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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto
dai Signori Magistrati:
1) Dott.ssa RI SA Presidente
2) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice
3) Dott.ssa ND LE Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 220-1/2025 anno r.g. p.u.
promosso da
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
DENOMINAZIONE:
[...] Controparte_2
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
DENOMINAZIONE:
[...] Controparte_2
[...]
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che Controparte_1
DENOMINAZIONE:
[...] Controparte_2 versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado
[...] di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: il ricorrente vanta un credito di lavoro di oltre 8.000,00 euro portato da decreto ingiuntivo e susseguente atto di precetto, di cui non è riuscito a trovare soddisfazione né spontaneamente né in via coattiva, stante l'esito negativo del pignoramento presso terzi e l'assenza di ulteriori beni aggredibili emergente dalle risultanze del ricorso ex art. 492-bis cpc. Lo stato di insolvenza è corroborato dalle informazioni acquisite d'ufficio da cui risulta un debito nei confronti di
[...]
di oltre euro 700.000,00 e il mancato deposito di bilanci Controparte_3 successivi all'esercizio 2018, nonostante l'obbligo di legge;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
Controparte_4 con sede legale in
[...] Controparte_2
Padova, Via Giosuè Borsi nr. 4, cod. fisc. avente ad oggetto l'attività P.IVA_1 di trasporto merci c/ terzi, legalmente rappresentata da nato a CP_5
Padova il 16.10.1990, residente a [...];
nomina
la dott.ssa ND LE Giudice Delegato per la procedura
nomina
la dott.ssa Curatore, cod. fisc. con studio in Persona_1 C.F._1 via CA' RASI 1/L - 35142 PADOVA che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 20.03.2026 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Presidente
RI SA
Il Giudice estensore
ND LE