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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/04/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 14/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4366 /2024 R.A.C.L., promossa da codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato IZ LE , presso lo studio dell'Avv. ANTONIO PINNA , che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente Controparte_1
domiciliatao in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA OLLA e LAURA FURCAS per procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2024, il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00029847 87 000 CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi IVS Gestione
Commercianti, relativi al periodo ottobre 2018-ottobre 2020, somme aggiuntive per
1 omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente sostiene non dovute le somme richieste deducendo che la società di cui era socio, sin dal 2014 data in cui era stata posta in CP_2 liquidazione, avesse esercitato solo attività di locazione d'immobili propri e che tale attività non poteva qualificarsi come commerciale. Rileva, altresì che, in ogni caso, il medesimo ricorrente fosse titolare di pensione di vecchiaia e che nella sua qualità di socio liquidatore della società, non avesse svolto a favore della alcuna attività CP_2
lavorativa abituale e prevalente. Richiamava, inoltre, una pronuncia del Tribunale di
Cagliari di annullamento di precedente AVA emesso nei confronti del er periodi Pt_1
precedenti e dava atto di aver presentato istanza di autotutela in seguito alla notifica dell'AVA opposto. CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria del 25 marzo 2024 dando atto dell'avvenuto sgravio dell'intera somma portata all'avviso di addebito opposto, chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere con spese di giustizia.
All'esito della costituzione dell' l'opponente si associava alla richiesta CP_1
cessazione di materia del contendere e chiedeva la condanna alle spese.
All'udienza fissata per la discussione le parti hanno concluso congiuntamente per la dichiarazione della cessata materia del contendere confermando le rispettive conclusioni
CP_ sulle spese e, quindi, per il ricorrente la condanna alle spese dell' stante la CP_ soccombenza virtuale, per l' la liquidazione delle spese secondo giustizia.
2. Poiché, stante quanto sopra, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia.
Sulle concordi conclusioni formulate dalle parti deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, tenuto anche conto del precedente di questo Tribunale in analogo giudizio e della circostanza che l'opponente ha proposto istanza di autotutela precedentemente alla presentazione del ricorso, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il CP_1
principio della soccombenza virtuale.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31
2 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 1.200,00, per onorari, il rimborso del contributo unificato di € 118,50, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Cagliari, 27/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
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