Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1729
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di giudicato

    La Corte ha ritenuto che la sentenza della CTR Lazio n. 482 del 2023 ha riformato la pronuncia di primo grado invocata dal contribuente, dichiarando la valida notifica di tutte le cartelle, comprese quelle oggetto dell'intimazione impugnata.

  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'eccezione è stata dichiarata inammissibile in quanto la notifica avrebbe dovuto essere sollevata avverso le precedenti intimazioni non impugnate o avverso le cartelle presupposte.

  • Inammissibile
    Prescrizione dei crediti, sanzioni e interessi

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché avrebbe dovuto essere sollevata avverso le cartelle e l'avviso di accertamento presupposti. Inoltre, sono stati considerati atti interruttivi della prescrizione e sospensioni dovute a normative speciali (es. COVID-19), che rendono tempestiva la notifica dell'intimazione.

  • Inammissibile
    Violazione art. 25 D.P.R. 602/1973

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile poiché avrebbe dovuto essere sollevata avverso le cartelle e l'avviso di accertamento presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1729
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1729
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo