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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 01/10/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 17/2022 RGCA
Promossa da
Avv. EMANUELE, nato a [...] il [...] Pt_1
, rappresentato e difeso da se CodiceFiscale_1 stesso ex art.86 c.p.c.
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. C.F._2
Salvatore Minardi per procura in calce alla comparsa di costituzione
1 2
Resistente
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente : Voglia la Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 702 bis c.p.c. ritenuti sussistenti i fatti costitutivi del presente ricorso, pronunciare mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva la domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio condannando la resistente al pagamento in favore dell'Avv. Emanuele
Maganuco, della somma di €.9.652,08, somma comprensiva di accessori di legge, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
Con vittoria di spese.
Per la resistente: rigettare il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa in quanto il credito oggetto del giudizio è inesistente;
ritenere dichiarare comunque infondate, non provate, nonchè eccessive e non dovute nell'ammontare quantificato da parte ricorrente le somme richieste. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, promosso ex art. 14 del D.
Lgs n.150/2011 e 702-bis c.p.c., l'avv. Emanuele Maganuco ha lamentato il mancato pagamento del compenso e delle spese legali relativi all'attività professionale dallo stesso profusa nel giudizio di appello n,163/2014 R.G. non corrisposte dalla Sig. CP_1
Ha precisato di essere stato nominato difensore(giuste procure in atti) in varie cause civili presso diverse autorità giudiziarie del foro di Gela e di Caltanissetta dall'odierna
2 3
resistente; In particolare, di avere rappresentato e difeso la resistente nel proc. R. G. 301/2008 promosso dalla stessa innanzi il Tribunale di Gela, definitosi con sentenza n.189/2013 e che in data 30.4.2014 aveva comunicato al ricorrente di volere impugnare la predetta sentenza come in effetti avvenuto, attraverso il conferimento di nuovo mandato
(in atti)con il quale il ricorrente impugnava la predetta sentenza(cfr. Atto di appello nel giudizio R.G.163/2014-all.11).
Ha soggiunto che il giudizio d'appello si concludeva con la sentenza n.241/21 pubblicata dalla Corte di Appello di
Caltanissetta il 21.05.2021 e che con nota trasmessa a mezzo pec il 20.12.2021(all.10) richiedeva il pagamento dei propri compensi per l'attività svolta in appello, in complessivi
€.9.652,08.
Ha dedotto che a nulla erano valsi ripetuti solleciti di pagamento delle proprie spese e competenze per l'attività svolta nel citato giudizio, per l' ammontare come dianzi precisato e determinato nel valore dichiarato in atto di appello
“indeterminabile-basso”(atto di appello pag.14)quantificato secondo i parametri previsti dal D.M. n.55/2014 tariffario in vigore.
Si è costituita contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto con il favore delle spese, eccependo in linea preliminare la prescrizione in quanto ad avviso di essa resistente, sarebbero trascorsi oltre tre anni dal compimento della prestazione professionale del ricorrente ed il primo atto di messa in mora;
in ogni caso di avere già corrisposto quanto dovuto nell'ambito del giudizio di appello con vari acconti non fatturati dal professionista;
ha contestato inoltre il quantum della domanda, sproporzionato rispetto all'attività svolta deducendo l'assenza di patto scritto.
Con ordinanza riservata depositata il 18.01.23, la Corte esaminati gli atti di causa e le note di trattazione scritta fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
3 4
All'udienza del 30.01.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta, la
Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
Occorre seppur brevemente fare un accenno all'excursus della normativa di riferimento.
A seguito dell'introduzione del D.lgs.n.150/2011, la controversia afferente il pagamento delle competenze e spese professionali può essere introdotta: a) con il procedimento per d. i. ex art.633 e segg. c.p.c.; b) con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 4 e 14 del d. lgs n.150/2011;
Nella fattispecie introdotta con ricorso ex art. 702 c.p.c. inquadrato nel giudizio di cui all'art. 14 del d. lgs n.2011, la controversia ha per oggetto la domanda di condanna del cliente convenuto al pagamento delle spettanze della prestazione giudiziale fornita dall'avvocato, mai contestata dalla resistente.
Va preliminarmente sgombrato il campo dell'eccezione di prescrizione formulata dalla secondo la quale “sono CP_1 trascorsi oltre 9 anni dalla conclusione del procedimento di primo grado e risulta ben spirato il termine di prescrizione triennale per le somme richieste a titolo di compensi professionali” che deve ritenersi del tutto infondata.
Il ricorrente Avv. Maganuco, ha più volte ribadito che le somme oggetto della domanda, riguardano esclusivamente l'attività defensionale prestata in favore della resistente
4 5
nell'ambito del solo giudizio di appello recante n. 163/2014
R.G. definito con sentenza n.241/2021 emessa dalla Corte
d'appello di Caltanissetta in data 10.02.2021 e pubblicata in data 21.05.2021.
A fronte della data di pubblicazione della sentenza che costituisce il momento di esaurimento dell'affare (ed il momento iniziale del decorso della prescrizione) per il cui svolgimento fu conferito mandato dalla signora il Pt_2 ricorrente ha inviato nota a mezzo pec in data
20.12.21(all.n.10 del ricorso) con la quale invitava e diffidava la resistente al pagamento del compenso per l'attività professionale prestata nel giudizio di appello, oggetto della domanda come da avviso di parcella n.48/4 (all.n11 del ricorso) per cui l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Nondimeno può ritenersi fondato il rilievo della resistente afferente alla mancanza di “patto scritto” per il compenso richiesto. Come insegna il S.C. “ il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma”(ex multis
Cass.n.8863/2021).
Solo la procura ad litem costituisce negozio unilaterale soggetto a forma scritta con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio (cosi come avvenuto nella fattispecie, oltre che in precedenti giudizi, nel procedimento promosso in appello, oggetto della domanda) secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera per svolgere l'attività professionale a favore del cliente stesso.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le risultanze dell'istruttoria con la produzione documentale in atti, hanno confermato l'effettività delle attività professionali prestate dall'appellante, provate attraverso le scritture provenienti anche dalla
5 6
convenuta (conferimento della procura in data 30.04.14) per l'attività svolta dal ricorrente, compendio documentale idoneo a dare contezza della prestazione professionale effettuata, peraltro mai contestata dalla che non ha provato CP_1
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione e quindi l'estinzione della stessa, secondo la regola generale sull'onere probatorio ex art.2697c.c. nascente dal conferimento dell'incarico, con il pagamento della prestazione come da notula predisposta dal difensore ex D.M.n.55/2014 e alla stessa inviata al compimento dell'attività professionale . Ciò, secondo quanto prescritto dall' art.13,co.6, L.n.247/2012 secondo cui “I parametri di cui al D.M. n.55/2014 si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale..”
Il ricorrente ha, poi, prodotto in questo grado di giudizio il proprio fascicolo di parte afferente il Proc. n.163/2014, celebratosi innanzi alla Corte di Appello contenente originale atto di appello con procura della resistente, note di trattazione scritta, comparsa conclusionale, copia della sentenza e dei verbali di causa, oggetto dell'attività professionale ed ha precisato che la richiesta di compenso si riferisce esclusivamente al giudizio d'appello.
Tutto ciò in armonia con quanto disposto dall'art.704 quater c.p.c. e con l'interpretazione delle SS.UU. del concetto di
“prova indispensabile” da ritenersi quella “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata..”
(Cass.SS.UU.4.05.2017,n.10790).
Con altro rilievo critico, la resistente ha contestato il quantum deducendo che il valore della causa in primo grado era stato dichiarato in €.
3.000 e poi in grado di appello dichiarato e
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calcolato come “indeterminabile- complessità bassa”(atto di appello pag.14).
