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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3765 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e , C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
18.01.1965, entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Vallone n. 19
Sambatello, presso lo studio dell'avv. Concetta Assunta Pellegrino dalla quale sono rappresentati e difesi in giudizio come da mandato in atti;
-opponenti-
CONTRO
p.i. c.f. e numero di iscrizione nel registro Imprese di CP_1 P.IVA_1
Milano REA 2657480, con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21 e, per P.IVA_2
essa, p.i. c. f. e numero di iscrizione nel registro Controparte_2 P.IVA_1
Imprese di Milano numero REA 1260400, con sede legale in Milano (MI), via P.IVA_3
Caldera 21, n.q. di procuratrice della prima per atto del 17/2/2023 in Notaio dott. Per_1
nn. 76924/17956 Registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
[...]
Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT in persona dei procuratori speciali e , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giovan Controparte_3 Controparte_4
Battista Santangelo come da mandato in atti dall'avv. Cristina Pepe come da procura rilasciata
1 dall'avv. Giovan Battista Sant'Angelo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, via Crocefisso n. 27;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 17.2.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 688/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 6.9.2022 (R.G. n.
2005/2022) con cui i predetti venivano ingiunti al pagamento di € 5.200,00, oltre interessi e spese processuali, in favore della Controparte_5
Deducevano:
i) l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o illegittimità dell'azione monitoria per difetto di titolarità dell'azione creditoria;
ii) l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione;
iii) inesattezza del credito azionato.
Concludevano chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 31.5.2023, si costituiva n.q. di Controparte_2
procuratrice di deducendo l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione CP_1
e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande rassegnate da parte opponente e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 688/2022, vinte le spese di causa.
Instaurato il presente procedimento, all'udienza del 6.6.2023, il GI dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza del
6.11.2023 assegnando il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
Seguiva un differimento d'ufficio e, all'udienza del 5.2.2024, il procuratore di parte opponente contestava la ritualità della procedura di mediazione, mentre difensore di parte
2 opposta chiedeva termine per il deposito della documentazione inerente alla procedura di mediazione;
il GI, in accoglimento della richiesta di parte opposta, differiva la causa all'udienza al 15.4.2024 al fine verificare il rituale esperimento della procedura di mediazione.
A tale udienza, la chiedeva ulteriore termine per depositare Controparte_2
il verbale di mediazione e gli opponenti chiedevano termine per controdedurre a quanto eventualmente depositato. Il GI accoglieva entrambe le richieste.
Alla successiva udienza del 28.5.2024, in accoglimento della richiesta di parte opponente, il GI assegnava a quest'ultima termine per il deposito di note autorizzate per dedurre in relazione al rituale esperimento della procedura di mediazione ed a parte opposta termine per controdedurre alle note avversarie;
fissava, quindi, l'udienza del 5.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
A tale udienza, esaurita la discussione, questo Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis
Cartabia).
2. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis applicabile, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
La mediazione, pertanto, nelle predette materie, è condizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, ovvero rilevata dal
Giudice non oltre la prima udienza. Quest'ultimo, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
3 del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010- tre mesi- al fine di accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta.
Per quanto riguarda, poi, i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava su parte opposta l'onere di esperire la procedura di mediazione, una volta che il Giudice abbia deciso sulle istanze di concessione o sospensione della concessione di provvisoria esecuzione (Cfr.,
Cass. civ., SS UU, del 18.9.2020 n. 15969 “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”).
Tale principio, inaugurato con la nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte,
è stato da ultimo recepito dal legislatore con il nuovo art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 introdotto D.
Lgs. 149/2022 “Riforma Cartabia”.
2.1. Tanto chiarito, il presente giudizio, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto di finanziamento, rientra nell'ambito di quelle controversie per le quali il previo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta dei principi sopra enucleati e condivisi da questo Giudice, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, ossia, nella specie, alla
[...]
n.q. di procuratrice di Controparte_2 CP_1
Orbene, nel caso in esame, la procedura di mediazione è stata tempestivamente avviata dalla parte onerata;
tuttavia, non risulta che essa si sia conclusa entro l'udienza all'uopo fissata dal Giudice.
2.2. Recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine previsto per la mediazione delegata (Cass. civ., n. 40035/2021) e per quella obbligatoria (Cass. civ., n.
9102/2023 che estende espressamente le conclusioni della pronuncia precedente al procedimento ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010) non ha natura perentoria in quanto esso non è espressamente qualificato tale dalla legge, né l'attività di mediazione ha natura giurisdizionale. A ciò si aggiunge la considerazione secondo cui “la ricerca della soluzione 4 migliore possibile per le parti (...) mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate” (Cass. civ., n. 40035/2021).
Nondimeno il Supremo Collegio ha evidenziato come l'istituto in esame e l'improcedibilità connessa alla sua mancata attivazione rispondano chiaramente ad esigenze deflattive e di accelerazione delle liti in virtù del principio di ragionevole durata del processo
(Cass. civ., n. 40035/21 cit.).
Ciò significa che la domanda di mediazione può essere presentata anche a partire dal
16° giorno, ma implica altresì che il procedimento debba essere concluso entro l'udienza fissata per la verifica dallo stesso provvedimento che aveva inviato le parti in mediazione.
La Corte ha quindi precisato che “se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (...) il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio” (Cass. civ., n. 40035/21 cit.) solo interpretato in questo modo, infatti, l'istituto favorisce forme alternative di tutela e conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale.
Al contrario, invece, ove l'udienza di verifica sia stata fissata – come nella specie – dopo la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
n. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o – come nella presente controversia
- si sia concluso per una colpevole inerzia della parte quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (v. Cass. civ., n.
40035/2021, § 32).
2.3. Applicati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici alla vicenda in esame ed esaminati attentamente tutti gli atti di causa, deve concludersi che la procedura di mediazione non si è conclusa entro il termine stabilito dal Giudice per colpevole inerzia di dell'opposta per le ragioni appresso indicate. Controparte_5
Ripercorrendo l'iter processuale del presente giudizio deve osservarsi che alla prima udienza del 6.6.2023 il Giudice, dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
688/2022 e rilevato che il presente procedimento rientra tra quelli per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, assegnava a parte opposta il termine di giorni
5 quindici decorrenti dalla data d'udienza per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 6.11.2023 per la verifica dell'espletamento della procedura.
Parte opposta, quindi, in data 9.6.2023, presentava presso l'organismo competente istanza di attivazione della procedura di mediazione (all. 1 deposito di parte opposta del
19.4.2024).
L'incontro per la mediazione veniva fissato in data 14.7.2023, ma, su richiesta di parte opponente, che comunicava un impedimento a presenziare, l'incontro veniva rinviato al
5.9.2023 (si v. all. 2 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Tale ultima data è stata ulteriormente differita al 22.9.2023 stante la richiesta di rinvio pervenuta da parte opponente per problemi di salute del Romeo.
Con successiva pec del 19.9.2023, l'Organismo di mediazione comunicava che, a causa di proprio impedimento, la data proposta per il rinvio (ossia il 22.9.2023) non era corretta e veniva, pertanto, proposta la data del 13 ottobre 2023 (si v. all. 3 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Seguiva altra pec, trasmessa sempre il 19.9.2023, con cui l'Organismo di mediazione dava atto che era in attesa di riscontro da parte dell'avvocato di parte opponente.
Tuttavia, le pec del 19.9.2023 non venivano mai riscontrate da parte opponente la quale non avanzava alcuna richiesta di rinvio della data dell'incontro né comunicava la propria presenza/assenza allo stesso.
La ossia la parte gravata dell'esperimento della procedura Controparte_2
di mediazione, nonostante l'udienza di rinvio fosse stata fissata dal Giudice per il 6.11.2023
e nonostante l'omesso riscontro dell'avvocato degli opponenti, non si preoccupava di avanzare all'Organismo di mediazione alcuna richiesta di chiarimenti in ordine alla conferma o meno dell'incontro del 13 ottobre 2023 o alla fissazione di un nuovo incontro, né si presentava a quest'ultimo incontro. Invero, agli atti non vi è prova che si sia mai svolto l'incontro del 13 ottobre 2023.
L'udienza di prosecuzione del 6.11.2023, fissata dal Giudicante all'udienza del
6.6.2023, veniva differita d'ufficio al 5 febbraio 2024.
A tale udienza, contrariamente da quanto dedotto dalla difesa di parte opposta, questo
Giudice non concedeva ulteriore termine per completare la procedura di mediazione, bensì, sulla scorta delle contestazioni sollevate da parte opponente in ordine al regolare esperimento della mediazione e su espressa richiesta del difensore di parte opposta di concessione di un
6 termine per produrre la documentazione atta a provare il rituale svolgimento della mediazione, rinviava all'udienza del 15 aprile 2024 assegnando a parte opposta termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della dedotta produzione documentale e, quindi, per verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda (Cfr. verbale di udienza del 5.2.2024).
Orbene, solo all'esito di tale udienza, e quindi ben oltre cinque mesi dopo la pec del
19.9.2023 (mai riscontrata dagli opponenti) con cui era stata fissata la data del 13.10.2023 per l'incontro di mediazione, parte opposta si attivava a richiedere all'Organismo di mediazione informazioni sulla procedura sicché, con pec del 13.2.2024, l'Organismo indicava la data
18.3.2024 per l'esperimento della procedura di mediazione (all. 4 deposito di parte opposta del 19.4.2024), data differita al 22.3.2024, questa volta, per indisponibilità di parte opposta
(all. 5 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Il 22 marzo 2024 veniva, quindi, sottoscritto verbale negativo di mediazione attesa la mancata comparizione degli opponenti.
La procedura di mediazione, pertanto, benché abbia avuto inizio in data 9.6.2023, con tempestiva presentazione dell'istanza di attivazione del procedimento innanzi all'organismo competente, non si è conclusa entro il termine di legge ex art. 6 D.L.gs. 28/2010 e, comunque, entro la data dell'udienza di verifica fissata dal Giudice per il giorno 6.11.2023 né può dirsi che a tale udienza, differita d'ufficio al 5.2.2024, risultava che si fosse svolto il primo incontro
(ossia quello del 13.10.2023) dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo poiché, come già rilevato, della celebrazione di tale incontro non vi è traccia in atti.
Ne consegue che il procedimento non può ritenersi concluso entro il termine assegnato, giacché se è pacifico che quest'ultimo non è perentorio (Cass. civ., n. 9102/2023), è altrettanto indiscusso che la mediazione deve in ogni caso chiudersi entro l'udienza di verifica pena, al contrario, la neutralizzazione delle esigenze deflattive e di accelerazione della lite sottese all'istituto (Cass. civ., n. 40035/2021, in part. § 32).
Al riguardo, non può invocarsi la deroga del termine trimestrale dall'attivazione del procedimento di cui all'art. 6 D.lgs. 28/2010 in quanto essa presuppone un accordo scritto tra le parti. Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti nonché dalla produzione versata in atti non risulta intervenuto un siffatto accordo.
Per completezza deve evidenziarsi che le nuove disposizioni dell'art. 6 del D lgs
28/2018 non sono, nella specie, ratione temporis applicabili.
7 In ogni caso, deve rilevarsi che nella vicenda in esame non solo emerge che il procedimento di mediazione non si è concluso entro l'udienza di rinvio, ma non risulta provato che si sia mai svolto il primo incontro fissato per il 13.10.2023.
La mancata conclusione del procedimento di mediazione entro la data all'uopo fissata
è da addebitarsi alla colpevole inerzia della parte onerata.
Invero, pur avendo interesse all'esperimento del Controparte_2
procedimento di mediazione anche al solo fine di soddisfare la condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, in prossimità dell'incontro del 13.10.2024 - pur in assenza di riscontro da parte opponente - avrebbe potuto e dovuto sollecitare lo svolgimento dell'incontro di mediazione ovvero sollecitarne il rinvio ad una data da individuarsi a stretto giro.
Invece, come emerge dagli atti, e come già evidenziato, soltanto successivamente all'udienza del 5.2.2024 e, quindi, dopo lo spirare del termine stabilito, si è attivata per portare a compimento l'espletamento della procedura di mediazione e, infatti, la mail con cui l'Organismo di mediazione indica la data del 18.3.2024 è stata inviata il giorno 13.2.2024
(all. 4 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Nell'arco temporale compreso tra il 19.9.2023 (data dell'invio della mail con cui l'Organismo di mediazione indicava la data del 13.10.2023) ed il 13.2.2024 (data dell'invio della mail con cui veniva indicata la data del 18.3.2024) non è documentata alcuna attività.
Né l'opposta, prima dell'udienza di rinvio, consapevole della difficoltà di ultimare la mediazione entro l'udienza all'uopo fissata, si è interessata a rappresentare la situazione al
Giudice depositando apposita istanza e chiedendo il differimento dell'udienza fissata per la verifica del rituale esperimento della procedura di mediazione.
Non convince la difesa della che attribuisce la Controparte_2
responsabilità per la mancata conclusione della procedura entro l'udienza di verifica agli opponenti i quali non fornivano riscontro all'Organismo sulla sua disponibilità alla partecipazione dell'incontro del 13.10.2023 e per aver i medesimi causato diversi rinvii.
Invero, dalla documentazione versta in atti, emerge che gli opponenti hanno richiesto solamente due volte il rinvio della data dell'incontro di mediazione (all. 2 deposito di parte opposta del 19.4.2024); la prima richiesta è stata avanzata rispetto all'originaria data del
14.7.2023, la seconda per l'incontro del 5.9.2023, per problemi di salute del Pt_1
8 L'omesso riscontro degli opponenti alla pec dell'Organismo di mediazione con cui è stato fissato l'incontro de 13 ottobre 2023, non esclude la colpevole inerzia dell'opposta che, pur essendo parte gravata dall'assolvimento della condizione di procedibilità, non si è interessata a chiedere all'Organismo di mediazione la conferma dell'incontro fissato per il
13.10.2023 a cui, tra l'altro, la stessa non ha dato prova di essersi mai presentata.
Invero, non si comprendono le ragioni per le quali non si è celebrato il superiore incontro (così deve desumersi in difetto di prova del suo svolgimento) il quale avrebbe potuto aver luogo - come di fatto è successo in data 22.3.2024 – anche in difetto di previa conferma da parte degli opponenti o senza la partecipazione dei medesimi giacché è noto che la mancata partecipazione della parte chiamata, ove non sorretta da un giustificato motivo, può rilevare solo ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 12 bis del D. lgs. 28/2012.
Si ribadisce, ancora, che parte opposta, tenuto conto dell'approssimarsi dell'udienza di rinvio (6.11.2023 poi, di fatto, differita al 5.2.2024), non si è presentata all'incontro del
13.10.2023, non ha depositato alcuna istanza motivata di differimento dell'udienza di verifica né si è attivata per richiedere all'Organismo di mediazione la fissazione di un altro incontro, sollecitazione che senz'altro spettava a quest'ultima quale parte tenuta all'esperimento della procedura di mediazione.
Per tutte le superiori ragioni, deve ritenersi che l'omessa conclusione della procedura mediazione entro l'udienza di verifica fissata dal Giudice sia imputabile a colpevole inerzia di parte opposta.
Non si ravvisano, infine, motivi per i quali concedere nuovo termine per l'attivazione del procedimento di mediazione: la richiesta è tardiva ben potendo parte opposta, come più volte ribadito, chiedere il differimento dell'udienza di verifica allegando le ragioni giustificatrici dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel termine all'uopo fissato.
In definitiva, la condizione di procedibilità non può ritenersi assolta.
Pertanto, la domanda monitoria articolata dalla n.q. di Controparte_5
procuratrice di va dichiarata improcedibile e, conseguentemente, va revocato CP_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 688/2022.
3. L'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo determina la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite in forza del principio di causalità e soccombenza.
9 Quest'ultime si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Il pagamento sarà effettuato in favore dell'Erario essendo entrambi gli opponenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 6.9.2022 (R.G. n.
2005/2022);
2. condanna la n.q. di procuratrice di al Controparte_2 CP_1
pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3765 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e , C.F. , nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
18.01.1965, entrambi elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Vallone n. 19
Sambatello, presso lo studio dell'avv. Concetta Assunta Pellegrino dalla quale sono rappresentati e difesi in giudizio come da mandato in atti;
-opponenti-
CONTRO
p.i. c.f. e numero di iscrizione nel registro Imprese di CP_1 P.IVA_1
Milano REA 2657480, con sede legale in Milano (MI), via Caldera 21 e, per P.IVA_2
essa, p.i. c. f. e numero di iscrizione nel registro Controparte_2 P.IVA_1
Imprese di Milano numero REA 1260400, con sede legale in Milano (MI), via P.IVA_3
Caldera 21, n.q. di procuratrice della prima per atto del 17/2/2023 in Notaio dott. Per_1
nn. 76924/17956 Registrato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
[...]
Milano in data 20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT in persona dei procuratori speciali e , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Giovan Controparte_3 Controparte_4
Battista Santangelo come da mandato in atti dall'avv. Cristina Pepe come da procura rilasciata
1 dall'avv. Giovan Battista Sant'Angelo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, via Crocefisso n. 27;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti all'udienza del 17.2.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 688/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 6.9.2022 (R.G. n.
2005/2022) con cui i predetti venivano ingiunti al pagamento di € 5.200,00, oltre interessi e spese processuali, in favore della Controparte_5
Deducevano:
i) l'infondatezza e/o l'inammissibilità e/o illegittimità dell'azione monitoria per difetto di titolarità dell'azione creditoria;
ii) l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda per omesso preventivo esperimento del tentativo di mediazione;
iii) inesattezza del credito azionato.
Concludevano chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 31.5.2023, si costituiva n.q. di Controparte_2
procuratrice di deducendo l'infondatezza e la pretestuosità dell'opposizione CP_1
e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande rassegnate da parte opponente e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 688/2022, vinte le spese di causa.
Instaurato il presente procedimento, all'udienza del 6.6.2023, il GI dichiarava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa all'udienza del
6.11.2023 assegnando il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
Seguiva un differimento d'ufficio e, all'udienza del 5.2.2024, il procuratore di parte opponente contestava la ritualità della procedura di mediazione, mentre difensore di parte
2 opposta chiedeva termine per il deposito della documentazione inerente alla procedura di mediazione;
il GI, in accoglimento della richiesta di parte opposta, differiva la causa all'udienza al 15.4.2024 al fine verificare il rituale esperimento della procedura di mediazione.
A tale udienza, la chiedeva ulteriore termine per depositare Controparte_2
il verbale di mediazione e gli opponenti chiedevano termine per controdedurre a quanto eventualmente depositato. Il GI accoglieva entrambe le richieste.
Alla successiva udienza del 28.5.2024, in accoglimento della richiesta di parte opponente, il GI assegnava a quest'ultima termine per il deposito di note autorizzate per dedurre in relazione al rituale esperimento della procedura di mediazione ed a parte opposta termine per controdedurre alle note avversarie;
fissava, quindi, l'udienza del 5.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
A tale udienza, esaurita la discussione, questo Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis
Cartabia).
2. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, nella versione ratione temporis applicabile, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo”.
La mediazione, pertanto, nelle predette materie, è condizione di procedibilità della domanda.
L'improcedibilità va eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, ovvero rilevata dal
Giudice non oltre la prima udienza. Quest'ultimo, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza
3 del termine di cui all'articolo 6 D. Lgs. n. 28/2010- tre mesi- al fine di accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta.
Per quanto riguarda, poi, i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo grava su parte opposta l'onere di esperire la procedura di mediazione, una volta che il Giudice abbia deciso sulle istanze di concessione o sospensione della concessione di provvisoria esecuzione (Cfr.,
Cass. civ., SS UU, del 18.9.2020 n. 15969 “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma
1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”).
Tale principio, inaugurato con la nota pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte,
è stato da ultimo recepito dal legislatore con il nuovo art. 5 bis D. Lgs. 28/2010 introdotto D.
Lgs. 149/2022 “Riforma Cartabia”.
2.1. Tanto chiarito, il presente giudizio, avente ad oggetto un credito derivante da un contratto di finanziamento, rientra nell'ambito di quelle controversie per le quali il previo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta dei principi sopra enucleati e condivisi da questo Giudice, l'onere di promuovere il procedimento di mediazione grava sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, ossia, nella specie, alla
[...]
n.q. di procuratrice di Controparte_2 CP_1
Orbene, nel caso in esame, la procedura di mediazione è stata tempestivamente avviata dalla parte onerata;
tuttavia, non risulta che essa si sia conclusa entro l'udienza all'uopo fissata dal Giudice.
2.2. Recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine previsto per la mediazione delegata (Cass. civ., n. 40035/2021) e per quella obbligatoria (Cass. civ., n.
9102/2023 che estende espressamente le conclusioni della pronuncia precedente al procedimento ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010) non ha natura perentoria in quanto esso non è espressamente qualificato tale dalla legge, né l'attività di mediazione ha natura giurisdizionale. A ciò si aggiunge la considerazione secondo cui “la ricerca della soluzione 4 migliore possibile per le parti (...) mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate” (Cass. civ., n. 40035/2021).
Nondimeno il Supremo Collegio ha evidenziato come l'istituto in esame e l'improcedibilità connessa alla sua mancata attivazione rispondano chiaramente ad esigenze deflattive e di accelerazione delle liti in virtù del principio di ragionevole durata del processo
(Cass. civ., n. 40035/21 cit.).
Ciò significa che la domanda di mediazione può essere presentata anche a partire dal
16° giorno, ma implica altresì che il procedimento debba essere concluso entro l'udienza fissata per la verifica dallo stesso provvedimento che aveva inviato le parti in mediazione.
La Corte ha quindi precisato che “se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (...) il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio” (Cass. civ., n. 40035/21 cit.) solo interpretato in questo modo, infatti, l'istituto favorisce forme alternative di tutela e conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale.
Al contrario, invece, ove l'udienza di verifica sia stata fissata – come nella specie – dopo la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
n. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o – come nella presente controversia
- si sia concluso per una colpevole inerzia della parte quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (v. Cass. civ., n.
40035/2021, § 32).
2.3. Applicati i superiori e condivisi canoni normativi ed ermeneutici alla vicenda in esame ed esaminati attentamente tutti gli atti di causa, deve concludersi che la procedura di mediazione non si è conclusa entro il termine stabilito dal Giudice per colpevole inerzia di dell'opposta per le ragioni appresso indicate. Controparte_5
Ripercorrendo l'iter processuale del presente giudizio deve osservarsi che alla prima udienza del 6.6.2023 il Giudice, dichiarata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
688/2022 e rilevato che il presente procedimento rientra tra quelli per cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, assegnava a parte opposta il termine di giorni
5 quindici decorrenti dalla data d'udienza per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 6.11.2023 per la verifica dell'espletamento della procedura.
Parte opposta, quindi, in data 9.6.2023, presentava presso l'organismo competente istanza di attivazione della procedura di mediazione (all. 1 deposito di parte opposta del
19.4.2024).
L'incontro per la mediazione veniva fissato in data 14.7.2023, ma, su richiesta di parte opponente, che comunicava un impedimento a presenziare, l'incontro veniva rinviato al
5.9.2023 (si v. all. 2 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Tale ultima data è stata ulteriormente differita al 22.9.2023 stante la richiesta di rinvio pervenuta da parte opponente per problemi di salute del Romeo.
Con successiva pec del 19.9.2023, l'Organismo di mediazione comunicava che, a causa di proprio impedimento, la data proposta per il rinvio (ossia il 22.9.2023) non era corretta e veniva, pertanto, proposta la data del 13 ottobre 2023 (si v. all. 3 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Seguiva altra pec, trasmessa sempre il 19.9.2023, con cui l'Organismo di mediazione dava atto che era in attesa di riscontro da parte dell'avvocato di parte opponente.
Tuttavia, le pec del 19.9.2023 non venivano mai riscontrate da parte opponente la quale non avanzava alcuna richiesta di rinvio della data dell'incontro né comunicava la propria presenza/assenza allo stesso.
La ossia la parte gravata dell'esperimento della procedura Controparte_2
di mediazione, nonostante l'udienza di rinvio fosse stata fissata dal Giudice per il 6.11.2023
e nonostante l'omesso riscontro dell'avvocato degli opponenti, non si preoccupava di avanzare all'Organismo di mediazione alcuna richiesta di chiarimenti in ordine alla conferma o meno dell'incontro del 13 ottobre 2023 o alla fissazione di un nuovo incontro, né si presentava a quest'ultimo incontro. Invero, agli atti non vi è prova che si sia mai svolto l'incontro del 13 ottobre 2023.
L'udienza di prosecuzione del 6.11.2023, fissata dal Giudicante all'udienza del
6.6.2023, veniva differita d'ufficio al 5 febbraio 2024.
