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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Roberto Bonino Giudice relatore
Dott. Mirko Parentini Giudice
riuniti in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2449 /2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avvocato ANNA CARABELLI e l'Avvocato LUCA GIOVANNI MARIA COLOMBO;
Attore contro
c.f. elettivamente domiciliata in VIA BRIGATA P_ CodiceFiscale_2
LIGURIA, 1/21 16121 GENOVA presso l'Avvocato BOTTARO ENRICO;
, c.f. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 CodiceFiscale_3
BRIGATA LIGURIA, 1/21 16121 GENOVA presso l'Avvocato BOTTARO ENRICO;
Convenuti
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
“da intendersi formulate senza accettazione del contraddittorio su qualsiasi eventuale domanda nuova proposta da controparte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare:
IN PRINCIPALITA' - Accertare e dichiarare l'annullamento ex artt. 591 e 428 c.c. del testamento pubblico del 19 febbraio 2016 effettuato dalla IGnora in favore della IGnora così Persona_1 P_ come anche della procura generale e dell'atto di deIGnazione di Amministratore di Sostegno sottoscritti nella medesima data, in quanto firmati in stato di incapacità di intendere e di volere della IGnora (art. 428 c.c.). Accertare e dichiarare altresì l'annullamento di ogni Persona_1
atto e/o contratto stipulato in esecuzione della predetta procura, fatti salvi i diritti dei terzi.
- Respingere tutte le domande avanzate, in via riconvenzionale, dai IGnori e nella loro P_ Pt_2
comparsa di costituzione e risposta, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
IN SUBORDINE
- Accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 624 c.c. del testamento pubblico del 19 febbraio
2016 effettuato dalla IGnora in favore della IGnora così come Persona_1 P_ anche della procura generale e dell'atto di deIGnazione di Amministratore di Sostegno sottoscritti nella medesima data, in quanto firmati dalla IGnora per errore, violenza e/o dolo Per_1
indotti dai IGnori e . Accertare e dichiarare altresì P_ Parte_2
l'annullamento di ogni atto e/o contratto stipulato in esecuzione della predetta procura, fatti salvi i diritti dei terzi.
IN OGNI CASO
- Condannare la IGnora e il IGnor a rendere il conto P_ Parte_2 dell'attività da loro svolta in qualità di procuratori generali giusta atto del 19 febbraio 2016.
- Condannare la IGnora e il IGnor alla restituzione di tutti i P_ Parte_2
beni mobili (comprensivi di denaro, argenteria e gioielli) e immobili (incluso il valore di quelli già alienati in virtù di procura generale e della nomina quale Ads ed incluse dazioni di denaro e/o altro ricevute in precedenza) e risarcimenti in favore della IGnora quale erede della Controparte_2
IGnora come da atto di pubblicazione di testamento olografo del 13 gennaio Persona_1
2023, con interessi e rivalutazione.
- Condannare la IGnora al risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e P_
del danno da perdita di chances derivati dalla smobilitazione del portafoglio di investimenti della IGnora e dal successivo reinvestimento in diverso portafoglio, nonché da vendite Persona_1
immobiliari effettuate a prezzi inferiori a quelli di mercato, con interessi e rivalutazione.
IN VIA GRADATA
e per il denegato caso in cui le domande formulate non dovessero trovare accoglimento:
- Condannare la IGnora al pagamento in favore della IGnora P_ Controparte_2 della somma di € 11.292,39 a titolo di rimborso delle sanzioni pagate per regolarizzare fiscalmente in conformità con la Voluntary Disclosure dell'anno 2015 le deleghe che la IG.ra aveva Per_1
richiesto di assumere presso la Banca Cornér di Lugano.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, nonché spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si formulano le seguenti richieste:
1. Acquisire, ove occorrente, il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento R.G. 3437/21 Vol. Giur.
Tribunale di Genova.
2. Ammettere le prove per testi (con i testi ivi indicati) dedotte sub capp. da 1 a 63 al paragrafo 3° della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 2 ottobre 2023, capitoli da intendersi qui integralmente ritrascritti per non appesantire le presenti note di trattazione.
3. Ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei seguenti documenti:
- Banca Intesa Sanpaolo, Viale Carbonara 37/a – Genova di rilascio di tutti gli estratti del conto corrente 1000/13040 dal 1 gennaio 2013 ad oggi, nonché tutta la documentazione riguardante eventuali altri conti correnti intestati e/o cointestati alla IGnora , depositi titoli e/o Persona_1 altri investimenti e/o l'esistenza di una cassetta di sicurezza.
- Via Aldo Fabrizi n. 9 – Roma di rilascio di copia della polizza Controparte_3
DP11 DOUBLE PRESTIGE N. 2304407, nonché di tutta la documentazione - anche periodica- riguardante la medesima, dall'apertura della posizione e sino alla sua chiusura, incluso il saldo maturato e l'importo corrisposto alla IGnora /o a terzi. P_
- Banca Generali Private s.p.a., Via Niccolò Machiavelli n. 4 – Trieste di rilascio di copia del contratto stipulato in relazione alla posizione n. 1429057 intestata alla IG. e di tutta la Per_1
documentazione -anche periodica riguardante la posizione medesima, dalla sua apertura e sino alla sua chiusura, incluso il saldo maturato e l'importo corrisposto alla IGnora e/o a terzi P_
soggetti tutti che hanno dichiarato che daranno seguito all'esibizione solo su ordine dell'Autorità
Giudiziaria.
4. Disporre rogatoria internazionale volta ad ottenere la consegna da parte della Banca Corner di
Lugano, dei documenti richiesti come da nostra lettera sub doc. 62 e non trasmessi dalla Banca, al fine di verificare l'avvenuto rilascio di tutte le deleghe (peraltro quella della IG.ra e del CP_2 IG. hanno la stessa data e quella di è datata l'anno successivo).. Per_2 Controparte_4
5. Ordinare ai IG.ri e l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di tutta la P_ Pt_2
documentazione medica della IG. dal 2013 fino al suo decesso. Per_1
6. Ordinare alla IGnora e al IGnor il rendimento del conto della gestione da loro P_ Pt_2
effettuata in qualità di procuratori generali. 7. Ammettersi ai sensi dell'art. 184 bis i documenti allegati alla relazione del nostro CT di parte
(Opuscolo “La certificazione medica” del 2018, Modello piano terapeutico, Parere specialistico
Dott. Parere pro veritate grafologa Dott.ssa ), poiché documenti nuovi Persona_3 Per_4
riferiti a questioni emerse per la prima volta nel corso delle operazioni peritali e decise dal CTU.
8. Ordinare ai IGnori e di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., l'originale del P_ Pt_2 testamento 1 dicembre 2015, con ogni riserva istruttoria all'esito dell'esibizione, inclusa eventuale
CTU grafologica
- In ogni caso, ove riproposte in conclusioni, ci opponiamo all'ammissione delle prove dedotte ex adverso per i motivi di cui alle pagg. 9 e 10 della nostra memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. ed in denegato caso di loro ammissione chiediamo di essere abilitati alla prova contraria con la teste ”. Testimone_1
Per parte convenuta e : P_ Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: respingere le domande svolte dall'attrice sia di Parte_1
annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per asserita incapacità di testare (artt. 591 e 428 c.c.) poiché inammissibili, improcedibili, e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
parimenti: respingere le domande svolte in via subordinata dall'attrice sia di Parte_1
annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per effetto di asseriti errore, violenza e/o dolo (art 624 c.c.) poiché inammissibili, improcedibili, e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
dando atto della piena validità ed efficacia di tutti gli atti notarili stipulati in data 19.02.2016 dalla
Signora davanti il Notaio;
Persona_1 Pt_3
sempre in via principale: respingere la domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione dei beni mobili, immobili e risarcitoria per asserita esistenza di danno emergente, lucro cessante e perdita di chances poiché inammissibili, improcedibili, e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
in via gradata: dare atto della disponibilità dei Signori e al versamento Parte_2 P_ di quanto risulterà effettivamente dovuto per la VD a seguito dell'accertamento dell'effettiva imputazione degli assets per cui è stata richiesta ed attuata la procedura di collaborazione volontaria;
in via istruttoria: ci si rimette a Giustizia in ordine alla richiesta di acquisizione del fascicolo RVG.
3437/2021 nonché dell'esibizione dei fascicoli sanitari rilevando come detta richiesta sia comunque del tutto ultronea vista la chiarezza espositiva dei fatti riportata da parte convenuta;
sempre in via istruttoria: ci si rimette a Giustizia in ordine alla richiesta di esibizione degli estratti conto di Banca Intesa, Banca Generali ed vista la chiarezza espositiva dei Controparte_3
fatti riportata da parte convenuta e la conseguente non necessità di detta esibizione;
ancora in via istruttoria: ci si oppone all'accoglimento di tutte le tardive ed inammissibili richieste di parte attrice e di cui meglio alle note scritte 4 luglio 2024; ove il Collegio ritenesse di ammettere la parte attrice alla prova orale, ammettere le prove orali dedotte dalle parti convenute nelle memorie n° 2 e 3 ex art. 183 sesto comma c.p.c., da intendersi qui ripetute e trascritte;
in via riconvenzionale: si chiede che venga ordinata, a totali cura e spese di parte attrice, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta contro gli odierni convenuti presso gli uffici provinciali del Territorio competenti (Biella: nota iscritta ai numeri 2405/1990, Genova: nota iscritta ai numeri 9699/7659 e Cuneo: nota iscritta ai numeri 2177/2686).
In ogni caso con condanna di parte attrice al risarcimento dei danni provocati ai convenuti ai sensi dell'art. 96 II comma c.p.c, in conseguenza delle espressioni sconvenienti ed offensive usate nei riguardi dei Signori e . P_ Parte_2
Vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Con condanna della parte attrice alla rifusione altresì delle spese di CTU e di CTP delle parti convenute come da fatture che qui si producono – proseguendo la numerazione d cui agli atti difensivi- sub. 15: fattura 20/09/2024 Dr. e sub 16: fattura 17/09/2024 Dr. Persona_5 [...]
Con osservanza.” Per_6
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio e Parte_1 P_
esponendo: Parte_2
- di essere unico familiare di , nata a [...] il [...] e residente Persona_1
a Genova, Via D. Chiodo n. 25/A, deceduta in data 14 settembre 2022, in quanto prima cugina di nato a [...] il [...] e deceduto a Genova il Persona_7
10 ottobre 1996, marito della IGnora . Le madri di parte attrice e del IG. Per_1 CP_2
erano sorelle;
- di essersi relazionata da oltre sessant'anni unitamente con il proprio marito con la IG.ra
, sia facendole visita che supportandola nella gestione di varie incombenze;
Per_1
- che la IG.ra viveva da sola in una grande casa su due piani ed era aiutata da una Per_1
colf, Gjeline Bicay, che rendeva servizio per tre mattine alla settimana per una durata di circa tre ore al giorno;
- che per l'acquisto dei farmaci o per conIGli medici, la IG.ra faceva riferimento a Per_1
dipendente di una farmacia di Pegli, conosciuta ai tempi in cui la IGnora P_
ed il marito erano vicini di casa della famiglia Per_1 P_
- che la IG.ra aveva dichiarato a familiari ed amici di voler istituire erede l'odierna Per_1
attrice, con la quale aveva discusso di come i suoi capitali avrebbero potuto essere destinati a cause benefiche;
- che, conformemente alle sue intenzioni, la IG.ra aveva lasciato una serie di Per_1
testamenti olografi in favore della IG.ra pubblicati con atto del Notaio CP_2 Per_8
di Milano in data 13 gennaio 2023 (cfr. produzione n. 1 atto di citazione);
[...]
- che dal 2013, la IG.ra aveva iniziato a non uscire più di casa, se non per eIGenze Per_1
di natura medica;
- che dal 2014/2015 le condizioni di salute fisica e mentale della IGnora la Per_1
portarono ad un declino cognitivo, favorito da una sordità ingravescente;
- che il decadimento fisico della de cuius è visibile dalle fotografie scattate nel corso degli anni e allegate all'atto introduttivo (cfr. produzioni da 2 a 6 atto di citazione);
- che, dopo l'estate del 2015, il progressivo declino mentale aveva reso la IG.ra Per_1
non più vigile rispetto ai propri interessi e che la stessa mostrava deficit che minavano la sua persona e la sua identità;
- che, in considerazione della situazione, parte attrice e la propria figlia Controparte_4
proposero alla IG.ra di fare ricorso ad un amministratore di sostegno, che avrebbe Per_1
potuto supportarla nella cura e nella gestione del suo patrimonio;
- che, in data 22 ottobre 2015, con atto a rogito notaio la IG.ra deIGnava Per_9 Per_1
quale proprio amministratore di sostegno la figlia di parte attrice, avv. (cfr. Controparte_4
produzione n.8 atto di citazione);
- che, in data 09 novembre 2015, all'insaputa dell'avv. quest'ultima venne revocata Per_2 dall'incarico di amministratore di sostegno con contestuale deIGnazione in favore di
[...]
, collaboratore dello studio Segalerba ed attualmente socio di tale studio (cfr. Per_10
produzione n. 11 atto di citazione); - che il IG. comunicò tramite pec del 10 novembre 2015 all'Avv. l'avvenuta Per_10 Per_2
revoca dal suo incarico (cfr. produzione n.12 atto di citazione);
- che, nello scambio di pec intervenuto tra il IG. e l'Avv. quest'ultima Per_10 Per_2 esplicitò tutti i suoi dubbi sulla spontaneità e la volontarietà dell'atto stipulato e sulla mancanza di trasparenza e chiarezza di tale iniziativa (cfr. produzione n.13 atto di citazione);
- che, dopo aver chiesto alla IG.ra spiegazioni sull'accaduto, quest'ultima entrò in Per_1
stato confusionale, dicendo che tale modifica era dipesa dal fatto che i suoi commercialisti le avevano detto che la sua “amministrazione” era già tenuta da loro e che non era necessario trasferirla a Milano;
- che, nello stesso periodo, la IG.ra dovette dare seguito alla Voluntary Disclosure Per_1
in relazione al conto titoli presso la Banca Corner di Lugano;
- che, in base alla normativa allora vigente l'obbligo di VD si estendeva anche ai soggetti che erano stati delegati dal titolare delle posizioni bancarie ad operare sulle stesse;
- che e dovettero farsi carico di tale Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
formalità e scoprirono che anche le deleghe bancarie erano state revocate (cfr. produzione n.
19 atto di citazione);
- che la spese sostenuta dalla IG.ra per la Voluntary Disclosure ammonta ad € CP_2
11.292,39 (cfr. produzioni n. 20- 22 atto di citazione);
- che, nonostante le reiterate richieste (cfr. produzione n.23 atto di citazione), tale somma non
è stata mai rimborsata dal dott. ; Per_10
- che, nell'ultima parte del 2015, e suo marito si P_ Parte_2 recavano frequentemente nell'abitazione della IG.ra , dapprima per semplici Per_1
conIGli e successivamente per facilitare la consegna e la somministrazione di farmaci;
- che, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, il IG. inizio ad escludere la IG.ra Pt_2 CP_2
da ogni rapporto con la cugina;
- che per la IG.ra divenne sempre più difficile mantenere i contatti con la IGnora CP_2
; Per_1
- che, in data 19 febbraio 2016, la IG.ra sottoscrisse in un unico contesto i seguenti Per_1
atti: nomina di e di quali procuratori generali (cfr. P_ Parte_2
produzione n.24 atto di citazione), deIGnazione di e di P_ Parte_2
quali amministratori di sostegno (cfr. produzione n. 25 atto di citazione) e testamento pubblico in favore di e;
P_ Parte_2 - che, nessuno di questi atti è stato reso noto ai familiari, che ne hanno scoperto l'esistenza solo a partire dal 2021, dopo che l'avv. effettuò un controllo tramite visura Per_2
immobiliare su alcune proprietà della IGnora , dalla quale emerse la vendita dei Per_1
due immobili di Via Ausonia, effettuata dai IGnori e in forze di procura Pt_4 Pt_2
generale allegata;
- che, nonostante il progressivo degrado delle condizioni mentali della IG.ra , non Per_1 risulta che dal novembre 2015 all'aprile 2021 sia mai stata attivata dai IG.ri , né dai Per_10
coniugi la loro nomina quali amministratori di sostegno, davanti al Giudice Parte_5
Tutelare di Genova;
- che, l'ultima volta che la IGnora ha potuto vedere la cugina è stato nel dicembre CP_2
2019, allorché si recò a Genova con il nipote per farle gli auguri di buon Parte_6
Natale e portarle un regalo per le feste;
- che, in quell'occasione, sebbene la visita fosse stata preannunciata tramite la domestica parte attrice ed il IG. si trovarono a suonare inutilmente il campanello per CP_6 Pt_6 quasi un'ora, chiedendo anche l'intervento della vicina di casa IGnora e, solo Parte_7
quando se ne stavano andando, riuscirono a farsi sentire ed accogliere nella casa della cugina;
- che, durante quella visita, la IG.ra era apparsa sempre più dimessa e confusa;
Per_1
- che, in data 16 aprile 2021, i IG.ri , senza avvisare i familiari, chiesero il Parte_5 ricovero della IG.ra all'Ospedale San Martino di Genova, adducendo un presunto Per_1
stato febbrile ed una presunta infezione da Covid -19;
- che, in data 20 aprile 2021, la paziente è stata dimessa e trasferita all'insaputa dei familiari nella RSA Valpolcevera a Pontedecimo;
- che, in data 22 aprile 2021, l'avv. chiedeva informazioni alla cancelleria del Giudice Per_2
tutelare circa la pendenza di un procedimento di Amministrazione di Sostegno e che il giorno successivo la stessa ricevette la comunicazione che in tale data era risultato il deposito nella cancelleria del Giudice tutelare di un ricorso della IG.ra per la Per_1
nomina di un amministratore di sostegno (cfr. produzione n. 27 atto di citazione);
- che il ricorso per la nomina definitiva dell'Ads era stato depositato per delega rilasciata all'avv. Michela Botteri da parte della IG.ra uale procuratore generale;
P_
- che la nomina provvisoria e definitiva dell'Ads erano entrambe avvenute senza la presenza della IG.ra , che non è stata vista dal Giudice tutelare presso la struttura e non è Per_1
stata neppure condotta in Tribunale;
- che non risulta che i IG.ri , a seguito della nomina ad Ads della prima, abbiano Parte_5
restituito la procura generale e abbiano presentato un conto dell'attività da loro resa in qualità di procuratori generali;
- che, successivamente alla morte della IG.ra , la IG.ra ha chiesto la Per_1 P_
pubblicazione del testamento pubblico redatto a suo favore (cfr. produzione n. 30 atto di citazione).
Sulla base di quanto sopra esposto, ha citato in giudizio i IGnori Parte_1 P_ Pt_2
per chiedere la dichiarazione di annullamento del sopra citato testamento e degli altri atti sottoscritti il 19 febbraio 2016 per le motivazioni di cui nell'atto di citazione, nonché il rendiconto di tutte le attività svolte dai convenuti, il tutto con ogni risarcimento e restituzione. La IG.ra inoltre, CP_2
ha contestato il rendiconto periodico ed il rendiconto finale resi nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, facendo salvo ogni suo diritto di opposizione.
Si sono costituiti in giudizio e contestando totalmente le difese P_ Parte_2
avversarie e i documenti con esse prodotti.
In particolare, i convenuti hanno esposto:
- che il padre della IG.ra ed il IG. erano colleghi di lavoro presso Ansaldo P_ CP_2
Genova;
- che, per tale motivo, le famiglie e avevano iniziato a frequentarsi a partire P_ CP_2 dall'inizio degli anni Cinquanta;
- che le famiglie trascorrevano spesso la domenica insieme anche a dai genitori Per_11
della IG.ra e si univano in occasione delle vacanze estive e natalizie;
Per_1
- di aver frequentato e , figli della IG.ra ; Pt_8 Per_12 Per_1
- di aver supportato la IG.ra a seguito della perdita dei figli della stessa e Per_1 Pt_8
; Per_12
- di aver trascorso numerosi fine settimana con la IG.ra e la madre della IG.ra Per_1
come dimostrano le fotografie prodotte (cfr. produzione n.2 comparsa di costituzione P_
e risposta);
- che ha redatto un diario dei ricordi delle cene e/o dei pranzi tenuti presso la sua P_
dimora (cfr. produzione n.3 comparsa di costituzione e risposta);
- che non risulta ai IG.ri e che la famiglia si recasse così spesso dalla P_ Pt_2 CP_2
IG.ra ; Per_1
- che non corrisponde al vero che l'avv. si sia occupata delle questioni legali relative Per_2 agli appartamenti della de cuius, in quanto quest'ultima si rivolgeva all'UPPI di Genova
(unione piccoli proprietari immobiliari); - che il primo testamento (18 agosto 2003) è stato redatto dalla IG.ra qualche Per_1
giorno dopo la morte della figlia e che, pertanto, è presumibile che la famiglia Per_12
abbia approfittando della debolezza emotiva della de cuius ai fini della CP_7
redazione del testamento;
- che il secondo testamento (21.10.2004) utilizza termini sconosciuti alla IG.ra che Per_1
aveva frequentato solo le scuole medie, circostanza che fa supporre che il testamento non sia il frutto della volontà della Signora ma sia stato suggerito da un legale;
Per_1
- che nel terzo testamento redatto nel gennaio 2015 viene sinteticamente indicata come erede universale l'odierna attrice e viene revocata la nomina del marito e della figlia dell'attrice;
- che tutti i testamenti menzionati ex adverso sono stati revocati dal testamento olografo del
01 dicembre 2015, con il quale la de cuius annulla espressamente i precedenti scritti rilasciati a e nomina quale erede (cfr. produzione n. Parte_9 P_
6 comparsa di costituzione e risposta);
- che il 22 ottobre 2015, senza alcun preavviso, parte attrice con sua figlia si recavano unitamente al notaio presso il domicilio della IG.ra , per farle firmare Per_13 Per_1
una dichiarazione anticipata di deIGnazione di ADS, in favore dell'avv. Per_2
- che la IG.ra sottoscriveva tale dichiarazione, ma il giorno successivo telefonava Per_1
alla dott.ssa comunicandole di aver fatto una scemenza e riferendole che, a causa di P_ quell'atto firmato, aveva paura che i cugini di Milano la chiudessero in una casa di cura;
- che i coniugi la tranquillizzavano e le conIGliavano di recarsi presso lo studio P_ Pt_2
; Controparte_8
- che la prospettazione fatta da controparte (a pagina 8, 9, 10 e 11 dell'atto di citazione) risulta fantasiosa, sotto il profilo delle motivazioni che hanno portato alla diminuzione dei rapporti che tra la famiglia di parte attrice (compresa quest'ultima) e la de cuius;
- che, per tali ragioni, i rapporti con i convenuti si rafforzavano visto che da anni i coniugi e i occupavano delle necessità della IG.ra ; Pt_2 P_ Per_1
- che la IG.ra , pertanto, decideva di nominare sua erede e di recarsi Per_1 P_
dal notaio per formalizzare definitivamente le proprie volontà; Pt_3
- che il notaio prima di procedere alla redazione di qualsiasi atto, suggeriva alla IG.ra Pt_3
di recarsi da un neurologo per ottenere una certificazione in merito alla sua Per_1
capacità di testare;
- che il dott. effettuava una prima visita della IG.ra in data Persona_14 Per_1
19.12.2015 ed effettuava ulteriori visite, come si evince dalla relazione prodotta (cfr. produzione n.7 comparsa di costituzione e risposta); - che, dalla lettura di tale relazione medico legale, emerge la volontà della de cuius di nominare come erede e, in caso di premorienza di quest'ultima, il marito IG. P_
; Parte_2
- che la ricostruzione di parte attrice in relazione alla colf IG.ra risulta non Tes_1
corrispondente al vero;
- che la IG.ra si occupava solo della gestione quotidiana e della cura estetica della IG.ra Tes_1
e spesso non rendeva conto in maniera puntuale delle spese sostenute;
Per_1
- che, per tali ragioni, la IG.ra chiamava la zia tutti i giorni e verificava che tutto P_
procedesse normalmente e si recava tutti i fine settimana a casa della zia accompagnata dal marito;
- di aver sottoscritto nel novembre 2011 accordo conciliatorio con la IG.ra (cfr. Tes_1
produzione n.8 comparsa di costituzione e risposta);
- che, con riferimento alle spese sostenute per la procedura di voluntary disclosure, i convenuti intendono rimborsare le spese affrontate da parte attrice e che risultano documentate;
- che la dott.ssa ha richiesto al Giudice tutelare di essere nominata amministratrice di P_
sostegno (cfr. produzione n.9 comparsa di costituzione e risposta), conformemente alla volontà della de cuius;
- che i IG.ri , su richiesta della IG.ra , hanno provveduto a vendere gli P_ Pt_2 Per_1
immobili di via Ausonia e che le vendite sono state effettuate ai prezzi di mercato;
- che, per quanto riguarda l'immobile di , si trattava di una abitazione su due piani in Per_11
stato di totale abbandono (cfr. produzione n. 10 comparsa di costituzione e risposta), che doveva essere dismessa per evitare ulteriore aggravio di spese e continui problemi di amministrazione.
Sulla base di tutto quanto esposto, i IGnori e hanno chiesto che vengano respinte le P_ Pt_2
domande sia di annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 sia degli atti di deIGnazione di a.d.s. così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per asserita incapacità di testare (artt. 591 e 428 c.c.).
Hanno chiesto, inoltre, che vengano respinte le domande svolte in via subordinata da parte attrice, poiché improcedibili in fatto ed in diritto.
Hanno chiesto che venga respinta la domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione di beni mobili, immobili e risarcitoria e, in via gradata, che venga dato atto della disponibilità dei convenuti al versamento di quanto dovuto per la voluntary disclosure. Infine, in via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto che venga ordinata a totali cura e spese di parte attrice, la cancellazione della nota del 14 marzo 2023 sui Registri Immobiliari iscritta ai n.ri
2405/1990 con cui è stata trascritta contro la IGnora domanda giudiziale di P_
impugnazione del testamento pubblico a rogito Notaio , in data 19 febbraio 2016. Con Per_15 condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La causa dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata istruita mediante il deposito ed acquisizione di documenti ex art. 210 e 231 c.p.c. e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 04 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe.
La causa dopo il deposito delle difese finali è stata trattenuta in decisione dal Collegio
*****
La domanda di annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale per asserita incapacità ex art. 591 c.c. e 428 c.c.
L' attrice assume l' invalidità degli atti a rogito Notaio del 19/2/2016 - testamento pubblico Pt_3
con il quale è stata nominata unica erede di , dichiarazione di P_ Persona_1
deIGnazione dei convenuti quali futuri amministratori di sostegno di e procura Persona_1
generale conferita da in favore dei convenuti – per asserita incapacità naturale della Persona_1
de cuius.
L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate ( in senso conforme Cass. n.
5620/1995; Cass. n. 1444/2003; Cass. n. 9081/2010 ).
L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere,
a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere ( in senso conforme Cass. n. 9081/2010 ).
L' attrice era quindi tenuta a fornire la prova che i tre atti compiuti dalla de cuius davanti al Notaio erano stati redatti in un momento in cui era assolutamente incapace di Pt_3 Persona_1
autodeterminarsi o era priva della coscienza di quello che stava facendo.
L' onere probatorio non è stato adempiuto ed anzi i risultati dell' istruttoria documentale e tecnica smentiscono gli assunti di Controparte_2
La certificazione del dott. in data 30/1/2016 prodotta dai convenuti e verosimilmente Persona_14
richiesta con il dovuto scrupolo e la normale diligenza/prudenza dal Notaio che da lì a poco avrebbe redatto i tre atti impugnati dall' attrice attesta che alla fine dell' anno 2015/inizi Persona_1 dell' anno 2016 era una persona che pur avendo 86 anni era integra sotto il profilo psichico/organico ed era quindi capace di testare.
La valutazione del dott. è stata confermata dal c.t.u. Dott. il quale con Per_14 Persona_16
articolate e pertinenti valutazioni e motivazioni ha accertato, anche sulla base di una attenta valutazione del testamento olografo redatto dalla de cuius il 1/12/2025 ( prodotto dai convenuti ):
“che la IG.ra ha presentato nell'ultima parte della sua vita un decadimento cognitivo la Per_1
cui prima menzione in ordine di tempo è contenuta nel documento sopra elencato al n. 7
(2/10/2015), in cui si riportano fra l'altro: “Gravi turbe della memoria a breve termine”, “Grave stato ansioso”. “MMS test 22,8/30” (NB: i valori normali di questo test andavano secondo la normativa di quell'epoca da 24/30 a 30/30), “Terapia in atto: …(omissis)…Donepezil 10mg una compressa” (tale terapia non era poi ricompresa in quella prescritta all'esito della visita); che la certificazione successiva è quella sopra elencata al n. 9 (30/1/2016). In questa complessa e articolata relazione si citano fra l'altro una nutrita serie di test neuropsicologici risultati nella norma (fra cui MMSE=28,8/30) con l'eccezione del “Rey auditory verbal learning test MLT” e del test del “Raccontino” (entrambi sono test che indagano la memoria), che hanno fornito un punteggio inferiore alla norma. La neuropsicologa che ha eseguito i test poneva diagnosi di
“amnestic Mild Cognitive Impairment” ed il neurologo che estendeva la relazione giudicava conservata la capacità di testare della IG.ra . La valutazione neuropsicologica Per_1
successiva è poi di due anni dopo (2018, cfr. documento sopra elencato al n. 11) quando il test
MMSE fornì il punteggio, ampiamente deficitario, di 15/30. Il deterioramento cognitivo continuò quindi a permanere e peggiorare, come dimostrato dai documenti sopra elencati ai nn. 12 e 13
(anno 2019) nonché 14 e 15 (anno 2021), tutti indicativi di demenza conclamata;
che per quanto riguarda il periodo immediatamente precedente il 19/2/2016, le due certificazioni sopra citate ( ottobre 2015 e gennaio 2016 ) evidenziano la presenza di un deterioramento che verosimilmente si manteneva entro limiti piuttosto modesti, infatti il test MMSE=22,8/30 del 2 ottobre è appena sotto il limite inferiore della normalità e indicativo di un deterioramento di grado lieve. Così pure la diagnosi di “amnestic MCI” formulata dalla dott.ssa nel gennaio 2016 è Per_17 indicativa di un deterioramento di grado lieve, infatti “MCI” sta per “Mild Cognitive Impairment” cioè “deterioramento cognitivo lieve”. Un'ulteriore evidenza dello stato cognitivo solo moderatamente compromesso proviene dall'analisi del testamento del 1° dicembre 2015, anch'esso prossimo alla data del 19/2/2016. Come sopra evidenziato, l'analisi della scrittura olografa di questo testamento indica uno stato cognitivo normale (punteggio COGITAT) o solo lievemente compromesso (indice della scrittura e percentuale di parole errate;
che la dottrina della psichiatria forense sostiene che la capacità di testare è una capacità elementare, che viene mantenuta fino a gradi di demenza molto elevati. Ad esempio vedasi U.
FO (Trattato di Psichiatria Forense, UTET, Torino 2015, pag. 738): “[l'incapacità di testare] può essere determinata o da un'infermità mentale vera e propria ovvero da altre cause transitorie;
deve in ogni caso essere grave e tanto intensa da togliere al testatore la capacità di intendere il IGnificato del suo atto o di manifestare liberamente quella (e non altra) volontà nel momento di redazione della scheda testamentaria”; “…la capacità di testare non è esclusa da una qualsiasi alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma solo da una causa, anche transitoria, che rende il soggetto incapace di intendere o di volere nel momento della redazione del testamento”;
“per giudicare della nullità di un testamento si adotta un criterio restrittivo e rigido , in quanto generalmente si tratta di un atto che, concettualmente e formalmente, implica attività mentali semplici ed elementari, se e quando le disposizioni in esso contenute sono essenziali e di immediata
e comune espressione”. Si deve quindi concludere che alla data del 19/2/2016 la IG.ra Per_1
conservava intatta la sua capacità di intendere e volere, in particolare di disporre per testamento”.
Dagli atti e documenti di causa non emergono pertanto elementi per ritenere che il 19/2/2016
[...]
si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, in uno stato di totale incapacità di Per_1
intendere o di volere ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 428 c.c. e dall' art. 591, secondo comma, n. 3) c.c. anche perché gli atti compiuti alcuni mesi prima – iniziale deIGnazione di quale eventuale futuro amministratore di sostegno in data 22/10/2015 e successiva Controparte_4
revoca di tale deIGnazione e nomina quale futuro amministratore di sostegno del proprio commercialista in data 9/11/2015 tramite atti redatti dallo stesso Notaio e redazione del Per_13
testamento olografo del 1/12/2015 – dimostrano che aveva la piena consapevolezza Persona_1
e coscienza di ciò che stava compiendo e manifestava anche la volontà di revocare atti che riteneva non più conformi ai propri interessi e al proprio desiderio di nominare quali amministratori di sostegno persone che le erano più vicine in quanto residenti o domiciliate a Genova a differenza dell' attrice residente a [...].
Ne consegue che la domanda di annullamento degli atti compiuti da il 19/2/2016 Persona_1 deve essere rigettata perché all' epoca la de cuius era soltanto affetta da un iniziale deterioramento cognitivo di grado lieve che non comprometteva affatto la sua capacità di testare e di compiere atti negoziali unilaterali ex art. 591 c.c. e 428 c.c. atteso che tale stato di salute non la privava in modo assoluto della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
La domanda di annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per effetto di asseriti errore, violenza e/o dolo ex art. 624 c.c.
L' attrice assume in via subordinata che gli atti compiuti dalla de cuius il 19/2/2016 ed in particolare il testamento pubblico sarebbero il frutto di un' attività di inganno e captazione della volontà posta in essere dai convenuti dopo l' estate e negli ultimi mesi del 2015 per indurre
[...]
a cambiare e revocare le precedenti disposizioni testamentarie in favore dell' attrice Per_1
suscitando in lei false rappresentazioni della realtà e orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano, di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore ( in senso conforme Cass. n. 14011/2008; Cass. n. 4653/2018; Cass. n. 25521/2023; Cass.
n. 26519/2024 ).
Il c.t.u. ha affermato che la de cuius a causa dell' iniziale stato di decadimento cognitivo, seppure lieve, che l' affliggeva avrebbe potuto, in astratta ipotesi, essere soggetta a captazione della volontà mediante mezzi fraudolenti idonei a trarla in inganno.
L' attrice ha quindi chiesto che la causa venga rimessa sul ruolo per assumere le prove orali dedotte allo scopo.
Il Collegio condivide l' ordinanza del G.I. in data 8/7/2024 di rigetto delle istanze istruttorie di prova orale atteso che le circostanze di fatto oggetto delle deduzioni istruttorie di prova orale di parte attrice, a parte l' irrilevanza di quelle risalenti a molti anni prima rispetto alla redazione del testamento pubblico e di quelle successive all' epoca di redazione del testamento impugnato, non integrano la fattispecie dei mezzi fraudolenti idonei - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - a trarre in inganno suscitando in lei false Persona_1
rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
In particolare quanto ai capitoli di prova espressamente richiamati nelle note scritte di precisazione delle conclusioni quelli da 15) a 17) anche se confermati non dimostrerebbero una condotta volta a trarre in inganno la de cuius, i capitoli da 40) a 50) nulla dimostrano con riferimento agli atti compiuti nel febbraio 2016 avendo ad oggetto le circostanze relative alla deIGnazione e successiva revoca della persona indicata come amministratore di sostegno nel mese di ottobre/novembre 2015
e al più proverebbero che aveva ripensato alla prima nomina e deciso di revocarla Persona_1
individuando come persona che si sarebbe dovuta occupare dei suoi affari in caso di incapacità il commercialista che la seguiva da tempo e di cui evidentemente si fidava maggiormente anche perché aveva lo studio a Genova, i capitoli 52), 54), 55) anche se confermati non dimostrerebbero una condotta fraudolenta dei convenuti.
La domanda subordinata di annullamento del testamento ex art. 624 c.c. e degli atti compiuti il
19/2/2016 deve pertanto essere rigettata. Ne consegue che, una volta rigettate le domande di annullamento proposte dall' attrice, deve essere dichiarata la piena validità ed efficacia di tutti gli atti notarili stipulati in data 19.02.2016 dalla
Signora davanti il Notaio . Persona_1 Pt_3
La domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione dei beni mobili, immobili e risarcitoria per asserita esistenza di danno emergente, lucro cessante e perdita di chances
Le domande devono essere rigettate perché non essendo l' erede testamentaria Parte_1
di non ha alcun titolo per chiedere il rendimento dei conti ai convenuti né per Persona_1
chiedere la restituzione del patrimonio ereditario spettante unicamente all' erede testamentaria e/o il risarcimento dei danni. P_
La domanda di condanna di al pagamento in favore di della P_ Controparte_2 somma di € 11.292,39 a titolo di rimborso delle sanzioni pagate per regolarizzare fiscalmente in conformità con la Voluntary Disclosure dell'anno 2015
La domanda deve essere rigettata perché non è stata adeguatamente provata nel corso del giudizio atteso che non vi è coincidenza di cifre tra quanto esposto nella nota dello studio Spada Partners del
25/10/2016 ( doc. 56 di parte attrice: importo richiesto pari ad € 11.292,309 ) e quanto risulta dalla e-mail del 2/10/2018 ( doc. 56.2 di parte attrice: importo pari ad € 10.150,40 per il pagamento di una nota proforma del 3/10/2018 non prodotta in giudizio ) dalla quale peraltro non si evince in alcun modo che sia stato fatto un pagamento in favore dello studio che si era occupato della pratica di Voluntary Disclosure dell'anno 2015: in ogni caso il doc. 56.2 dimostra al più un addebito di un bonifico sul conto del cliente “ e non già un pagamento eseguito Controparte_9 da parte dell' attrice.
Spese legali, di ctu e di ctp
Le spese legali seguono la soccombenza dell' attrice e sono liquidate in conformità al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche: onorari corrispondenti ai minimi tariffari per le cause di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00 tenuto conto di quanto esposto dall' attrice a pagina
21 dell' atto di citazione circa il valore del patrimonio della de cuius e quindi nei seguenti termini senza l' aumento del 30% richiesto attesa l' unica difesa in relazione a posizione del tutto analoghe dei due convenuti:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.568,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 11.436,00
Fase decisionale, valore minimo: € 6.771,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 24.668,00
Le spese devono essere distratte in favore del difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario
Le spese della c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo dell' attrice soccombente.
L' attrice deve essere condannata altresì al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute dai convenuti e documentate pari ad € 2.440,00
Richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda e richiesta ex art. 96 c.p.c.
Il rigetto delle domande di parte attrice comporta ex art. 2668, secondo comma, c.c. l' obbligo per il
Tribunale di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale agli uffici provinciali del Territorio competenti ( Conservatoria dei Registri Immobiliari di Biella: nota trascritta ai numeri 2405/1990; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova: nota trascritta ai numeri 9699/7659; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo: nota trascritta ai numeri
2177/2686 ).
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' attrice ai sensi dell' art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione collegiale pronunciando in via definitiva così provvede
RIGETTA le domande svolte dall'attrice di annullamento del testamento pubblico 19 Parte_1
febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per asserita incapacità ex artt. 591 e
428 c.c. poiché infondate in fatto ed in diritto;
RIGETTA le domande svolte in via subordinata dall'attrice di annullamento del Parte_1
testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per effetto di asseriti errore, violenza e/o dolo perché infondate in fatto ed in diritto;
DICHIARA la piena validità ed efficacia di tutti gli atti notarili stipulati in data 19.02.2016 da Persona_1
davanti il Notaio Pt_3
RIGETTA la domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione dei beni mobili, immobili e risarcitoria per asserita esistenza di danno emergente, lucro cessante e perdita di chances perché infondate in fatto ed in diritto;
RIGETTA la domanda di condanna di al pagamento in favore di della somma P_ Controparte_2 di € 11.292,39 a titolo di rimborso delle sanzioni pagate per regolarizzare fiscalmente in conformità con la Voluntary Disclosure dell'anno 2015 perché non provata;
ORDINA
a cura e spese di parte attrice, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta contro i convenuti presso gli uffici provinciali del Territorio competenti ( Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Biella: nota trascritta ai numeri 2405/1990; Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Genova: nota trascritta ai numeri 9699/7659; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo: nota trascritta ai numeri 2177/2686 );
PONE le spese della c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo di parte attrice;
CONDANNA a rimborsare a e le Parte_1 P_ Parte_2 spese legali del giudizio liquidate in € 24.668,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Enrico Bottaro che si è dichiarato antistatario, nonché le spese di c.t.p. nella misura pari ad € 2.440,00
Così deciso in Genova l' 8 Gennaio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Roberto Bonino Dott.ssa Ada Lucca
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott. Roberto Bonino Giudice relatore
Dott. Mirko Parentini Giudice
riuniti in Camera di ConIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2449 /2023 promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avvocato ANNA CARABELLI e l'Avvocato LUCA GIOVANNI MARIA COLOMBO;
Attore contro
c.f. elettivamente domiciliata in VIA BRIGATA P_ CodiceFiscale_2
LIGURIA, 1/21 16121 GENOVA presso l'Avvocato BOTTARO ENRICO;
, c.f. elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 CodiceFiscale_3
BRIGATA LIGURIA, 1/21 16121 GENOVA presso l'Avvocato BOTTARO ENRICO;
Convenuti
******
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice Parte_1
“da intendersi formulate senza accettazione del contraddittorio su qualsiasi eventuale domanda nuova proposta da controparte:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe tutte le declaratorie occorrenti ed opportune, così giudicare:
IN PRINCIPALITA' - Accertare e dichiarare l'annullamento ex artt. 591 e 428 c.c. del testamento pubblico del 19 febbraio 2016 effettuato dalla IGnora in favore della IGnora così Persona_1 P_ come anche della procura generale e dell'atto di deIGnazione di Amministratore di Sostegno sottoscritti nella medesima data, in quanto firmati in stato di incapacità di intendere e di volere della IGnora (art. 428 c.c.). Accertare e dichiarare altresì l'annullamento di ogni Persona_1
atto e/o contratto stipulato in esecuzione della predetta procura, fatti salvi i diritti dei terzi.
