Art. 3.
L' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:
(Limiti azionari per i soci delle cooperative)
"Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile . Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".
L' articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302 , e' sostituito dal seguente:
(Limiti azionari per i soci delle cooperative)
"Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a lire due milioni, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite e' di quattro milioni.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non puo' essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile . Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto".