Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025, proposto da
NI AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 514/2024, depositata e resa pubblica il 9 febbraio 2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’NI in data 22 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
- per la fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) Cod. proc. amm..
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AR SA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 21 marzo 2025 e depositato in pari data, il signor NI AR chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 514/2024, depositata il 9 febbraio 2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’NI in data 22 aprile 2024, che ha accolto il ricorso promosso dall’interessato, così disponendo:
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente NI AR al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
1.1 - Non si è costituita in giudizio l’NI intimata.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’NI, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’NI in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 22 aprile 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della CA NI (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro del 14 gennaio 2025.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’NI non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’NI deve, pertanto, essere ordinato all’NI intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’NI.
7. - La richiesta condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
9. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (sezione prima), accoglie il ricorso di ottemperanza, di cui in epigrafe, e, per l’effetto, ordina all’NI intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Respinge ogni altra domanda accessoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, per sua dichiarazione antistatario.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO GN, Presidente
AR SA RO, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR SA RO | EO GN |
IL SEGRETARIO