- Respingere tutte le domande avanzate, in via riconvenzionale, dai IGnori e nella loro P_ Pt_2
comparsa di costituzione e risposta, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.
IN SUBORDINE
- Accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 624 c.c. del testamento pubblico del 19 febbraio
2016 effettuato dalla IGnora in favore della IGnora così come Persona_1 P_ anche della procura generale e dell'atto di deIGnazione di Amministratore di Sostegno sottoscritti nella medesima data, in quanto firmati dalla IGnora per errore, violenza e/o dolo Per_1
indotti dai IGnori e . Accertare e dichiarare altresì P_ Parte_2
l'annullamento di ogni atto e/o contratto stipulato in esecuzione della predetta procura, fatti salvi i diritti dei terzi.
IN OGNI CASO
- Condannare la IGnora e il IGnor a rendere il conto P_ Parte_2 dell'attività da loro svolta in qualità di procuratori generali giusta atto del 19 febbraio 2016.
- Condannare la IGnora e il IGnor alla restituzione di tutti i P_ Parte_2
beni mobili (comprensivi di denaro, argenteria e gioielli) e immobili (incluso il valore di quelli già alienati in virtù di procura generale e della nomina quale Ads ed incluse dazioni di denaro e/o altro ricevute in precedenza) e risarcimenti in favore della IGnora quale erede della Controparte_2
IGnora come da atto di pubblicazione di testamento olografo del 13 gennaio Persona_1
2023, con interessi e rivalutazione.
- Condannare la IGnora al risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e P_
del danno da perdita di chances derivati dalla smobilitazione del portafoglio di investimenti della IGnora e dal successivo reinvestimento in diverso portafoglio, nonché da vendite Persona_1
immobiliari effettuate a prezzi inferiori a quelli di mercato, con interessi e rivalutazione.
IN VIA GRADATA
e per il denegato caso in cui le domande formulate non dovessero trovare accoglimento:
- Condannare la IGnora al pagamento in favore della IGnora P_ Controparte_2 della somma di € 11.292,39 a titolo di rimborso delle sanzioni pagate per regolarizzare fiscalmente in conformità con la Voluntary Disclosure dell'anno 2015 le deleghe che la IG.ra aveva Per_1
richiesto di assumere presso la Banca Cornér di Lugano.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, nonché spese di CTU e CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si formulano le seguenti richieste:
1. Acquisire, ove occorrente, il fascicolo d'ufficio relativo al procedimento R.G. 3437/21 Vol. Giur.
Tribunale di Genova.
2. Ammettere le prove per testi (con i testi ivi indicati) dedotte sub capp. da 1 a 63 al paragrafo 3° della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 2 ottobre 2023, capitoli da intendersi qui integralmente ritrascritti per non appesantire le presenti note di trattazione.
3. Ordinare l'esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei seguenti documenti:
- Banca Intesa Sanpaolo, Viale Carbonara 37/a – Genova di rilascio di tutti gli estratti del conto corrente 1000/13040 dal 1 gennaio 2013 ad oggi, nonché tutta la documentazione riguardante eventuali altri conti correnti intestati e/o cointestati alla IGnora , depositi titoli e/o Persona_1 altri investimenti e/o l'esistenza di una cassetta di sicurezza.
- Via Aldo Fabrizi n. 9 – Roma di rilascio di copia della polizza Controparte_3
DP11 DOUBLE PRESTIGE N. 2304407, nonché di tutta la documentazione - anche periodica- riguardante la medesima, dall'apertura della posizione e sino alla sua chiusura, incluso il saldo maturato e l'importo corrisposto alla IGnora /o a terzi. P_
- Banca Generali Private s.p.a., Via Niccolò Machiavelli n. 4 – Trieste di rilascio di copia del contratto stipulato in relazione alla posizione n. 1429057 intestata alla IG. e di tutta la Per_1
documentazione -anche periodica riguardante la posizione medesima, dalla sua apertura e sino alla sua chiusura, incluso il saldo maturato e l'importo corrisposto alla IGnora e/o a terzi P_
soggetti tutti che hanno dichiarato che daranno seguito all'esibizione solo su ordine dell'Autorità
Giudiziaria.
4. Disporre rogatoria internazionale volta ad ottenere la consegna da parte della Banca Corner di
Lugano, dei documenti richiesti come da nostra lettera sub doc. 62 e non trasmessi dalla Banca, al fine di verificare l'avvenuto rilascio di tutte le deleghe (peraltro quella della IG.ra e del CP_2 IG. hanno la stessa data e quella di è datata l'anno successivo).. Per_2 Controparte_4
5. Ordinare ai IG.ri e l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di tutta la P_ Pt_2
documentazione medica della IG. dal 2013 fino al suo decesso. Per_1
6. Ordinare alla IGnora e al IGnor il rendimento del conto della gestione da loro P_ Pt_2
effettuata in qualità di procuratori generali. 7. Ammettersi ai sensi dell'art. 184 bis i documenti allegati alla relazione del nostro CT di parte
(Opuscolo “La certificazione medica” del 2018, Modello piano terapeutico, Parere specialistico
Dott. Parere pro veritate grafologa Dott.ssa ), poiché documenti nuovi Persona_3 Per_4
riferiti a questioni emerse per la prima volta nel corso delle operazioni peritali e decise dal CTU.
8. Ordinare ai IGnori e di esibire in giudizio, ex art. 210 c.p.c., l'originale del P_ Pt_2 testamento 1 dicembre 2015, con ogni riserva istruttoria all'esito dell'esibizione, inclusa eventuale
CTU grafologica
- In ogni caso, ove riproposte in conclusioni, ci opponiamo all'ammissione delle prove dedotte ex adverso per i motivi di cui alle pagg. 9 e 10 della nostra memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c. ed in denegato caso di loro ammissione chiediamo di essere abilitati alla prova contraria con la teste ”. Testimone_1
Per parte convenuta e : P_ Parte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: respingere le domande svolte dall'attrice sia di Parte_1
annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per asserita incapacità di testare (artt. 591 e 428 c.c.) poiché inammissibili, improcedibili, e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
parimenti: respingere le domande svolte in via subordinata dall'attrice sia di Parte_1
annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per effetto di asseriti errore, violenza e/o dolo (art 624 c.c.) poiché inammissibili, improcedibili, e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
dando atto della piena validità ed efficacia di tutti gli atti notarili stipulati in data 19.02.2016 dalla
Signora davanti il Notaio;
Persona_1 Pt_3
sempre in via principale: respingere la domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione dei beni mobili, immobili e risarcitoria per asserita esistenza di danno emergente, lucro cessante e perdita di chances poiché inammissibili, improcedibili, e/o infondate in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
in via gradata: dare atto della disponibilità dei Signori e al versamento Parte_2 P_ di quanto risulterà effettivamente dovuto per la VD a seguito dell'accertamento dell'effettiva imputazione degli assets per cui è stata richiesta ed attuata la procedura di collaborazione volontaria;
in via istruttoria: ci si rimette a Giustizia in ordine alla richiesta di acquisizione del fascicolo RVG.
3437/2021 nonché dell'esibizione dei fascicoli sanitari rilevando come detta richiesta sia comunque del tutto ultronea vista la chiarezza espositiva dei fatti riportata da parte convenuta;
sempre in via istruttoria: ci si rimette a Giustizia in ordine alla richiesta di esibizione degli estratti conto di Banca Intesa, Banca Generali ed vista la chiarezza espositiva dei Controparte_3
fatti riportata da parte convenuta e la conseguente non necessità di detta esibizione;
ancora in via istruttoria: ci si oppone all'accoglimento di tutte le tardive ed inammissibili richieste di parte attrice e di cui meglio alle note scritte 4 luglio 2024; ove il Collegio ritenesse di ammettere la parte attrice alla prova orale, ammettere le prove orali dedotte dalle parti convenute nelle memorie n° 2 e 3 ex art. 183 sesto comma c.p.c., da intendersi qui ripetute e trascritte;
in via riconvenzionale: si chiede che venga ordinata, a totali cura e spese di parte attrice, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta contro gli odierni convenuti presso gli uffici provinciali del Territorio competenti (Biella: nota iscritta ai numeri 2405/1990, Genova: nota iscritta ai numeri 9699/7659 e Cuneo: nota iscritta ai numeri 2177/2686).
In ogni caso con condanna di parte attrice al risarcimento dei danni provocati ai convenuti ai sensi dell'art. 96 II comma c.p.c, in conseguenza delle espressioni sconvenienti ed offensive usate nei riguardi dei Signori e . P_ Parte_2
Vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
Con condanna della parte attrice alla rifusione altresì delle spese di CTU e di CTP delle parti convenute come da fatture che qui si producono – proseguendo la numerazione d cui agli atti difensivi- sub. 15: fattura 20/09/2024 Dr. e sub 16: fattura 17/09/2024 Dr. Persona_5 [...]
