TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/11/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3668 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rosalba Pedullà, con la quale è elettivamente domiciliato in
Messina, via San Paolino n. 17 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Toma, con il quale è elettivamente domiciliata in Maglie (LE) via Malta n. 65 resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli avv.ti Cinzia Lolli e Patrizia Sanguineti, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239005967579000, notificata in data 21/09/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420160000887984000, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS per l'anno 2015, ente creditore
. CP_2
A tal fine, ha esposto:
- che gli atti presupposti all'intimazione di pagamento non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie sottese all'avviso di addebito/*;
- che la pretesa creditoria è inesigibile, in quanto i contributi IVS richiesti sono stati pagati mediante compensazione con crediti IVA.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. in via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del l 'intimazione di pagamento n. 09420239005967579000 per i motivi sopra esposti;
2. in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nell' an e nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420239005967579000, notificato in data 21.09.2023 pari ad € 2.732,40 per le motivazioni descritte in premessa. B) B) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contenuta nell' imp ugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto pot eva essere fatto valere;
C) Per l 'effetto annullare l 'intimazione di pagamento oggi 3
opposta per i suddetti motivi. D) Con vittoria di sp ese e compensi di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
, eccependo la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva e la regolare notifica dell'avviso di addebito opposto e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 05/07/2024, si è costituito l' CP_2
eccependo la tardività dell'opposizione, il consolidamento del credito e la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per Controparte_3
.
[...]
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. 4
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). 5
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, la prescrizione della pretesa creditoria e l'inesigibilità del credito, in quanto lo stesso sarebbe stato pagato per compensazione con crediti IVA.
Orbene l nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'avviso di CP_2
addebito n. 39420160000887984000, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica, perfezionatasi in data 22/06/2016.
Pertanto, l'opposizione sarebbe inammissibile, in quanto l'avviso di addebito non risulta essere stato impugnato entro il termine di 40 giorni dalla notifica, previsto a pena di decadenza dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, limitatamente all'arco temporale successivo alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il 6
termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 7
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_5
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle 8
entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione 9
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 10
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, nel caso di specie, , nel Controparte_3
costituirsi in giudizio, ha allegato il preavviso di fermo n.
09480201700000277000, che richiama l'avviso di addebito n.
39420160000887984000 e risulta notificato in data 30/11/2017 e l'intimazione di pagamento n. 09420199013099442000, che richiama l'avviso di addebito n. 11
39420160000887984000 e risulta notificata in data 21/01/2020, mentre l'intimazione di pagamento n. 09420239005967579000 è stata notificata in data
21/09/2023 sicché, anche non tenendo conto della normativa emergenziale, la prescrizione successiva, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non sarebbe maturata.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, dal momento che non è possibile in questa sede esaminare i motivi di merito, tra cui l'eccezione di avvenuto pagamento per compensazione, in quanto, essendo stata provata la notifica dell'avviso di addebito n. 39420160000887984000, parte ricorrente avrebbe dovuto fare valere le censure avverso il merito della pretesa creditoria entro il termine di 40 gironi dalla notifica dello stesso, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente in favore delle parti resistenti;
si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, giustificandosi un aumento del 30 % in ragione della presenza di due parti nella stessa posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3668/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1705,60, ci dui € 852,80 in favore di Controparte_3
e € 852,80, in favore dell
[...] CP_2
Locri, 11/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3668 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Rosalba Pedullà, con la quale è elettivamente domiciliato in
Messina, via San Paolino n. 17 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Toma, con il quale è elettivamente domiciliata in Maglie (LE) via Malta n. 65 resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli avv.ti Cinzia Lolli e Patrizia Sanguineti, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento 2
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/10/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239005967579000, notificata in data 21/09/2023, limitatamente all'avviso di addebito n. 39420160000887984000, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi IVS per l'anno 2015, ente creditore
. CP_2
A tal fine, ha esposto:
- che gli atti presupposti all'intimazione di pagamento non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione delle pretese creditorie sottese all'avviso di addebito/*;
- che la pretesa creditoria è inesigibile, in quanto i contributi IVS richiesti sono stati pagati mediante compensazione con crediti IVA.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1. in via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del l 'intimazione di pagamento n. 09420239005967579000 per i motivi sopra esposti;
2. in via principale: A) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità, inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nell' an e nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09420239005967579000, notificato in data 21.09.2023 pari ad € 2.732,40 per le motivazioni descritte in premessa. B) B) accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa contenuta nell' imp ugnata intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto pot eva essere fatto valere;
C) Per l 'effetto annullare l 'intimazione di pagamento oggi 3
opposta per i suddetti motivi. D) Con vittoria di sp ese e compensi di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non percepito i secondi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita Controparte_1
, eccependo la tardività dell'opposizione, il proprio difetto di
[...]
legittimazione passiva e la regolare notifica dell'avviso di addebito opposto e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 05/07/2024, si è costituito l' CP_2
eccependo la tardività dell'opposizione, il consolidamento del credito e la regolare notifica dell'avviso di addebito impugnato, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
All'udienza odierna, nessuno è comparso per Controparte_3
.
[...]
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. 4
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). 5
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto, la prescrizione della pretesa creditoria e l'inesigibilità del credito, in quanto lo stesso sarebbe stato pagato per compensazione con crediti IVA.
Orbene l nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'avviso di CP_2
addebito n. 39420160000887984000, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica, perfezionatasi in data 22/06/2016.
Pertanto, l'opposizione sarebbe inammissibile, in quanto l'avviso di addebito non risulta essere stato impugnato entro il termine di 40 giorni dalla notifica, previsto a pena di decadenza dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, limitatamente all'arco temporale successivo alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il 6
termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 7
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_5
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle 8
entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione 9
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 10
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, nel caso di specie, , nel Controparte_3
costituirsi in giudizio, ha allegato il preavviso di fermo n.
09480201700000277000, che richiama l'avviso di addebito n.
39420160000887984000 e risulta notificato in data 30/11/2017 e l'intimazione di pagamento n. 09420199013099442000, che richiama l'avviso di addebito n. 11
39420160000887984000 e risulta notificata in data 21/01/2020, mentre l'intimazione di pagamento n. 09420239005967579000 è stata notificata in data
21/09/2023 sicché, anche non tenendo conto della normativa emergenziale, la prescrizione successiva, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non sarebbe maturata.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso, dal momento che non è possibile in questa sede esaminare i motivi di merito, tra cui l'eccezione di avvenuto pagamento per compensazione, in quanto, essendo stata provata la notifica dell'avviso di addebito n. 39420160000887984000, parte ricorrente avrebbe dovuto fare valere le censure avverso il merito della pretesa creditoria entro il termine di 40 gironi dalla notifica dello stesso, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente in favore delle parti resistenti;
si applicano i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, giustificandosi un aumento del 30 % in ragione della presenza di due parti nella stessa posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3668/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in
€ 1705,60, ci dui € 852,80 in favore di Controparte_3
e € 852,80, in favore dell
[...] CP_2
Locri, 11/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci