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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17879 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11198/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- MA ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE AL Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 11198 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Simona Barbaliscia, elettivamente domiciliato presso lo studio della predetta in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura alle liti in atti, dagli avv.ti Eleonora Spacciapulli del Foro di Roma ed
IS LE del Foro di Tivoli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della seconda
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
1 INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 luglio 2025 le parti si sono riportate “…alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni chiedendo la rimessione
della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Più precisamente, guardando alle rispettive comparse conclusionali, il ricorrente ha chiesto di: “- confermare l'affido condiviso della IA minore ad entrambi i genitori,
con collocazione della medesima presso la residenza materna e stabilendo che il
padre vedrà nel rispetto dei tempi, della volontà e delle esigenze della minore;
Per_1
- disporre l'obbligo a carico del Signor di corrispondere in favore della Parte_1
GN , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della Parte_2
IA minore, l'assegno di mensile di € 200,00 o quella maggiore o minore che si
riterrà di giustizia, da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle
spese straordinarie – comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal
S.S.N. – scolastiche – comprese le attività ad esse complementari – ricreative e
sportive, secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario
di Roma;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari
di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Queste invece le conclusioni della resistente: “
1. Confermare l'affidamento
condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre, stabilendo che i tempi di permanenza presso il padre
vengano concordati con l'ausilio della terapeuta Dott.ssa in Persona_3
considerazione delle difficoltà emotive e relazionali tuttora presenti;
2. Porre a carico
2 del Sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), o altra somma che il Tribunale
riterrà equa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie (mediche, odontoiatriche, scolastiche e sportive) secondo il
protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Roma;
3. Disporre il versamento
diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del Sig. , ai sensi dell'art. 156, Pt_1
6° comma, c.c., stante l'inadempimento reiterato dell'obbligo di mantenimento;
4.
Con ogni consequenziale provvedimento di giustizia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 29 aprile 2006 in Roma, Parte_1 Parte_2
con rito concordatario;
- dalla loro unione è nata il [...] la IA , tuttora Persona_4
minorenne;
- le parti si sono separate consensualmente con decreto n. 23765/2013 reso nell'ambito del giudizio rubricato al numero 47095/2013, con il quale è stato omologato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, la dimora prevalente della predetta presso la madre, un calendario di visite e frequentazioni paterne nonché l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra Pt_1
un assegno di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
della IA , oltre alla metà delle spese straordinarie afferenti la minore;
Per_1
3 - nel presente giudizio, il 5 gennaio 2023 è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 259/2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di provvedimenti provvisori, con ordinanza del 22 settembre 2023 il giudice istruttore ha confermato sia l'importo di euro 400,00 dell'assegno di mantenimento sia le frequentazioni paterne rimesse alla volontà della minore, dichiarando poi inammissibile la domanda di parte resistente diretta al pagamento dell'assegno per la IA da parte del datore di lavoro del ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, assunte le prove orali, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
Nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di divorzio e precisamente sulla questione, ancora controversa, della contribuzione economica in favore di per il mantenimento della IA Parte_2
minore . Per_1
Per quanto attiene invece al regime di affidamento della minore (classe Per_1
2009) le parti sono concordi nel confermare l'affidamento della ragazza ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e frequentazioni rimessa alla volontà della medesima , la quale, come si evince dalla documentazione Per_1
medica allegata alla memoria difensiva di parte resistente, è da anni in cura presso
TSMREE D9 della per la seguente condizione patologica: “spettro autistico. Pt_3
Code ICD 10 F 84.9). È stata effettuata una rivalutazione sintomatologica presso il
nostro servizio (…) che ha evidenziato un'evoluzione positiva dei sintomi socio-
4 relazionali. Permane una qualità lievemente atipica della comunicazione e delle
difficoltà nelle relazioni sociali (…) con tendenza all'inibizione e al ritiro tic motori. A
ciò si associa a un quadro di sintomi di tipo ansioso (disturbo del sonno con
coosleeping e risvegli precoci, lamentele somatiche, preoccupazioni ansiose) che
allo stato attuale compromettono il funzionamento della bambina nei diversi contesti
di vita.”; dalle successive relazioni a firma della dott.ssa è emersa la Persona_3
volontà di di non incontrare e frequentare il padre, riuscendo la ragazza: “ad Per_1
esprimere al padre i suoi sentimenti di rabbia rispetto alla loro relazione passata ed
ha dichiarato la volontà di non frequentarlo al di fuori di questo contesto rivelando
anche che, qualora terminassero tali incontri, si sentirebbe sollevata in quanto li
percepisce come un dovere da assolvere.”.
