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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3015 del R.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 nata a [...] il [...] (cf C.F._1
), in virtù di procura in atti ed elettivamente dall'avv.Stefano Patti ( cf C.F. 2
domiciliata presso lo studio del predetto in Napoli alla via Chiatamone n.6.
Per le comunicazioni: telefax n. 08119688333; pec: Email_1
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 3
) ed OP
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv.
Luisa Cante (c.f. C.F._4 1) che lo assiste, rappresenta e difende giusta procura allegata.
Per le comunicazioni: Email_2
CONCLUSIONI
Le parti con note congiunte hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sottoscritto in data 28 novembre 2024 che hanno depositato in atti, con il quale hanno definito ogni pendenza anche relativamente al presente giudizio. Sulla scorta di quanto sopra hanno quindi chiesto a questa Corte di recepire le determinazioni ivi assunte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto questa Corte che con ricorso proposto in data 27.6.2018 dinanzi al Tribunale di
Napoli Nord, OP aveva convenuto in giudizio Parte_1 per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra essi contratto in Napoli il 10/07/1998, con conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia R_ all'epoca minorenne, e con residenza privilegiata della stessa presso la madre, nella casa coniugale situata in
Casoria. Ancora, il predetto aveva chiesto di determinare contributo a carico di ciascuno dei genitori per il mantenimento della figlia e nella specie l'assegno di mantenimento a suo carico in euro 500,00 mensili (a fronte degli euro 700,00 stabiliti in sede di separazione), con onere delle spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%.
Si era costituita Parte_1 la quale impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, aveva così concluso: in via di urgenza porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, per il mantenimento della figlia R_ un assegno non inferiore ad €. 1.000,00 oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, nonché un assegno in favore di essa resistente non inferiore ad €. 500,00;2) nel merito, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiararne detta cessazione;
3) ritenere e dichiarare, comunque infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti;
4) assegnare la casa coniugale ad essa resistente Parte_1 ed alla figlia R_ con diritto di abitazione per entrambe e con obbligo del ricorrente di pagare l'importo residuo del mutuo;
4) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia R_ un assegno non inferiore ad €. 1.100,00 oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia Tributaria;
5) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno in favore di essa resistente non inferiore ad €.
600,00, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia Tributaria;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso iva e cpa nella misura di legge, con attribuzione.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 1767/2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva così deciso:
a) dispone che OP versi mensilmente a Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia R_, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
b) dispone che CP_1
[...] contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia R_ nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
c) assegna la casa coniugale alla resistente;
d) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
e) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte resistente;
f) condanna Parte_1 al pagamento, in favore di OP delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.477,20 di cui €
3.808,00 per compensi professionali, € 98,00 per spese vive ed € 571,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le richieste di seguito riportate:
1) In via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata tenuto conto delle motivazioni del proposto gravame e della fondatezza delle stesse nonché dell'alea relativa alla eventuale esecuzione avendo la ricorrente, quale unica fonte di reddito, il proprio stipendio, inferiore a quello dell'appellato ed essendo collocataria della figlia che, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente;
2) nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.1767/2023 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord...accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado come di seguito trascritte: “1) assegnare la casa coniugale ad essa resistente Parte_1 ed alla figlia R_ con diritto di abitazione per entrambe;
2) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia R_ un assegno non inferiore ad
€. 1.100,00 oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia
Tributaria; 3) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di essa resistente non inferiore ad €.600,00, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia Tributaria;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario,iva e cpa nella misura di legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore.
Si è costituito l'appellato OP il quale all'esito delle argomentazioni esposte ha concluso come segue:
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva, disponendo la conseguenziale relativa condanna stante la evidente temerarietà ed infondatezza della richiesta formulata;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche ex art 342 cpc;
3) in ogni caso rigettare l'appello ed ogni motivo in esso formulato in quanto destituito di fondamento e/o comunque per le motivazioni meglio esposte nel corpo del presente atto;
4) in accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli Nord n. 1767/23 pubblicata il 3 maggio 2023 (nel giudizio n.r.g. 7898/2018), determinare la contribuzione a carico di OP per il mantenimento della figlia R_ in
€ 300,00 (trecento/00) mensili e la di lui partecipazione alle spese mediche ed universitarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 30%, stante il diritto di tutti e tre i figli ad essere mantenuti in rapporto alle capacità reddituali del padre, la valenza economica della assegnazione della già casa coniugale in favore della figlia Persona_2 R_ le spese universitarie ed ortodontiche in essere relative alla giovane e/o comunque la considerevole aumentata capacità reddituale e patrimoniale della sig.ra Parte_1
5) vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, anche ex art 96 c.p.c. stante la manifesta temerarietà della lite intrapresa. In ogni caso, condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta e nel rispetto del termine da ultimo fissato per il 7.4.2025, le parti hanno depositato note congiunte rappresentando di aver raggiunto un accordo che hanno allegato e chiedendo che venissero emessi i provvedimenti ivi indicati. Spese compensate per il doppio grado.
Decorso il suddetto termine per note, con ordinanza del 7.5.2025 questo Collegio si è riservato per la decisione, senza termini.
Tanto rilevato, si deve a questo punto evidenziare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni oggetto della presente impugnazione, articolato sostanzialmente come segue, per quanto in questa sede rileva:
OP ha rinunciato alle spese liquidate nel giudizio di primo grado riportate nella sentenza appellata n. 1767/2023 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord, liberando, per l'effetto, la signora Pt 1 da ogni obbligo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere a tale titolo;
Parte_1 si è obbligata a rilasciare in favore dell'ex marito, OP , l'appartamento adibito a già casa coniugale ed il posto auto, di cui era assegnataria, sito in Casoria (NA) alla via
Cardinale Castaldo n.33, piano I;
- la Pt 1 ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile ed alle altre domande proposte nell'ambito del presente giudizio;
- il signor CP ha rinunciato al proposto appello incidentale;
-ciascuno ha accettato le rinunce dell'altro, convenendo di richiedersi, nel presente giudizio: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la conferma dell'attuale contribuzione a carico del CP per il mantenimento della figlia R_ da corrispondersi fino a quando la giovane non diventi economicamente autosufficiente, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 1767/2023 del Tribunale di Napoli Nord. Ciò posto ritiene questa Corte che di seguito riportato per esteso, ben delle parti e della figlia R_ all'ordine pubblico.
l'accordo di cui si tratta, sopra richiamato nei punti salienti e qui possa essere recepito in questa sede in quanto rispetta gli interessi oltre a non risultare contrario ad alcuna norma imperativa od SCRITTURA PRIVATA PER TRANSAZIONE
TRA
IA OR, nata a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], assistita dall'avv. Stefano Patti
anche per delega dell'avv. Giusva Piantadosi del Foro di Napoli,
E
AN AS, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], assistito dall'avv. Luisa Cante
e dall'avv. Vittoria Pellegrino del Foro di Napoli Nord,
PREMESSO CHE
a) pende tra le parti giudizio di appello, avverso la sentenza avente ad oggetto i patti accessori al divorzio, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante n.rg. 3015/2023,
Giudice Rel. Dott. Ida D'Onofrio, prossima udienza 4 aprile 2025. In tale procedimento la signora LI è patrocinata dall'avv. Stefano Patti, mentre, il signor CA è patrocinato dall'avv. Luisa Cante;
b) pende, altresì, tra le parti, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, procedimento penale incardinato a seguito di denuncia/querela della signora IA LI nei confronti del sig.
NO CA, procedimento identificato con N. 11631/21 r.g.n.r., 11695/21 Rg GIP, prossima udienza 28 novembre 2024. In tale procedimento la signora IA LI è patrocinata dall'avv. Giusva Piantadosi, mentre, il signor NO CA è patrocinato dall'avv. Vittoria Pellegrino;
c) le parti sono addivenute alla decisione di definire bonariamente ogni contenzioso e questione economico/patrimoniale tra loro in essere. A tal fine,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1) La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto;
2) la signora IA LI, contestualmente alla sottoscrizione della presente. scrittura, rimette la querela che ha dato origine al procedimento indicato al punto b) della premessa, rinunciando alla costituzione di parte civile. Il signor CA dichiara di accettare la remissione. Le parti sottoscrivono tutto quanto predisposto dagli avvocati penalisti per ottenere il perfezionamento della remissione. La signora LI si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario per formalizzare/perfezionare detta remissione in giudizio.
Le spese per la costituzione di parte del suindicato procedimento penale resteranno a carico della signora LI e quelle relative al patrocinio per la difesa in giudizio resteranno a
1 carico del signor CA, senza che l'una parte possa pretendere alcunché dall'altra e viceversa. Detta remissione costituisce condizione essenziale del patto che segue, contraddistinto dal n.3, la cui validità ed efficacia è subordinata all'estinzione del processo penale in danno di esso CA;
3) il signor NO CA rinuncia alle spese liquidate nel giudizio civile di primo grado riportate nella sentenza n. 1767/2023 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord, pubbl. il
03/05/2023, pronunciata a definizione del procedimento iscritto al numero di RG n.
7898/2018 del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, liberando, per l'effetto, la signora
LI da ogni obbligo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere a tale titolo;
4) la signora IA LI, con la sottoscrizione della presente, si obbliga a rilasciare, in normale stato locativo, in favore dell'ex marito, NO CA, l'appartamento adibito a già casa coniugale ( ed il posto auto), di cui è assegnataria insieme alla figlia RA, sito in
Casoria (NA) alla via Cardinale Castaldo n.33, piano I, obbligandosi a consegnare detto immobile a NO CA, entro e non oltre il giorno 30 marzo 2025, libero dapersone e cose, con i soli beni mobili con cui era originariamente dotato, compresi gli effetti personali del signor CA giammai ritirati (precisamente mattonella LI OT, orologio del di lui padre;
orologi Winchester;
chiavi della cassaforte;
foto che lo ritraggono;
impianto hi-fi di famiglia;
documenti box;
documenti personali;
Apple Tv). In relazione ai beni mobili contenuti nella casa, si conviene che la signora IA LI porterà con sé i seguenti beni: settimino, credenza posta nel corridoio, frigorifero blu, quadro con i fiori, cameretta di RA, divano e mobili acquistati di recente;
5) in ragione di detto rilascio, il signor NO CA corrisponderà alla signora LI,
a tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo o ragione, la somma di €. 3.000,00
(tremila/00) da corrispondersi in n. 3 rate di € 1.000,00 ciascuna, con scadenza: 31/03/25,
30/04/25 e 30/05/25;
6) sin da ora, la signora LI rinuncia alla domanda di assegno divorzile ed alle altre дз domande proposte nell'ambito del giudizio di appello descritto al punto a) della premessa.
Il signor CA rinuncia al proposto appello incidentale. Ciascuno accetta le rinunce dell'altro, convenendo di richiedersi, alla prossima udienza di appello, anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la conferma dell'attuale contribuzione a carico del Caserta per il mantenimento della figlia RA da corrispondersi fino a quando la giovane non diventi economicamente autosufficiente, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 1767/2023 del
2 Tribunale di Napoli di Napoli Nord, pubbl. il 03/05/2023, pronunciata a definizione del procedimento iscritto al numero di RG n. 7898/2018. In ragione di ciò, le parti, verificatasi la condizione di cui al punto 2) che precede, autorizzano i loro procuratori nell'ambito del giudizio civile di cui al punto a) della premessa, alla prossima udienza, a depositare il presente accordo ed a formalizzare le richieste in conformità a quanto convenuto nella presente scrittura;
7) con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra indicate ed assunte con la presente scrittura, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e non avranno più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, l'una dall'altra;
8) sottoscrivono il presente atto anche gli avv.ti Stefano Patti (anche per delega, che si allega, dell'avv. Giusva Piantadosi), Luisa Cante e Vittoria Pellegrino, ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Aversa, 28 novembre 2024 Elianaian BretoDealer NO CA
avv. Stefano Patti avv. Luisa Cante avv. Vittoria PellegrinoW e (anche per delega dell'avv. Giusva Piantadosi)
3 Alla luce di quanto esposto la sentenza oggetto del presente gravame deve essere pertanto riformata nei termini di cui al predetto accordo.
Sussistono i presupposti per compensare per intero le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona, Famiglia e Minori, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord avente n. 1767/2023 e depositata il 3.5.2023, recependo l'accordo intervenuto tra Parte_1 e OP e sottoscritto dagli stessi in data
28.11.2024, denominato: “SCRITTURA PER TRANSAZIONE", dispone che i diritti e gli obblighi di cui al divorzio tra le parti siano regolati come dal predetto accordo per la parte che in questa sede rileva e che prevede: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a Parte_1 e la conferma dell'attuale contribuzione a carico del CP per il mantenimento della figlia R_ da corrispondersi fino a quando la giovane non diventi economicamente autosufficiente, oltre alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello;
-dichiara compensate per intero fra le parti le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, cc dell'11.7.2025 Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - Sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Marina Tafuri Consigliere
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3015 del R.G. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di divorzio, vertente
TRA
), rappresentata e difesa Parte_1 nata a [...] il [...] (cf C.F._1
), in virtù di procura in atti ed elettivamente dall'avv.Stefano Patti ( cf C.F. 2
domiciliata presso lo studio del predetto in Napoli alla via Chiatamone n.6.
Per le comunicazioni: telefax n. 08119688333; pec: Email_1
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. C.F. 3
) ed OP
elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Salvo D'Acquisto n. 66, presso lo studio dell'avv.
Luisa Cante (c.f. C.F._4 1) che lo assiste, rappresenta e difende giusta procura allegata.
Per le comunicazioni: Email_2
CONCLUSIONI
Le parti con note congiunte hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sottoscritto in data 28 novembre 2024 che hanno depositato in atti, con il quale hanno definito ogni pendenza anche relativamente al presente giudizio. Sulla scorta di quanto sopra hanno quindi chiesto a questa Corte di recepire le determinazioni ivi assunte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva anzitutto questa Corte che con ricorso proposto in data 27.6.2018 dinanzi al Tribunale di
Napoli Nord, OP aveva convenuto in giudizio Parte_1 per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra essi contratto in Napoli il 10/07/1998, con conferma dell'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia R_ all'epoca minorenne, e con residenza privilegiata della stessa presso la madre, nella casa coniugale situata in
Casoria. Ancora, il predetto aveva chiesto di determinare contributo a carico di ciascuno dei genitori per il mantenimento della figlia e nella specie l'assegno di mantenimento a suo carico in euro 500,00 mensili (a fronte degli euro 700,00 stabiliti in sede di separazione), con onere delle spese straordinarie a carico di entrambi nella misura del 50%.
Si era costituita Parte_1 la quale impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto, aveva così concluso: in via di urgenza porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, per il mantenimento della figlia R_ un assegno non inferiore ad €. 1.000,00 oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, nonché un assegno in favore di essa resistente non inferiore ad €. 500,00;2) nel merito, non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiararne detta cessazione;
3) ritenere e dichiarare, comunque infondato l'atto introduttivo del corrente giudizio per i motivi sopra esposti;
4) assegnare la casa coniugale ad essa resistente Parte_1 ed alla figlia R_ con diritto di abitazione per entrambe e con obbligo del ricorrente di pagare l'importo residuo del mutuo;
4) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia R_ un assegno non inferiore ad €. 1.100,00 oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia Tributaria;
5) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno in favore di essa resistente non inferiore ad €.
600,00, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia Tributaria;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso iva e cpa nella misura di legge, con attribuzione.
All'esito del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 1767/2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva così deciso:
a) dispone che OP versi mensilmente a Parte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia R_, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, somma rivalutabile automaticamente ed annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
b) dispone che CP_1
[...] contribuisca alle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, a quelle scolastiche, ricreative ed a quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia R_ nella misura del 50%, purché debitamente documentate;
c) assegna la casa coniugale alla resistente;
d) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
e) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate da parte resistente;
f) condanna Parte_1 al pagamento, in favore di OP delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.477,20 di cui €
3.808,00 per compensi professionali, € 98,00 per spese vive ed € 571,20 per rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva e Cpa come per legge".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le richieste di seguito riportate:
1) In via preliminare: disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata tenuto conto delle motivazioni del proposto gravame e della fondatezza delle stesse nonché dell'alea relativa alla eventuale esecuzione avendo la ricorrente, quale unica fonte di reddito, il proprio stipendio, inferiore a quello dell'appellato ed essendo collocataria della figlia che, ancorché maggiorenne, non è ancora economicamente autosufficiente;
2) nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n.1767/2023 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord...accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado come di seguito trascritte: “1) assegnare la casa coniugale ad essa resistente Parte_1 ed alla figlia R_ con diritto di abitazione per entrambe;
2) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento per la figlia R_ un assegno non inferiore ad
€. 1.100,00 oltre il 50% di tutte le spese straordinarie, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia
Tributaria; 3) disporre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore di essa resistente non inferiore ad €.600,00, ovvero di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria e degli eventuali accertamenti a mezzo Polizia Tributaria;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario,iva e cpa nella misura di legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore.
Si è costituito l'appellato OP il quale all'esito delle argomentazioni esposte ha concluso come segue:
1) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva, disponendo la conseguenziale relativa condanna stante la evidente temerarietà ed infondatezza della richiesta formulata;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello anche ex art 342 cpc;
3) in ogni caso rigettare l'appello ed ogni motivo in esso formulato in quanto destituito di fondamento e/o comunque per le motivazioni meglio esposte nel corpo del presente atto;
4) in accoglimento del proposto appello incidentale, in parziale riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli Nord n. 1767/23 pubblicata il 3 maggio 2023 (nel giudizio n.r.g. 7898/2018), determinare la contribuzione a carico di OP per il mantenimento della figlia R_ in
€ 300,00 (trecento/00) mensili e la di lui partecipazione alle spese mediche ed universitarie, previamente concordate e documentate, nella misura del 30%, stante il diritto di tutti e tre i figli ad essere mantenuti in rapporto alle capacità reddituali del padre, la valenza economica della assegnazione della già casa coniugale in favore della figlia Persona_2 R_ le spese universitarie ed ortodontiche in essere relative alla giovane e/o comunque la considerevole aumentata capacità reddituale e patrimoniale della sig.ra Parte_1
5) vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, anche ex art 96 c.p.c. stante la manifesta temerarietà della lite intrapresa. In ogni caso, condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta e nel rispetto del termine da ultimo fissato per il 7.4.2025, le parti hanno depositato note congiunte rappresentando di aver raggiunto un accordo che hanno allegato e chiedendo che venissero emessi i provvedimenti ivi indicati. Spese compensate per il doppio grado.
Decorso il suddetto termine per note, con ordinanza del 7.5.2025 questo Collegio si è riservato per la decisione, senza termini.
