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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6513/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6513/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo e vertente
TRA
, in persona del suo procuratore speciale Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Severino Aniello de Rosa ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco
NZ ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
1 in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata come in atti Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120140425120573001, per l'importo di € 1.222,92, e n. 07120140122472289000, per l'importo di € 2.610,04, in quanto prescritte.
A supporto delle proprie pretese, la società opponente deduceva la mancata notifica delle suddette cartelle di pagamento, sostenendo di essere venuta a conoscenza della pendenza di tali cartelle a seguito della verifica della propria posizione debitoria presso gli uffici dell' Chiedeva, pertanto, Controparte_3
l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto dell'estratto di ruolo impugnato.
Si costituiva l' la quale, eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione avversa, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace, invece, la Controparte_2
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 1354/2020, emessa il 17.03.2020, depositata in Cancelleria in data 02.04.2020, accoglieva l'opposizione proposta dalla ed annullava l'iscrizione nel ruolo esattoriale delle Controparte_1
summenzionate cartelle di pagamento, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, l' , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, proponeva il presente gravame, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma integrale della sentenza gravata e la
2 conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione all'estratto di ruolo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, nel presente grado di giudizio, la la Controparte_1
quale, resistendo sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e ter c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva di respingere il proposto gravame per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, di confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, chiedeva di ridurre a giustizia le somme eventualmente dovute;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Non si costituiva in giudizio, invece, la nonostante la regolarità Controparte_2
della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti;
pertanto, all'udienza del
27.04.2021, il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
3 natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'allora parte attrice.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., poi, è assorbita dalla motivazione espressa di seguito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Parte_1
primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Controparte_1
essendo il titolo opposto, nel caso di specie, costituito dall'estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Reiterata tale eccezione nell'atto di appello, l'odierna appellante, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha
4 nuovamente e specificatamente articolato nelle note scritte per l'udienza del
10.11.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Ebbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, la quale andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto l'opposizione proposta dalla che va rigettata alla luce della ormai Controparte_1
riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento opposte a seguito della spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' Controparte_3
, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso
[...]
indicate, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in esse riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle ivi iscritte.
Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di
5 ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene
6 pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può
7 assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
8 Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata in primo grado dalla parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da va dichiarata Controparte_1
inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n.
602/1973.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
9 contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 1354/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 17.03.2020 e depositata in Cancelleria in data
02.04.2020, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'estratto
[...]
di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 07120140425120573001 e n.
07120140122472289000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 11.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6513/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: appello – opposizione ad estratto di ruolo e vertente
TRA
, in persona del suo procuratore speciale Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'Avv. Severino Aniello de Rosa ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Francesco
NZ ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÉ
1 in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata come in atti Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 07120140425120573001, per l'importo di € 1.222,92, e n. 07120140122472289000, per l'importo di € 2.610,04, in quanto prescritte.
A supporto delle proprie pretese, la società opponente deduceva la mancata notifica delle suddette cartelle di pagamento, sostenendo di essere venuta a conoscenza della pendenza di tali cartelle a seguito della verifica della propria posizione debitoria presso gli uffici dell' Chiedeva, pertanto, Controparte_3
l'annullamento delle cartelle di pagamento oggetto dell'estratto di ruolo impugnato.
Si costituiva l' la quale, eccependo Controparte_3
l'inammissibilità dell'azione avversa, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace, invece, la Controparte_2
Il Giudice di primo grado, con la Sentenza n. 1354/2020, emessa il 17.03.2020, depositata in Cancelleria in data 02.04.2020, accoglieva l'opposizione proposta dalla ed annullava l'iscrizione nel ruolo esattoriale delle Controparte_1
summenzionate cartelle di pagamento, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, l' , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, proponeva il presente gravame, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma integrale della sentenza gravata e la
2 conseguente declaratoria di inammissibilità ed infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione all'estratto di ruolo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, nel presente grado di giudizio, la la Controparte_1
quale, resistendo sulla base delle argomentazioni in atti, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli articoli 348 bis e ter c.p.c. e/o ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, chiedeva di respingere il proposto gravame per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, di confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale, chiedeva di ridurre a giustizia le somme eventualmente dovute;
il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Non si costituiva in giudizio, invece, la nonostante la regolarità Controparte_2
della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti;
pertanto, all'udienza del
27.04.2021, il Tribunale ne dichiarava la contumacia.
Tanto premesso, deve preliminarmente rigettarsi perché è infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
3 natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n.
27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13535 del
30.05.2018).
Ebbene, tali essendo i principi applicabili sul punto al caso di specie, deve evidenziarsi che l'appello ha rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte. Infatti, l'appellante ha adeguatamente controargomentato rispetto alle ragioni in virtù delle quali il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'allora parte attrice.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., poi, è assorbita dalla motivazione espressa di seguito.
Tanto premesso, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Parte_1
primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Controparte_1
essendo il titolo opposto, nel caso di specie, costituito dall'estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Reiterata tale eccezione nell'atto di appello, l'odierna appellante, alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha
4 nuovamente e specificatamente articolato nelle note scritte per l'udienza del
10.11.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'eccezione di inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe.
In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Ebbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, la quale andava dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto l'opposizione proposta dalla che va rigettata alla luce della ormai Controparte_1
riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle di pagamento opposte a seguito della spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' Controparte_3
, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento in esso
[...]
indicate, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in esse riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo al fine di ottenere l'annullamento delle cartelle ivi iscritte.
Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di
5 ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene
6 pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può
7 assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
8 Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4-bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata in primo grado dalla parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità dell'opposizione proposta.
Pertanto, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta da va dichiarata Controparte_1
inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n.
602/1973.
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
9 contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'appellata Sentenza N. 1354/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 17.03.2020 e depositata in Cancelleria in data
02.04.2020, dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'estratto
[...]
di ruolo relativo alle cartelle di pagamento n. 07120140425120573001 e n.
07120140122472289000;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 11.11.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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