Sentenza 19 agosto 2004
Massime • 1
Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento, mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. Ciò vale, in particolare, con riferimento a quei contratti collettivi chiamati a gestire una vasta e complessa riorganizzazione, caratterizzata da profondi mutamenti delle strutture aziendali e da una ricollocazione del personale al fine di ridurre eccessive rigidità connotanti i precedenti rapporti lavorativi. In tali casi l'autonomia sindacale assolve al difficile compito di raccordare la regolamentazione precedente a quella destinata ad operare per il futuro e, pertanto, non vanno trascurate le finalità, risultanti dal contesto dell'intero contratto, perseguite dalle parti sociali in tale passaggio privilegiando una lettura logico - sistematica che valorizzi, nel rispetto del canone codicistico di cui all'art. 1362, comma secondo, cod.civ., il comportamento delle parti sociali nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, con riferimento al ccnl regolante i rapporti lavorativi del personale dipendente della SpA Poste italiane, facendo applicazione dei principi di cui in massima, aveva interpretato le clausole concernenti la declaratoria dell'area operativa e dei quadri - primo e secondo livello - nel senso che coloro che prima della privatizzazione erano responsabili di piccoli uffici postali andavano inquadrati nell'area operativa, mentre rivestivano la qualifica di quadro di primo e secondo livello i responsabili di medi e grandi uffici postali, argomentando dalla competenza minore richiesta agli appartenenti all'area operativa, rispetto a quella propria dei quadri, in ragione della presenza di pochi dipendenti, della minima quantità di lavoro, di una minore capacità organizzativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16287 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato BARBARA BALBONI, rappresentato e difeso dagli avvocati FILIPPO FALVELLA, RAFFAELE DANIELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 236/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 25/05/01 - R.G.N. 68/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 gennaio 1997, SE IL, dipendente della s.p.a. Poste Italiane, Filiale di Benevento, inquadrato nell'area operativa, assumeva di avere svolto in maniera continuativa, per un periodo ampiamente superiore a sei mesi, anzi da data antecedente il 26 novembre 1994, le funzioni di dirigente dell'Agenzia di base (ufficio postale) di S. AR IM (Benevento). Adiva, pertanto, il Pretore di Benevento per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore propria dell'Area quadri di 2^ livello, corrispondente alle mansioni espletate, con tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.
Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore con sentenza del 1 febbraio 1999 accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'Area quadri 2^ livello. A seguito di gravame, il Tribunale di Benevento con sentenza del 25 maggio 2001 accoglieva l'appello ed, in riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda del IL. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che, prima della trasformazione delle Poste da ente pubblico ad ente pubblico economico, gli uffici postali erano divisi tra loro, secondo le dimensioni ed il volume di affari in rilevanti, medi e piccoli. Con il primo contratto collettivo di lavoro erano stati stabiliti i nuovi inquadramenti dei dipendenti, prevedendosi quattro aree funzionali: area di base, area operativa, area quadri di 2" livello, area quadri di 1^ livello. Le mansioni dei quadri erano stati indicate nell'art. 38 del contratto collettivo. L'art. 44 del contratto collettivo definiva, a sua volta, in maniera più specifica i quadri di secondo livello, sempre nell'ambito della nozione generale di quadro come delineata dall'art. 38.
Orbene osservava il Tribunale che, dal raccordo di tali norme, si evinceva che con il nuovo inquadramento si era voluto mantenere una distinzione tra i vari uffici delle Poste allo stesso modo dell'epoca antecedente la privatizzazione e si era inteso attribuire al quadri di 2^ livello funzioni di responsabilità di unità organiche di media rilevanza, mentre si era voluto assegnare ai quadri di 1^ livello responsabilità di grandi unità organiche.
La dimensione degli uffici assumeva, pertanto, un rilievo decisivo per l'attribuzione della qualifica di quadro di 2^ livello. Tutto ciò determinava una diversità del lavoro svolto anche sotto l'aspetto della qualità perché la direzione di un ufficio o di una unità organica di grandi dimensioni determinava una maggiore responsabilità ed un maggiore impegno professionale nello svolgimento del compiti lavorativi.
Avverso tale sentenza SE IL propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la s.p.a. Poste Italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia erronea ed illogica interpretazione degli artt. 37, 38, 43, 44 del c.c.n.l. delle Poste del 26 novembre 1994 nonché travisamento della normativa contrattuale. In particolare il ricorrente lamenta che era stato inserito in una area operativa che non prevedeva le mansioni superiori di fatto svolte, caratterizzate da una serie di responsabilità amministrative contabili e di gestione del personale necessitanti di elevatissima professionalità, a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto. Come aveva affermato il primo giudice, l'art. 43 del contratto (area operativa) non includeva in alcun modo la direzione di un ufficio postale neppure di modeste dimensioni, ma in detta disposizione venivano contemplate "attività esecutive e tecniche con parziale responsabilità", ed "autonomia nei limiti dei regolamenti di esecuzione". La Gestione/Direzione di un ufficio faceva riferimento invece alle mansioni analiticamente contenute nel successivo art. 44 (Area quadri di 2^ livello), comprendente la conduzione ed il controllo di unità organiche. Detta norma se messa in relazione con quella successiva, attinente al quadri di 1^ livello, stava ad attestare che mentre quest'ultima disposizione richiedeva la direzione di una grande unità organica, al quadro di 2^ livello doveva essere sempre affidata una unità organica, e cioè un ufficio postale anche piccolo, con una gestione unitaria ed obblighi di rendiconto gravanti unicamente sul preposto. Il che trovava conferma nel fatto che nella declaratoria dell'art. 43 veniva esclusa qualsiasi attività di conduzione, controllo e responsabilità, con conseguente impossibilità che potesse configurarsi quindi la conduzione anche di piccole agenzie. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea ed illogica interpretazione dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995 nonché erronea e contraddittoria interpretazione di norme contrattuali(art. 1362 e ss. c.c.). Sostiene in particolare che il contratto collettivo ed il successivo accordo integrativo dovevano essere, al sensi, dell'art. 1363 c.c., interpretati l'uno per mezzo dell'altro, attribuendo a ciascuno il senso risultante dal complesso dell'atto. Da tale interpretazione discendeva che l'accordo integrativo, in guanto tale, non poteva stravolgere le classificazioni delineate dal c.c.n.l. al quale soltanto è affidata la regolamentazione esclusiva dei rapporti di lavoro del dipendenti postali. Inoltre nel testo del contratto collettivo nazionale ed in quello integrativo alla voce area operativa erano previste mansioni meramente esecutive senza alcuna attribuzione di responsabilità amministrativo-gestionale- contabile, sicché il giudicante avrebbe dovuto tenere conto soltanto delle effettive mansioni svolte e della loro sussumibilità nell'area operativa o nell'area quadri, secondo la stessa descrizione di tali aree nel contratto collettivo nazionale. Denunziava che la conclusione cui era pervenuto il giudice d'appello finiva per porre l'azienda nella condizione di operare unilateralmente, ampliando o delimitando a proprio piacimento i confini delle rispettive aree, sì da determinare la effettiva qualificazione del dipendente a secondo che considerasse l'ufficio di media rilevanza o di minore entità. Una interpretazione diretta a convalidare una siffatta soluzione veniva pertanto a violare anche il disposto degli artt. 1366 (principio della buona fede) e dell'art. 1371 (equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371).
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della interdipendenza delle questioni sollevate, vanno rigettati perché privi di fondamento.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che nell'interpretazione del contratto collettivo un ruolo preminente deve essere assolto dalla regola di cui all'art. 1363 c.c., stante la natura complessa e del tutto peculiare del procedimento formativo della contrattazione sindacale. A tale riguardo è stato rilevato come nella suddetta materia "la comune volontà delle parti contrattuali non sempre è agevolmente ricostruibile attraverso il mero riferimento al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, sovente articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa (che sovente consigliano alle parti sociali il ricorso a strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private, come preamboli, premesse, note a verbale, ecc.), il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali non necessariamente coincidente con quello comune, e da ultimo il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile nella materia della contrattazione collettiva una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici, che di detta specificità tenga conto, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c.", stante la minore capacità del criterio letterale - che pure costituisce il punto di partenza per la corretta interpretazione di ogni contratto - a rilevare l'effettivo intento delle parti sociali (cfr. in tali sensi tra le altre: Cass. 9 maggio 2002 6656; Cass. 6 maggio 1998 n. 4592 cui adde Cass. 3 luglio 2001 n. 9021; Cass. 9 agosto 2000 n. 10500). La riportata statuizione deve essere tenuta presente soprattutto con riferimento a quei contratti collettivi - come quello ora in esame regolante i rapporti lavorativi del personale dipendente della s.p.a. Poste Italiane - chiamati a gestire una vasta e complessa riorganizzazione, caratterizzata da profondi mutamenti delle strutture aziendali e da una ricollocazione del personale al fine di ridurre eccessive rigidità connotanti i precedenti rapporti lavorativi.
