Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16287
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Sentenza 19 agosto 2004

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Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento, mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. Ciò vale, in particolare, con riferimento a quei contratti collettivi chiamati a gestire una vasta e complessa riorganizzazione, caratterizzata da profondi mutamenti delle strutture aziendali e da una ricollocazione del personale al fine di ridurre eccessive rigidità connotanti i precedenti rapporti lavorativi. In tali casi l'autonomia sindacale assolve al difficile compito di raccordare la regolamentazione precedente a quella destinata ad operare per il futuro e, pertanto, non vanno trascurate le finalità, risultanti dal contesto dell'intero contratto, perseguite dalle parti sociali in tale passaggio privilegiando una lettura logico - sistematica che valorizzi, nel rispetto del canone codicistico di cui all'art. 1362, comma secondo, cod.civ., il comportamento delle parti sociali nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento al ccnl regolante i rapporti lavorativi del personale dipendente della SpA Poste italiane, facendo applicazione dei principi di cui in massima, aveva interpretato le clausole concernenti la declaratoria dell'area operativa e dei quadri - primo e secondo livello - nel senso che coloro che prima della privatizzazione erano responsabili di piccoli uffici postali andavano inquadrati nell'area operativa, mentre rivestivano la qualifica di quadro di primo e secondo livello i responsabili di medi e grandi uffici postali, argomentando dalla competenza minore richiesta agli appartenenti all'area operativa, rispetto a quella propria dei quadri, in ragione della presenza di pochi dipendenti, della minima quantità di lavoro, di una minore capacità organizzativa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16287
    Data del deposito : 19 agosto 2004

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