Con osservanza.” Per_6
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio e Parte_1 P_
esponendo: Parte_2
- di essere unico familiare di , nata a [...] il [...] e residente Persona_1
a Genova, Via D. Chiodo n. 25/A, deceduta in data 14 settembre 2022, in quanto prima cugina di nato a [...] il [...] e deceduto a Genova il Persona_7
10 ottobre 1996, marito della IGnora . Le madri di parte attrice e del IG. Per_1 CP_2
erano sorelle;
- di essersi relazionata da oltre sessant'anni unitamente con il proprio marito con la IG.ra
, sia facendole visita che supportandola nella gestione di varie incombenze;
Per_1
- che la IG.ra viveva da sola in una grande casa su due piani ed era aiutata da una Per_1
colf, Gjeline Bicay, che rendeva servizio per tre mattine alla settimana per una durata di circa tre ore al giorno;
- che per l'acquisto dei farmaci o per conIGli medici, la IG.ra faceva riferimento a Per_1
dipendente di una farmacia di Pegli, conosciuta ai tempi in cui la IGnora P_
ed il marito erano vicini di casa della famiglia Per_1 P_
- che la IG.ra aveva dichiarato a familiari ed amici di voler istituire erede l'odierna Per_1
attrice, con la quale aveva discusso di come i suoi capitali avrebbero potuto essere destinati a cause benefiche;
- che, conformemente alle sue intenzioni, la IG.ra aveva lasciato una serie di Per_1
testamenti olografi in favore della IG.ra pubblicati con atto del Notaio CP_2 Per_8
di Milano in data 13 gennaio 2023 (cfr. produzione n. 1 atto di citazione);
[...]
- che dal 2013, la IG.ra aveva iniziato a non uscire più di casa, se non per eIGenze Per_1
di natura medica;
- che dal 2014/2015 le condizioni di salute fisica e mentale della IGnora la Per_1
portarono ad un declino cognitivo, favorito da una sordità ingravescente;
- che il decadimento fisico della de cuius è visibile dalle fotografie scattate nel corso degli anni e allegate all'atto introduttivo (cfr. produzioni da 2 a 6 atto di citazione);
- che, dopo l'estate del 2015, il progressivo declino mentale aveva reso la IG.ra Per_1
non più vigile rispetto ai propri interessi e che la stessa mostrava deficit che minavano la sua persona e la sua identità;
- che, in considerazione della situazione, parte attrice e la propria figlia Controparte_4
proposero alla IG.ra di fare ricorso ad un amministratore di sostegno, che avrebbe Per_1
potuto supportarla nella cura e nella gestione del suo patrimonio;
- che, in data 22 ottobre 2015, con atto a rogito notaio la IG.ra deIGnava Per_9 Per_1
quale proprio amministratore di sostegno la figlia di parte attrice, avv. (cfr. Controparte_4
produzione n.8 atto di citazione);
- che, in data 09 novembre 2015, all'insaputa dell'avv. quest'ultima venne revocata Per_2 dall'incarico di amministratore di sostegno con contestuale deIGnazione in favore di
[...]
, collaboratore dello studio Segalerba ed attualmente socio di tale studio (cfr. Per_10
produzione n. 11 atto di citazione); - che il IG. comunicò tramite pec del 10 novembre 2015 all'Avv. l'avvenuta Per_10 Per_2
revoca dal suo incarico (cfr. produzione n.12 atto di citazione);
- che, nello scambio di pec intervenuto tra il IG. e l'Avv. quest'ultima Per_10 Per_2 esplicitò tutti i suoi dubbi sulla spontaneità e la volontarietà dell'atto stipulato e sulla mancanza di trasparenza e chiarezza di tale iniziativa (cfr. produzione n.13 atto di citazione);
- che, dopo aver chiesto alla IG.ra spiegazioni sull'accaduto, quest'ultima entrò in Per_1
stato confusionale, dicendo che tale modifica era dipesa dal fatto che i suoi commercialisti le avevano detto che la sua “amministrazione” era già tenuta da loro e che non era necessario trasferirla a Milano;
- che, nello stesso periodo, la IG.ra dovette dare seguito alla Voluntary Disclosure Per_1
in relazione al conto titoli presso la Banca Corner di Lugano;
- che, in base alla normativa allora vigente l'obbligo di VD si estendeva anche ai soggetti che erano stati delegati dal titolare delle posizioni bancarie ad operare sulle stesse;
- che e dovettero farsi carico di tale Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
formalità e scoprirono che anche le deleghe bancarie erano state revocate (cfr. produzione n.
19 atto di citazione);
- che la spese sostenuta dalla IG.ra per la Voluntary Disclosure ammonta ad € CP_2
11.292,39 (cfr. produzioni n. 20- 22 atto di citazione);
- che, nonostante le reiterate richieste (cfr. produzione n.23 atto di citazione), tale somma non
è stata mai rimborsata dal dott. ; Per_10
- che, nell'ultima parte del 2015, e suo marito si P_ Parte_2 recavano frequentemente nell'abitazione della IG.ra , dapprima per semplici Per_1
conIGli e successivamente per facilitare la consegna e la somministrazione di farmaci;
- che, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, il IG. inizio ad escludere la IG.ra Pt_2 CP_2
da ogni rapporto con la cugina;
- che per la IG.ra divenne sempre più difficile mantenere i contatti con la IGnora CP_2
; Per_1
- che, in data 19 febbraio 2016, la IG.ra sottoscrisse in un unico contesto i seguenti Per_1
atti: nomina di e di quali procuratori generali (cfr. P_ Parte_2
produzione n.24 atto di citazione), deIGnazione di e di P_ Parte_2
quali amministratori di sostegno (cfr. produzione n. 25 atto di citazione) e testamento pubblico in favore di e;
P_ Parte_2 - che, nessuno di questi atti è stato reso noto ai familiari, che ne hanno scoperto l'esistenza solo a partire dal 2021, dopo che l'avv. effettuò un controllo tramite visura Per_2
immobiliare su alcune proprietà della IGnora , dalla quale emerse la vendita dei Per_1
due immobili di Via Ausonia, effettuata dai IGnori e in forze di procura Pt_4 Pt_2
generale allegata;
- che, nonostante il progressivo degrado delle condizioni mentali della IG.ra , non Per_1 risulta che dal novembre 2015 all'aprile 2021 sia mai stata attivata dai IG.ri , né dai Per_10
coniugi la loro nomina quali amministratori di sostegno, davanti al Giudice Parte_5
Tutelare di Genova;
- che, l'ultima volta che la IGnora ha potuto vedere la cugina è stato nel dicembre CP_2
2019, allorché si recò a Genova con il nipote per farle gli auguri di buon Parte_6
Natale e portarle un regalo per le feste;
- che, in quell'occasione, sebbene la visita fosse stata preannunciata tramite la domestica parte attrice ed il IG. si trovarono a suonare inutilmente il campanello per CP_6 Pt_6 quasi un'ora, chiedendo anche l'intervento della vicina di casa IGnora e, solo Parte_7
quando se ne stavano andando, riuscirono a farsi sentire ed accogliere nella casa della cugina;
- che, durante quella visita, la IG.ra era apparsa sempre più dimessa e confusa;
Per_1
- che, in data 16 aprile 2021, i IG.ri , senza avvisare i familiari, chiesero il Parte_5 ricovero della IG.ra all'Ospedale San Martino di Genova, adducendo un presunto Per_1
stato febbrile ed una presunta infezione da Covid -19;
- che, in data 20 aprile 2021, la paziente è stata dimessa e trasferita all'insaputa dei familiari nella RSA Valpolcevera a Pontedecimo;
- che, in data 22 aprile 2021, l'avv. chiedeva informazioni alla cancelleria del Giudice Per_2
tutelare circa la pendenza di un procedimento di Amministrazione di Sostegno e che il giorno successivo la stessa ricevette la comunicazione che in tale data era risultato il deposito nella cancelleria del Giudice tutelare di un ricorso della IG.ra per la Per_1
nomina di un amministratore di sostegno (cfr. produzione n. 27 atto di citazione);
- che il ricorso per la nomina definitiva dell'Ads era stato depositato per delega rilasciata all'avv. Michela Botteri da parte della IG.ra uale procuratore generale;
P_
- che la nomina provvisoria e definitiva dell'Ads erano entrambe avvenute senza la presenza della IG.ra , che non è stata vista dal Giudice tutelare presso la struttura e non è Per_1
stata neppure condotta in Tribunale;
- che non risulta che i IG.ri , a seguito della nomina ad Ads della prima, abbiano Parte_5
restituito la procura generale e abbiano presentato un conto dell'attività da loro resa in qualità di procuratori generali;
- che, successivamente alla morte della IG.ra , la IG.ra ha chiesto la Per_1 P_
pubblicazione del testamento pubblico redatto a suo favore (cfr. produzione n. 30 atto di citazione).
Sulla base di quanto sopra esposto, ha citato in giudizio i IGnori Parte_1 P_ Pt_2
per chiedere la dichiarazione di annullamento del sopra citato testamento e degli altri atti sottoscritti il 19 febbraio 2016 per le motivazioni di cui nell'atto di citazione, nonché il rendiconto di tutte le attività svolte dai convenuti, il tutto con ogni risarcimento e restituzione. La IG.ra inoltre, CP_2
ha contestato il rendiconto periodico ed il rendiconto finale resi nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, facendo salvo ogni suo diritto di opposizione.
Si sono costituiti in giudizio e contestando totalmente le difese P_ Parte_2
avversarie e i documenti con esse prodotti.
