Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17879
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Affidamento condiviso e collocamento prevalente

    Le parti sono concordi nel confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e frequentazioni rimesse alla volontà della minore. Il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso, la prevalente dimora presso la madre e la rimessione delle frequentazioni paterne alla volontà della minore, ormai sedicenne, lasciandole una maggiore libertà di scelta, tanto più alla luce della condizione patologica e delle ripercussioni che, evidentemente, la frequentazione paterna le genera.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento

    L'importo dell'assegno di mantenimento viene determinato nella misura di euro 407,00 mensili, così rivalutando all'attualità l'importo di euro 400,00 stabilito con l'ordinanza del 22 settembre 2023; tale importo va ulteriormente rivalutato in via annuale secondo gli indici Istat. Si tratta di un importo equo e ragionevole sulla base delle condizioni patrimoniali delle parti. La minore ha esigenze e difficoltà particolari, che ragionevolmente si ripercuotono sulle spese da sostenere, non ha frequentazioni con il padre ed è completamente a carico della madre, stante la convivenza in via esclusiva e stabile con la madre, la quale è aiutata dai propri genitori e non risulta percepire redditi in quanto è casalinga. Il padre, a sua volta, ha dimostrato di aver perso il lavoro in data 27 dicembre 2022, a causa di licenziamento disciplinare motivato dalle troppe assenze, percependo dal datore di lavoro, all'esito di transazione, l'importo di euro 7.200 netti, comprensivo del t.f.r. Il padre ha poi dimostrato di aver ceduto la propria quota dell'1% della Parte_4 in data 28 dicembre 2022, per la somma di euro 1.000,00, e ha poi dichiarato, nella sua comparsa conclusionale, di svolgere soltanto lavori occasionali. Il padre si è poi limitato a dedurre, senza fornire alcuna prova in tal senso, di essere gravato da un canone di locazione per l'abitazione in cui vive con la sua attuale compagna, senza produrre copia del contratto e senza specificare gli eventuali redditi conseguiti dalla medesima compagna; ha altresì dedotto la nascita, nell'anno 2021, di un secondo figlio, anche qui senza produrre la relativa certificazione anagrafica. Il comportamento processuale tenuto dal ricorrente risulta piuttosto opaco e, dunque, risulta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Pertanto, considerando le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, va confermato il sopra indicato importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, dovendosi sottolineare nuovamente che i bisogni della minore sono presuntivamente particolari e superiori alla media.

  • Accolto
    Spese straordinarie

    Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014.

  • Accolto
    Affidamento condiviso e collocamento prevalente

    Le parti sono concordi nel confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e frequentazioni rimesse alla volontà della minore. Il Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso, la prevalente dimora presso la madre e la rimessione delle frequentazioni paterne alla volontà della minore, ormai sedicenne, lasciandole una maggiore libertà di scelta, tanto più alla luce della condizione patologica e delle ripercussioni che, evidentemente, la frequentazione paterna le genera.

  • Accolto
    Assegno di mantenimento

    L'importo dell'assegno di mantenimento viene determinato nella misura di euro 407,00 mensili, così rivalutando all'attualità l'importo di euro 400,00 stabilito con l'ordinanza del 22 settembre 2023; tale importo va ulteriormente rivalutato in via annuale secondo gli indici Istat. Si tratta di un importo equo e ragionevole sulla base delle condizioni patrimoniali delle parti. La minore ha esigenze e difficoltà particolari, che ragionevolmente si ripercuotono sulle spese da sostenere, non ha frequentazioni con il padre ed è completamente a carico della madre, stante la convivenza in via esclusiva e stabile con la madre, la quale è aiutata dai propri genitori e non risulta percepire redditi in quanto è casalinga. Il padre, a sua volta, ha dimostrato di aver perso il lavoro in data 27 dicembre 2022, a causa di licenziamento disciplinare motivato dalle troppe assenze, percependo dal datore di lavoro, all'esito di transazione, l'importo di euro 7.200 netti, comprensivo del t.f.r. Il padre ha poi dimostrato di aver ceduto la propria quota dell'1% della Parte_4 in data 28 dicembre 2022, per la somma di euro 1.000,00, e ha poi dichiarato, nella sua comparsa conclusionale, di svolgere soltanto lavori occasionali. Il padre si è poi limitato a dedurre, senza fornire alcuna prova in tal senso, di essere gravato da un canone di locazione per l'abitazione in cui vive con la sua attuale compagna, senza produrre copia del contratto e senza specificare gli eventuali redditi conseguiti dalla medesima compagna; ha altresì dedotto la nascita, nell'anno 2021, di un secondo figlio, anche qui senza produrre la relativa certificazione anagrafica. Il comportamento processuale tenuto dal ricorrente risulta piuttosto opaco e, dunque, risulta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Pertanto, considerando le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, va confermato il sopra indicato importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, dovendosi sottolineare nuovamente che i bisogni della minore sono presuntivamente particolari e superiori alla media.

  • Accolto
    Spese straordinarie

    Dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la minore, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014.

  • Inammissibile
    Versamento diretto dell'assegno

    La domanda formulata dalla resistente circa il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del padre, ai sensi dell'art. 156 c.c., deve essere dichiarata inammissibile sia perché il padre è stato licenziato, e non risulta abbia un altro lavoro, sia per le condivisibili ragioni in diritto indicate dal giudice istruttore con l'ordinanza del 22 settembre 2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17879
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17879
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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