In tali casi è innegabile che l'autonomia sindacale assolve al difficile compito di raccordare la regolamentazione precedente a quella destinata ad operare nel futuro, con effetti che non possono non interessare il contenuto del contratto collettivo e, quindi, in sede ermeneutica, anche la sua lettura. Il che induce a non trascurare le finalità - risultanti dal contesto dell'intero contratto - perseguite dalle parti sociali in tale passaggio, spesso decisivo, per la vita stessa dell'impresa e, quindi, a privilegiarne una lettura logico-sistematica, che guardi, non a singole clausole ma che passi invece, in una più generale ottica, attraverso una interpretazione delle clausole in connessione tra loro(art. 1363 c.c.) - che valorizzi - nel rispetto del canone codicistico di cui all'art. 1362, 2^ comma, c.c. - il comportamento delle parti sociali nella suddetta fase del passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione.
Tipologie di contratti collettivi simili a quello ora in esame mostrano, infatti, in modo chiaro come l'utilizzazione del solo criterio letterale si presenti tanto più insufficiente quanto più complesso e ampio risulti l'oggetto della contrattazione collettiva, perché la regola in claris non fit interpretatio è tanto meno invocabile. quanto più la contrattazione collettiva, per presentare un contenuto a vasto raggio, abbisogni - come si è già più volte ribadito - di altre più congrue regole ermeneutiche. Orbene, la sentenza impugnata, per avere rispettato i principi in precedenza enunciati e per avere posto a fondamento delle sue conclusioni una motivazione congrua e priva di salti logici, si sottrae ad ogni censura in questa sede di legittimità. Ed invero, il Tribunale di Benevento ha interpretato le diverse clausole, riguardanti la declaratoria dell'area operativa e dei quadri (di 1^ e 2^ livello), nonché la normativa generale avente ad oggetto la nozione di "quadro" in connessione tra loro - con una lettura ed. circolare della clausole contrattuali - ed ha poi seguito - dando il dovuto rilievo al mutamento dall'assetto del personale dipendente a seguito della privatizzazione dell'ente Poste italiane il procedimento interpretativo "logico-sistematico", pervenendo alla conclusione che coloro che prima della privatizzazione erano responsabili di piccoli uffici postali andavano inquadrati nell'area operativa, mentre venivano a rivestire la qualifica di quadro di 1^ e 2^ livello i responsabili rispettivamente di medi e grandi uffici postali. Lo stesso Tribunale, con una motivazione ancora una volta corretta sul piano logico-giuridico, ha poi chiarito - attraverso una attenta lettura del combinato disposto delle declaratorie dell'area operativa e del quadro di 2^ livello (artt. 43 e 44), condotta alla luce dell'intero contesto del contratto collettivo del 26 novembre 1994 e dell'individuazione del suo oggetto e delle sue finalità - che per gli appartenenti alla area operativa era richiesta una competenza minore di quella propria dei quadri perché la presenza di pochi dipendenti e la quantità minima di lavoro rispetto ad una unità organica di media o grande rilevanza impongono un grado di attenzione, nella gestione del personale, nella movimentazione del denaro e nell'apprestamento dei servizi, totalmente diversa nel senso, appunto, di un minore capacità organizzativa. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non ha attribuito all'accordo integrativo del maggio 1995 una efficacia modificativa o disapplicativa del contratto collettivo, non avendo preso in esame detto accordo per avere ritenuto sufficiente al fine di rigettare la richiesta del IL la sola interpretazione del suddetto contratto collettivo.
Per concludere, non può trascurarsi ai fini decisori neanche la considerazione che questa stessa Corte di Cassazione, proprio con riferimento ad una fattispecie analoga a quella ora in esame, ha statuito che con riguardo al contratto collettivo del 26 novembre 1994 debba procedersi - come ha puntualmente fatto il Tribunale di Benevento - ad un esame complessivo delle relative clausole e del "combinato il disposto delle declaratorie riguardanti le suddette aree", e cioè l'area operativa e quella dei quadri di 2^ livello (cfr. in tali sensi: Cass. 30 luglio 2001 n. 10369). In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro 10,00 oltre euro 1.300,00 (milletrecento) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2004