In particolare, i convenuti hanno esposto:
- che il padre della IG.ra ed il IG. erano colleghi di lavoro presso Ansaldo P_ CP_2
Genova;
- che, per tale motivo, le famiglie e avevano iniziato a frequentarsi a partire P_ CP_2 dall'inizio degli anni Cinquanta;
- che le famiglie trascorrevano spesso la domenica insieme anche a dai genitori Per_11
della IG.ra e si univano in occasione delle vacanze estive e natalizie;
Per_1
- di aver frequentato e , figli della IG.ra ; Pt_8 Per_12 Per_1
- di aver supportato la IG.ra a seguito della perdita dei figli della stessa e Per_1 Pt_8
; Per_12
- di aver trascorso numerosi fine settimana con la IG.ra e la madre della IG.ra Per_1
come dimostrano le fotografie prodotte (cfr. produzione n.2 comparsa di costituzione P_
e risposta);
- che ha redatto un diario dei ricordi delle cene e/o dei pranzi tenuti presso la sua P_
dimora (cfr. produzione n.3 comparsa di costituzione e risposta);
- che non risulta ai IG.ri e che la famiglia si recasse così spesso dalla P_ Pt_2 CP_2
IG.ra ; Per_1
- che non corrisponde al vero che l'avv. si sia occupata delle questioni legali relative Per_2 agli appartamenti della de cuius, in quanto quest'ultima si rivolgeva all'UPPI di Genova
(unione piccoli proprietari immobiliari); - che il primo testamento (18 agosto 2003) è stato redatto dalla IG.ra qualche Per_1
giorno dopo la morte della figlia e che, pertanto, è presumibile che la famiglia Per_12
abbia approfittando della debolezza emotiva della de cuius ai fini della CP_7
redazione del testamento;
- che il secondo testamento (21.10.2004) utilizza termini sconosciuti alla IG.ra che Per_1
aveva frequentato solo le scuole medie, circostanza che fa supporre che il testamento non sia il frutto della volontà della Signora ma sia stato suggerito da un legale;
Per_1
- che nel terzo testamento redatto nel gennaio 2015 viene sinteticamente indicata come erede universale l'odierna attrice e viene revocata la nomina del marito e della figlia dell'attrice;
- che tutti i testamenti menzionati ex adverso sono stati revocati dal testamento olografo del
01 dicembre 2015, con il quale la de cuius annulla espressamente i precedenti scritti rilasciati a e nomina quale erede (cfr. produzione n. Parte_9 P_
6 comparsa di costituzione e risposta);
- che il 22 ottobre 2015, senza alcun preavviso, parte attrice con sua figlia si recavano unitamente al notaio presso il domicilio della IG.ra , per farle firmare Per_13 Per_1
una dichiarazione anticipata di deIGnazione di ADS, in favore dell'avv. Per_2
- che la IG.ra sottoscriveva tale dichiarazione, ma il giorno successivo telefonava Per_1
alla dott.ssa comunicandole di aver fatto una scemenza e riferendole che, a causa di P_ quell'atto firmato, aveva paura che i cugini di Milano la chiudessero in una casa di cura;
- che i coniugi la tranquillizzavano e le conIGliavano di recarsi presso lo studio P_ Pt_2
; Controparte_8
- che la prospettazione fatta da controparte (a pagina 8, 9, 10 e 11 dell'atto di citazione) risulta fantasiosa, sotto il profilo delle motivazioni che hanno portato alla diminuzione dei rapporti che tra la famiglia di parte attrice (compresa quest'ultima) e la de cuius;
- che, per tali ragioni, i rapporti con i convenuti si rafforzavano visto che da anni i coniugi e i occupavano delle necessità della IG.ra ; Pt_2 P_ Per_1
- che la IG.ra , pertanto, decideva di nominare sua erede e di recarsi Per_1 P_
dal notaio per formalizzare definitivamente le proprie volontà; Pt_3
- che il notaio prima di procedere alla redazione di qualsiasi atto, suggeriva alla IG.ra Pt_3
di recarsi da un neurologo per ottenere una certificazione in merito alla sua Per_1
capacità di testare;
- che il dott. effettuava una prima visita della IG.ra in data Persona_14 Per_1
19.12.2015 ed effettuava ulteriori visite, come si evince dalla relazione prodotta (cfr. produzione n.7 comparsa di costituzione e risposta); - che, dalla lettura di tale relazione medico legale, emerge la volontà della de cuius di nominare come erede e, in caso di premorienza di quest'ultima, il marito IG. P_
; Parte_2
- che la ricostruzione di parte attrice in relazione alla colf IG.ra risulta non Tes_1
corrispondente al vero;
- che la IG.ra si occupava solo della gestione quotidiana e della cura estetica della IG.ra Tes_1
e spesso non rendeva conto in maniera puntuale delle spese sostenute;
Per_1
- che, per tali ragioni, la IG.ra chiamava la zia tutti i giorni e verificava che tutto P_
procedesse normalmente e si recava tutti i fine settimana a casa della zia accompagnata dal marito;
- di aver sottoscritto nel novembre 2011 accordo conciliatorio con la IG.ra (cfr. Tes_1
produzione n.8 comparsa di costituzione e risposta);
- che, con riferimento alle spese sostenute per la procedura di voluntary disclosure, i convenuti intendono rimborsare le spese affrontate da parte attrice e che risultano documentate;
- che la dott.ssa ha richiesto al Giudice tutelare di essere nominata amministratrice di P_
sostegno (cfr. produzione n.9 comparsa di costituzione e risposta), conformemente alla volontà della de cuius;
- che i IG.ri , su richiesta della IG.ra , hanno provveduto a vendere gli P_ Pt_2 Per_1
immobili di via Ausonia e che le vendite sono state effettuate ai prezzi di mercato;
- che, per quanto riguarda l'immobile di , si trattava di una abitazione su due piani in Per_11
stato di totale abbandono (cfr. produzione n. 10 comparsa di costituzione e risposta), che doveva essere dismessa per evitare ulteriore aggravio di spese e continui problemi di amministrazione.
Sulla base di tutto quanto esposto, i IGnori e hanno chiesto che vengano respinte le P_ Pt_2
domande sia di annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 sia degli atti di deIGnazione di a.d.s. così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per asserita incapacità di testare (artt. 591 e 428 c.c.).
Hanno chiesto, inoltre, che vengano respinte le domande svolte in via subordinata da parte attrice, poiché improcedibili in fatto ed in diritto.
Hanno chiesto che venga respinta la domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione di beni mobili, immobili e risarcitoria e, in via gradata, che venga dato atto della disponibilità dei convenuti al versamento di quanto dovuto per la voluntary disclosure. Infine, in via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto che venga ordinata a totali cura e spese di parte attrice, la cancellazione della nota del 14 marzo 2023 sui Registri Immobiliari iscritta ai n.ri
2405/1990 con cui è stata trascritta contro la IGnora domanda giudiziale di P_
impugnazione del testamento pubblico a rogito Notaio , in data 19 febbraio 2016. Con Per_15 condanna di parte attrice ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
La causa dopo il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. è stata istruita mediante il deposito ed acquisizione di documenti ex art. 210 e 231 c.p.c. e lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio e all'udienza del 04 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni nei termini indicati in epigrafe.
La causa dopo il deposito delle difese finali è stata trattenuta in decisione dal Collegio
*****
La domanda di annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale per asserita incapacità ex art. 591 c.c. e 428 c.c.
L' attrice assume l' invalidità degli atti a rogito Notaio del 19/2/2016 - testamento pubblico Pt_3
con il quale è stata nominata unica erede di , dichiarazione di P_ Persona_1
deIGnazione dei convenuti quali futuri amministratori di sostegno di e procura Persona_1
generale conferita da in favore dei convenuti – per asserita incapacità naturale della Persona_1
de cuius.
L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate ( in senso conforme Cass. n.
5620/1995; Cass. n. 1444/2003; Cass. n. 9081/2010 ).
L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere,
a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere ( in senso conforme Cass. n. 9081/2010 ).
L' attrice era quindi tenuta a fornire la prova che i tre atti compiuti dalla de cuius davanti al Notaio erano stati redatti in un momento in cui era assolutamente incapace di Pt_3 Persona_1
autodeterminarsi o era priva della coscienza di quello che stava facendo.
L' onere probatorio non è stato adempiuto ed anzi i risultati dell' istruttoria documentale e tecnica smentiscono gli assunti di Controparte_2
La certificazione del dott. in data 30/1/2016 prodotta dai convenuti e verosimilmente Persona_14
richiesta con il dovuto scrupolo e la normale diligenza/prudenza dal Notaio che da lì a poco avrebbe redatto i tre atti impugnati dall' attrice attesta che alla fine dell' anno 2015/inizi Persona_1 dell' anno 2016 era una persona che pur avendo 86 anni era integra sotto il profilo psichico/organico ed era quindi capace di testare.
La valutazione del dott. è stata confermata dal c.t.u. Dott. il quale con Per_14 Persona_16
articolate e pertinenti valutazioni e motivazioni ha accertato, anche sulla base di una attenta valutazione del testamento olografo redatto dalla de cuius il 1/12/2025 ( prodotto dai convenuti ):
“che la IG.ra ha presentato nell'ultima parte della sua vita un decadimento cognitivo la Per_1
cui prima menzione in ordine di tempo è contenuta nel documento sopra elencato al n. 7
(2/10/2015), in cui si riportano fra l'altro: “Gravi turbe della memoria a breve termine”, “Grave stato ansioso”. “MMS test 22,8/30” (NB: i valori normali di questo test andavano secondo la normativa di quell'epoca da 24/30 a 30/30), “Terapia in atto: …(omissis)…Donepezil 10mg una compressa” (tale terapia non era poi ricompresa in quella prescritta all'esito della visita); che la certificazione successiva è quella sopra elencata al n. 9 (30/1/2016). In questa complessa e articolata relazione si citano fra l'altro una nutrita serie di test neuropsicologici risultati nella norma (fra cui MMSE=28,8/30) con l'eccezione del “Rey auditory verbal learning test MLT” e del test del “Raccontino” (entrambi sono test che indagano la memoria), che hanno fornito un punteggio inferiore alla norma. La neuropsicologa che ha eseguito i test poneva diagnosi di
“amnestic Mild Cognitive Impairment” ed il neurologo che estendeva la relazione giudicava conservata la capacità di testare della IG.ra . La valutazione neuropsicologica Per_1
successiva è poi di due anni dopo (2018, cfr. documento sopra elencato al n. 11) quando il test
MMSE fornì il punteggio, ampiamente deficitario, di 15/30. Il deterioramento cognitivo continuò quindi a permanere e peggiorare, come dimostrato dai documenti sopra elencati ai nn. 12 e 13
(anno 2019) nonché 14 e 15 (anno 2021), tutti indicativi di demenza conclamata;
che per quanto riguarda il periodo immediatamente precedente il 19/2/2016, le due certificazioni sopra citate ( ottobre 2015 e gennaio 2016 ) evidenziano la presenza di un deterioramento che verosimilmente si manteneva entro limiti piuttosto modesti, infatti il test MMSE=22,8/30 del 2 ottobre è appena sotto il limite inferiore della normalità e indicativo di un deterioramento di grado lieve. Così pure la diagnosi di “amnestic MCI” formulata dalla dott.ssa nel gennaio 2016 è Per_17 indicativa di un deterioramento di grado lieve, infatti “MCI” sta per “Mild Cognitive Impairment” cioè “deterioramento cognitivo lieve”. Un'ulteriore evidenza dello stato cognitivo solo moderatamente compromesso proviene dall'analisi del testamento del 1° dicembre 2015, anch'esso prossimo alla data del 19/2/2016. Come sopra evidenziato, l'analisi della scrittura olografa di questo testamento indica uno stato cognitivo normale (punteggio COGITAT) o solo lievemente compromesso (indice della scrittura e percentuale di parole errate;
che la dottrina della psichiatria forense sostiene che la capacità di testare è una capacità elementare, che viene mantenuta fino a gradi di demenza molto elevati. Ad esempio vedasi U.