Alla luce di tali riscontri e della concorde volontà delle parti su tali questioni, il
Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso della minore, la di lei prevalente dimora presso la madre e la rimessione delle frequentazioni paterne alla volontà della minore , ormai sedicenne, lasciandole una maggiore libertà di Per_1
scelta, tanto più alla luce della condizione patologica e delle ripercussioni che,
evidentemente, la frequentazione paterna le genera.
Venendo ora alle statuizioni economiche relative alla minore, l'importo dell'assegno di mantenimento va qui determinato, all'attualità, nella misura di euro
407,00 mensili, così rivalutando all'attualità l'importo di euro 400,00 stabilito con l'ordinanza del 22 settembre 2023; tale importo va ulteriormente rivalutato in via annuale secondo gli indici Istat.
5 Si tratta infatti, ad avviso di questo Collegio, di un importo equo e ragionevole sulla base delle condizioni patrimoniali delle parti indicate dalle parti nei rispettivi atti di notorietà versati in atti, con la precisazione che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al D.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. La
determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività
professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi.
Nel caso di specie, la minore ha esigenze e difficoltà particolari, che ragionevolmente si ripercuotono sulle spese da sostenere, non ha frequentazioni con il padre ed è completamente a carico della madre, stante la convivenza in via esclusiva e stabile con la sig.ra , la quale è aiutata dai propri genitori e non risulta Pt_2
6 percepire redditi in quanto è casalinga. Il sig. , a sua volta, ha dimostrato di Pt_1
avere perso il lavoro in data 27 dicembre 2022, a causa di licenziamento disciplinare motivato dalle troppe assenze, percependo dal datore di lavoro, all'esito di transazion,e l'importo di euro 7.200 netti, comprensivo del t.f.r. (cfr. all.ti 1 e 3 alla memoria 183 co. 2 c.p.c. II termine). Il ha poi dimostrato di avere ceduto la Pt_1
propria quota dell'1% della in data 28 dicembre 2022, per la Parte_4
somma di euro 1.000,00, e ha poi dichiarato, nella sua comparsa conclusionale, di svolgere soltanto lavori occasionali. Così come già scritto nell'ordinanza del 22
settembre 2023, il aveva dichiarato, nella propria dichiarazione sostitutiva del Pt_1
10 giugno 2021, di essere “titolare di quote sociali al 10% della Car motors service
s.r.l.” sicché è ancora titolare del 9% delle quote di tale società, i cui ricavi non sono stati allegati né è stato chiarito, da parte del , perché ha ceduto l'1% delle quote Pt_1
sociali mantenendo la proprietà del residuo 9%.
Il si è poi limitato a dedurre, senza fornire alcuna prova in tal senso, di Pt_1
essere gravato da un canone di locazione per l'abitazione in cui vive con la sua attuale compagna, senza produrre copia del contratto e senza specificare gli eventuali redditi conseguiti dalla medesima compagna;
ha altresì dedotto la Pt_1
nascita, nell'anno 2021, di un secondo figlio, anche qui senza produrre la relativa certificazione anagrafica.
A parere del Collegio, il comportamento processuale tenuto dal ricorrente risulta piuttosto opaco e, dunque, risulta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Pertanto, considerando le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, va confermato il sopra indicato importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal , dovendosi Pt_1
7 sottolineare nuovamente che i bisogni della IA sono presuntivamente Per_1
particolari e superiori alla media.
Appare opportuno precisare che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali),
spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise nelle seguenti categorie:
8 scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino,
moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di
9 farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
La domanda formulata dalla resistente circa il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del sig. , ai sensi dell'art. 156 c.c., deve essere Pt_1
dichiarata inammissibile sia perché il è stato licenziato, e non risulta abbia Pt_1
un altro lavoro, sia per le condivisibili ragioni in diritto indicate dal giudice istruttore con l'ordinanza del 22 settembre 2023 (<a norma dell'art. 8, comma 2, L. divorzio,
richiamata dall'art 3 della medesima legge, “il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al
coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone
comunicazione al coniuge inadempiente”, con la conseguenza che nel
procedimento di divorzio è stato introdotto un rimedio stragiudiziale diretto a
conseguire il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore
di lavoro del soggetto obbligato che sia inadempiente, così prevedendosi una
tutela di più agile accesso al titolare del diritto a percepire l'assegno alimentare>>).
