Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OP AM, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brunico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Gianesello e Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della deliberazione del Consiglio comunale di Brunico n. 34 dd. 18.2.2024, pubblicata sulla rete civica provinciale il 17.1.2025, ad oggetto: “ Modifica al piano paesaggistico. Modifica dell’insieme n. 8 ‘Colle del Castello’ a Brunico. Approvazione ”, parte grafica e normativa, nonché
2) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere della Commissione comunale del territorio e del paesaggio in seduta 29.8.2024, anche con riferimento alla decisione che la modifica al piano non deve essere sottoposta a procedura di VAS, nonché della presupposta
3) deliberazione della Giunta comunale di Brunico n. 131 dd. 8.4.2024 relativa all’avvio del procedimento approvato con la delibera sub 1), nonché
4) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere della Conferenza dei servizi in seduta 22.8.2023 e
5) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere della Commissione comunale territorio e paesaggio in seduta 29.8.2023, nonché
6) della delibera del Consiglio comunale di Brunico n. 33 dd. 18.2.2024, parte grafica e normativa, ad oggetto: “ Modifica del piano urbanistico della Città di Brunico. Cancellazione di vari parcheggi nella zona est, adattamento dell’accesso al parcheggio sotterraneo e modifiche non essenziali dello stesso nonché ripristino del collegamento stradale ‘Rampa Kuntner’ allo stato attuale. Approvazione ”, nonché
7) della presupposta deliberazione della Giunta comunale di Brunico n. 130 dd. 8.4.2024, di avvio del procedimento di cui al provvedimento sub 3),
8) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere della Conferenza dei servizi in seduta 22.8.2023 e
9) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere della commissione comunale territorio e paesaggio in seduta 29.8.2023,
10) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere dell’Ufficio Beni Archeologici della Provincia autonoma di Bolzano dd. 7.6.2024 prot. 0035911,
11) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere dell’Ufficio Beni architettonici e artistici della Provincia autonoma di Bolzano dd. 8.10.2024 prot. 0050998,
12) dell’ivi richiamato ma non conosciuto parere della Commissione provinciale Territorio e Paesaggio in seduta n. 16 dd. 17.10.2024,
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 19.6.2025:
13) della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 169 dd. 11.3.2025, ad oggetto: “Comune Città di Brunico: approvazione di una modifica al piano urbanistico comunale – Deliberazione consiliare n. 33 del 18/12/2024 (DGC 130/2024) ”, parte grafica e normativa, pubblicata in B.U. del 5.5.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Brunico e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la consigliere EN ZI JE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere proprietario della p.ed. 9 in P.T. 2010/II C.C. Brunico e della p.f. 665/1 in P.T. 3/II C.C. Brunico. In particolare, la p.ed. 9 consiste nella residenza barocca “ Ansiedl ”, sottoposta a tutela storico-artistica diretta, giusta la deliberazione della Giunta provinciale n. 584 del 4 febbraio 1977, mentre l’antistante p.f. 665/1 costituisce la relativa zona di rispetto, soggetta a vincolo di tutela indiretta (doc.ti 5 del ricorrente e 7 e 8 della Provincia).
Dal piano urbanistico comunale di Brunico risulta che gli immobili del ricorrente ricadono, sin dal 2008 (cfr. delibera consiliare n. 20 del 6.5.2008 e deliberazione della Giunta provinciale del 1.12.2008, n. 4540 recante l’approvazione di una modifica al piano urbanistico concernente l’inserimento di Insiemi nel piano urbanistico del Comune di Brunico - doc. 39 - 42 del Comune), nel perimetro dell’Insieme n. 6 “ Ansitze ” (doc. 6 del ricorrente). Dal piano paesaggistico di Brunico risulta che la p.f. 665/1 ricade nel verde agricolo e che lungo il confine con la via Plan de Corones, nella p.f. 665/1, vi è un pregiato filare di siepi tutelato per il suo pregio ai sensi dell’art. 7 delle norme di attuazione del piano paesaggistico (doc. 7 del ricorrente e doc.ti 8 e 9 della Provincia).
Gli Insiemi già approvati sono stati successivamente individuati nel programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio (cfr. allegato e) della delibera del Consiglio comunale n. 30 dd 26.11.2024 - doc. 10 della Provincia).
In data 8 agosto 2023 l’arch. Gert Niederkofler, su richiesta del Comune di Brunico, elaborava la proposta di modifica del piano urbanistico comunale, avente il seguente oggetto: “ Cancellazione di diversi parcheggi in zona est, adattamento dell’accesso al garage sotterraneo e modifica non sostanziale di questo come pure riconduzione del collegamento ‘Rampa Kuntner’ allo stato attuale ” e presentava poi al Comune di Brunico, il 17 agosto 2023, tutta la relativa documentazione (doc.ti da 2 a 10 del Comune).
Gli interventi previsti dalla modifica sono:
- Intervento n. 1: cancellazione del parcheggio nella curva del castello e ridefinizione a bosco,
- Intervento n. 2: cancellazione del parcheggio sulla pf. 635/2 e la p.ed. 1899 con ripristino di un’area parziale a bosco con spostamento della strada di accesso esistente al castello e inserimento della rotatoria di ingresso nella galleria di collegamento,
- Intervento n. 3: adattamento del tunnel tra la strada di Riscone e la via Plan de Corones al progetto preliminare,
- Intervento n. 4: inserimento dell’isola stradale della via Plan de Corones e adattamento del garage sotterraneo/dell’accesso al progetto preliminare nonché inserimento di una pista ciclabile e pedonale al lato est della via Plan de Corones con contestuale inserimento di questo tratto della via Plan de Corones come strada tipo B,
- Intervento n. 5: inserimento del tunnel pedonale come collegamento tra la via Plan de Corones e la strada Paul von Sternbach e inserimento della parte a nord della via Plan de Corones come strada comunale tipo C con allargamento lungo la p.ed. 14 a un massimo di 4,5 m,
- Intervento n. 6-6a: modifica del vicolo Molini e una parte della via Oberragen in spazio aperto pubblico,
- Intervento n. 7: riportare la rampa Kuntner allo stato odierno e reinserimento della strada Walther von der Vogelweide.
Dalla relazione tecnica (doc. 2 del Comune) risulta che “ i collegamenti già inseriti nel PUC come tunnel, piste ciclabili e pedonali sono da adattare al progetto preliminare elaborato”, che “i passaggi principali di questa modifica al piano urbanistico comunale sono oltre alla cancellazione dei posti auto, il corretto inserimento della diramazione dalla strada di Riscone in forma di rotatoria, la correzione della galleria già inserita dalla strada di Riscone verso la via Plan de Corones e la confluenza della stessa con un’ulteriore rotatoria, in cui confluisce anche il prolungamento esistente a sud” e che “la parte settentrionale della via Plan de Corones sarà allargata per includere un percorso pedonale e una pista ciclabile senza limitare il traffico”, dando atto che “per raggiungere gli obiettivi di queste misure nel miglior modo possibile, l’amministrazione comunale ha già incaricato un tecnico competente con l’analisi paesaggistica del castello (vedasi relazione allegata redatta dal arch. IS LV) ”.
In data 8 agosto 2023 l’arch. Gert Niederkofler, su richiesta del Comune di Brunico, elaborava altresì la proposta di modifica dell’Insieme n. 8 “ Colle del Castello ” (doc.ti da 11 a 17 del Comune), precisando nella relazione tecnica (doc. 11 del Comune) che “ gli interventi riguardano l’insieme 8 - Colle del castello - della città di Brunico e sono soggetti ai regolamenti legali di protezione degli insiemi che già ora consentono la costruzione di un garage sotterraneo, finché i portali e i tunnel di collegamento tra la strada di Riscone e la via Plan de Corones si inseriscono nel paesaggio ” e “ data l’importanza di proteggere l’insieme si tiene in considerazione che l’intervento interferisca il meno possibile con l’attuale paesaggio urbano e paesaggistico intorno al colle del castello, lasciando allo stesso tempo inalterata la monumentalità del castello e le viste panoramiche da e verso il castello ”, specificando, per quanto di interesse, che “ l’uscita dal tunnel sul lato della via Plan de Corones come quella sul lato della strada di Riscone deve integrarsi il più possibile nel pendio. A tal fine i muri laterali saranno eseguiti possibilmente in modo naturale. L’allargamento della via Plan de Corones è destinato a creare spazio per una pista pedonale e ciclabile sul lato est della strada esistente. Il pendio sarà solo leggermente toccato per adattarsi alla pendenza. In seguito sarà garantita ai pedoni e ciclisti una vista libera al castello ”.
La Conferenza dei servizi, nella seduta del 22 agosto 2023, esprimeva parere positivo sulle proposte di modifica del piano urbanistico e del piano paesaggistico (doc. 18 del Comune).
La Commissione comunale del territorio e del paesaggio, nella seduta del 29 agosto 2023, esaminate le due modifiche dei piani, esprimeva a sua volta parere positivo sulle proposte, ritenendo in entrambi i casi non necessaria la valutazione ambientale strategica (di seguito solo VAS) (“ Die Gemeindekommission für Raum und Landschaft hat daher entschieden, dass die gegenständliche Abänderung des Bauleitplanes der Gemeinde Bruneck nicht dem SUP-Verfahren zu unterziehen ist ”) (doc.ti 19 e 20 del Comune).
Con lettera del 20 marzo 2024 il ricorrente chiedeva al Comune di Brunico, tramite il proprio difensore di fiducia, informazioni specifiche sui provvedimenti adottati in merito alle opere progettate e di poterne ricevere con urgenza copia (doc. 8 del ricorrente).
Con la deliberazione n. 130 dell’8 aprile 2024 la Giunta comunale di Brunico avviava il procedimento per l’approvazione della suddetta modifica del piano urbanistico (doc. 22 del Comune).
Lo stesso giorno, con la deliberazione n. 131, la Giunta comunale avviava anche il procedimento di modifica del piano paesaggistico concernente l’Insieme n. 8 “ Colle del Castello ” a Brunico (doc. 23 del Comune).
Con comunicazione del 9 aprile 2024 il Segretario comunale informava il ricorrente che la Giunta comunale aveva adottato le deliberazioni nn. 130/2024 e 131/2024, concernenti le varianti al piano urbanistico e al piano paesaggistico, manifestandogli l’interesse dell’Amministrazione a intavolare trattative nell’ottica di una soluzione condivisa (doc. 9 del ricorrente).
Il ricorrente, in data 7 maggio 2024, presentava via mail le proprie osservazioni, per mezzo del proprio difensore di fiducia, stabilendo alcune condizioni per acconsentire all’esecuzione degli interventi previsti (doc. 25 del Comune).
Seguiva una corrispondenza tra il ricorrente e il Comune di Brunico (doc. 26 del Comune).
In data 27 maggio 2024 l’Ufficio provinciale Beni archeologici trasmetteva al Comune di Brunico il proprio parere positivo con prescrizioni sulla modifica del piano urbanistico (doc. 27 del Comune).
Con nota dell’8 luglio 2024 il ricorrente, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ribadiva via mail, le condizioni già dettate, riformulandole in parte (doc. 29 del ricorrente).
In data 23 luglio 2024 il Comune di Brunico informava il ricorrente che, su suggerimento degli uffici tecnici, avrebbe studiato una soluzione tecnica alternativa, che forse avrebbe comportato l’esproprio di un’area molto più ridotta (doc. 31 del Comune).
In data 25 settembre 2024 il Comune di Brunico informava il ricorrente che vi era stato un incontro tra il Sindaco e gli uffici provinciali, ma che non era stata presa alcuna decisione, in quanto la variante era ancora in fase di esame da parte degli uffici provinciali (doc. 34 del Comune).
In data 8 ottobre 2024 l’Ufficio provinciale Beni architettonici esprimeva il proprio parere, con condizioni, precisando che: “ Der zweite Kreisverkehr beim Kronplatzweg wird negativ beurteilt. Der Flächenverbrauch und der Eingriff in die Bannzonen sind zu groß” (“La seconda rotatoria presso la via Plan de Corones viene valutata negativamente. Il consumo di suolo e l’intervento nelle zone protette sono eccessivi ”) (doc. 38 del Comune).
La Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, nel corso della seduta del 17 ottobre 2024, valutava positivamente, a maggioranza, la proposta di modifica del piano urbanistico, con prescrizioni (doc. 35 del Comune).
Con deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2024 il Consiglio comunale approvava la modifica del piano urbanistico (doc. 36 del Comune).
Lo stesso giorno, con la deliberazione n. 34 il Consiglio comunale approvava anche la modifica del piano paesaggistico riguardo all’Insieme n. 8 (doc. 34 del Comune).
A fondamento del ricorso introduttivo venivano dedotti i seguenti motivi:
1. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45, comma 3, e 17 l.p. n. 9/2018, nonché violazione dell’Insieme n. 6), essendo state previste opere di viabilità in zona vincolata del piano paesaggistico e in contrasto con le previsioni dello stesso. Eccesso di potere per contraddittorietà interna, per illogicità e irragionevolezza del piano paesaggistico. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
2. “ Violazione dell’art. 53 l.p. n. 9/2018, essendo stata in realtà approvata, tramite l’impugnata variante, una modifica al piano paesaggistico che non riguarda solo l’Insieme n. 8). Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”;
3. “ Violazione degli artt. 6 e 7 della l.p. n. 17/2017 e 41 della l.p. n. 9/2018 per omesso rapporto ambientale preliminare per la modifica al piano comunale e al piano paesaggistico. Eccesso di potere per travisamento e per difetto di istruttoria ”;
4. “ In subordine, violazione dell’art. 10 della l.p. n. 17/2017 per mancato esame delle soluzioni alternative e mancata indicazione delle misure di monitoraggio in sede di verifica di assoggettabilità a VAS della modifica al piano comunale ”;
5. “ Comunque, violazione o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 10 l.p. n. 17/2017 e 41, comma 5, l.p. n. 9/2018 per omessa verifica di assoggettabilità a VAS della modifica al piano paesaggistico sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.
Il Comune di Brunico si costituiva formalmente in giudizio con atto depositato il 13 marzo 2025, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.
La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva in giudizio con memoria depositata il 23 aprile 2025, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per mancanza di interesse attuale e concreto, e, comunque, l’inammissibilità dei motivi 3, 4 e 5 per omessa impugnazione autonoma della valutazione di assoggettabilità a VAS; nel merito chiedeva di rigettare il ricorso, siccome infondato.
A seguito della presa conoscenza in data 24.2.2025 del parere della Sovrintendenza provinciale ai beni Culturali dd. 8.10.2024 e del parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio in seduta 29.8.2024, con atto notificato il 24 aprile 2025 e depositato il 29 aprile 2025 il ricorrente proponeva i seguenti motivi aggiunti avverso provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo come atti non conosciuti:
1. “ Violazione dell’art. 21 del d.lvo n. 42/2004 per violazione del diniego della Soprintendenza provinciale ai Beni culturali rispetto all’intervento previsto sulla p.f. 665/1. Eccesso di potere per motivazione travisata, irragionevole e sviata”;
2. “ Ulteriore conferma della violazione degli artt. 6 e 7 della l.p. n. 17/2017 e 41 della l.p. n. 9/2018 per omesso rapporto preliminare secondo i criteri di cui allo stesso art. 7 e all’Allegato II della Direttiva CE 2001/42. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”.
Con istanza depositata il 9 maggio 2025 il Comune di Brunico chiedeva il rinvio a nuova data (o a data da destinarsi) dell’udienza di discussione già fissata per il 9 luglio 2025, al fine di garantire i termini a difesa sui motivi aggiunti presentati dal ricorrente.
Preso atto della richiesta di rinvio, anche il ricorrente e la Provincia autonoma di Bolzano, con istanza congiunta depositata il 29 maggio 2025, chiedevano il rinvio della stessa udienza di discussione.
Con memoria depositata il 5 giugno 2025 la Provincia autonoma di Bolzano insisteva nella richiesta di rinvio.
Il Comune di Brunico, con memoria depositata il 6 giugno 2025, insisteva a sua volta nella richiesta di rinvio dell’udienza di discussione e chiedeva il rigetto del ricorso, siccome inammissibile e infondato. In particolare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse attuale e concreto, e l’inammissibilità dei motivi 3, 4, 5 del ricorso introduttivo e del motivo 2 dei motivi aggiunti.
Con atto notificato il 17 giugno 2025 e depositato il 19 giugno 2025 il ricorrente presentava un nuovo ricorso per motivi aggiunti, volto all’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n. 169 dell’11 marzo 2025, di approvazione definitiva della modifica al piano urbanistico del Comune di Brunico in esame (cfr. doc. 14 del ricorrente).
A fondamento del nuovo gravame il ricorrente, oltre a riproporre, per invalidità derivata, i motivi già sollevati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, deduceva i seguenti motivi autonomi:
1. “ Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per omessa motivazione in punto di ‘deroga’ rispetto al parere negativo della Commissione provinciale dd. 17.10.2024 e per mancato bilanciamento tra gli interessi contrapposti ”;
2. “ Violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 21 del d.lvo n. 42/2004 per omessa presa di posizione sul parere negativo dell’Ufficio Beni culturali PAB. Eccesso di potere tra atti della medesima Amministrazione provinciale ”;
3. “ Violazione dell’art. 7 delle NDA al piano paesaggistico di Brunico e dell’art. 3 l. n. 241/1990 per omessa motivazione in relazione alla previsione di eliminazione dei filari tutelati presso la p.f. 665/1 ”.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Presidente rinviava la discussione del ricorso all’udienza pubblica del 26 novembre 2025 al fine di garantire i termini a difesa sui motivi aggiunti presentati dal ricorrente.
In vista di quest’ultima udienza la Provincia autonoma di Bolzano depositava in data 22 ottobre 2025 una memoria, nella quale prendeva posizione sulle censure sollevate dal ricorrente con i motivi aggiunti e chiedeva, in via preliminare di rito, di dichiarare il ricorso irricevibile e/o inammissibile; nel merito chiedeva di rigettare il ricorso, siccome infondato.
