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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3709/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Venosa presso lo studio Parte_1 dell'avv. Adolfo Santojanni che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Adoldo Santojanni che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: le parti come da note di trattazione scritta per l'udienza del 20.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso dell'11.10.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Venosa il Controparte_1
07.09.1986 e che con decreto n. 179/2015 del 23.06.2015 questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (25.05.1990), Per_1 coniugata, ed (23.11.1996). Per_2
Ha chiesto che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e con l'obbligo della stessa, in solido con esso ricorrente, per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio e a tutte le richieste formulate dal ricorrente.
All'udienza del 20.02.2025 – sostituita con il deposito di note scritte
– le parti hanno precisato le conclusioni congiunte come da accordo sottoscritto e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi le parti hanno manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 179/2015 del 23.06.2015, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Le condizioni del divorzio sono state concordate in corso di causa come segue:
“1) i sigg.ri e vivranno nel reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto;
2) la casa già coniugale continuerà a restare assegnata alla signora
CP_1
3) le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa già coniugale continueranno ad essere pagate, fino alla scadenza, dai sigg.ri
[...]
e in pari quota tra loro, e pertanto il signor Pt_1 Controparte_1
verserà alla signora entro il giorno 20 di ogni mese, Pt_1 CP_1 la somma di propria competenza quale di volta in volpa comunicatagli dalla sig.ra e ciò perché il mutuo è a tasso variabile e quindi CP_1 la rata non è predeterminata;
4) la signora pagherà tutte le spese ordinarie relative alla CP_1 suddetta abitazione mentre le spese straordinarie (ristrutturazione dell'immobile, infissi, sostituzione caldaia, pitturazione esterno immobile, ecc.) e le tasse relative all'immobile resteranno a carico dei comproprietari, sigg.ri e in ragione del 50% Pt_1 CP_1 cadauno;
5) nulla di dovranno, reciprocamente, i sigg.ri e a Pt_1 CP_1 titolo di assegno divorzile.” Quanto ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
Esso inoltre non contrasta con gli interessi dei figli, i quali, secondo la prospettazione delle parti ed avuto riguardo alla loro età, debbono ritenersi, oltre che maggiorenni, economicamente autosufficienti.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerato l'accordo raggiunto tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 dell'11.10.2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Venosa il 07.09.1986, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venosa dell'anno 1986, parte II, Serie A, n. 52;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che il rapporto divorzile è regolato dall'accordo sottoscritto e depositato dalle parti in data 11.02.2025;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 07.03.2025
La Presidente est.