10 In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite, ne appare equa la compensazione per metà e la condanna del per la residua quota di metà, in Pt_1
ragione della materia del contendere da un lato, ossia la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla quale le parti concordano, e della soccombenza del sulla questione dell'importo dell'assegno di mantenimento. La liquidazione Pt_1
avverrà in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dalle tariffe forensi applicabili.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo il 9 febbraio 2021, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti,
così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 259/2023 di questo Tribunale del 5 gennaio 2023
è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- conferma l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sicché le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata dal genitore temporaneamente convivente;
11 - conferma la dimora della minore presso la madre;
- dispone che il vedrà e terrà con sé la IA solo su impulso della Pt_1 Per_1
IA stessa e con le modalità ritenute dai sanitari della minore consone al percorso di cura in atto, ove gradite dalla IA ormai sedicenne;
- obbliga al versamento, in favore di , nelle Parte_1 Parte_2
modalità comunicate dalla predetta, preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese e a titolo di mantenimento della
IA , dell'importo di euro 407,00 mensili;
importo determinato Per_1
all'attualità e da adeguarsi automaticamente in via annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IA, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma
del 17 dicembre 2014, di cui alla parte motiva
- condanna al pagamento, in favore di , di metà Parte_1 Parte_2
delle spese della lite, quantificate in tale proporzione in euro 2.200,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge;
compensa per la residua quota di metà le spese della lite.
Roma, 6 dicembre 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
MA ZI
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale e nella persona dei signori Magistrati:
- MA ZI Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE AL Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 11198 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in Parte_1
virtù di procura alle liti in atti, dall'avv. Simona Barbaliscia, elettivamente domiciliato presso lo studio della predetta in Roma, alla via Giovanni Nicotera n. 29
RICORRENTE
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2 procura alle liti in atti, dagli avv.ti Eleonora Spacciapulli del Foro di Roma ed
IS LE del Foro di Tivoli, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale della seconda
RESISTENTE
Pubblico ministero, sede
1 INTERVENTORE PER LEGGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 luglio 2025 le parti si sono riportate “…alle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni chiedendo la rimessione
della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Più precisamente, guardando alle rispettive comparse conclusionali, il ricorrente ha chiesto di: “- confermare l'affido condiviso della IA minore ad entrambi i genitori,
con collocazione della medesima presso la residenza materna e stabilendo che il
padre vedrà nel rispetto dei tempi, della volontà e delle esigenze della minore;
Per_1
- disporre l'obbligo a carico del Signor di corrispondere in favore della Parte_1
GN , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della Parte_2
IA minore, l'assegno di mensile di € 200,00 o quella maggiore o minore che si
riterrà di giustizia, da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle
spese straordinarie – comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal
S.S.N. – scolastiche – comprese le attività ad esse complementari – ricreative e
sportive, secondo quanto disposto dal Protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario
di Roma;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese ed onorari
di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
Queste invece le conclusioni della resistente: “
1. Confermare l'affidamento
condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_2
prevalente presso la madre, stabilendo che i tempi di permanenza presso il padre
vengano concordati con l'ausilio della terapeuta Dott.ssa in Persona_3
considerazione delle difficoltà emotive e relazionali tuttora presenti;
2. Porre a carico
2 del Sig. l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
un assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00), o altra somma che il Tribunale
riterrà equa, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie (mediche, odontoiatriche, scolastiche e sportive) secondo il
protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Roma;
3. Disporre il versamento
diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del Sig. , ai sensi dell'art. 156, Pt_1
6° comma, c.c., stante l'inadempimento reiterato dell'obbligo di mantenimento;
4.
Con ogni consequenziale provvedimento di giustizia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 29 aprile 2006 in Roma, Parte_1 Parte_2
con rito concordatario;
- dalla loro unione è nata il [...] la IA , tuttora Persona_4
minorenne;
- le parti si sono separate consensualmente con decreto n. 23765/2013 reso nell'ambito del giudizio rubricato al numero 47095/2013, con il quale è stato omologato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, la dimora prevalente della predetta presso la madre, un calendario di visite e frequentazioni paterne nonché l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra Pt_1
un assegno di euro 400,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento Pt_2
della IA , oltre alla metà delle spese straordinarie afferenti la minore;
Per_1
3 - nel presente giudizio, il 5 gennaio 2023 è stata pubblicata la sentenza non definitiva n. 259/2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sede di provvedimenti provvisori, con ordinanza del 22 settembre 2023 il giudice istruttore ha confermato sia l'importo di euro 400,00 dell'assegno di mantenimento sia le frequentazioni paterne rimesse alla volontà della minore, dichiarando poi inammissibile la domanda di parte resistente diretta al pagamento dell'assegno per la IA da parte del datore di lavoro del ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, assunte le prove orali, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art, 190 c.p.c.
