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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1729/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8136/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720249134179301 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 29.01.2025, con specifico riferimento a quattro cartelle presupposte per
IMU e Tassa auto, anni diversi, nonché ad un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito il giudicato concernente le suddette cartelle, riveniente dalla Sentenza della CT di Roma, nr. 14547 del 2021, che ha annullato la precedente intimazione di pagamento nr. 09720199060982225 limitatamente alle suddette quattro cartelle, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi, nonché la violazione dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 602 del 1973.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 13.05.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 06.10.2025, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non appare convincente e persuasiva, sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate ha depositato la Sentenza della CTR Lazio, nr. 482 del 2023, con la quale la citata pronuncia di prime cure invocata dal contribuente è stata riformata dichiarando la valida notifica di tutte le cartelle oggetto della precedente intimazione, nr. finali 2225, comprese quelle oggetto dell'intimazione di cui al presente ricorso, nnrr. finali 755, 609, 749 e 090. L'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto si rivela invece inammissibile, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata nel ricorso avverso la suddetta intimazione, nr. finali 2225, ovvero avverso le altre due intimazioni che risultano notificate al contribuente prima di quella gravata nel presente giudizio e che non sono state impugnate: nr. 0972017900317568100 notificata il 10.05.2017 e nr.
0972021900317930 notificata il 15.10.2021; le altre censure di prescrizione delle pretese impositive, sanzioni ed interessi e di violazione dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 602 del 1973, sono anch'esse inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere sollevate avverso le cartelle e l'avviso di accertamento presupposti. Anche la doglianza di prescrizione del titolo alla riscossione incorporato negli atti sottesi, infine, non sollecita il favorevole scrutinio di questo Giudice, considerati i menzionati atti interruttivi notificati dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione;
in dettaglio, pure per la Tassa auto che prevede un termine triennale, occorre considerare rispetto alla data di notifica delle prefate cartelle, risalente agli anni 2014 e 2016, per un verso, la sospensione di due anni dopo la notifica dell'intimazione in data 10.05.2017, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 bis, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, in quanto il termine triennale in parola sarebbe scaduto nel periodo di sospensione COVID-19, per altro verso, la sospensione di 542 giorni dopo la notifica dell'intimazione in data 15.10.2021, a mente del combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del 2020 e 12 del Decreto Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 29.01.2025 si rivela assolutamente tempestiva.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.000,00
(mille//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna
Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8136/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 I.C.I. 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134179301000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento nr. 09720249134179301 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione e notificata il 29.01.2025, con specifico riferimento a quattro cartelle presupposte per
IMU e Tassa auto, anni diversi, nonché ad un avviso di accertamento per IRPEF, addizionali regionale e comunale, oltre sanzioni ed interessi. La difesa del contribuente, in particolare, ha eccepito il giudicato concernente le suddette cartelle, riveniente dalla Sentenza della CT di Roma, nr. 14547 del 2021, che ha annullato la precedente intimazione di pagamento nr. 09720199060982225 limitatamente alle suddette quattro cartelle, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione dei crediti, delle sanzioni e degli interessi, nonché la violazione dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 602 del 1973.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio con comparsa versata in atti il 13.05.2025, in cui ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 06.10.2025, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In merito alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura difensiva propugnata dal ricorrente nel gravame non appare convincente e persuasiva, sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate ha depositato la Sentenza della CTR Lazio, nr. 482 del 2023, con la quale la citata pronuncia di prime cure invocata dal contribuente è stata riformata dichiarando la valida notifica di tutte le cartelle oggetto della precedente intimazione, nr. finali 2225, comprese quelle oggetto dell'intimazione di cui al presente ricorso, nnrr. finali 755, 609, 749 e 090. L'eccezione di omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto si rivela invece inammissibile, ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere sollevata nel ricorso avverso la suddetta intimazione, nr. finali 2225, ovvero avverso le altre due intimazioni che risultano notificate al contribuente prima di quella gravata nel presente giudizio e che non sono state impugnate: nr. 0972017900317568100 notificata il 10.05.2017 e nr.
0972021900317930 notificata il 15.10.2021; le altre censure di prescrizione delle pretese impositive, sanzioni ed interessi e di violazione dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 602 del 1973, sono anch'esse inammissibili, poiché avrebbero dovuto essere sollevate avverso le cartelle e l'avviso di accertamento presupposti. Anche la doglianza di prescrizione del titolo alla riscossione incorporato negli atti sottesi, infine, non sollecita il favorevole scrutinio di questo Giudice, considerati i menzionati atti interruttivi notificati dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione;
in dettaglio, pure per la Tassa auto che prevede un termine triennale, occorre considerare rispetto alla data di notifica delle prefate cartelle, risalente agli anni 2014 e 2016, per un verso, la sospensione di due anni dopo la notifica dell'intimazione in data 10.05.2017, ai sensi dell'articolo 68, comma 4 bis, del D.L. nr. 18 del 2020, convertito dalla Legge nr. 27 del 2020, in quanto il termine triennale in parola sarebbe scaduto nel periodo di sospensione COVID-19, per altro verso, la sospensione di 542 giorni dopo la notifica dell'intimazione in data 15.10.2021, a mente del combinato disposto degli articoli 68, comma 1, del D.L. nr. 18 del 2020 e 12 del Decreto Legislativo nr. 159 del 2015, con il precipitato che la notifica dell'intimazione impugnata avvenuta il 29.01.2025 si rivela assolutamente tempestiva.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il ricorrente deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.000,00
(mille//00) per ciascuna Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna
Amministrazione, oltre accessori secondo Legge se dovuti.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)