Tanto rilevato, si deve a questo punto evidenziare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle questioni oggetto della presente impugnazione, articolato sostanzialmente come segue, per quanto in questa sede rileva:
OP ha rinunciato alle spese liquidate nel giudizio di primo grado riportate nella sentenza appellata n. 1767/2023 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord, liberando, per l'effetto, la signora Pt 1 da ogni obbligo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere a tale titolo;
Parte_1 si è obbligata a rilasciare in favore dell'ex marito, OP , l'appartamento adibito a già casa coniugale ed il posto auto, di cui era assegnataria, sito in Casoria (NA) alla via
Cardinale Castaldo n.33, piano I;
- la Pt 1 ha rinunciato alla domanda di assegno divorzile ed alle altre domande proposte nell'ambito del presente giudizio;
- il signor CP ha rinunciato al proposto appello incidentale;
-ciascuno ha accettato le rinunce dell'altro, convenendo di richiedersi, nel presente giudizio: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la conferma dell'attuale contribuzione a carico del CP per il mantenimento della figlia R_ da corrispondersi fino a quando la giovane non diventi economicamente autosufficiente, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 1767/2023 del Tribunale di Napoli Nord. Ciò posto ritiene questa Corte che di seguito riportato per esteso, ben delle parti e della figlia R_ all'ordine pubblico.
l'accordo di cui si tratta, sopra richiamato nei punti salienti e qui possa essere recepito in questa sede in quanto rispetta gli interessi oltre a non risultare contrario ad alcuna norma imperativa od SCRITTURA PRIVATA PER TRANSAZIONE
TRA
IA OR, nata a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], assistita dall'avv. Stefano Patti
anche per delega dell'avv. Giusva Piantadosi del Foro di Napoli,
E
AN AS, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], assistito dall'avv. Luisa Cante
e dall'avv. Vittoria Pellegrino del Foro di Napoli Nord,
PREMESSO CHE
a) pende tra le parti giudizio di appello, avverso la sentenza avente ad oggetto i patti accessori al divorzio, innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, recante n.rg. 3015/2023,
Giudice Rel. Dott. Ida D'Onofrio, prossima udienza 4 aprile 2025. In tale procedimento la signora LI è patrocinata dall'avv. Stefano Patti, mentre, il signor CA è patrocinato dall'avv. Luisa Cante;
b) pende, altresì, tra le parti, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, procedimento penale incardinato a seguito di denuncia/querela della signora IA LI nei confronti del sig.
NO CA, procedimento identificato con N. 11631/21 r.g.n.r., 11695/21 Rg GIP, prossima udienza 28 novembre 2024. In tale procedimento la signora IA LI è patrocinata dall'avv. Giusva Piantadosi, mentre, il signor NO CA è patrocinato dall'avv. Vittoria Pellegrino;
c) le parti sono addivenute alla decisione di definire bonariamente ogni contenzioso e questione economico/patrimoniale tra loro in essere. A tal fine,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1) La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto;
2) la signora IA LI, contestualmente alla sottoscrizione della presente. scrittura, rimette la querela che ha dato origine al procedimento indicato al punto b) della premessa, rinunciando alla costituzione di parte civile. Il signor CA dichiara di accettare la remissione. Le parti sottoscrivono tutto quanto predisposto dagli avvocati penalisti per ottenere il perfezionamento della remissione. La signora LI si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario per formalizzare/perfezionare detta remissione in giudizio.
Le spese per la costituzione di parte del suindicato procedimento penale resteranno a carico della signora LI e quelle relative al patrocinio per la difesa in giudizio resteranno a
1 carico del signor CA, senza che l'una parte possa pretendere alcunché dall'altra e viceversa. Detta remissione costituisce condizione essenziale del patto che segue, contraddistinto dal n.3, la cui validità ed efficacia è subordinata all'estinzione del processo penale in danno di esso CA;
3) il signor NO CA rinuncia alle spese liquidate nel giudizio civile di primo grado riportate nella sentenza n. 1767/2023 del Tribunale di Napoli di Napoli Nord, pubbl. il
03/05/2023, pronunciata a definizione del procedimento iscritto al numero di RG n.
7898/2018 del Tribunale di Napoli Nord in Aversa, liberando, per l'effetto, la signora
LI da ogni obbligo e dichiarando di non avere più nulla a pretendere a tale titolo;
4) la signora IA LI, con la sottoscrizione della presente, si obbliga a rilasciare, in normale stato locativo, in favore dell'ex marito, NO CA, l'appartamento adibito a già casa coniugale ( ed il posto auto), di cui è assegnataria insieme alla figlia RA, sito in
Casoria (NA) alla via Cardinale Castaldo n.33, piano I, obbligandosi a consegnare detto immobile a NO CA, entro e non oltre il giorno 30 marzo 2025, libero dapersone e cose, con i soli beni mobili con cui era originariamente dotato, compresi gli effetti personali del signor CA giammai ritirati (precisamente mattonella LI OT, orologio del di lui padre;
orologi Winchester;
chiavi della cassaforte;
foto che lo ritraggono;
impianto hi-fi di famiglia;
documenti box;
documenti personali;
Apple Tv). In relazione ai beni mobili contenuti nella casa, si conviene che la signora IA LI porterà con sé i seguenti beni: settimino, credenza posta nel corridoio, frigorifero blu, quadro con i fiori, cameretta di RA, divano e mobili acquistati di recente;
5) in ragione di detto rilascio, il signor NO CA corrisponderà alla signora LI,
a tacitazione di ogni pretesa a qualsiasi titolo o ragione, la somma di €. 3.000,00
(tremila/00) da corrispondersi in n. 3 rate di € 1.000,00 ciascuna, con scadenza: 31/03/25,
30/04/25 e 30/05/25;
6) sin da ora, la signora LI rinuncia alla domanda di assegno divorzile ed alle altre дз domande proposte nell'ambito del giudizio di appello descritto al punto a) della premessa.
Il signor CA rinuncia al proposto appello incidentale. Ciascuno accetta le rinunce dell'altro, convenendo di richiedersi, alla prossima udienza di appello, anche la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, la conferma dell'attuale contribuzione a carico del Caserta per il mantenimento della figlia RA da corrispondersi fino a quando la giovane non diventi economicamente autosufficiente, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello, ferme le altre statuizioni di cui alla sentenza n. 1767/2023 del
2 Tribunale di Napoli di Napoli Nord, pubbl. il 03/05/2023, pronunciata a definizione del procedimento iscritto al numero di RG n. 7898/2018. In ragione di ciò, le parti, verificatasi la condizione di cui al punto 2) che precede, autorizzano i loro procuratori nell'ambito del giudizio civile di cui al punto a) della premessa, alla prossima udienza, a depositare il presente accordo ed a formalizzare le richieste in conformità a quanto convenuto nella presente scrittura;
7) con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra indicate ed assunte con la presente scrittura, le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte e non avranno più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo o ragione, l'una dall'altra;
8) sottoscrivono il presente atto anche gli avv.ti Stefano Patti (anche per delega, che si allega, dell'avv. Giusva Piantadosi), Luisa Cante e Vittoria Pellegrino, ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.
Aversa, 28 novembre 2024 Elianaian BretoDealer NO CA
avv. Stefano Patti avv. Luisa Cante avv. Vittoria PellegrinoW e (anche per delega dell'avv. Giusva Piantadosi)
3 Alla luce di quanto esposto la sentenza oggetto del presente gravame deve essere pertanto riformata nei termini di cui al predetto accordo.
Sussistono i presupposti per compensare per intero le spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona, Famiglia e Minori, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord avente n. 1767/2023 e depositata il 3.5.2023, recependo l'accordo intervenuto tra Parte_1 e OP e sottoscritto dagli stessi in data
28.11.2024, denominato: “SCRITTURA PER TRANSAZIONE", dispone che i diritti e gli obblighi di cui al divorzio tra le parti siano regolati come dal predetto accordo per la parte che in questa sede rileva e che prevede: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a Parte_1 e la conferma dell'attuale contribuzione a carico del CP per il mantenimento della figlia R_ da corrispondersi fino a quando la giovane non diventi economicamente autosufficiente, oltre alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado e di appello;
-dichiara compensate per intero fra le parti le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, cc dell'11.7.2025 Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano)