alterità della condotta rispetto a quella di bancarotta, risolvendosi il fatto di autoriciclaggio, così come contestato, nella stessa operazione depauperativa ex art. 216 legge fall. nei confronti della ER s.p.a., ancorché accompagnata anche da artifici contabili (valorizzati in malam partem dal Giudice per le indagini preliminari). La parte pubblica ricorrente contesta la decisione del Tribunale del riesame limitatamente all'annullamento dell'ordinanza cautelare nei confronti di RF per i reati di autoriciclaggio. 2.2. Ciò posto, il ricorso del pubblico ministero è infondato. 2.2.1. Un primo, fondamentale rilievo svolto correttamente dal Collegio della cautela attiene alla struttura stessa della fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., struttura che vede la condotta di autoriciclaggio collocarsi temporalmente dopo la commissione del reato presupposto. Il legislatore, infatti, ha tenuto distinti i due momenti, quello di commissione del primo reato che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui queste ultime vengono impiegate, sostituite o trasferite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Depongono in questo senso l'utilizzo del gerundio passato nella frase «avendo commesso o concorso a commettere un delitto» e del participio presente nell'ulteriore sintagma «provenienti dalla commissione di tale delitto», termini che segnano la precisa volontà di individuare un "prima" logico—giuridico — la commissione del reato che genera la risorsa — e un "dopo" — l'impiego di quest'ultima nell'attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa. Conferma la correttezza di questa lettura della disposizione la persuasiva delineazione della tipicità della condotta di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. che si deve a Sez.. 331 del 12/11/2020, deo. 2021, Ginatta, Rv. 280169, secondo cui, appunto,