Anche tale rilievo non può trovare accoglimento avendo il giudice di primo grado nella sentenza impugnata, disposto vari incombenti a carico delle parti con conseguente mutamento del valore come tale dichiarato e sul quale il professionista ha calcolato l'importo delle competenze spettantegli ai sensi della richiamata tariffa applicabile ratione temporis.
Ritiene tuttavia il Collegio che l'importo richiesto in relazione all'attività svolta -complessivamente bassa- risulta eccessivo e che vada pertanto rideterminato sempre ai sensi del D.M.
n.55/2014 e aggiornamenti successivi, nella complessiva somma di €.4.996,00 che si ritiene equo compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento svoltosi presso la Corte di Appello di Caltanissetta, e ciò oltre IVA e
CpA e rimborso forfettario al 15%, se dovuti come per legge, con gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento per cui
[...]
va condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma dianzi precisata.
In relazione alle domande accolte si reputa di giustizia la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese del grado, liquidate nell'intero nella complessiva somma di €.
2.520 oltre
Iva e Cpa e rimborso forfettario al 15% se dovuti come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta dall'Avv.Emanuele Maganuco;
7 8
condanna a corrispondere al ricorrente la CP_1 complessiva somma di €.4.996,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario al 15%, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
Condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente dei 2/3 delle spese legali del giudizio che compensa per l/3 tra le parti, liquidate come in parte motiva.
Caltanissetta 25 giugno 2025
IL Giudice Ausiliario Est.
Giovanna Sanfilippo
IL PRESIDENTE
Roberto Rezzonico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai signori
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 17/2022 RGCA
Promossa da
Avv. EMANUELE, nato a [...] il [...] Pt_1
, rappresentato e difeso da se CodiceFiscale_1 stesso ex art.86 c.p.c.
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], c.f. CP_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. C.F._2
Salvatore Minardi per procura in calce alla comparsa di costituzione
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Resistente
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente : Voglia la Corte d'Appello, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 702 bis c.p.c. ritenuti sussistenti i fatti costitutivi del presente ricorso, pronunciare mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva la domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio condannando la resistente al pagamento in favore dell'Avv. Emanuele
Maganuco, della somma di €.9.652,08, somma comprensiva di accessori di legge, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
Con vittoria di spese.
Per la resistente: rigettare il ricorso proposto per i motivi di cui in narrativa in quanto il credito oggetto del giudizio è inesistente;
ritenere dichiarare comunque infondate, non provate, nonchè eccessive e non dovute nell'ammontare quantificato da parte ricorrente le somme richieste. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, promosso ex art. 14 del D.
Lgs n.150/2011 e 702-bis c.p.c., l'avv. Emanuele Maganuco ha lamentato il mancato pagamento del compenso e delle spese legali relativi all'attività professionale dallo stesso profusa nel giudizio di appello n,163/2014 R.G. non corrisposte dalla Sig. CP_1
Ha precisato di essere stato nominato difensore(giuste procure in atti) in varie cause civili presso diverse autorità giudiziarie del foro di Gela e di Caltanissetta dall'odierna
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resistente; In particolare, di avere rappresentato e difeso la resistente nel proc. R. G. 301/2008 promosso dalla stessa innanzi il Tribunale di Gela, definitosi con sentenza n.189/2013 e che in data 30.4.2014 aveva comunicato al ricorrente di volere impugnare la predetta sentenza come in effetti avvenuto, attraverso il conferimento di nuovo mandato
(in atti)con il quale il ricorrente impugnava la predetta sentenza(cfr. Atto di appello nel giudizio R.G.163/2014-all.11).
Ha soggiunto che il giudizio d'appello si concludeva con la sentenza n.241/21 pubblicata dalla Corte di Appello di
Caltanissetta il 21.05.2021 e che con nota trasmessa a mezzo pec il 20.12.2021(all.10) richiedeva il pagamento dei propri compensi per l'attività svolta in appello, in complessivi
€.9.652,08.
Ha dedotto che a nulla erano valsi ripetuti solleciti di pagamento delle proprie spese e competenze per l'attività svolta nel citato giudizio, per l' ammontare come dianzi precisato e determinato nel valore dichiarato in atto di appello
“indeterminabile-basso”(atto di appello pag.14)quantificato secondo i parametri previsti dal D.M. n.55/2014 tariffario in vigore.
Si è costituita contestando la domanda e CP_1 chiedendone il rigetto con il favore delle spese, eccependo in linea preliminare la prescrizione in quanto ad avviso di essa resistente, sarebbero trascorsi oltre tre anni dal compimento della prestazione professionale del ricorrente ed il primo atto di messa in mora;
in ogni caso di avere già corrisposto quanto dovuto nell'ambito del giudizio di appello con vari acconti non fatturati dal professionista;
ha contestato inoltre il quantum della domanda, sproporzionato rispetto all'attività svolta deducendo l'assenza di patto scritto.
Con ordinanza riservata depositata il 18.01.23, la Corte esaminati gli atti di causa e le note di trattazione scritta fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
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All'udienza del 30.01.2025, viste le conclusioni depositate dalle parti, nell'ambito della disposta trattazione scritta, la
Corte ha assunto la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Occorre seppur brevemente fare un accenno all'excursus della normativa di riferimento.
A seguito dell'introduzione del D.lgs.n.150/2011, la controversia afferente il pagamento delle competenze e spese professionali può essere introdotta: a) con il procedimento per d. i. ex art.633 e segg. c.p.c.; b) con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. che dà luogo ad un procedimento sommario “speciale”, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 4 e 14 del d. lgs n.150/2011;
Nella fattispecie introdotta con ricorso ex art. 702 c.p.c. inquadrato nel giudizio di cui all'art. 14 del d. lgs n.2011, la controversia ha per oggetto la domanda di condanna del cliente convenuto al pagamento delle spettanze della prestazione giudiziale fornita dall'avvocato, mai contestata dalla resistente.
Va preliminarmente sgombrato il campo dell'eccezione di prescrizione formulata dalla secondo la quale “sono CP_1 trascorsi oltre 9 anni dalla conclusione del procedimento di primo grado e risulta ben spirato il termine di prescrizione triennale per le somme richieste a titolo di compensi professionali” che deve ritenersi del tutto infondata.
Il ricorrente Avv. Maganuco, ha più volte ribadito che le somme oggetto della domanda, riguardano esclusivamente l'attività defensionale prestata in favore della resistente
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nell'ambito del solo giudizio di appello recante n. 163/2014
R.G. definito con sentenza n.241/2021 emessa dalla Corte
d'appello di Caltanissetta in data 10.02.2021 e pubblicata in data 21.05.2021.
A fronte della data di pubblicazione della sentenza che costituisce il momento di esaurimento dell'affare (ed il momento iniziale del decorso della prescrizione) per il cui svolgimento fu conferito mandato dalla signora il Pt_2 ricorrente ha inviato nota a mezzo pec in data
20.12.21(all.n.10 del ricorso) con la quale invitava e diffidava la resistente al pagamento del compenso per l'attività professionale prestata nel giudizio di appello, oggetto della domanda come da avviso di parcella n.48/4 (all.n11 del ricorso) per cui l'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento.
Nondimeno può ritenersi fondato il rilievo della resistente afferente alla mancanza di “patto scritto” per il compenso richiesto. Come insegna il S.C. “ il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale che non è soggetto a vincoli di forma”(ex multis
Cass.n.8863/2021).
Solo la procura ad litem costituisce negozio unilaterale soggetto a forma scritta con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio (cosi come avvenuto nella fattispecie, oltre che in precedenti giudizi, nel procedimento promosso in appello, oggetto della domanda) secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera per svolgere l'attività professionale a favore del cliente stesso.
Ciò posto, ritiene il Collegio che le risultanze dell'istruttoria con la produzione documentale in atti, hanno confermato l'effettività delle attività professionali prestate dall'appellante, provate attraverso le scritture provenienti anche dalla
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convenuta (conferimento della procura in data 30.04.14) per l'attività svolta dal ricorrente, compendio documentale idoneo a dare contezza della prestazione professionale effettuata, peraltro mai contestata dalla che non ha provato CP_1
l'avvenuto adempimento dell'obbligazione e quindi l'estinzione della stessa, secondo la regola generale sull'onere probatorio ex art.2697c.c. nascente dal conferimento dell'incarico, con il pagamento della prestazione come da notula predisposta dal difensore ex D.M.n.55/2014 e alla stessa inviata al compimento dell'attività professionale . Ciò, secondo quanto prescritto dall' art.13,co.6, L.n.247/2012 secondo cui “I parametri di cui al D.M. n.55/2014 si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta ed in ogni caso di mancata determinazione consensuale..”
Il ricorrente ha, poi, prodotto in questo grado di giudizio il proprio fascicolo di parte afferente il Proc. n.163/2014, celebratosi innanzi alla Corte di Appello contenente originale atto di appello con procura della resistente, note di trattazione scritta, comparsa conclusionale, copia della sentenza e dei verbali di causa, oggetto dell'attività professionale ed ha precisato che la richiesta di compenso si riferisce esclusivamente al giudizio d'appello.
Tutto ciò in armonia con quanto disposto dall'art.704 quater c.p.c. e con l'interpretazione delle SS.UU. del concetto di
“prova indispensabile” da ritenersi quella “di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata..”
(Cass.SS.UU.4.05.2017,n.10790).
Con altro rilievo critico, la resistente ha contestato il quantum deducendo che il valore della causa in primo grado era stato dichiarato in €.
3.000 e poi in grado di appello dichiarato e
6 7
calcolato come “indeterminabile- complessità bassa”(atto di appello pag.14).
Anche tale rilievo non può trovare accoglimento avendo il giudice di primo grado nella sentenza impugnata, disposto vari incombenti a carico delle parti con conseguente mutamento del valore come tale dichiarato e sul quale il professionista ha calcolato l'importo delle competenze spettantegli ai sensi della richiamata tariffa applicabile ratione temporis.
Ritiene tuttavia il Collegio che l'importo richiesto in relazione all'attività svolta -complessivamente bassa- risulta eccessivo e che vada pertanto rideterminato sempre ai sensi del D.M.
n.55/2014 e aggiornamenti successivi, nella complessiva somma di €.4.996,00 che si ritiene equo compenso per l'attività professionale prestata nel procedimento svoltosi presso la Corte di Appello di Caltanissetta, e ciò oltre IVA e
CpA e rimborso forfettario al 15%, se dovuti come per legge, con gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.
Il ricorso è pertanto meritevole di accoglimento per cui
[...]
va condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma dianzi precisata.
In relazione alle domande accolte si reputa di giustizia la compensazione tra le parti di 1/3 delle spese del grado, liquidate nell'intero nella complessiva somma di €.
2.520 oltre
Iva e Cpa e rimborso forfettario al 15% se dovuti come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda proposta dall'Avv.Emanuele Maganuco;
7 8
condanna a corrispondere al ricorrente la CP_1 complessiva somma di €.4.996,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario al 15%, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al soddisfo;
Condanna la resistente alla rifusione, in favore del ricorrente dei 2/3 delle spese legali del giudizio che compensa per l/3 tra le parti, liquidate come in parte motiva.
Caltanissetta 25 giugno 2025
IL Giudice Ausiliario Est.
Giovanna Sanfilippo
IL PRESIDENTE
Roberto Rezzonico
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