Nel presente giudizio si controverte dunque sui provvedimenti accessori rispetto alla pronuncia di divorzio e precisamente sulla questione, ancora controversa, della contribuzione economica in favore di per il mantenimento della IA Parte_2
minore . Per_1
Per quanto attiene invece al regime di affidamento della minore (classe Per_1
2009) le parti sono concordi nel confermare l'affidamento della ragazza ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e frequentazioni rimessa alla volontà della medesima , la quale, come si evince dalla documentazione Per_1
medica allegata alla memoria difensiva di parte resistente, è da anni in cura presso
TSMREE D9 della per la seguente condizione patologica: “spettro autistico. Pt_3
Code ICD 10 F 84.9). È stata effettuata una rivalutazione sintomatologica presso il
nostro servizio (…) che ha evidenziato un'evoluzione positiva dei sintomi socio-
4 relazionali. Permane una qualità lievemente atipica della comunicazione e delle
difficoltà nelle relazioni sociali (…) con tendenza all'inibizione e al ritiro tic motori. A
ciò si associa a un quadro di sintomi di tipo ansioso (disturbo del sonno con
coosleeping e risvegli precoci, lamentele somatiche, preoccupazioni ansiose) che
allo stato attuale compromettono il funzionamento della bambina nei diversi contesti
di vita.”; dalle successive relazioni a firma della dott.ssa è emersa la Persona_3
volontà di di non incontrare e frequentare il padre, riuscendo la ragazza: “ad Per_1
esprimere al padre i suoi sentimenti di rabbia rispetto alla loro relazione passata ed
ha dichiarato la volontà di non frequentarlo al di fuori di questo contesto rivelando
anche che, qualora terminassero tali incontri, si sentirebbe sollevata in quanto li
percepisce come un dovere da assolvere.”.
Alla luce di tali riscontri e della concorde volontà delle parti su tali questioni, il
Collegio ritiene di confermare il regime di affido condiviso della minore, la di lei prevalente dimora presso la madre e la rimessione delle frequentazioni paterne alla volontà della minore , ormai sedicenne, lasciandole una maggiore libertà di Per_1
scelta, tanto più alla luce della condizione patologica e delle ripercussioni che,
evidentemente, la frequentazione paterna le genera.
Venendo ora alle statuizioni economiche relative alla minore, l'importo dell'assegno di mantenimento va qui determinato, all'attualità, nella misura di euro
407,00 mensili, così rivalutando all'attualità l'importo di euro 400,00 stabilito con l'ordinanza del 22 settembre 2023; tale importo va ulteriormente rivalutato in via annuale secondo gli indici Istat.
5 Si tratta infatti, ad avviso di questo Collegio, di un importo equo e ragionevole sulla base delle condizioni patrimoniali delle parti indicate dalle parti nei rispettivi atti di notorietà versati in atti, con la precisazione che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 315 bis e 316 bis cod. civ. (nel testo introdotto con la riforma di cui al D.lgs n. 154/2013), impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico,
sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle
"rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. La
determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli può, pertanto, legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività
professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli medesimi.
Nel caso di specie, la minore ha esigenze e difficoltà particolari, che ragionevolmente si ripercuotono sulle spese da sostenere, non ha frequentazioni con il padre ed è completamente a carico della madre, stante la convivenza in via esclusiva e stabile con la sig.ra , la quale è aiutata dai propri genitori e non risulta Pt_2
6 percepire redditi in quanto è casalinga. Il sig. , a sua volta, ha dimostrato di Pt_1
avere perso il lavoro in data 27 dicembre 2022, a causa di licenziamento disciplinare motivato dalle troppe assenze, percependo dal datore di lavoro, all'esito di transazion,e l'importo di euro 7.200 netti, comprensivo del t.f.r. (cfr. all.ti 1 e 3 alla memoria 183 co. 2 c.p.c. II termine). Il ha poi dimostrato di avere ceduto la Pt_1
propria quota dell'1% della in data 28 dicembre 2022, per la Parte_4
somma di euro 1.000,00, e ha poi dichiarato, nella sua comparsa conclusionale, di svolgere soltanto lavori occasionali. Così come già scritto nell'ordinanza del 22
settembre 2023, il aveva dichiarato, nella propria dichiarazione sostitutiva del Pt_1
10 giugno 2021, di essere “titolare di quote sociali al 10% della Car motors service
s.r.l.” sicché è ancora titolare del 9% delle quote di tale società, i cui ricavi non sono stati allegati né è stato chiarito, da parte del , perché ha ceduto l'1% delle quote Pt_1
sociali mantenendo la proprietà del residuo 9%.
