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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
SETTORE CIVILE
R.G. 409/2021
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 1° Grado iscritta al n. R.G. 409/2021, promossa da
(CF. ) residente in [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonella Pirro (C.F. ), elettivamente domiciliato a Milano, Ponte Seveso C.F._2
41, presso lo studio del difensore
ATTORE OPPONENTE contro con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e sede Controparte_1 secondaria in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Torino e codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Oggiano (CF. P.IVA_1
), presso il cui studio in Olbia, via Germania n.34, è elettivamente C.F._3 domiciliata
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 847/2016, emesso il 10/10/2016 dal Tribunale di Tempio
Pausania, asseritamente notificato in data 17-18/10/2016 presso la residenza in Olbia, Via Ungheria n.1, con il quale ha intimato il pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 28.587,87, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare il diritto dell'opponente a spiegare la presente opposizione ex art. 650 cpc, non avendo mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso una residenza non più attuale da ben quattro anni;
2) sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 847/2016;
3) revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo il concludente da ogni pretesa;
4) in via subordinata, limitare la debenza alla quota ereditaria ex art. 752 cc.
5) Con vittoria di spese. Diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
A supporto della domanda, l'opponente assumeva di aver ricevuto, atto di precetto sul decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, notificato tramite presso la propria residenza in Parte_2
Svizzera (Schadrutihalde 12 – 6006 Luzern) ove si è trasferito sin dal 24/12/2012 e che, da tale data, è iscritto all'A.I.R.E; che la notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso la vecchia residenza in Olbia, Via Ungheria n. 1, non più attuale sin da quattro anni prima, non avendo mai delegato qualcuno al ritiro, era affetta da nullità con conseguente legittimazione all'opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Nel merito, eccepiva l'illegittimità dell'ingiunzione poiché, trattandosi di un debito del defunto padre deceduto il 22/04/1997) in relazione ad un contratto di finanziamento Persona_1 acceso nel 1982, sosteneva di non poter essere condannato all'importo ingiunto, in solido alla sorella atteso che, in virtù dell'art.752 c.c., gli eredi sono chiamati a rispondere CP_2 dei debiti ereditari esclusivamente in proporzione delle rispettive quote ereditarie;
oltre a ciò, stante il tempo trascorso tra l'asserita notifica del decreto ingiuntivo (17-18//10/2016) ed il decesso del padre, nel 1997, eccepiva l'intervenuta prescrizione del presunto credito.
Da ultimo, ribadiva e contestava l'inidoneità della documentazione a comprovare il credito nei confronti dell'opponente, considerato che ne era venuto a conoscenza per la prima volta nel 2020, con la notifica di un atto di precetto presso la sua residenza estera.
Con comparsa di costituzione depositata il 7 luglio 2021, si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo accogliersi le conclusioni così formulate:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
1) Rigettare, perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui all'espositiva, l'opposizione al
Decreto Ingiuntivo con conferma dello stesso Decreto nonché rigettare tutte le domande formulata da;
Parte_1
2) In ogni caso con vittoria di spese e compensi.” A sostegno delle difese spiegate, la convenuta ha eccepito: preliminarmente, che il Decreto Ingiuntivo n° 847/2016, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 10.10.2016 (All. 1), veniva ritirato in data 17.10.2016 da che dichiarava di Parte_3 essere “Familiare convivente . Pt_4
Nel merito, relativamente alla eccezione attorea secondo la quale gli eredi sarebbero chiamati a rispondere dei debiti ereditari esclusivamente pro quota, non potendo pertanto, essere condannati al pagamento solidale di tali debiti, come preteso col Decreto Ingiuntivo n° 847/2016, rilevava:
- Che all'art. 16 del capitolato allegato al contratto di finanziamento, la clausola di solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali, prevede che “tutte le obbligazioni derivanti dal
Contratto e dal Capitolato si intendono assunte dalla ditta finanziata e dai garanti in via solidale, successori ed aventi causa”.
- Che il richiamo all'art. 752 c.c. non risultava pertinente poiché tale norma prevede espressamente che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti in proporzione delle loro quote ereditare, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Ne consegue che tale principio non ha natura assoluta, ma può essere liberamente derogato per volontà del de cuius, come accaduto nel caso di specie.
- Che la legittimità delle clausole che prevedono la responsabilità solidale dei successori per i debiti del de cuius nei confronti degli istituti bancari, era stata riconosciuta anche dalla
Cassazione che ne ha dichiarato la legittimità, giacché il chiamato all'eredità è libero di svincolarsi da tale patto, al quale non ha preso parte, attraverso due modalità: rinunciando all'eredità, ovvero accettandola con beneficio d'inventario (Cass. 7281/2005; Cass.
4063/2000). Rilevava, inoltre, sia ai fini della solidarietà del credito, sia al fine dell'interruzione della prescrizione, che in forza del Contratto di Finanziamento, in data
17.12.1982, rep. n. 259794 racc. n. 18230, veniva iscritta ipoteca volontaria in data
12.01.1983, rinnovata in data 11.01.2003 e da ultimo nel 2022 (All. 5).
- In ordine alla prescrizione, richiamava l'art. 1310 comma 1 c.c., che dispone che gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori e creditori. Tale ipotesi rappresenta un'eccezione alla regola generale, in quanto la vicenda relativa ad un coobbligato solidale si riverbera sugli altri, nonostante si tratti di una vicenda sfavorevole.
- Risulta, pertanto, evidente che con la notifica in data 25.05.2001 del Decreto Ingiuntivo N°
678/2001 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 30.03.2001, nei confronti dell'erede
[...]
(All. 2), con la notifica alla medesima dell'atto di precetto in data 16.11.2009 (All. Pt_3
3) e del successivo atto di pignoramento, in data 21.12.2009 (All. 4) e, da ultimo, con la notifica del Decreto Ingiuntivo N° 847/2016 agli eredi e , in Parte_5 Parte_1 data 18.10.2016 (All. 1), il termine di prescrizione risulta interrotto.
- In considerazione delle predette argomentazioni insisteva per il rigetto dell'opposizione poiché infondata.
All'udienza del 7/3/2021 il Giudice, constatato che “la domanda rientra fra quelle suelencate per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” invitava parte opposta all'esperimento della procedura di mediazione, da esperirsi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Visto l'esito negativo della mediazione, veniva concesso alle parti il termine di cui all'art. 183 co.6 c.p.c. per il deposito delle note istruttorie.
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 25 settembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come segue:
GHISU: “1) accertare il diritto dell'opponente a spiegare la presente opposizione ex art. 650 cpc, non avendo mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo effettuata presso una residenza non più attuale da ben quattro anni;
2) sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 847/2016;
3) revocare, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo opposto, assolvendo il concludente da ogni pretesa;
4) in via subordinata, limitare la debenza alla quota ereditaria ex art. 752 cc.
5) Con vittoria di spese. Diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Per , dato atto che, a seguito del pignoramento presso terzi RGE N°30/2023 CP_4 promosso contro e del pignoramento presso terzi RGE N°102/2023, promosso Parte_3 contro la resistente ha recuperato parte del credito azionato, per la complessiva CP_2 somma di €. 32.111,32, così precisava le conclusioni:
“Rigettare, perché infondata in fatto e diritto per i motivi di cui all'espositiva, l'opposizione al
Decreto Ingiuntivo nonché rigettare tutte le domande formulata da;
Parte_1
2) In virtù dei sopra indicati versamenti condannare al pagamento della somma Parte_1 capitale di € 6.033,90 oltre agli interessi come da Decreto ovvero al tasso del 9,50% (nei limiti del tasso soglia) in subordine al tasso legale dal 14.06.2016 al saldo;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/6/2025, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 8/9/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***** Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. proposta da Pt_1
al decreto ingiuntivo n. 847/2016, di cui ha dedotto l'illegittimità/nullità della notifica
[...] eseguita presso la vecchia residenza in Italia, con consegna a soggetto non autorizzato alla ricezione a suo nome e conto, con conseguente impossibilità per l'ingiunto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei termini ordinari.
A mente dell'art. 650 c.p.c., chi si avvale dell'opposizione tardiva deve provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di specie, l'opponente ha fondato il ricorso a tale opposizione sulla irregolarità della notifica che ha comportato la mancata conoscenza legale del decreto ingiuntivo nei termini utili per proporre l'opposizione ordinaria.
In particolare, ha sostenuto la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso la vecchia residenza in Italia, sul presupposto che, alla data della notifica, egli avesse trasferito all'estero la sua residenza anagrafica ed ha prodotto, al fine di provare l'assunto dedotto, il certificato di residenza, trasmesso dal Comune di Olbia, Servizi demografici Ufficio AIRE (cfr. doc. 2 allegato all'opp.).
Ciò posto, l'azione introdotta con la presente opposizione ex art. 650 c.p.c. deve considerarsi legittima.
Come sopra evidenziato, vi è prova in atti che l'opponente risulti regolarmente iscritto all'AIRE dal 2012 e che, al Comune di Olbia, presso cui l'opponente aveva la precedente residenza, era noto il luogo in cui era stata fissata la nuova residenza all'estero.
È noto che la notifica di un atto è nulla quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge (di cui all'art. 139 c.p.c.), abbiano comunque con il destinatario un collegamento, mentre è inesistente quando sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei
(Cass. Civ., n. 25737/2008). Nel caso di specie, la resistente ha sostenuto la regolarità della notifica del decreto effettuata presso la residenza in Italia, perfezionatasi col ritiro del plico da parte della madre dichiaratasi “familiare convivente”.
Non sussistendo alcuna prova che l'opponente avesse delegato e/o autorizzato alcuno al ritiro di atti a costui indirizzati, l'assunto della resistente deve ritenersi infondato.
Ciò non di meno, nel caso di specie, la nullità non può essere dichiarata a fronte dell'opposizione tardiva spiegata dall'opponente, che ha avuto effetto sanante sulla notifica irregolare.
Essendosi realizzato il raggiungimento dello scopo dell'atto (mettere a conoscenza il destinatario del contenuto) che ha consentito all'opponente, seppur tardivamente, di spiegare le proprie difese, deve ritenersi applicabile il divieto di pronunciare la nullità di cui all'art. 156 c.p.c. ultimo comma
(… “La nullità̀ non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”). Se l'atto raggiunge il suo scopo malgrado i vizi formali della notifica, deve considerarsi sanato a nulla rilevando, sul piano degli effetti, che esso fosse viziato.
L'opponente ha provato di non aver avuto conoscenza legale del decreto ingiuntivo prima della notifica dell'atto di precetto, regolarmente notificato, presso la residenza in Svizzera dall'ufficio
Unep del Tribunale di Tempio Pausania, tramite . Parte_2
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che l'irregolarità/nullità della notifica non determina l'inesistenza del titolo esecutivo (cfr. sent. n. 4529/2019, che “la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima è nulla, ma non inesistente”) ma costituisce circostanza che impedisce all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, con conseguente legittimità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c..
Quanto all'eccepita inefficacia, si osserva che la notifica del decreto ingiuntivo n. 847/2016, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 10/10/2016, risulta effettuata, presso la vecchia residenza in Olbia, Via Ungheria n. 1 p.t. i .2, il 13/10/2016.
Per quanto irregolare, la notifica risulta eseguita nel termine e non determina, pertanto,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., predicabile nella sola ipotesi in cui manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta.
Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, è necessario soffermarsi sulle eccezioni di merito spiegate con l'interposta opposizione.
Va innanzitutto rilevato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale la parte opposta
è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Nel caso sub iudice, la banca creditrice ha fornito prova documentale del credito ingiunto depositando il contratto di finanziamento stipulato dal de cuius (cfr. doc. 6 allegato Persona_1 alla comparsa); l'opponente ha eccepito l'illegittimità della notifica, l'inefficacia del titolo e l'inesigibilità del credito ingiunto in via solidale, sia perché eventualmente dovuto solo in proporzione alla quota ereditaria, sia per l'intervenuta prescrizione. Non si rileva, invece, alcuna contestazione specifica sulla sussistenza del credito, né sulla quantificazione operata dalla banca, né tanto meno, circa la qualità di erede da parte dell'opponente.
In ordine all'illegittimità dell'ingiunzione nei confronti degli eredi solidalmente, l'opponente nel contestare l'ingiunzione di pagamento, in via solidale del debito ereditato, richiama l'art. 752 cc,
a mente del quale “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”. Ai sensi di tale normativa, ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius soltanto in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta.
