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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere istruttore;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA lette le note depositate dalle parti per la trattazione scritta dell'udienza del 18/3/2025, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022; rilevato che l'appellante ha chiesto la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nr. 4327/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data
23/10/2024; posto, in particolare, che con tale sentenza il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo dedotto in lite, per inadempimento di , con Parte_1 conseguente condanna del resistente al rilascio dell'immobile alla data del 3 gennaio 2025; atteso che con decreto presidenziale in data 11/12/2024, a seguito di istanza di inibitoria reiterata dall'appellante con ricorso ex art. 351 c.p.c., veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione;
considerato che
, come affermato dalla Corte regolatrice, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado è rimessa ad una valutazione globale di opportunità, poiché i gravi motivi attengono alla delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione e del pregiudizio che il soccombente potrebbe subire (cfr. Cass. 25/2/2005, n. 4060); rilevato che l'art. 447-bis, ultimo comma, c.p.c.stabilisce che il giudice d'appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado “quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno”; ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per mantenere ferma la cautela, in ragione della avanzata età dell'appellante e della difficoltà di reperire nell'immediatezza un altro immobile per le sue esigenze abitative;
rilevato, quanto alle richieste istruttorie dell'appellata-appellante incidentale, che l'interrogatorio formale del ricorrente non può essere ammesso, in quanto verte su circostanze in parte irrilevanti e, comunque, non idonee a provocare la confessione;
considerato che
, trattandosi di controversia soggetta al rito locatizio occorre fissare l'udienza di discussione;
P.Q.M.
conferma, ex art.351, comma 3, c.p.c., il decreto presidenziale reso in data 11/12/2024 di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n.4327/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 23/10/2024. Fissa per la discussione l'udienza del 28 aprile 2026. Si comunichi.
Napoli, 26 marzo 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio