Articolo 21 della Legge 4 aprile 1977, n. 135
Articolo 20Articolo 22
Versione
7 maggio 1977
Art. 21.

Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della localita' ove ha sede la commissione stessa.

All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 7 maggio 1977