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14 aprile 2017
14 aprile 2017
Art. 2635-ter.
(( (Pene accessorie). )) ((La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.))
(( (Pene accessorie). )) ((La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.))
Commentari • 5
- 1. Corruzione tra privati: disciplina legislativa e novità introdotte dall’ultima riformaMariaelena D'Esposito · https://www.iusinitinere.it/ · 17.503483
[…] Quattro le novità di rilievo: la prima novità riguarda le modifiche al testo dell'art 2635 cc La seconda novità consiste nell'introduzione dell'art. 2635-bis La terza novità in merito l'art. 2635-ter del codice civile per la disciplina delle pene accessorie Il quarto intervento prevede una modifica del testo del decreto n 231 del 2001, il quale disciplina la responsabilità delle persone giuridiche Il provvedimento è entrato in vigore il 14 aprile 2017.
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