Articolo 3 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127
Articolo 2Articolo 4
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5 giugno 1971
Art. 3.

L' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:

(Limiti azionari per i soci delle cooperative)

"Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile . Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".
Entrata in vigore il 5 giugno 1971