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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/11/2024, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 3172/2024 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura
[...] C.F._2 in atti dall'Avv. Gianna Lucatti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Strada Massetana Romana n. 64, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “I) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
1 II) La casa familiare sita in Siena, Via Ambrogio Sansedoni n.3, resterà al ricorrente già esclusivo proprietario della Parte_2 medesima. La ricorrente anche in considerazione del Parte_1 trasferimento per attività lavorativa, avrà tutto il tempo necessario per poter ritirare i propri effetti personali, suppellettili e stoviglie, dall'immobile.
III) Gli animali domestici – nello specifico i due gatti europei di nome BO
e GO – resteranno alla ricorrente già esclusiva Parte_1 proprietaria dei medesimi.
IV) Dichiarare ambo i ricorrenti economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
V) I ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito i loro rapporti patrimoniali ed ogni reciproca pendenza economica con il versamento da parte del ricorrente alla Parte_2 ricorrente della somma di € 40.000,00 e, pertanto, ad Parte_1 eccezione di tale previsione, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
VI) Il ricorrente sosterrà i costi della presente Parte_2 procedura.
VII) Nel caso in cui le parti decidessero di ricorrere al Tribunale della Sacra
Rota per la dichiarazione di nullità del matrimonio, il ricorrente
[...] si impegna al Parte_2 pagamento delle spese relative a tale procedura”.
RAGIONI di FATTO di DIRITTO
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
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ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio non sono nati figli;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Gaiole in Chianti (SI), trascritto nel registro dello Stato
Civile al n.18 Serie A Parte II;
osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza, il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000,
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
28/05/1984 a Grosseto (GR) e , nato a [...] il Parte_2
3 18/09/1984, che si sono uniti in matrimonio in data 14/10/2017, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaiole in Chianti dell'anno
2017 al n. 18, parte II, serie A, alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Gaiole in Chianti in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 06/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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