Al riguardo, deve darsi atto della derogabilità del principio sopra richiamato, sia per espressa previsione della stessa norma citata (“…..salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”), sia per consolidato orientamento giurisprudenziale che, oltre a confermare la derogabilità dei su richiamati principi, in merito alla validità del patto con il quale si rinuncia alla divisibilità del debito, ed in particolare, all'ammissibilità della clausola dei contratti bancari con cui il cliente e la Banca stabiliscono che, in caso di morte del cliente, i suoi eredi risponderanno solidalmente del debito nei confronti dell'Istituto, la Suprema Corte ha ritenuto legittime le clausole in questione, escludendone la vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 cc., giacché il chiamato all'eredità è libero di svincolarsi da tale patto (al quale non ha preso parte) attraverso due modalità: rinunciando all'eredità, ovvero accettandola con beneficio d'inventario (Cass. 20397/2017; Cass., 7281/2005;
Cass., 4063/2000, Cass., 7 aprile 2005, n. 7281, cit.).
Ciò premesso, l'eccezione è infondata.
La creditrice opposta ha documentalmente provato la sussistenza, nel caso di specie, della clausola di solidarietà passiva che costituisce deroga convenzionale al principio della ripartizione pro quota dei debiti ereditari, espressamente prevista dall'art.16 del Capitolato allegato alle condizioni contrattuali, laddove si prevede che: “tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal capitolato si intendono assunte dalla Ditta finanziata e dai garanti in via solidale ed indivisibile per sé, successori ed aventi causa” (cfr. doc.6 comparsa di costituzione).
Da quanto sopra, deriva che l'opponente risponde in via solidale dei debiti maturati dal de cuius, non risultando in atti che abbia rinunciato all'eredità o l'abbia accettata con beneficio d'inventario.
Alla liceità della clausola di solidarietà apposta al citato contratto di finanziamento, in quanto tale opponibile agli eredi, consegue che deve ritenersi legittima la pretesa del creditore di adempimento dell'intera obbligazione.
Da ultimo, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione del debito stante l'applicabilità, nel caso in esame, del disposto di cui all'art. 1310, comma 1, c.c., secondo cui l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dal creditore nei confronti di uno dei debitori solidali si estende anche agli altri condebitori.
È provato documentalmente che la creditrice opposta abbia, negli anni successivi alla morte del de cuius (1997), posto in essere una serie di atti idonei ad interrompere la prescrizione del proprio diritto di credito (tra i quali: notifica del decreto ingiuntivo n. 678/2001 il 25.05.2001 alla coobbligata notifica dell'atto di precetto il 16.11.2009; notifica dell'atto di CP_5 pignoramento il 21.12.2009; notifica del decreto ingiuntivo n. 847/2016 alla coobbligata
[...] il 18.10.2016, cfr. docc. 1, 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione) a nulla rilevando che CP_2 il condebitore solidale non ne abbia avuto conoscenza.
Con riferimento all'importo ingiunto, rilevata la mancata contestazione di parte opponente in ordine al quantum del credito azionato dalla banca, deve darsi atto di quanto dichiarato e documentato dal creditore opposto in sede di precisazione delle conclusioni, in ordine del debito residuo in seguito all'incasso della complessiva somma di €. 32.111,32 all'esito delle azioni esecutive promosse nei confronti degli altri coeredi non rinunciatari e segnatamente: pignoramento presso terzi RGE N°30/2023 promosso contro e pignoramento Parte_3 presso terzi RGE N°102/2023 promosso contro come da allegate ordinanze di CP_2 assegnazione (Cfr. All. A e B).
Vista la precisazione del credito di parte opposta (cfr. pag.2, foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24.09.2024), deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma capitale residua pari ad € Parte_1
6.033,70, oltre agli interessi di mora al tasso legale dal 16.05.2024 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei compensi minimi di cui al DM 55\2014, come aggiornate dal D.M. n.147 del 13/08/2022, in relazione alle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
DICHIARA sanata dalla costituzione l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo n. 847/16;
RIGETTA l'opposizione per le ragioni sopra spiegate;
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 847/16 e, per l'effetto,
DA l'opponente al pagamento del debito residuo pari ad €. 6.033,70 oltre agli interessi di mora al tasso legale, dal 16.05.2024 al saldo.
DA l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_6
, quantificate in €. 2540,00, oltre spese generali e accessori di legge.
[...]
Così deciso in Tempio Pausania il 10/12/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella