TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 11489/ 2023 R.G.L. promossa
DA
- CF. - rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SICILIANO RUGGERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via Costantino Nigra n. 5, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo presso l'Ufficio Legale Distrettuale , sito in Via CP_1
Laurana n. 59 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo, giusta procura generale indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: rivalutazione contributiva ex 13 L. 257/1992 (benefici esposizione amianto)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 7 maggio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/09/2023, parte ricorrente come in epigrafe indicata dopo aver premesso:
- d'essere stato dipendente della KELLER S.P.A. con mansione di saldatore nel periodo
01.10.1991-29.11.2014:
- d'avere prestato la propria attività lavorativa costantemente a contatto con prodotti contenenti amianto in un unico ambiente morbigeno negli stabilimenti della KELLER siti in Palermo in via Maltese n. 147, in via delle Ferrovie n. 2/A e via Ugo La Malfa n.
12;
- d'avere contestato all'azienda, unitamente agli altri operai della Keller, la mancata adozione di misure di sicurezza sul lavoro sino a proclamare uno sciopero;
- che l' richiedeva informazioni alla KELLER della situazione di esposizione ad CP_2
amianto da parte dei lavoratori, con nota del 12.01.2007, rimasta inevasa e sollecitata con nota del 10.05.2007;
- d'aver presentato in data 14.02.2005 domanda all' di esposizione all'amianto CP_2
che rimaneva priva di riscontro;
- d'essere venuto a conoscenza che ex colleghi avevano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali con sentenze della Corte d'Appello di Palermo nn. 471/2017,
295/2018 e 973/2019 che avevano accertato la presenza di amianto nei capannoni della
Keller;
- d'aver presentato in data 14 gennaio 2021 domanda all' di riconoscimento dei CP_1
benefici ex 13 L. 257/1992 (benefici esposizione amianto);
- d'aver successivamente, in data 22.01.2021, trasmesso all'ente previdenziale segnalazione contributiva con richiesta di aggiornamento del proprio conto assicurativo per i periodi di contribuzione relativi a “Regime Generale – Altre
Segnalazioni” per il periodo dal 01.10.1991 al 29.11.2014, allegando l'istanza del
14.01.2021;
- che dette istanze rimanevano prive di riscontro;
conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l'ente previdenziale rassegnando le seguenti conclusioni “ - dire e dichiarare che il ricorrente, per i motivi esposti nella superiore narrativa, è stato soggetto al rischio soglia di esposizione all'amianto, per
2 l'intero periodo lavorativo dallo stesso espletato dal 01.10.1991 al 29.11.2014 presso gli stabilimenti della Keller S.p.A., e, pertanto, ha diritto a fruire dei benefici contributivi di cui al combinato disposto dell'art. 13 comma 8 L. 257/1992 e della L. 326/2003.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio resisteva in giudizio il convenuto, eccependo:
- in via preliminare,
a) la decadenza ai sensi della Legge n. 326/2003 non avendo presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla competente sede entro il CP_2 termine decadenziale del 15 giugno 2005;
b) l'intervenuta prescrizione del diritto:
- nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui chiede il rigetto in quanto “secondo quanto
è chiaramente evincibile dall'estratto conto che si produce è insussistente il requisito della effettiva esposizione all'amianto (da intendersi coincidente con il periodo di effettivo lavoro) in misura non inferiore al decennio”.
La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 7 maggio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' risultando ex actis (cfr. all n. 5) la presentazione della domanda all' il CP_1 CP_2
14.02.2005.
Ciò premesso, sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ Sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, Sent del 18-12-2008, n. 29523).
Sia pure brevemente va premesso che, secondo l'ormai consolidato orientamento della
Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 15-09-2020, n. 19236),
«[.] In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257,
3 art. 13, comma 8, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima».
Ciò in quanto il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa
«sorge in conseguenza del “fatto” dell'esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, “costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità”, potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento» (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 02-02-2017, n. 2853; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., del 02-
02-2017, n. 2852; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 25-05-2016, n. 10883; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, Sent. del 23-07-2015, n. 15555).
Alla luce del suddetto orientamento deve ritenersi che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla pensione, diritto ai singoli ratei e diritto alla rivalutazione contributiva, per un verso quest'ultimo può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima e, per altro verso, conseguentemente, la prescrizione del diritto alla maggiorazione non incide solo sui singoli ratei (di maggiorazione), bensì è definitiva.
In altri termini, il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio - previa domanda amministrativa - per far valere il suo autonomo diritto alla rivalutazione della pensione ex art. 13 legge n. 257/1992.
Ne deriva, pertanto, che il dies a quo del termine decennale di prescrizione per far valere il suddetto autonomo diritto, va identificato (visto che si può agire anche prima di essere andati in pensione) nel momento dell'acquisizione della consapevolezza di essere stati esposti all'amianto.
Infatti, se è vero che l'art. 2935 c.c. nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, detta norma si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto (quindi agli impedimenti di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto - rientrando in questi ultimi anche l'ignoranza del titolare del
4 diritto -); quando, tuttavia, il presupposto per l'esercizio del diritto è dalla stessa fattispecie legale ricollegato ad un “fatto” (cioè l'esposizione ad amianto) è solo dal momento in cui tale fatto (quale presupposto di esistenza del diritto stesso) diviene oggettivamente percepibile e riconoscibile che può rilevare l'inerzia dell'interessato.
Ciò detto, è reiteratamente intervenuta la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 07-02-2019 n. 3586; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 21-11-2018, n.
30143; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. dell' 8-11-2018, n. 28610; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro Ord., 02/02/2017, n. 2856) puntualizzando, per l'individuazione del dies a quo, che
«ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto, ben può rilevare la domanda inoltrata all' in quanto espressiva dell'acquisita consapevolezza dell'esposizione e CP_2
così del maturato diritto al beneficio contributivo, del quale unico atto di esercizio può ritenersi, esclusa la rilevanza a tali fini del rilascio dell'attestazione da parte dell' , CP_2
l'inoltro all' della domanda di riconoscimento del medesimo ». CP_1
Anche la Corte d'Appello di Palermo (cfr. ex multis Sentenza n. 906/2020 del
19/11/2020; Sentenza n. 398/2022 del 19/04/2022; Sentenza n. 1044/2023 dell'1/12/2023) ha ribadito siffatto principio evidenziando che «[..] non è revocabile in dubbio che una tale domanda, volta ad ottenere il “riconoscimento” della esposizione qualificata così come documentata, sia idonea a manifestare la consapevolezza nel lavoratore dell'esposizione stessa e, così, a far decorrere il termine di prescrizione decennale», restando, pertanto, irrilevante la successiva conoscenza del riconoscimento giudiziale del beneficio previdenziale ad alcuni colleghi, oltre che il decesso di alcuni altri per patologie soltanto ipoteticamente riconducibili alle polveri cancerogene.
Ciò detto, ritiene questo giudice che l'eccezione di prescrizione debba trovare accoglimento perché tra la data di presentazione della domanda all' - 14 febbraio CP_2
2005 - e quella della domanda amministrativa all' - 14 gennaio 2021 - è trascorso un CP_1 tempo decisamente superiore a dieci anni.
Pur prendendo atto di pronunce di questo Tribunale di segno contrario, ritiene questo giudice di discostarsene condividendo ex art 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni già espresse sempre da questo Tribunale con la sentenza n. 446/2025 «[..]La diversa tesi (pur pregevolmente) sostenuta da questo stesso Tribunale in diversa composizione, infatti, non persuade del tutto (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 4590/2024 del 13-14 novembre 2024:
“Orbene, utilizzando i criteri richiamati dalla Suprema Corte per la decorrenza del termine
5 di prescrizione decennale, esso non risulta decorso, atteso che il ricorrente ha dimostrato documentalmente di non aver potuto avere conoscenza della propria esposizione all'amianto presso la KELLER S.P.A. prima della pronuncia delle sentenze con cui la locale Corte d'Appello, nel 2017 e nel 2018, l'ha riconosciuta ad alcuni colleghi che avevano mansioni analoghe alle proprie e lavoravano presso il medesimo stabilimento.
Infatti, quando egli presentò la domanda amministrativa all' , il 14.02.2005, CP_2 obbligatoriamente entro il 30.06.2005, la presenza di amianto presso il suo luogo di lavoro
e le sue caratteristiche, tali da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori che svolgevano le medesime mansioni del ricorrente, non erano documentate, tanto da indurre
l' , dopo qualche anno (a marzo 2009), a rigettare la sua domanda amministrativa. CP_2
Tale accertamento dell' di non esposizione (vedi provvedimento del 23.03.2009) CP_2 produceva inevitabilmente nel lavoratore la convinzione di non essere stato esposto in modo qualificato alla predetta sostanza nociva, convinzione che costituisce l'esatto contrario della consapevolezza della medesima esposizione qualificata ad amianto. Vi è prova in atti che solo nel 2017 e nel 2018 la Corte d'Appello di Palermo - in riforma di sentenze di questo Tribunale – accoglieva la domanda di diversi colleghi del ricorrente di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto, a seguito delle prove testimoniali e delle CTU ambientali effettuate in grado di appello (vedi sentenze in atti, la prima, n. 471 del 28.06.2017), così per la prima volta accertando la presenza di amianto in azienda in concentrazioni tali da produrre l'esposizione qualificata dei lavoratori con le mansioni del ricorrente a fibre di amianto. Risulta, quindi, provato in giudizio che il ricorrente solo dopo tale data poté avere consapevolezza della presenza di amianto in azienda, in misura tale da produrre la propria esposizione qualificata ultradecennale a fibre di amianto (”). Infatti, posto che occorre individuare il momento in cui il fatto dell'esposizione lavorativa all'amianto per un periodo superiore a dieci anni era conosciuto o conoscibile dal [ricorrente] non posso sostenersi che tale conoscenza mancasse nel momento in cui il lavoratore presentava all' apposita domanda di CP_2
certificazione di detta esposizione né, d'altra parte, potrebbe sostenersi che tale conoscenza svanisse con rigetto della relativa domanda da parte dell' per poi riapparire al CP_2
momento il riconoscimento giudiziario del beneficio ex art. 13, comma 8, della L 257/992 ad alcuni colleghi dell'odierno ricorrente: ciò ch'è ragionevolmente mutato nel corso degli anni è la consapevolezza del [ricorrente] della possibilità di vedersi riconosciuto il suo
6 diritto, non certo, invece, la conoscenza del fatto su cui tale diritto si basa (cioè
l'esposizione ultradecennale a polvere di amianto, circostanza che nel 2005 era evidentemente e pienamente già conosciuto dal lavoratore: basti ricordare circa la rilevanza della decisione di rigetto della domanda di accertamento da parte dell' che CP_2 la certificazione di tale istituto non costituisce elemento per ottenere dall i benefici CP_1
contributivi)”».
In termini conclusivi dunque, ritenendosi fondata l'eccezione di prescrizione, assorbente d'ogni altra questione, il ricorso va rigettato.
In ordine alle spese di lite, le ragioni della decisione ed il contrasto giurisprudenziale all'interno di questa Sezione, ad avviso di questo giudice, giustificano pienamente l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 7 maggio
2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
7