Il Comune di Brunico, a sua volta, depositava una memoria difensiva in data 24 ottobre 2025 in cui eccepiva l’inammissibilità sia del primo motivo dei motivi aggiunti depositati il 29 aprile 2025, per difetto di interesse, sia del secondo motivo, per mancata tempestiva impugnazione della deliberazione di non assoggettabilità a VAS; nel merito controdeduceva alle censure su entrambi gli atti recanti motivi aggiunti e chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Anche il ricorrente depositava in data 24 ottobre 2025 una memoria in cui eccepiva l’” inammissibilità delle difese della Provincia autonoma di Bolzano su tutti i motivi di doglianza sollevati dal ricorrente non riguardanti la variante al piano comunale approvata con delibera G.P. n. 169/2025 per suo difetto di legittimazione ”. Inoltre, prendeva posizione sia sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti sia sulle controdeduzioni nel merito e rilevava l’inopportunità di una riunione del presente ricorso con quello pendente sub n. 113/2025 proposto dal medesimo ricorrente contro gli atti di approvazione del programma di sviluppo comunale, trattandosi di piani aventi funzioni ed effetti distinti. Infine, insisteva per l’accoglimento del ricorso, “ il tutto previa eventuale occorrenda assunzione di una CTU/verificazione tecnica avente in particolare ad oggetto l’accertamento se gli interventi previsti con la modifica all’Insieme n. 8) e al piano comunale estendano i loro effetti anche a carico dell’Insieme n. 6) ”.
La Provincia autonoma di Bolzano e il ricorrente depositavano anche memorie di replica, rispettivamente il 4 novembre 2025 e il 5 novembre 2025, insistendo nelle rispettive conclusioni.
In particolare, anche la difesa provinciale riteneva non opportuna la riunione del presente procedimento con quello pendente sub n. 113/2025, rimettendosi comunque sul punto alla decisione del Collegio.
Il ricorrente eccepiva l’inammissibilità delle difese svolte dalla difesa provinciale da pag. 11 a pag. 33 di cui alla memoria depositata il 22 ottobre 2025, per violazione degli artt. 2 c.p.a. e 111 della Costituzione e chiedeva che di esse non venisse tenuto conto ai fini del decidere.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 il ricorrente depositava una cartografia del piano paesaggistico di Brunico estratto il giorno precedente dal GeoBrowser. La Provincia autonoma di Bolzano non si opponeva alla produzione del citato documento e chiedeva che venisse disposta un’istruttoria in merito ad alcune questioni tecniche sollevate in udienza dal Collegio. Sentite le parti, il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Anzitutto, il Collegio non reputa necessario disporre l’istruttoria richiesta dalla difesa provinciale all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, esistendo agli atti sufficienti elementi per poter decidere comunque la causa nel merito.
2. Inoltre, il Collegio non ritiene opportuna la riunione del presente procedimento con quello pendente sub n. 113/2025, avente per oggetto l’impugnazione da parte del ricorrente degli atti di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio.
Invero, pur essendo innegabile la presenza di elementi di connessione soggettiva e, parzialmente oggettiva, tra le due distinte azioni disgiuntamente introdotte, non vi è identità di petita, connotandosi le vertenze in oggetto per l’elevata complessità dell’intreccio di provvedimenti, che appare più agevole dipanare e risolvere singolarmente.
Oltretutto, il ricorrente non ha ancora depositato l’istanza di fissazione dell’udienza nel ricorso pendente sub n. 113/2025, di talché la riunione non sarebbe in ogni caso possibile.
2.1. La cartografia del piano paesaggistico di Brunico estratto dal GeoBrowser va ammessa in giudizio, anche perché tale documento è comunque reperibile pubblicamente ed evidenzia quanto già previsto a livello pianificatorio (cfr. doc. 21 del Comune, pag. 15).
3. Prima di entrare nel merito della controversia vanno vagliate le eccezioni preliminari di rito.
3.1. Le Amministrazioni resistenti eccepiscono, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti per difetto di interesse con riferimento all’impugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 131/2024 e del Consiglio comunale n. 34/2024, concernenti la modifica del piano paesaggistico, priva di effetti pregiudizievoli attuali e concreti per il ricorrente.
In particolare, il ricorrente non avrebbe provato né la vicinitas , dato che la p.f. 665/1 ricade pacificamente nell’Insieme n. 6, mentre la modifica riguarderebbe solo l’Insieme n. 8, né la lesione concreta e attuale che subirebbe dai provvedimenti oggetto di impugnazione.
L’inammissibilità, per difetto di interesse, sussisterebbe anche con riferimento all’impugnazione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 130/2024 e del Consiglio comunale n. 33/2024, concernenti l’approvazione della modifica del piano urbanistico comunale, in quanto il progetto non individuerebbe ancora la precisa delimitazione dell’Insieme n. 6, prevista solo in fase di attuazione, con successiva modifica al piano paesaggistico.
L’inammissibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti, per difetto di interesse, si estenderebbe anche alle doglianze riferite all’asserita inettitudine del rapporto ambientale ad assecondare obiettivi, misure o livelli imposti dalla Direttiva 2001/72/CE, in quanto la giurisprudenza avrebbe affermato che in materia di tutela contro i danni all’ambiente l’interesse ad agire può essere riconosciuto solo se gli stessi siano debitamente evidenziati in ricorso.
Le eccezioni sono infondate.
Va premesso che, in via di principio, in sede di impugnazione di atti pianificatori lo stabile collegamento con la zona interessata dall’intervento (c.d. vicinitas ) non è di per sé sufficiente per riconoscere l’interesse a ricorrere, dovendosi dimostrare che l’atto pianificatorio contestato incida negativamente sulla proprietà del ricorrente.
La giurisprudenza ha infatti chiarito a più riprese che “ la vicinitas non rappresenta un dato decisivo per riconoscere l’interesse ad agire (che nel giudizio di legittimità davanti al giudice amministrativo si identifica con l’interesse ad impugnare), nel senso che di per sé non è sufficiente, dovendosi dimostrare che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278). Nella fattispecie in esame tuttavia una simile prova non viene fornita. 21.4. L’idea che la nozione di vicinitas, oltre a identificare una posizione qualificata idonea a rappresentare la legittimazione a impugnare il provvedimento urbanistico o edilizio, avrebbe assorbito anche l'interesse a ricorrere è stata infatti superata dall’indirizzo secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, deve essere concretamente indagato e accertato anche l'interesse ad agire. Questo indirizzo valorizza ragioni di coerenza con i principî generali sulle condizioni per l'azione nel processo amministrativo, nel cui novero rientrano distintamente, oltre alla legitimatio ad causam, il c.d. titolo (o legittimazione al ricorso) e l’interesse ad agire (cfr. Cons. Stato: Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; successivamente, Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 5278 citata; per ultimo Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 707). […] 21.6. La sussistenza della mera vicinitas non costituisce elemento sufficiente a comprovare contestualmente la legittimazione e l'interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione, in relazione alla configurazione dell’interesse ad agire, di un danno (certo o altamente probabile) che attingerebbe la posizione di colui il quale insorge giudizialmente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 dicembre 2017, n. 5908) ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2020, n. 1011; id.: Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7812 e 1 settembre 2021, n. 6158; TAR Veneto, Sez. II, 22 luglio 2025, n. 1312; TAR Emilia Romagna, Sez. II, 6 ottobre 2025, n. 1075 e TAR Sardegna, Sez. I, 26 aprile 2023, n. 310).
Come questo Tribunale ha avuto già modo di affermare, “ costituisce jus receptum che, nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività della pubblica amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che imprime al bene privato quella particolare qualità (o utilità pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa, il decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato e il decreto di espropriazione che attua, quindi, il trasferimento coattivo del bene, mentre gli altri atti non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi e, quindi, non sono immediatamente impugnabili, salvo che per un'eventuale alterazione dell'iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario ” (cfr. TRGA Bolzano, 18 gennaio 2022, n. 16).
Osserva il Collegio che dal complesso delle deduzioni svolte dal ricorrente, in fatto e in diritto, è agevolmente deducibile il suo interesse a ricorrere sia contro gli atti di approvazione della variante urbanistica, sia contro gli atti di approvazione della variante al piano paesaggistico.
Per quanto concerne la variante urbanistica, va ricordato che ai sensi dell’art. 61, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9: “ 1. Le prescrizioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio e della pianificazione attuativa che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all'esproprio o, esclusivamente con riferimento alle zone miste, a limitazioni in base alle quali non sono edificabili, valgono quali dichiarazione di pubblica utilità ”.
Ebbene, gli atti di approvazione della variante urbanistica impugnati hanno per oggetto una decisione pianificatoria e di programmazione preordinata all’esecuzione di opere pubbliche che interessano direttamente la proprietà del ricorrente, apponendo un vincolo preordinato all’esproprio sulla p.f. 665/1 di sua proprietà.
In qualità di proprietario di un fondo interessato dalla pianificazione e oggetto di vincolo ablativo e in qualità di confinante della via Plan de Corones, oggetto dell’intervento n. 4 della variante urbanistica, non può pertanto negarsi la sua legittimazione a ricorrere e il suo interesse a contrastare la variante al piano urbanistico, concretamente e attualmente lesiva, in parte qua , dei propri interessi.
Lo stesso ricorrente esplicita adeguatamente il proprio interesse affermando nel ricorso che “ i provvedimenti di pianificazione impugnati interessano direttamente la proprietà del ricorrente in quanto sottopongono la p.f. 665/1 a un vincolo ablativo per 1.016 mq in confinanza con via Plan de Corones per la realizzazione delle predette nuove opere viarie… Le modifiche impugnate incidono con l’ablazione direttamente su beni di sua proprietà e nella sua sfera patrimoniale ”. Inoltre, le modifiche, in particolare quella al piano urbanistico, nel prevedere la realizzazione delle predette nuove infrastrutture viarie nella proprietà del ricorrente, “ andrà a peggiorare presso la stessa la qualità dell’aria per un aumento di smog e di inquinamento acustico ”.
Afferma ancora il ricorrente che, a causa del notevole aumento di traffico conseguente alla nuova viabilità e all’allargamento con trasformazione della via Plan de Corones in una strada di tipo B), “ sul prato-giardino verranno scaricati polveri, sassi, prodotti chimici ”. In tema si registra la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui “ nella controversie in materia di immissioni acustiche intollerabili (ma con principio estensibile anche alle immissioni di polveri sottili), deve ritenersi che l’inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la condanna ad un facere; tale domanda non investe, infatti, scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un’attività soggetta al principio del neminem laedere”, sicché l’impugnazione degli atti amministrativi a monte appare sostenuta dal correlato interesse ad agire (cfr. Sez. III, 12 novembre 2025, n. 29798).
Ad avviso del Collegio sussiste parimenti la legittimazione e l’interesse attuale e concreto del ricorrente a impugnare gli atti di approvazione della variante al piano paesaggistico, immediatamente lesiva dei suoi interessi.
È pur vero che l’Insieme n. 6, nel cui perimetro ricade la proprietà del ricorrente, non è direttamente contemplato dalla variante impugnata (che riguarda il solo Insieme n. 8), tuttavia i motivi 1 e 2 del ricorso introduttivo riguardano proprio il lamentato contrasto tra la variante urbanistica e la tutela degli insiemi vigente e tra la variante urbanistica e la variante paesaggistica. Il ricorrente ritiene infatti, da un lato, che il piano paesaggistico avrebbe dovuto essere adeguato anche con riferimento all’Insieme n. 6, in quanto la variante urbanistica va a incidere su di esso e sulla sua proprietà (p.f. 665/1) e, dall’altro lato, che la modifica del piano paesaggistico, seppur formalmente concernente il solo Insieme n. 8, avrebbe esteso, di fatto, i propri effetti sull’Insieme n. 6, nel cui perimetro ricade la p.f. 665/1 di sua proprietà.
Il ricorrente, nel giustificare il proprio interesse al riguardo, sostiene nel ricorso che “ la modifica del piano paesaggistico interferisce di fatto anche con l’Insieme n. 6 ed estende i propri effetti disciplinando anche aree di sua proprietà, alla cui integrità esso aspira affinché venga mantenuta e salvaguardata la qualità e l’immagine di pregio paesaggistico del suo compendio ”.
Egli fa inoltre presente di voler tutelare il “ pregiato filare di siepi e del muro di cinta in pietra che corre lungo la p.f. 665/1, di cui le varianti prevedono l’estirpazione/eliminazione ”.
Questo Tribunale ha chiarito a tale proposito che le categorie di tutela di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 9/2018, fra le quali quelle che disciplinano gli insiemi indicati alla lettera b), non sono tutelate in automatico ope legis sulla base della nuova disciplina sugli insiemi contenuta nella legge provinciale n. 9/2018, ma che queste categorie di tutela vengono inserite e disciplinate dalla pianificazione paesaggistica. La tutela paesaggistica, quindi, non è automatica, ma necessita di un esplicito provvedimento amministrativo (cfr. TRGA Bolzano, 30 novembre 2022, n. 305).
Pertanto le modifiche all’Insieme n. 8, qualificandolo espressamente come bene paesaggistico di particolare valore paesaggistico e consentendo, tra l’altro, una misura incidente sulla via Plan de Corones che “ sarà parzialmente allargata con una pista ciclabile separata e una via pedonabile separata ” con adattamento della corsia “ alla strada comunale tipo B ” (cfr. doc. 13 del Comune - progetto giallo-rosso dell’architetto Niederkofler, allegato al progetto “ Proposta di modifica dell’Insieme 8 - Colle del Castello - del Comune di Brunico ”), incidono con ogni evidenza anche sull’Insieme n. 6 che ricade nella proprietà del ricorrente, determinando senza ombra di dubbio l’esistenza dell’interesse a ricorrere.
Non occorre, infine, esaminare l’eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di interesse con riferimento alle doglianze concernenti l’asserita inettitudine del rapporto ambientale ad assecondare obiettivi, misure o livelli imposti dalla Direttiva 2001/72/CE, in quanto le relative censure sono irricevibili, come si vedrà infra, sub 3.2.
3.2. Le Amministrazioni resistenti eccepiscono inoltre l’irricevibilità/inammissibilità dell’impugnazione dei provvedimenti della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, entrambi del 29 agosto 2023, concernenti la variante al piano comunale e la variante al piano paesaggistico (cfr. doc.ti 19 e 20 del Comune) e, quindi, dei motivi 3, 4, 5 del ricorso introduttivo e 2 dei primi motivi aggiunti, per mancata tempestiva impugnazione autonoma della valutazione di assoggettabilità a VAS ivi contenuta.
L’eccezione è fondata.
Con gli impugnati provvedimenti del 29 agosto 2023 la Commissione comunale per il territorio e il paesaggio ha deciso, tra l’altro, che le modifiche al piano urbanistico e al piano paesaggistico del Comune di Brunico non dovevano essere sottoposte alla procedura di VAS (cfr. doc.ti 19 e 20 del Comune).
Le deliberazioni della Giunta comunale di Brunico nn. 130 e 131 del 2024, nelle premesse, riportano la decisione della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 29 agosto 2023: “Nella seduta del 29.8.2023…la Commissione comunale per il territorio per il paesaggio ha effettuato anche la verifica della proposta di modifica ai sensi della LP 17/2017 (valutazione ambientale strategica):
Il rapporto ambientale preliminare elaborato da IS LV è stato presentato alla Commissione comunale per il territorio e il paesaggio, tenendo conto dei criteri dell’allegato II della Direttiva 2001/42/CE.
Il rapporto ambientale illustra le caratteristiche del piano e gli impatti ambientali causati dalla sua realizzazione. Lo scopo di questa modifica del piano è quello di implementare diverse modifiche del concetto del traffico.
La modifica del piano…comporta impatti sull’ambiente. Secondo il rapporto di IS LV, tuttavia, non è necessaria una procedura VAS a causa degli effetti prevedibili.
La Commissione comunale per il territorio e il paesaggio ha quindi deciso che la modifica del piano… del Comune di Brunico non deve essere sottoposta alla procedura di VAS ” (cfr. doc.ti 22 e 23 del Comune).
Le deliberazioni suddette, secondo un ormai consolidato orientamento di questo Tribunale, andavano impugnate autonomamente, in parte qua , entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro pubblicazione all’Albo pretorio (cfr. l’art. 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), trattandosi di provvedimenti a sé stanti, autonomamente lesivi, a rilevanza esterna.
Invero, con tale decisione si conclude il procedimento di valutazione sulla sostenibilità ambientale, a nulla valendo che tale valutazione costituisca parte del più ampio procedimento per la modifica al piano urbanistico e al piano paesaggistico, al quale ineriscono. Il carattere immediatamente lesivo discende direttamente dall’art. 7, comma 3, della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17 e dall’art. 12 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. TRGA Bolzano, 9 aprile 2025, n. 112; 13 maggio 2021, n. 144; 24 febbraio 2022, n. 57 e 31 maggio 2024, n. 142).
Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che “ la verifica di assoggettabilità costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr. TRGA Bolzano, 13 maggio 2021, n. 144 e C.G.A. per la Regione Sicilia, 8 marzo 2021, n. 193).
L'esito della verifica di assoggettabilità (a VAS) pone, infatti, fine al procedimento se di contenuto negativo, come nel caso di specie, essendo altrimenti destinato a sfociare nel procedimento di VAS, di cui costituisce pertanto una fase preliminare, oltre che eventuale.
Il tutto su un piano di diverso approfondimento che si conclude con un giudizio di necessità rispettivamente di non necessità di approfondimento attraverso la procedura di VAS (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 7 settembre 2020, n. 5379) ” (cfr. TRGA Bolzano, 24 febbraio 2022, n. 57).
E ancora: “ In diesem Zusammenhang verweist dieses Kollegium insbesondere auf die Rechtsprechung dieses Gerichtes, wonach die Entscheidung bezüglich der Feststellung der SUP-Pflicht eine völlig autonome und unmittelbar anfechtbare Verwaltungsmaßnahme darstellt: ‘Sul punto, il Collegio non può che richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui la verifica di assoggettabilità a ‘VAS’ si risolve in una determinazione di natura provvedimentale del tutto autonoma e direttamente impugnabile dal soggetto interessato: A tale proposito va rilevato in termini generali che la verifica di assoggettabilità costituisce un presupposto di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr. TRGA Bolzano, 13 maggio 2021, n. 144 e C.G.A. Regione Sicilia, 8 marzo 2021, n. 193). L’esito della verifica di assoggettabilità a VAS pone, infatti, fine al procedimento se di contenuto negativo, come nel caso di specie, essendo altrimenti destinato a sfociare nel procedimento di VAS, di cui costituisce una fase preliminare… Ne consegue pertanto che la mancata impugnazione del provvedimento negativo di assoggettabilità a VAS della variazione al piano urbanistico ne ha inequivocabilmente determinato l’inoppugnabilità, con conseguente insindacabilità nella presente sede’ (VwG Bozen, Urteil Nr. 142/2024).
