Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6396/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Walter Miceli, dall'avv. Fabio Ganci, dall'avv. Nicola Zampieri e dall'avv.
Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), AT Controparte_1 P.IVA_1
Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_2
del di Torino e dal Dott. (C.F. CP_3 Controparte_4
), Funzionario dello stesso , domiciliati presso C.F._2 CP_1
l'Ambito Territoriale di Torino, Via Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – carta elettronica del docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 la ricorrente afferma di aver lavorato come docente in forza di contratti a termine senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze 1
107/2015 per i docenti di ruolo.
La ricorrente afferma esservi stata violazione del principio eurounitario di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, ed agisce per ottenere la condanna del alla messa a disposizione dell'importo CP_1 di € 1.500,00 (pari ad € 500 per ciascun a.s. in questione) oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
La sig.ra ha altresì esposto di aver lavorato, nell'a.s. 2019/2020 e nell'a.s. Parte_1
2021/2022, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per complessivi 239 giorni, senza tuttavia percepire la retribuzione professionale docenti (€ 174,50 lordi mensili, 184,50 euro dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001.
Il convenuto si è costituito chiedendo il rigetto delle domande contestando con CP_1
riferimento alla prima la configurabilità di una violazione del principio di parità di trattamento: la carta docente infatti avrebbe l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale e non costituirebbe retribuzione accessoria né reddito imponibile, e pertanto non potrebbe essere ricondotta alle condizioni di impiego;
inoltre le ragioni oggettive della diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo risiederebbero nel fatto che il miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione perseguito dall'investimento formativo dovrebbe ripercuotersi sull'intera vita lavorativa, e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
e con riferimento alla seconda, negando la sussistenza del diritto della ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte
1. La carta elettronica del docente
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di
2 riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il
DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1
e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. ha sancito il principio di diritto secondo cui la
3 Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
La ricorrente documenta di aver lavorato: nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 23.10.2020 al 30.6.2021, nell'a.s. 2022/2023 con plurimi contratti dal 26.9.2022 all'11.6.2023, nell'a.s. 2023/2024 con plurimi contratti dal 19.9.2023 al 7.6.2024.
Il primo contratto legittima l'attribuzione della carta del docente sulla base della giurisprudenza sopra richiamata.
Con riferimento agli ultimi due anni scolastici, la domanda deve trovare accoglimento, in quanto in entrambi, la ricorrente ha lavorato su medesima cattedra e presso il medesimo istituto scolastico per più di 180 giorni, rendendo una prestazione del tutto comparabile con quella resa da un docente di ruolo.
E' provato che la ricorrente sia rimasta interna al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze;
alla ricorrente spetta pertanto l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'importo complessivo che il convenuto dovrà rendere disponibile alla CP_1
ricorrente nelle forme di cui al DPCM 28 novembre 2016 – o nelle altre modalità con cui venga attribuita ai docenti a tempo indeterminato – è dunque quello di € 1.500,00 corrispondente agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024.
2. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8
4 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il conteggio Controparte_1
contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 1.402,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura CP_1
liquidata in dispositivo applicati i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta il diritto di , con riferimento agli aa.ss. Parte_1
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente;
2. condanna il a mettere a Controparte_1
disposizione di , per il tramite della carta elettronica del Parte_1 docente, la somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. Condanna il a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
[...]
15.3.2001 la somma lorda di € 1.402,20 oltre interessi legali dalle scadenze al
5 saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
4. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre ad € 49,00 per contributo unificato, con distrazione in solido in favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 09/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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