Articolo 2635 ter del Codice civile
Articolo 2635 bisArticolo 2635 bis
Versione
14 aprile 2017
Art. 2635-ter.

(( (Pene accessorie). )) ((La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.))
Entrata in vigore il 14 aprile 2017
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