Bereits im Urteil Nr. 57 vom 24.2.2022 hatte dieses Gericht festgestellt, dass das Verfahren bezüglich der Feststellung der SUP-Pflicht als autonomes Verfahren angesehen werden muss: ‘A tale proposito va rilevato in termini generali che la verifica di assoggettabilità costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr. TRGA Bolzano, 13 maggio 2021, n. 144 e C.G.A. per la Regione Sicilia, 8 marzo 2021, n. 193). L'esito della verifica di assoggettabilità (a VAS) pone, infatti, fine al procedimento se di contenuto negativo, come nel caso di specie, essendo altrimenti destinato a sfociare nel procedimento di VAS, di cui costituisce pertanto una fase preliminare, oltre che eventuale. Il tutto su un piano di diverso approfondimento che si conclude con un giudizio di necessità rispettivamente di non necessità di approfondimento attraverso la procedura di VAS (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 7 settembre 2020, n. 5379)’.
Im Urteil des Staatsrates, Sek. IV, Nr. 9078/2022 wurde zudem Folgendes erklärt: ‘Va pertanto ribadito che la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un sub-procedimento che si inserisce all’interno del più ampio e articolato procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Tale pronuncia di compatibilità ambientale costituisce quindi il provvedimento conclusivo del relativo sub-procedimento, ha rilevanza esterna e, come tale, è impugnabile in via autonoma (Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2021 n. 322; sez. IV, 29 agosto 2019, n. 5984 e 3 marzo 2009, n. 1213; sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092 e la giurisprudenza ivi richiamata). 9.6. L’esperibilità dell’impugnazione non può essere “recuperata” mediante la seconda censura contenuta nel primo motivo di appello, in quanto, da un lato, eventuali carenze del dettaglio progettuale sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell’opera (c.d. “screening”), qualora ritenute esistenti ed incidenti sulla valutazione dell’impatto ambientale dell’opera, avrebbero dovuto essere censurate all’esito di quel sub-procedimento ’” (cfr. TRGA Bolzano, 22 ottobre 2024, n. 244; id: TRGA Bolzano, 9 aprile 2025, n. 112).
Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9078/2022 è stato inoltre dichiarato quanto segue: " Va pertanto ribadito che la pronuncia di compatibilità ambientale attiene a un sub-procedimento che si inserisce all'interno del più ampio e articolato procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003. Tale pronuncia di compatibilità ambientale costituisce quindi il provvedimento conclusivo del relativo sub-procedimento, ha rilevanza esterna e, come tale, è impugnabile in via autonoma (Cons. Stato, sez. Il, 21 aprile 2021 n. 322; se. IV, 29 agosto 2019, n. 5984 e 3 marzo 2009, n. 1213; sez. VI, 14 ottobre 2014, n. 5092 e la giurisprudenza ivi richiamata). 9.6. L'esperibilità dell'impugnazione non può essere ‘recuperata’ mediante la seconda censura contenuta nel primo motivo di appello, in quanto, da un lato, eventuali carenze del dettaglio progettuale sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dell'opera (c.d. ‘screening'), qualora ritenute esistenti ed incidenti sulla valutazione dell'impatto ambientale dell'opera, avrebbero dovuto essere censurate all'esito di quel sub-procedimento ".
Ebbene, poiché il ricorrente non ha impugnato le due citate deliberazioni della Giunta comunale di Brunico nn. 130 e 131 del 18 dicembre 2024 entro il termine di decadenza di 60 giorni (come da indicazione dei mezzi di impugnazione in calce a tali provvedimenti), ma solo tardivamente con il ricorso introduttivo, i motivi 3, 4 e 5 dello stesso, così come il motivo 2 dei primi motivi aggiunti, concernenti censure relative all’obbligo della VAS, devono essere dichiarati irricevibili, così come l’impugnazione delle decisioni della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 29 agosto 2023, nella parte in cui trattano il tema della VAS.
3.3. Il ricorrente, nella memoria depositata il 24 ottobre 2025, ha eccepito l’inammissibilità delle difese della Provincia autonoma di Bolzano su tutti i motivi di doglianza 1, 2, 3 (limitatamente alle censure rivolte con riferimento al piano paesaggistico), 4 e 5 del ricorso introduttivo, nonché sul motivo 2 dei primi motivi aggiunti, non riguardanti la variante al piano comunale approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 169/2025 per difetto di legittimazione passiva.
L’eccezione - limitata ai motivi 1 e 2 del ricorso introduttivo, considerato che gli altri motivi sono irricevibili - è infondata.
L’Amministrazione provinciale è stata evocata in giudizio dal ricorrente sin dal ricorso introduttivo quale parte del procedimento di approvazione del piano urbanistico, che è un tipico atto complesso, richiedente l’intervento nel procedimento di più organi ai fini della decisione. In tale veste non può di certo negarsi la sua legittimazione a difendersi e a prendere posizione su tutte le censure che riguardano il procedimento di modifica del piano urbanistico, compresi i motivi 1 e 2 del ricorso introduttivo concernenti la variante urbanistica e il suo asserito contrasto con il piano paesaggistico, rispettivamente con la sua variante.
3.4. È invece fondata l’eccezione di inammissibilità delle difese svolte dalla Provincia autonoma di Bolzano nella memoria depositata il 22 ottobre 2025, da pag. 11 a pag. 33, sollevata dalla difesa del ricorrente nella memoria di replica, per violazione degli artt. 2 c.p.a. e 111 della Costituzione, in quanto trattasi, con ogni evidenza, di una duplicazione delle difese di controparte che nulla di nuovo apportano alle difese già svolte con i precedenti scritti difensivi, sicché non sono conformi ai principi di sinteticità degli atti, di parità delle parti, e di giusto processo..
Di tali pagine non verrà pertanto tenuto conto nella decisione.
4. Nel merito, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente premette che la p.f. 665/1 - consistente nel prato-giardino della residenza gentilizia del ricorrente “ Ansiedl ” - è ricompresa, secondo il piano paesaggistico di Brunico, all’interno dell’Insieme n. 6 - “ Ansitze ”. L’art. 7 delle norme di attuazione al piano paesaggistico tutelerebbe il pregiato filare di alberature che si snoda entro tale proprietà lungo il confine con la via Plan de Corones.
Dall’esame dell’impugnata modifica al piano paesaggistico (che ha per oggetto il solo Insieme n. 8 - “ Colle del Castello ”) e dall’impugnata modifica al piano urbanistico comunale si evincerebbe che le previsioni relative alla nuova rotatoria su via Plan de Corones, all’allargamento di quest’ultima via, alla nuova pista ciclabile e alla nuova strada pedonale andrebbero, di fatto, a ricadere entro il perimetro dell’Insieme n. 6 e, nello specifico, a interessare una porzione significativa della p.f. 665/1, destinata a verde agricolo, in cui si troverebbero allocati il predetto filare di alberature e il muro in pietra sottoposti a tutela dell’Insieme.
La prima conseguenza di ciò sarebbe che la modifica al piano urbanistico comunale risulterebbe viziata perché tale strumento verrebbe a trovarsi in una situazione di palese contrasto rispetto al piano paesaggistico vigente e alle sue prescrizioni: infatti, la nuova rotatoria, l’allargamento stradale, la nuova pista ciclabile e la nuova strada comunale inseriti nel piano di zonizzazione ricadrebbero all’interno del perimetro dell’Insieme n. 6 del piano paesaggistico, che però non ammetterebbe la possibilità di realizzarvi opere di tal fatta.
La variante urbanistica violerebbe quindi anzitutto l’art. 45, comma 3, della legge provinciale n. 9 del 2018, là dove dispone che “ la pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli strumenti di pianificazione ”, visto che così il piano urbanistico comunale verrebbe a trovarsi in una situazione di contrasto con il piano paesaggistico a esso sovraordinato in ragione del mancato rispetto delle previsioni previste per l’Insieme n. 6, che prevedono il mantenimento dello spazio rurale ancora libero verso sud, consistente proprio nel prato-giardino di cui alla p.f. 665/1.
In secondo luogo, la variante al piano urbanistico comunale contrasterebbe con la tutela prevista nel piano paesaggistico per il pregiato filare di piante che corre lungo il confine della p.f. 665/1, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7 delle norme di attuazione al piano, il dissodamento di questo deve essere preceduto da un’autorizzazione dell’Amministrazione provinciale e che la variante comporterebbe l’estirpazione del filare avendo la variante previsto le nuove infrastrutture proprio lì dove esso è allocato.
Infine, l’omessa modifica dell’Insieme n. 6 vizierebbe la modifica al piano paesaggistico adottata per l’Insieme n. 8, in quanto questa sarebbe andata a estendere di fatto i propri effetti anche sull’area disciplinata dall’Insieme n. 6.
La modifica al piano paesaggistico finirebbe per confliggere con la disciplina dell’Insieme n. 6: nella variante al piano paesaggistico, a pag. 8, punto 7.5 della Tavola 03) della modifica approvata, tra le misure adottate, è stato specificato che “ per poter realizzare il concetto di mobilità approvato nel 2020, sono da adottare le seguenti misure, nel modo più rispettoso del terreno: la via Plan de Corones sarà parzialmente allargata con una pista ciclabile separata e una via pedonale separata. La corsia sarà adattata alla strada comunale di tipo B ”. In tal modo la modifica al piano paesaggistico impugnata finirebbe per confliggere con la disciplina dell’Insieme n. 6, con conseguente illogicità e irragionevolezza dello stesso.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente sviluppa le censure di cui al primo motivo, ribadendo che la variante al piano paesaggistico andrebbe, in sostanza, a introdurre modifiche e a produrre effetti al di fuori del perimetro dell’Insieme n. 8, all’interno dell’Insieme n. 6. Ciò troverebbe conferma nell’impugnata variante al piano urbanistico comunale: leggendo la Tavola di raffronto si evincerebbe infatti che la destinazione urbanistica delle superfici della p.f. 665/1 interessate dalle nuove infrastrutture viarie verrebbe modificata da quella attuale di “ verde agricolo ” in “ pista ciclabile ” (per 408 mq), in “ strada comunale di tipo B ” (per 351 mq) e in “ isola stradale ” (per 227 mq). Il Comune avrebbe quindi approvato una variante che deborderebbe dal suo perimetro. Si tratterebbe quindi di una modifica che produrrebbe effetti più estesi sul piano paesaggistico, per la quale l’Amministrazione non avrebbe potuto ricorrere alla procedura “ semplificata ” di cui all’art. 48 della legge provinciale n. 9 del 2018 (da ritenersi applicabile solo nelle ipotesi di varianti esplicanti un raggio di operatività limitata a un solo Insieme), ma avrebbe dovuto seguire quella disciplinata dall’art. 53 della stessa legge, che coinvolge anche la Provincia.
Infine, il ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero viziati da difetto di istruttoria, essendo evidente che la variante paesaggistica recherebbe una disciplina che fuoriesce dall’Insieme n. 8.
Con il primo motivo dei primi motivi aggiunti il ricorrente si duole che il Comune di Brunico abbia approvato le impugnate varianti urbanistica e paesaggistica nonostante il parere negativo espresso dalla Sovrintendenza provinciale ai beni culturali l’8 ottobre 2024 (e senza introdurre alcuna misura necessaria per conformarvisi), con riferimento alla prevista realizzazione sulla p.f. 665/1 di una parte della rotatoria di via Plan de Corones, di una nuova pista ciclabile e di una nuova strada pedonale: “ Der zweite Kreisverkehr beim Kronplatzweg wird negativ beurteilt. Der Flächenverbrauch und der Eingriff in die Bannzonen sind zu groß ” (“ La seconda rotatoria presso la via Plan de Corones viene valutata negativamente. Il consumo di suolo e l’intervento nelle zone protette sono eccessivi ” - cfr. doc 38 del Comune).
La presa di posizione del Consiglio comunale su tale parere negativo non apparirebbe idonea a superarlo: il Consiglio comunale di Brunico non si sarebbe affatto prodigato a eliminare le previsioni comportanti un vincolo di esproprio a carico di aree tutelate e, tantomeno a modificare il progetto secondo le indicazioni impartite dalla Sovrintendenza, limitandosi ad affermare che i suggerimenti forniti sarebbero stati valutati durante la fase di pianificazione esecutiva e, se necessario, incorporati nella pianificazione.
A fronte di un parere negativo, la variante non avrebbe dovuto essere approvata con riguardo alle aree che riguardano il ricorrente e la motivazione addotta sarebbe viziata, perché travisata, irragionevole e sviata.
L’asserito impegno del Comune a tenere conto del parere della Sovrintendenza nel caso in cui dovessero intervenire nuove informazioni sul traffico non consisterebbe in un una reale manifestazione di volontà di voler modificare le previsioni urbanistiche secondo le prescrizioni impartite dalla Sovrintendenza provinciale, “ ma sottende a un tentativo dell’Amministrazione di eludere la valutazione di segno negativo espressa dall’Ufficio provinciale ”.
I motivi - che si prestano a un esame congiunto - sono fondati.
In premessa alla trattazione dei motivi appare necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la controversia.
Come noto con la legge provinciale n. 20 del 1996 è stata introdotta in provincia di Bolzano la “ Tutela degli insiemi (Ensemble) ”, prevedendosi nel procedimento di approvazione dei piani urbanistici comunali la possibilità di considerare la tutela degli insiemi. Successivamente la disciplina è stata trasposta nella legge urbanistica provinciale 11 agosto 1997, n. 13, prevedendo la possibilità della tutela degli insiemi in sede di variante al piano urbanistico (cfr. art. 25, successivamente diverse volte modificato). Questo Tribunale ha sin da subito chiarito che la tutela di un insieme può essere invocata solo se prevista nel piano urbanistico comunale (cfr. TRGA Bolzano, 28 dicembre 2001, n. 396; per un riassunto della disciplina allora vigente cfr. TRGA Bolzano, 3 aprile 2006, n. 158).
Il Tribunale ha inoltre precisato che la tutela degli insiemi si muove su un livello sovraordinato alla normale programmazione urbanistica e pertanto non deve tener conto delle modifiche che quest’ultima deve necessariamente subire per assicurare all’insieme una tutela tale da non essere incisa nel tempo da singole scelte di gestione del territorio, le quali, comunque, trovano nella pianificazione di rango superiore un limite e un indirizzo (cfr. TRGA Bolzano, 4 febbraio 2008, n. 19).
Con la legge provinciale n. 9 del 2018 la tutela degli insiemi inserita negli strumenti urbanistici è stata rafforzata, al dichiarato scopo di insistere sulla strada della tutela degli insiemi in ogni Comune, in quanto necessaria integrazione della classica tutela dei beni architettonici (cfr. relazione al disegno di legge provinciale n. 151/2018 “ legge provinciale territorio e paesaggio ”).
L’art. 11 della legge provinciale n. 9/2018 stabilisce ora che oggetto di tutela paesaggistica sono immobili e aree, individuati e disciplinati tramite la pianificazione paesaggistica in considerazione del loro notevole interesse pubblico tra cui gli insiemi, ovvero complessi di beni immobili, detti insiemi (elevandoli a beni paesaggistici), che presentano un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici (lett. b).
L’art. 47 della stessa legge stabilisce che il piano paesaggistico riguarda il territorio comunale o ambiti sovracomunali e contiene l’individuazione e rappresentazione degli immobili e delle aree assoggettate a tutela paesaggistica di cui all’art. 11 e quindi anche degli insiemi.
Il nuovo quadro giuridico richiede pertanto un adeguamento dei piani paesaggistici, rendendo necessario l’inserimento degli insiemi già indicati nei piani urbanistici nei piani paesaggistici. Fino a quando ciò non sarà stato fatto dai comuni che hanno già posto sotto tutela tali insiemi, continueranno ad applicarsi le relative disposizioni di attuazione dei piani urbanistici.
L’art. 4 del D.P.P. 26 giugno 2020, n. 24 “ Regolamento in materia edilizia ” reca le “ Disposizioni transitorie riguardanti gli insiemi e le superfici naturali e agricole ” stabilendo quanto segue: “ Per gli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della Legge …, fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione paesaggistica …, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con i vincoli paesaggistici approvati sulla base della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, le corrispondenti norme di attuazione dei piani urbanistici vigenti in data 30 giugno 2020 ”.
L’art. 48, comma 3, della legge provinciale n. 9/2018 stabilisce che per l’individuazione e la disciplina degli insiemi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), si applica il procedimento di cui all’articolo 60 e che l’approvazione della variante spetta comunque sempre al Consiglio comunale. La tutela degli insiemi è ora esclusiva competenza dei Comuni.
Delineato il quadro normativo, occorre constatare che il Comune di Brunico, sino a oggi, non ha adeguato il proprio piano paesaggistico a questa novità normativa inserendovi gli insiemi già approvati e inseriti nel piano urbanistico sin dal 2008 (cfr. comunicazione Ufficio provinciale Ecologia e paesaggio del 19.8.2024 - doc. 33 del Comune), sicché trovano tuttora applicazione le norme di attuazione del piano urbanistico.
L’art. 73 delle norme di attuazione del PUC di Brunico (doc. 11 della Provincia) disciplina la Tutela degli insiemi, stabilendo che “ gli insiemi di elementi graficamente evidenziati nel piano di zonizzazione, dichiarati come ‘ensemble’, vengono tutelati ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 ”.
Quindi la tesi del ricorrente secondo cui l’Insieme n. 6 sarebbe stato inserito nel piano paesaggistico del Comune di Brunico non trova alcun riscontro documentale ed è anzi contraddetto dalla documentazione versata in atti. Le norme di attuazione del piano paesaggistico, risultanti dalla c.d. armonizzazione alla nuova legge provinciale n. 9/2018 (cfr. decreto dell’Assessora provinciale n. 12704 del 27.07.2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 32 del 06.08.2020 - doc. 9 della Provincia) non contengono alcun riferimento agli Insiemi, mentre il piano urbanistico comunale contiene tuttora, come visto, la relativa disciplina.
Orbene, la p.f. 665/1 in P.T. 3/II C.C. Brunico, di proprietà del ricorrente, consiste nel prato-giardino della residenza gentilizia “ Ansiedl ”, di cui costituisce zona di rispetto, è soggetta a vincolo di tutela indiretta (cfr. doc. 5 del ricorrente) ed è ricompresa, secondo il piano urbanistico di Brunico, all’interno del perimetro dell’Insieme n. 6 - “ Ansitze ”.
Come riconosciuto dalla stessa difesa provinciale (cfr. pagg. 3 e 11 della memoria di costituzione), il piano paesaggistico tutela il pregiato filare di alberature che si snoda entro la predetta proprietà lungo il confine con la via Plan de Corones e i muri di cinta e di confine esistenti (cfr. doc.ti 41 del Comune e 15 del ricorrente).
Dall’esame degli allegati al progetto di modifica al piano urbanistico risulta inequivocabilmente che la suddetta p.f. 665/1 è interessata dal progetto approvato: un tanto si evince dall’Allegato 9: Elenco dei proprietari ”, in cui è ricompreso il nome del ricorrente con la p.f. 665/1 (cfr. doc. 10 del Comune) e dall’Allegato 3.4 “ Intervento 4 ”, in cui è indicata chiaramente la p.f. 665/1 (doc. 4 del Comune, in particolare, pagg. 38 - 44).
Nella relazione illustrativa al progetto l’Intervento n. 4, che interessa la proprietà del ricorrente, è così definito: “ Inserire l’isola stradale della via Plan de Corones e adattare il garage sotterraneo/l’accesso al progetto preliminare nonché l’inserimento di una pista ciclabile e pedonale al lato est della via Plan de Corones come strada tipo B ” (doc. 2 del Comune, pag. 18).
Infine, dall’Allegato 3 “ Raffronto ” tra lo stato esistente e lo stato finale, sempre riferito all’Intervento n. 4, risulta che la destinazione urbanistica della p.f. 665/1 viene modificata dall’attuale “ verde agricolo ” in “ pista ciclabile ” (408 mq), in “ strada comunale di tipo B ” (351 mq) e in “ isola stradale ” (227 mq). La superficie destinata a “ verde agricolo ” della p.f. 665/1 viene quindi ridotta dagli attuali 20.610 mq a 19.624 mq (cfr. doc. 20 della Provincia). Dunque, quantomeno 986 mq della stessa particella vengono fin d’ora assoggettati a vincolo preordinato all’esproprio, come riconosciuto anche dalla difesa provinciale.
Va ricordato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 2028, “ l’individuazione delle zone per attrezzature pubbliche comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, se non diversamente previsto nel caso specifico ”, là dove a tali zone appartengono anche quelle destinate a strade, percorsi pedonali e ciclabili al servizio degli insediamenti (cfr. TRGA Bolzano, 25 luglio 2022, n. 132).
Ai sensi dell’art. 61, comma 1, della stessa legge provinciale è poi esplicitamente stabilito che: “ Le prescrizioni del piano comunale per il territorio e il paesaggio e della pianificazione attuativa che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all'esproprio o, esclusivamente con riferimento alle zone miste, a limitazioni in base alle quali non sono edificabili, valgono quali dichiarazione di pubblica utilità ”.
Quanto alla modifica del piano paesaggistico, è pur vero che formalmente il progetto ha per oggetto la “ Modifica Insieme 8 Colle di Castello ”, tuttavia nella descrizione degli “ Interventi ”, al paragrafo 7.5. “ Varie misure relative al traffico ”, si legge: “ Per poter realizzare il concetto di mobilità approvato nel 2020 sono da adottare le seguenti misure, nel modo più rispettoso del terreno:… La via Plan de Corones sarà parzialmente allargata con una pista ciclabile separata e una via pedonale separata. La corsia sarà adattata alla strada comunale di tipo B ” (cfr. doc. 13 del Comune, pag. 8).
Dal confronto della descrizione dell’Intervento n. 4 della modifica del piano urbanistico con la descrizione degli interventi di cui alla modifica del piano paesaggistico può dedursi che essa interessa anche l’Insieme n. 6 del ricorrente, ancorché non formalmente nominato. In altre parole, l’approvata modifica dell’Insieme n. 8, con la variante del piano paesaggistico estende, di fatto, i propri effetti anche sull’Insieme n. 6, che però non è contemplato dalla modifica nonostante la variante urbanistica interessi la p.f. 665/1, rientrante nel perimetro dell’Insieme n. 6.
Un tanto si evince anche dall’esame delle fotografie in atti, dalle quali si capisce chiaramente che l’allargamento della via Plan de Corones non può che interessare il lato di proprietà del ricorrente, dato che sull’altro lato della via si trovano delle case, e che l’allargamento della via non può non coinvolgere il muro a secco che si trova lungo la stessa via e il filare di siepi (cfr. fotografie doc.ti 7 e 41 del Comune e doc.ti del ricorrente depositati il 16 ottobre 2025), nonché dal Raffronto tra il piano urbanistico esistente e il nuovo piano urbanistico in seguito alla variante (cfr. doc. 4 del Comune, pag. 43).
Sussiste pertanto il lamentato contrasto tra la modifica del piano urbanistico e la modifica del piano paesaggistico vigente lamentato dal ricorrente, posto che l’Intervento n. 4 della variante urbanistica ricade, senza ombra di dubbio, all’interno del perimetro dell’Insieme n. 6, che però non prevede la possibilità di realizzarvi tali opere, con conseguente illogicità della variante paesaggistica e palese difetto istruttorio.
Riguardo alla tutela dell’Insieme n. 6, la relazione tecnica elenca infatti, tra gli elementi da conservare, il “mantenimento dello spazio rurale ancora libero verso sud” e il “mantenimento dei muri di cinta e di confine in pietra, alcuni intonacati, altri senza intonaco, quale circostanza della signorile monumentalità ed elemento che crea una distanza anche simbolica ”. Gli interventi ammessi sono il “ restauro dei muri di cinta e di confine secondo i criteri di tutela storico-estetica sopra formulati ”, prescrivendo che “ i muri di consolidamento devono essere realizzati a secco” e che “all’interno dell’insieme le linee e le larghezze stradali non vanno modificate ” (cfr. doc. 41 del Comune, punti 6 e 7.2).
Il Comune di Brunico avrebbe dovuto procedere a modificare il piano paesaggistico non solo con riferimento all’Insieme n. 8, ma anche con riguardo all’Insieme n. 6 per quanto concerne gli interventi descritti nell’Intervento n. 4 della variante urbanistica, che interessano la p.f. 665/1: infatti, la variante urbanistica va a incidere, oltreché sull’Insieme n. 6, sul vincolo di tutela di cui all’art. 7 delle norme di attuazione al piano paesaggistico per il filare di siepi e per i muri tutelati nell’Insieme n. 6.
Invero la proposta di modifica dell’Insieme n. 8 “ Colle del Castello ” - nel quale secondo le attuali normative nella zona di conservazione dell’insieme (vedasi punto 7.1 della relazione tecnica - doc. 11 del Comune), non è ammessa nessuna nuova costruzione fuori terra e ove la collina del castello, compresa la piantumazione e la rete di sentieri, è annotata come un elemento degno di essere conservato - prevede al fine di soddisfare i requisiti del piano di protezione dell’insieme e di rispettare contemporaneamente le normative antiincendio, le seguenti misure relative al traffico:
- l’attività edilizia si limita alla costruzione di impianti relativi al traffico,
- il concetto di piantumazione rimane in gran parte intatto o viene riportato al concetto originale,
- il dimensionamento dell’uscita del prato Unterrainer non può superare i 250 m³ e coprire soltanto una superficie di 100m². L’altezza della struttura sarà al massimo di un piano, per lo più interrato (cfr. doc. 10 del Comune).
Nessuna valutazione dell’incidenza delle progettate opere sull’Insieme n. 6 si rinviene invece nell’approvata variante al piano paesaggistico riferito unicamente al Colle del Castello, tralasciando del tutto gli elementi da conservare valorizzati dai competenti organi tecnici in ordine all’Insieme n. 6 che esclude espressamente la modifica delle larghezze stradali.
Nel caso di specie sono state del tutto omesse pertinenti valutazioni riferite alla porzione particolarmente importante dell’immobile soggetto a specifica tutela di valenza culturale (c.d. paesaggio identitario) risultante inequivocabilmente dall’approvazione del catalogo degli insiemi del Comune di Brunico.
Il relativo apprezzamento tecnico - oggi proprio dell’amministrazione comunale, quale autorità deputata alla tutela dei beni paesaggistici comprensivi degli insiemi - nell’esercizio della funzione di tutela del patrimonio identitario, per essere esente da mende, necessitava dell’esplicazione del relativo percorso istruttorio e della ponderata spiegazione delle ragioni che permettono di incidere sul vincolo di cui all’Insieme n. 6, introdotto nel 2008, incorrendo, in difetto, nei denunciati aspetti di incongruenza e illogicità.
La modifica del piano urbanistico approvata si pone in netto contrasto con la tutela degli insiemi contenuta nel piano urbanistico vigente che, per l’Insieme n. 6, tra gli “ Elementi da conservare ”, prevede il “ mantenimento dello spazio rurale libero verso sud ”, consistente proprio nel prato-giardino di cui alla p.f. 665/1 (cfr. doc. 41 del Comune, pag. 7), e prescrive che “ le larghezze stradali non vanno modificate ”.
Non giova alla difesa provinciale affermare che “ diversamente che per l’Insieme n. 6, gli interventi progettati per la modifica al piano urbanistico che incidono sull’Insieme n. 8… erano talmente concreti che la modifica al piano paesaggistico concernente l’insieme n. 8 poteva già essere attuata ”.
Invero, detta affermazione, confermando la necessità di una modifica dell’Insieme n. 6 per conformarlo al contenuto del piano urbanistico approvato con gli atti impugnati, dimostra che la modifica del piano paesaggistico avrebbe dovuto fin da subito interessare anche l’Insieme n. 6.
Infatti risulta dalla relazione tecnica alla variante del piano urbanistico (doc. 2 del Comune) che “ i collegamenti già inseriti nel PUC come tunnel, piste ciclabili e pedonali sono da adattare al progetto preliminare elaborato ”, senza che sia successivamente rinvenibile alcuna valutazione specifica riferita all’Insieme n. 6 con chiaro vulnus del bene identitario tutelato.
In mancanza di questa modifica si è infatti verificato un palese contrasto tra il piano urbanistico, contenente la tutela dell’Insieme n. 6 e la variante del piano urbanistico approvata. La variante urbanistica necessitava l’adattamento dello stesso strumento urbanistico secondo la normativa sopra esaminata alle esigenze della tutela degli insiemi, imponendo, secondo la nuova legge provinciale n. 9 del 2018, la modifica del piano paesaggistico e la disciplina delle possibili previsioni di intervento nell’Insieme n. 6.
Né giova alle difese delle Amministrazioni resistenti appellarsi a uno stralcio contenuto nella delibera consiliare n. 33 del 2024, in cui è affermato che “ la delimitazione della tutela dell’insieme è una misura separata che avrà luogo solo dopo l’attuazione dell’utilizzo proposto ” (cfr. doc. 36 del Comune, pag. 22) e alla circostanza che, nel frattempo, sarebbe stato approvato, con deliberazione della Giunta provinciale n. 82 del 4 febbraio 2025, il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio proposto dal Comune di Brunico con deliberazione consiliare n. 30 del 26 novembre 2024 e con ciò sarebbe stata costituita la base per procedere alla futura inclusione nel piano paesaggistico anche degli Insiemi non ancora approvati.
Osserva al riguardo il Collegio che dall’allegato e) al programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 30/2024 (doc. 10 della Provincia) risultano individuati gli Insiemi approvati con il piano urbanistico tra cui compare l’Insieme n. 6, sicché la tesi della futura inclusione degli Insiemi non ancora approvati non coglie nel segno.
Giova altresì evidenziare che tale affermazione costituisce la presa di posizione del Consiglio comunale alla seguente osservazione svolta dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio, di cui al parere del 17 ottobre 2024: “ Die Abgrenzungen des Ensembleschutzes und des Gemeinde-Akustikplans sind anzupassen ” (“ Le delimitazioni degli insiemi e del piano acustico devono essere adattate ”) (cfr. doc. doc. 35 del Comune).
La Commissione provinciale aveva correttamente messo in guardia il Comune di Brunico proprio sulla necessità di adeguare il piano paesaggistico prima dell’approvazione della variante urbanistica incidente sulla tutela degli insiemi, mentre il Consiglio comunale ha deciso di disattendere l’osservazione con una motivazione apodittica che appare in contrasto con la sopra delineata disciplina di cui alla legge provinciale n. 9 del 2018.
Va ricordato che ai sensi dell’art. 61, comma 1, della legge provinciale n. 9 del 2018, che disciplina l’apposizione del vincolo di esproprio, le prescrizioni del piano comunale territorio e paesaggio e del piano d’attuazione che assoggettano determinate aree a vincoli preordinati all’esproprio valgono come dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente divieto di costruirvi.
Prima dell’approvazione della variante urbanistica che contenga un vincolo preordinato all’esproprio l’Amministrazione è quindi tenuta a individuare esattamente le aree da espropriare. Se poi esse ricadono nel perimetro di un Insieme soggetto a tutela, deve modificare il piano paesaggistico al più tardi contemporaneamente all’approvazione della variante urbanistica, come è correttamente avvenuto per l’Insieme n. 8.
Nel caso di specie, invece, il Comune di Brunico non ha specificato esattamente quali parti della p.f. 665/1 sono interessate dal progetto di variante al piano urbanistico comunale (circostanza ammessa anche dalle Amministrazioni resistenti) e ha omesso di modificare il piano paesaggistico con riferimento ad esse.
È fondata anche la censura dei primi motivi aggiunti, riferita al parere negativo espresso dall’Ufficio Beni architettonici ed artistici della Soprintendenza provinciale l’8 ottobre 2024 con riferimento alla realizzazione sulla p.f. 665/1 di una parte della rotatoria di via Plan de Corones.
Il parere sottolinea che: “ Die geplante Änderung befindet sich in zwei denkmalpflegerischen Bannzonen, die bereits seit 1950 bzw. 1977 bestehen. Der USS-Beschluss aus dem Jahr 1950 untersagt jegliche Bautätigkeit ohne vorherige Ermächtigung durch die für Denkmalschutz zuständige Behörde. Der Beschluss aus dem Jahr 1977 stellt zusätzlich die Gp. 665/1 mit der Bannzone Ansiedl unter indirekten Denkmalschutz… Der zweite Kreisverkehr beim Kronplatzweg wird negativ beurteilt. Der Flächenverbrauch und der Eingriff in die Bannzonen sind zu groß ” (“La modifica prevista si trova in due zone di rispetto di soggette a vincolo, esistenti già dal 1950 e dal 1977. La decisione della messa sotto tutela del 1950 vieta qualsiasi attività edilizia senza previa autorizzazione da parte dell’autorità competente per la tutela dei beni culturali. La decisione del 1977 pone inoltre la p.f. 665/1 sotto vincolo di tutela indiretta della zona di rispetto Ansiedl. La seconda rotatoria presso la via Plan de Corones viene valutata negativamente. Il consumo di suolo e l’intervento nelle zone protette sono eccessivi ”) (cfr. doc. 38 del Comune).
Di fronte a un tale netto parere contrario, proveniente dall’Autorità competente in materia di tutela dei beni culturali, il Consiglio comunale, anziché motivare le ragioni del proprio dissenso, si è limitato a richiamare, nelle premesse, l’esistenza di detto parere, senza minimamente riportarne il contenuto, che, come sopra esposto, era decisamente negativo con riferimento alla prevista rotatoria (“ Visto il parere dell’Ufficio Beni architettonici e artistici presentato con PEC-Mail in data 8.10.2024, numero di protocollo 0050998 ”) (cfr. doc. 36 del Comune, pag. 4).
Dunque il Consiglio comunale ha completamente ignorato il parere, senza prendere posizione su di esso, con evidente difetto istruttorio e assenza di motivazione in merito alla modifica del vincolo incidente sul bene di valenza culturale (c.d. paesaggio identitario). Giova ricordare che la mancata considerazione da parte della Giunta provinciale del parere espresso dal comitato degli esperti in tema di tutela degli insiemi, previsto dall’allora vigente art. 25 della legge provinciale n. 13 del 1997, comportava un evidente eccesso di potere per difetto di motivazione (cfr. TRGA Bolzano, 28 marzo 2011, n. 127).
Un cenno alla rotatoria è contenuto nella stessa deliberazione del Consiglio comunale, ma nella presa di posizione riferita a un altro parere, quello espresso dalla Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio il 17 ottobre 2024, che, con riferimento alla seconda rotatoria, si era così espresso: “ Si consiglia di costruire la seconda rotatoria sulla via Plan de Corones in parte interrata a causa della zona di tutela paesaggistica ” (cfr. doc. 35 del Comune).
Nella presa di posizione contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 2024 il Consiglio comunale afferma che i suggerimenti verranno valutati durante la fase di pianificazione esecutiva e, se necessario, incorporati nella pianificazione.
Come più volte ricordato, la variante al piano comunale contiene un vincolo preordinato all’esproprio di quasi 1.000 mq a carico della p.f. 665/1 del ricorrente, finalizzato a realizzare varie opere, tra cui appunto la nuova rotatoria in una zona protetta dalla tutela degli insiemi e soggetta a tutela indiretta; di conseguenza il Consiglio comunale avrebbe dovuto tenere immediatamente conto delle osservazioni negative espresse sia dalla Soprintendenza sia dalla Commissione provinciale per il territorio e per il paesaggio.
In altre parole, il Consiglio comunale non poteva procedere all’approvazione del progetto di variante nei termini adottati, rinviando a una fase futura e del tutto ipotetica un’eventuale modifica della viabilità già approvata con gli atti impugnati.
In conclusione, assorbita ogni altra censura, il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono in parte irricevibili e in parte fondati, con conseguente annullamento degli atti di approvazione della variante al piano comunale e di quelli di approvazione della variante al piano paesaggistico e degli atti presupposti, limitatamente a quelle parti che concernono la proprietà del ricorrente (p.f. 665/1), ad eccezione dei provvedimenti della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 29 agosto 2023 la cui impugnazione è, in parte qua, irricevibile.
L’illegittimità degli atti di approvazione delle varianti al piano urbanistico comunale e al piano paesaggistico determinano la caducazione automatica, in via derivata e sempre in parte qua , dell’atto consequenziale, cioè della deliberazione della Giunta provinciale n. 169 dell’11 marzo 2025, di approvazione definitiva della modifica al piano comunale di Brunico, secondo lo schema dell’invalidità a effetto caducante. Ciò comporta l’improcedibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura stabilita dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso e sugli atti recanti motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, dispone, in parte qua , l’annullamento degli atti ivi impugnati, ad eccezione dei provvedimenti della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 29 agosto 2023 la cui impugnazione è in parte qua irricevibile;
- dichiara improcedibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, nei termini e per gli effetti di cui motivazione.
Condanna il Comune di Brunico e la Provincia autonoma di Bolzano a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) a carico del primo e 3.000,00 (tremila/00) a carico della seconda, oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN KI, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
EN ZI JE, Consigliere, Estensore
Alda Dellantonio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN ZI JE | AN KI |
IL SEGRETARIO