Il si è poi limitato a dedurre, senza fornire alcuna prova in tal senso, di Pt_1
essere gravato da un canone di locazione per l'abitazione in cui vive con la sua attuale compagna, senza produrre copia del contratto e senza specificare gli eventuali redditi conseguiti dalla medesima compagna;
ha altresì dedotto la Pt_1
nascita, nell'anno 2021, di un secondo figlio, anche qui senza produrre la relativa certificazione anagrafica.
A parere del Collegio, il comportamento processuale tenuto dal ricorrente risulta piuttosto opaco e, dunque, risulta valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c..
Pertanto, considerando le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate, va confermato il sopra indicato importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal , dovendosi Pt_1
7 sottolineare nuovamente che i bisogni della IA sono presuntivamente Per_1
particolari e superiori alla media.
Appare opportuno precisare che rientrano nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali),
spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare,
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola,
doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono da considerare straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili nell'an, o quelle che, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i genitori oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambe le parti.
Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise nelle seguenti categorie:
8 scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni,
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione,
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino,
moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.)
ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per le spese per tasse scolastiche ed universitarie, spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di
9 farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo).
La domanda formulata dalla resistente circa il versamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro del sig. , ai sensi dell'art. 156 c.c., deve essere Pt_1
dichiarata inammissibile sia perché il è stato licenziato, e non risulta abbia Pt_1
un altro lavoro, sia per le condivisibili ragioni in diritto indicate dal giudice istruttore con l'ordinanza del 22 settembre 2023 (<a norma dell'art. 8, comma 2, L. divorzio,
richiamata dall'art 3 della medesima legge, “il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di
almeno 30 giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura
dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al
coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone
comunicazione al coniuge inadempiente”, con la conseguenza che nel
procedimento di divorzio è stato introdotto un rimedio stragiudiziale diretto a
conseguire il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore
di lavoro del soggetto obbligato che sia inadempiente, così prevedendosi una
tutela di più agile accesso al titolare del diritto a percepire l'assegno alimentare>>).
10 In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite, ne appare equa la compensazione per metà e la condanna del per la residua quota di metà, in Pt_1
ragione della materia del contendere da un lato, ossia la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sulla quale le parti concordano, e della soccombenza del sulla questione dell'importo dell'assegno di mantenimento. La liquidazione Pt_1
avverrà in dispositivo sulla base dei parametri stabiliti dalle tariffe forensi applicabili.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo il 9 febbraio 2021, nonché sulle altre domande ed eccezioni delle parti,
così provvede:
- dà atto che con sentenza n. 259/2023 di questo Tribunale del 5 gennaio 2023
è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti;
- conferma l'affidamento della minore ad entrambi i genitori, che Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sicché le decisioni di maggior interesse per la minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata dal genitore temporaneamente convivente;
11 - conferma la dimora della minore presso la madre;
- dispone che il vedrà e terrà con sé la IA solo su impulso della Pt_1 Per_1
IA stessa e con le modalità ritenute dai sanitari della minore consone al percorso di cura in atto, ove gradite dalla IA ormai sedicenne;
- obbliga al versamento, in favore di , nelle Parte_1 Parte_2
modalità comunicate dalla predetta, preferibilmente con mezzo tracciabile di pagamento ed entro il giorno 5 di ogni mese e a titolo di mantenimento della
IA , dell'importo di euro 407,00 mensili;
importo determinato Per_1
all'attualità e da adeguarsi automaticamente in via annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IA, come da protocollo d'intesa del Tribunale di Roma
del 17 dicembre 2014, di cui alla parte motiva
- condanna al pagamento, in favore di , di metà Parte_1 Parte_2
delle spese della lite, quantificate in tale proporzione in euro 2.200,00, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge;
compensa per la residua quota di metà le spese della lite.
Roma, 6 dicembre 2025
Il Giudice estensore
TE AL
Il Presidente
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