A tale udienza, contrariamente da quanto dedotto dalla difesa di parte opposta, questo
Giudice non concedeva ulteriore termine per completare la procedura di mediazione, bensì, sulla scorta delle contestazioni sollevate da parte opponente in ordine al regolare esperimento della mediazione e su espressa richiesta del difensore di parte opposta di concessione di un
6 termine per produrre la documentazione atta a provare il rituale svolgimento della mediazione, rinviava all'udienza del 15 aprile 2024 assegnando a parte opposta termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito della dedotta produzione documentale e, quindi, per verificare l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda (Cfr. verbale di udienza del 5.2.2024).
Orbene, solo all'esito di tale udienza, e quindi ben oltre cinque mesi dopo la pec del
19.9.2023 (mai riscontrata dagli opponenti) con cui era stata fissata la data del 13.10.2023 per l'incontro di mediazione, parte opposta si attivava a richiedere all'Organismo di mediazione informazioni sulla procedura sicché, con pec del 13.2.2024, l'Organismo indicava la data
18.3.2024 per l'esperimento della procedura di mediazione (all. 4 deposito di parte opposta del 19.4.2024), data differita al 22.3.2024, questa volta, per indisponibilità di parte opposta
(all. 5 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Il 22 marzo 2024 veniva, quindi, sottoscritto verbale negativo di mediazione attesa la mancata comparizione degli opponenti.
La procedura di mediazione, pertanto, benché abbia avuto inizio in data 9.6.2023, con tempestiva presentazione dell'istanza di attivazione del procedimento innanzi all'organismo competente, non si è conclusa entro il termine di legge ex art. 6 D.L.gs. 28/2010 e, comunque, entro la data dell'udienza di verifica fissata dal Giudice per il giorno 6.11.2023 né può dirsi che a tale udienza, differita d'ufficio al 5.2.2024, risultava che si fosse svolto il primo incontro
(ossia quello del 13.10.2023) dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo poiché, come già rilevato, della celebrazione di tale incontro non vi è traccia in atti.
Ne consegue che il procedimento non può ritenersi concluso entro il termine assegnato, giacché se è pacifico che quest'ultimo non è perentorio (Cass. civ., n. 9102/2023), è altrettanto indiscusso che la mediazione deve in ogni caso chiudersi entro l'udienza di verifica pena, al contrario, la neutralizzazione delle esigenze deflattive e di accelerazione della lite sottese all'istituto (Cass. civ., n. 40035/2021, in part. § 32).
Al riguardo, non può invocarsi la deroga del termine trimestrale dall'attivazione del procedimento di cui all'art. 6 D.lgs. 28/2010 in quanto essa presuppone un accordo scritto tra le parti. Nel caso in esame, dalle allegazioni delle parti nonché dalla produzione versata in atti non risulta intervenuto un siffatto accordo.
Per completezza deve evidenziarsi che le nuove disposizioni dell'art. 6 del D lgs
28/2018 non sono, nella specie, ratione temporis applicabili.
7 In ogni caso, deve rilevarsi che nella vicenda in esame non solo emerge che il procedimento di mediazione non si è concluso entro l'udienza di rinvio, ma non risulta provato che si sia mai svolto il primo incontro fissato per il 13.10.2023.
La mancata conclusione del procedimento di mediazione entro la data all'uopo fissata
è da addebitarsi alla colpevole inerzia della parte onerata.
Invero, pur avendo interesse all'esperimento del Controparte_2
procedimento di mediazione anche al solo fine di soddisfare la condizione di procedibilità del giudizio di opposizione, in prossimità dell'incontro del 13.10.2024 - pur in assenza di riscontro da parte opponente - avrebbe potuto e dovuto sollecitare lo svolgimento dell'incontro di mediazione ovvero sollecitarne il rinvio ad una data da individuarsi a stretto giro.
Invece, come emerge dagli atti, e come già evidenziato, soltanto successivamente all'udienza del 5.2.2024 e, quindi, dopo lo spirare del termine stabilito, si è attivata per portare a compimento l'espletamento della procedura di mediazione e, infatti, la mail con cui l'Organismo di mediazione indica la data del 18.3.2024 è stata inviata il giorno 13.2.2024
(all. 4 deposito di parte opposta del 19.4.2024).
Nell'arco temporale compreso tra il 19.9.2023 (data dell'invio della mail con cui l'Organismo di mediazione indicava la data del 13.10.2023) ed il 13.2.2024 (data dell'invio della mail con cui veniva indicata la data del 18.3.2024) non è documentata alcuna attività.
Né l'opposta, prima dell'udienza di rinvio, consapevole della difficoltà di ultimare la mediazione entro l'udienza all'uopo fissata, si è interessata a rappresentare la situazione al
Giudice depositando apposita istanza e chiedendo il differimento dell'udienza fissata per la verifica del rituale esperimento della procedura di mediazione.
Non convince la difesa della che attribuisce la Controparte_2
responsabilità per la mancata conclusione della procedura entro l'udienza di verifica agli opponenti i quali non fornivano riscontro all'Organismo sulla sua disponibilità alla partecipazione dell'incontro del 13.10.2023 e per aver i medesimi causato diversi rinvii.
Invero, dalla documentazione versta in atti, emerge che gli opponenti hanno richiesto solamente due volte il rinvio della data dell'incontro di mediazione (all. 2 deposito di parte opposta del 19.4.2024); la prima richiesta è stata avanzata rispetto all'originaria data del
14.7.2023, la seconda per l'incontro del 5.9.2023, per problemi di salute del Pt_1
8 L'omesso riscontro degli opponenti alla pec dell'Organismo di mediazione con cui è stato fissato l'incontro de 13 ottobre 2023, non esclude la colpevole inerzia dell'opposta che, pur essendo parte gravata dall'assolvimento della condizione di procedibilità, non si è interessata a chiedere all'Organismo di mediazione la conferma dell'incontro fissato per il
13.10.2023 a cui, tra l'altro, la stessa non ha dato prova di essersi mai presentata.
Invero, non si comprendono le ragioni per le quali non si è celebrato il superiore incontro (così deve desumersi in difetto di prova del suo svolgimento) il quale avrebbe potuto aver luogo - come di fatto è successo in data 22.3.2024 – anche in difetto di previa conferma da parte degli opponenti o senza la partecipazione dei medesimi giacché è noto che la mancata partecipazione della parte chiamata, ove non sorretta da un giustificato motivo, può rilevare solo ai fini dell'irrogazione della sanzione di cui all'art. 12 bis del D. lgs. 28/2012.
Si ribadisce, ancora, che parte opposta, tenuto conto dell'approssimarsi dell'udienza di rinvio (6.11.2023 poi, di fatto, differita al 5.2.2024), non si è presentata all'incontro del
13.10.2023, non ha depositato alcuna istanza motivata di differimento dell'udienza di verifica né si è attivata per richiedere all'Organismo di mediazione la fissazione di un altro incontro, sollecitazione che senz'altro spettava a quest'ultima quale parte tenuta all'esperimento della procedura di mediazione.
Per tutte le superiori ragioni, deve ritenersi che l'omessa conclusione della procedura mediazione entro l'udienza di verifica fissata dal Giudice sia imputabile a colpevole inerzia di parte opposta.
Non si ravvisano, infine, motivi per i quali concedere nuovo termine per l'attivazione del procedimento di mediazione: la richiesta è tardiva ben potendo parte opposta, come più volte ribadito, chiedere il differimento dell'udienza di verifica allegando le ragioni giustificatrici dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel termine all'uopo fissato.
In definitiva, la condizione di procedibilità non può ritenersi assolta.
Pertanto, la domanda monitoria articolata dalla n.q. di Controparte_5
procuratrice di va dichiarata improcedibile e, conseguentemente, va revocato CP_1
il decreto ingiuntivo opposto n. 688/2022.
3. L'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo determina la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite in forza del principio di causalità e soccombenza.
9 Quest'ultime si liquidano come in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione applicabile per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (D.M. 55/2014 e succ. mod.) tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta, compresa la fase di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024 n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
Il pagamento sarà effettuato in favore dell'Erario essendo entrambi gli opponenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda monitoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 6.9.2022 (R.G. n.
2005/2022);
2. condanna la n.q. di procuratrice di al Controparte_2 CP_1
pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, 17 febbraio 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
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