FO (Trattato di Psichiatria Forense, UTET, Torino 2015, pag. 738): “[l'incapacità di testare] può essere determinata o da un'infermità mentale vera e propria ovvero da altre cause transitorie;
deve in ogni caso essere grave e tanto intensa da togliere al testatore la capacità di intendere il IGnificato del suo atto o di manifestare liberamente quella (e non altra) volontà nel momento di redazione della scheda testamentaria”; “…la capacità di testare non è esclusa da una qualsiasi alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma solo da una causa, anche transitoria, che rende il soggetto incapace di intendere o di volere nel momento della redazione del testamento”;
“per giudicare della nullità di un testamento si adotta un criterio restrittivo e rigido , in quanto generalmente si tratta di un atto che, concettualmente e formalmente, implica attività mentali semplici ed elementari, se e quando le disposizioni in esso contenute sono essenziali e di immediata
e comune espressione”. Si deve quindi concludere che alla data del 19/2/2016 la IG.ra Per_1
conservava intatta la sua capacità di intendere e volere, in particolare di disporre per testamento”.
Dagli atti e documenti di causa non emergono pertanto elementi per ritenere che il 19/2/2016
[...]
si trovasse, per qualsiasi causa, anche transitoria, in uno stato di totale incapacità di Per_1
intendere o di volere ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 428 c.c. e dall' art. 591, secondo comma, n. 3) c.c. anche perché gli atti compiuti alcuni mesi prima – iniziale deIGnazione di quale eventuale futuro amministratore di sostegno in data 22/10/2015 e successiva Controparte_4
revoca di tale deIGnazione e nomina quale futuro amministratore di sostegno del proprio commercialista in data 9/11/2015 tramite atti redatti dallo stesso Notaio e redazione del Per_13
testamento olografo del 1/12/2015 – dimostrano che aveva la piena consapevolezza Persona_1
e coscienza di ciò che stava compiendo e manifestava anche la volontà di revocare atti che riteneva non più conformi ai propri interessi e al proprio desiderio di nominare quali amministratori di sostegno persone che le erano più vicine in quanto residenti o domiciliate a Genova a differenza dell' attrice residente a [...].
Ne consegue che la domanda di annullamento degli atti compiuti da il 19/2/2016 Persona_1 deve essere rigettata perché all' epoca la de cuius era soltanto affetta da un iniziale deterioramento cognitivo di grado lieve che non comprometteva affatto la sua capacità di testare e di compiere atti negoziali unilaterali ex art. 591 c.c. e 428 c.c. atteso che tale stato di salute non la privava in modo assoluto della coscienza del IGnificato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi.
La domanda di annullamento del testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per effetto di asseriti errore, violenza e/o dolo ex art. 624 c.c.
L' attrice assume in via subordinata che gli atti compiuti dalla de cuius il 19/2/2016 ed in particolare il testamento pubblico sarebbero il frutto di un' attività di inganno e captazione della volontà posta in essere dai convenuti dopo l' estate e negli ultimi mesi del 2015 per indurre
[...]
a cambiare e revocare le precedenti disposizioni testamentarie in favore dell' attrice Per_1
suscitando in lei false rappresentazioni della realtà e orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano, di identificare e ricostruire la attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore ( in senso conforme Cass. n. 14011/2008; Cass. n. 4653/2018; Cass. n. 25521/2023; Cass.
n. 26519/2024 ).
Il c.t.u. ha affermato che la de cuius a causa dell' iniziale stato di decadimento cognitivo, seppure lieve, che l' affliggeva avrebbe potuto, in astratta ipotesi, essere soggetta a captazione della volontà mediante mezzi fraudolenti idonei a trarla in inganno.
L' attrice ha quindi chiesto che la causa venga rimessa sul ruolo per assumere le prove orali dedotte allo scopo.
Il Collegio condivide l' ordinanza del G.I. in data 8/7/2024 di rigetto delle istanze istruttorie di prova orale atteso che le circostanze di fatto oggetto delle deduzioni istruttorie di prova orale di parte attrice, a parte l' irrilevanza di quelle risalenti a molti anni prima rispetto alla redazione del testamento pubblico e di quelle successive all' epoca di redazione del testamento impugnato, non integrano la fattispecie dei mezzi fraudolenti idonei - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - a trarre in inganno suscitando in lei false Persona_1
rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.
In particolare quanto ai capitoli di prova espressamente richiamati nelle note scritte di precisazione delle conclusioni quelli da 15) a 17) anche se confermati non dimostrerebbero una condotta volta a trarre in inganno la de cuius, i capitoli da 40) a 50) nulla dimostrano con riferimento agli atti compiuti nel febbraio 2016 avendo ad oggetto le circostanze relative alla deIGnazione e successiva revoca della persona indicata come amministratore di sostegno nel mese di ottobre/novembre 2015
e al più proverebbero che aveva ripensato alla prima nomina e deciso di revocarla Persona_1
individuando come persona che si sarebbe dovuta occupare dei suoi affari in caso di incapacità il commercialista che la seguiva da tempo e di cui evidentemente si fidava maggiormente anche perché aveva lo studio a Genova, i capitoli 52), 54), 55) anche se confermati non dimostrerebbero una condotta fraudolenta dei convenuti.
La domanda subordinata di annullamento del testamento ex art. 624 c.c. e degli atti compiuti il
19/2/2016 deve pertanto essere rigettata. Ne consegue che, una volta rigettate le domande di annullamento proposte dall' attrice, deve essere dichiarata la piena validità ed efficacia di tutti gli atti notarili stipulati in data 19.02.2016 dalla
Signora davanti il Notaio . Persona_1 Pt_3
La domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione dei beni mobili, immobili e risarcitoria per asserita esistenza di danno emergente, lucro cessante e perdita di chances
Le domande devono essere rigettate perché non essendo l' erede testamentaria Parte_1
di non ha alcun titolo per chiedere il rendimento dei conti ai convenuti né per Persona_1
chiedere la restituzione del patrimonio ereditario spettante unicamente all' erede testamentaria e/o il risarcimento dei danni. P_
La domanda di condanna di al pagamento in favore di della P_ Controparte_2 somma di € 11.292,39 a titolo di rimborso delle sanzioni pagate per regolarizzare fiscalmente in conformità con la Voluntary Disclosure dell'anno 2015
La domanda deve essere rigettata perché non è stata adeguatamente provata nel corso del giudizio atteso che non vi è coincidenza di cifre tra quanto esposto nella nota dello studio Spada Partners del
25/10/2016 ( doc. 56 di parte attrice: importo richiesto pari ad € 11.292,309 ) e quanto risulta dalla e-mail del 2/10/2018 ( doc. 56.2 di parte attrice: importo pari ad € 10.150,40 per il pagamento di una nota proforma del 3/10/2018 non prodotta in giudizio ) dalla quale peraltro non si evince in alcun modo che sia stato fatto un pagamento in favore dello studio che si era occupato della pratica di Voluntary Disclosure dell'anno 2015: in ogni caso il doc. 56.2 dimostra al più un addebito di un bonifico sul conto del cliente “ e non già un pagamento eseguito Controparte_9 da parte dell' attrice.
Spese legali, di ctu e di ctp
Le spese legali seguono la soccombenza dell' attrice e sono liquidate in conformità al D.M. n.
55/2014 e successive modifiche: onorari corrispondenti ai minimi tariffari per le cause di valore compreso tra € 2.000.000,00 ed € 4.000.000,00 tenuto conto di quanto esposto dall' attrice a pagina
21 dell' atto di citazione circa il valore del patrimonio della de cuius e quindi nei seguenti termini senza l' aumento del 30% richiesto attesa l' unica difesa in relazione a posizione del tutto analoghe dei due convenuti:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 3.893,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 2.568,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 11.436,00
Fase decisionale, valore minimo: € 6.771,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 24.668,00
Le spese devono essere distratte in favore del difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario
Le spese della c.t.u. devono essere poste in via definitiva a carico esclusivo dell' attrice soccombente.
L' attrice deve essere condannata altresì al rimborso delle spese di c.t.p. sostenute dai convenuti e documentate pari ad € 2.440,00
Richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda e richiesta ex art. 96 c.p.c.
Il rigetto delle domande di parte attrice comporta ex art. 2668, secondo comma, c.c. l' obbligo per il
Tribunale di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale agli uffici provinciali del Territorio competenti ( Conservatoria dei Registri Immobiliari di Biella: nota trascritta ai numeri 2405/1990; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova: nota trascritta ai numeri 9699/7659; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo: nota trascritta ai numeri
2177/2686 ).
Non sussistono i presupposti per la condanna dell' attrice ai sensi dell' art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova terza sezione civile in composizione collegiale pronunciando in via definitiva così provvede
RIGETTA le domande svolte dall'attrice di annullamento del testamento pubblico 19 Parte_1
febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per asserita incapacità ex artt. 591 e
428 c.c. poiché infondate in fatto ed in diritto;
RIGETTA le domande svolte in via subordinata dall'attrice di annullamento del Parte_1
testamento pubblico 19 febbraio 2016 e degli atti di deIGnazione di amministratore di sostegno così come della procura generale nonché degli atti stipulati in esecuzione della procura per effetto di asseriti errore, violenza e/o dolo perché infondate in fatto ed in diritto;
DICHIARA la piena validità ed efficacia di tutti gli atti notarili stipulati in data 19.02.2016 da Persona_1
davanti il Notaio Pt_3
RIGETTA la domanda di obbligo di rendiconto dei convenuti, così come la domanda di restituzione dei beni mobili, immobili e risarcitoria per asserita esistenza di danno emergente, lucro cessante e perdita di chances perché infondate in fatto ed in diritto;
RIGETTA la domanda di condanna di al pagamento in favore di della somma P_ Controparte_2 di € 11.292,39 a titolo di rimborso delle sanzioni pagate per regolarizzare fiscalmente in conformità con la Voluntary Disclosure dell'anno 2015 perché non provata;
ORDINA
a cura e spese di parte attrice, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta contro i convenuti presso gli uffici provinciali del Territorio competenti ( Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Biella: nota trascritta ai numeri 2405/1990; Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Genova: nota trascritta ai numeri 9699/7659; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo: nota trascritta ai numeri 2177/2686 );
PONE le spese della c.t.u. in via definitiva a carico esclusivo di parte attrice;
CONDANNA a rimborsare a e le Parte_1 P_ Parte_2 spese legali del giudizio liquidate in € 24.668,00 per compensi/onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, con distrazione in favore dell' Avv. Enrico Bottaro che si è dichiarato antistatario, nonché le spese di c.t.p. nella misura pari ad € 2.440,00
Così deciso in Genova l' 8 Gennaio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Roberto Bonino Dott.ssa Ada Lucca