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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e tutti con il Parte_4 C.F._4 Parte_5 patrocinio dell'avv. BETTINI ANDREA
APPELLANTI contro
(società di diritto svizzero) con il patrocinio dell'avv. DRAGONI BENEDETTA CP_1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 17 giugno 2024 e comunicata il 19 giugno 2024, resa nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c. iscritto al n. r.g.
29335/2023 sub 2; materia: inefficacia sequestro conservativo.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, revocare e/o riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. F. Pipicelli, in data 17 giugno 2024 e comunicata in data 19 giugno 2024, nell'ambito del subprocedimento contraddistinto al numero r.g. 29335/2023 sub 2, poiché gravemente errata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti:
Nel merito
- accogliere la domanda di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 5 novembre 2023 e comunicato in data 6 novembre 2023, disponendo la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente liberazione e svincolo della cauzione per euro 3.700.000 versata dagli odierni Appellanti ai sensi dell'art. 684 c.p.c.;
- vinte le spese, i diritti e gli onorari, di entrambe le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, revocare e/o riformare l'ordinanza del 12 aprile 2024 e comunicata in data 15 aprile 2024, a firma del Tribunale di Varese, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Giulia Tagliapietra, resa nell'ambito del sub procedimento contraddistinto al numero r.g. 2009/2023 sub 2, poiché gravemente errata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti: Nel merito
- accogliere la domanda di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 7 dicembre 2023 e comunicato in data 9 dicembre 2023, disponendo la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente revoca del custode Dott. nominato CP_2 con provvedimento del 8 marzo 2024;
- vinte le spese, i diritti e gli onorari, di entrambe le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Per parte appellata:
“Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, Nel merito, in via principale: rigettarsi in toto l'appello proposto dai signori Parte_1
e attesa la sua Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 inammissibilità e comunque infondatezza in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire, con pronuncia di non luogo a provvedere sulle domande attoree. In ogni caso, spese e compensi di procuratore del presente grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza ex art. 669 novies c.p.c. proposta dagli odierni appellanti di declaratoria dell'inefficacia, ex art. 675 c.p.c., del sequestro conservativo delle quote sociali di Gasda s.r.l. e ZFC s.r.l., trasferite dagli a e Parte_1 Parte_4
ed oggetto di azione revocatoria ordinaria tuttora pendente, disposto dal medesimo Parte_5
pagina 2 di 8 Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2023, confermativa del decreto inaudita altera parte emesso nel precedente mese di settembre 2023.
In particolare, gli odierni appellanti avevano formulato istanza di inefficacia del sequestro conservativo disposto in favore di deducendo che il sequestro non era stato eseguito nel termine CP_1 perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 675 c.p.c., non avendo la sequestrante notificato, nel CP_1 termine di cui sopra, l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. né ai soci sequestrati né alle società cui si riferivano le quote.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l'istanza di declaratoria dell'inefficacia osservando che, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 675 c.p.c., aveva immediatamente trascritto CP_1
il provvedimento di sequestro inaudita altera parte nel registro delle imprese, in tal modo ottenendo
“la protezione rispetto alla apposizione del vincolo di indisponibilità” “con effetti dirimenti ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 675 c.p.c.” (così il provvedimento impugnato, pag. 8).
Il Tribunale, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 13903/2014 e ribadendo che il sequestro delle quote sociali deve avvenire nelle forme di cui all'art. 2471 c.c., ha invero ritenuto superflua sia la notifica ai soci - in quanto tutti costituiti nel giudizio cautelare e nei confronti dei quali il provvedimento di sequestro è divenuto opponibile con la sua comunicazione- sia la notifica alle due società, osservando che la notifica alla società è finalizzata a rendere il vincolo opponibile anche alla stessa per evitare che venga frustrata l'iniziativa del sequestrante, e dunque costituisce adempimento funzionale a tutelare esclusivamente l'interesse del sequestrante, la cui omissione non può essere efficacemente invocata dai sequestrati.
2. L'appello di e e la difesa di Parte_1 Parte_4 Parte_5 CP_3
, e nonché i cessionari delle quote e hanno
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo che:
- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ai fini dell'efficace esecuzione del sequestro non è sufficiente l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, ma – come afferma lo stesso
Tribunale di Milano nell'ordinanza richiamata dal giudice del provvedimento impugnato- è necessaria anche la notifica dell'atto di ingiunzione ex art. 492 c.p.c. ai soci e alle società, tanto più che, a differenza del caso al vaglio della pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dal Tribunale, nel caso di specie le società cui si riferiscono le quote non sono costituite in giudizio;
- peraltro nel caso di specie è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto il decreto inaudita altera
pagina 3 di 8 parte e non, come avrebbe dovuto essere, l'ordinanza confermativa emessa nel contraddittorio delle parti;
- aveva dimostrato di ritenere essa stessa necessaria la notifica dell'ingiunzione ex art. 492 CP_1
c.p.c., avendolo effettuata, seppure tardivamente, in data 9 maggio 2024, nell'ambito del giudizio
“gemello” pendente dinanzi al Tribunale di Varese.
Gli appellanti hanno dunque chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte dichiarasse l'inefficacia, ai sensi degli artt. 669 novies e 675 c.p.c., del provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Milano il 5 novembre 2023, e disponesse dunque la liberazione delle quote con conseguente svincolo della cauzione versata per € 3.700.000; con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto, CP_1
evidenziando che il procedimento di sequestro conclusosi con il provvedimento di cui si chiede l'inefficacia era stato introdotto il 4.8.2023 e, dunque, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (cd
“riforma Cartabia”), che aveva modificato l'art. 669 novies c.p.c. stabilendo che il giudice della cautela investito dell'istanza di inefficacia doveva sempre giudicare sulla stessa mediante “ordinanza”, non facendosi più distinzione alcuna tra l'assenza o la presenza di contestazioni in ordine all'inefficacia dedotta: il provvedimento di diniego, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli dal giudice della cautela, doveva pertanto essere impugnato mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
ha poi dato atto della cessazione della materia del contendere: il provvedimento di sequestro CP_1 di cui si chiede l'inefficacia è stato revocato, con provvedimento confermato in sede di reclamo, in data
8 novembre 2024. In ogni caso ha chiesto anche il rigetto nel merito dell'impugnazione CP_1
proposta.
*
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
*
3. Decisione
Va premesso che, come correttamente osservato da , il giudice della cautela investito CP_1 dell'istanza ex artt. 669 novies e 675 c.p.c. avrebbe dovuto emettere una ordinanza e non una sentenza:
l'art. 669 novies c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/22 applicabile al caso di specie ratione temporis, prevede infatti che in ogni caso – anche in presenza di contestazioni sulla richiesta di inefficacia- il pagina 4 di 8 procedimento debba essere definito con ordinanza e non più con sentenza all'esito di un procedimento a cognizione piena.
Peraltro, avendo il giudice emesso una sentenza, correttamente gli odierni appellanti hanno proposto appello, posto che “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia inteso compiere con riferimento ad essa, una affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità' stessa dell'impugnazione” (Cass. n. 11012/2007). Nel caso di specie, infatti, il giudice del Tribunale ha espressamente ed intenzionalmente qualificato il proprio provvedimento come sentenza, richiamando, sebbene erroneamente stante l'intervenuta recente novella dell'art. 669 novies c.p.c., una pronuncia della Corte di Cassazione resa nel vigore della previgente disciplina.
Ciò detto, va poi osservato che è pacifico in causa (avendolo confermato anche gli appellanti in sede di udienza del 30.1.2025, oltre che in sede di note conclusive successivamente depositate) che, a seguito del provvedimento di revoca del sequestro reso dal Tribunale in data 8.11.2024, confermato in sede di reclamo, è cessata la materia del contendere.
Il merito del presente appello dovrà dunque valutarsi ai soli fini della soccombenza virtuale.
Ciò premesso, nel merito la Corte ritiene che il provvedimento impugnato sia del tutto condivisibile, con conseguenza infondatezza dell'impugnazione proposta.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13903/2014 richiamata dal Tribunale, “la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.1. -le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell'art.678 cod.proc.civ., a sua volta richiamato dall'art.669 duodecies ai fini dell'attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento- è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l'art.2471 cod.civ. […] nel procedimento previsto dal nuovo art.2471 cod.civ., la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art.2193
pagina 5 di 8 cod.civ.).[…] Individuata, dunque, nell'art.2471 primo cod.civ. la norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr.per analogia art.679 cod.proc.civ.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art.2471 per il pignoramento, considerando che: a)il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso (in tal senso vanno interpretate le considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata); b)altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare. Rettamente dunque la corte di merito ha ritenuto validamente eseguito nella specie il provvedimento cautelare mediante la tempestiva iscrizione nel Registro delle imprese” (in motivazione, pagg. 16-19; enfasi della redattrice).
Ciò detto - e chiarito che ha provveduto a iscrivere, il 4 settembre 2023, il decreto di CP_1
autorizzazione del sequestro emesso inaudita altera parte il 5.8.2023, nel registro delle imprese (cfr. doc. 7 fasc. appello: doc. i5 primo grado), e che l'ordinanza del 5 novembre 2023, CP_1 CP_1
con cui è stato confermato il decreto di sequestro, è stata comunicata regolarmente agli odierni appellanti il 6 novembre 2023 (doc. 2 appello)- gli odierni appellanti sostengono, però, che il sequestro non può ritenersi efficacemente eseguito in quanto: i) il provvedimento non è stato notificato alle società cui si riferiscono le quote sequestrate, nonostante dette società non fossero parti del procedimento per sequestro conservativo;
ii) è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto il decreto inaudita altera parte e non l'ordinanza che l'ha successivamente confermato.
Ora, la Corte ritiene che, al fine dell'efficace apposizione del vincolo di indisponibilità che connota il sequestro conservativo autorizzato, non fossero e non siano necessari né la notifica alle società, né
l'iscrizione della successiva ordinanza confermativa.
Quanto al primo adempimento, si osserva che, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 24859/2024, la notifica del provvedimento di sequestro alla società cui si riferiscono le quote sequestrate ha il solo scopo “di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del
pagina 6 di 8 pignoramento”: “L'esecuzione forzata della partecipazione si articola sostanzialmente in due fasi: quella caratterizzata dalla notifica al debitore ed alla società, cui si riferisce la quota esecutata, e quella della conseguente iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese. La notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti;
essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell'espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell'ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento” (così la sentenza cit., in motivazione, pag. 11; enfasi della redattrice).
Quanto all'iscrizione nel registro delle imprese dell'ordinanza del 5.11.2023, anche tale adempimento appare superfluo al fine dell'efficace apposizione del vincolo: avendo l'ordinanza confermato integralmente il provvedimento reso inaudita altera parte nel precedente mese di agosto 2023, un'ulteriore iscrizione sarebbe stata evidentemente ultronea.
In definitiva, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale, con il provvedimento impugnato, abbia ritenuto tempestivamente eseguito il sequestro conservativo disposto con decreto inaudita del 5 agosto
2023 e confermato con ordinanza del 5.11.2023, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'invocata declaratoria di inefficacia della cautela.
Le spese di lite della presente fase d'impugnazione devono dunque essere poste a carico di parte appellante secondo il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del presente procedimento, che si liquidano pagina 7 di 8 in complessivi € 5.211,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 marzo 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) e tutti con il Parte_4 C.F._4 Parte_5 patrocinio dell'avv. BETTINI ANDREA
APPELLANTI contro
(società di diritto svizzero) con il patrocinio dell'avv. DRAGONI BENEDETTA CP_1
APPELLATA
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 17 giugno 2024 e comunicata il 19 giugno 2024, resa nel procedimento ex art. 669 novies c.p.c. iscritto al n. r.g.
29335/2023 sub 2; materia: inefficacia sequestro conservativo.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Per parte appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, revocare e/o riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. F. Pipicelli, in data 17 giugno 2024 e comunicata in data 19 giugno 2024, nell'ambito del subprocedimento contraddistinto al numero r.g. 29335/2023 sub 2, poiché gravemente errata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti:
Nel merito
- accogliere la domanda di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 5 novembre 2023 e comunicato in data 6 novembre 2023, disponendo la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente liberazione e svincolo della cauzione per euro 3.700.000 versata dagli odierni Appellanti ai sensi dell'art. 684 c.p.c.;
- vinte le spese, i diritti e gli onorari, di entrambe le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.Piaccia alla Corte di Appello di Milano Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto gravame, revocare e/o riformare l'ordinanza del 12 aprile 2024 e comunicata in data 15 aprile 2024, a firma del Tribunale di Varese, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Giulia Tagliapietra, resa nell'ambito del sub procedimento contraddistinto al numero r.g. 2009/2023 sub 2, poiché gravemente errata per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, ritenuto tutto quanto esposto in atti: Nel merito
- accogliere la domanda di dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 7 dicembre 2023 e comunicato in data 9 dicembre 2023, disponendo la liberazione delle quote oggetto di sequestro, con conseguente revoca del custode Dott. nominato CP_2 con provvedimento del 8 marzo 2024;
- vinte le spese, i diritti e gli onorari, di entrambe le fasi del giudizio, oltre accessori di legge.”
Per parte appellata:
“Ogni diversa e contraria eccezione, deduzione e conclusione respinta o disattesa, Nel merito, in via principale: rigettarsi in toto l'appello proposto dai signori Parte_1
e attesa la sua Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 inammissibilità e comunque infondatezza in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa;
In via subordinata: accertarsi e dichiararsi la cessazione della materia del contendere per carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire, con pronuncia di non luogo a provvedere sulle domande attoree. In ogni caso, spese e compensi di procuratore del presente grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha respinto l'istanza ex art. 669 novies c.p.c. proposta dagli odierni appellanti di declaratoria dell'inefficacia, ex art. 675 c.p.c., del sequestro conservativo delle quote sociali di Gasda s.r.l. e ZFC s.r.l., trasferite dagli a e Parte_1 Parte_4
ed oggetto di azione revocatoria ordinaria tuttora pendente, disposto dal medesimo Parte_5
pagina 2 di 8 Tribunale con ordinanza del 5 novembre 2023, confermativa del decreto inaudita altera parte emesso nel precedente mese di settembre 2023.
In particolare, gli odierni appellanti avevano formulato istanza di inefficacia del sequestro conservativo disposto in favore di deducendo che il sequestro non era stato eseguito nel termine CP_1 perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 675 c.p.c., non avendo la sequestrante notificato, nel CP_1 termine di cui sopra, l'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. né ai soci sequestrati né alle società cui si riferivano le quote.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l'istanza di declaratoria dell'inefficacia osservando che, entro il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 675 c.p.c., aveva immediatamente trascritto CP_1
il provvedimento di sequestro inaudita altera parte nel registro delle imprese, in tal modo ottenendo
“la protezione rispetto alla apposizione del vincolo di indisponibilità” “con effetti dirimenti ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 675 c.p.c.” (così il provvedimento impugnato, pag. 8).
Il Tribunale, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 13903/2014 e ribadendo che il sequestro delle quote sociali deve avvenire nelle forme di cui all'art. 2471 c.c., ha invero ritenuto superflua sia la notifica ai soci - in quanto tutti costituiti nel giudizio cautelare e nei confronti dei quali il provvedimento di sequestro è divenuto opponibile con la sua comunicazione- sia la notifica alle due società, osservando che la notifica alla società è finalizzata a rendere il vincolo opponibile anche alla stessa per evitare che venga frustrata l'iniziativa del sequestrante, e dunque costituisce adempimento funzionale a tutelare esclusivamente l'interesse del sequestrante, la cui omissione non può essere efficacemente invocata dai sequestrati.
2. L'appello di e e la difesa di Parte_1 Parte_4 Parte_5 CP_3
, e nonché i cessionari delle quote e hanno
[...] Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo che:
- contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ai fini dell'efficace esecuzione del sequestro non è sufficiente l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, ma – come afferma lo stesso
Tribunale di Milano nell'ordinanza richiamata dal giudice del provvedimento impugnato- è necessaria anche la notifica dell'atto di ingiunzione ex art. 492 c.p.c. ai soci e alle società, tanto più che, a differenza del caso al vaglio della pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dal Tribunale, nel caso di specie le società cui si riferiscono le quote non sono costituite in giudizio;
- peraltro nel caso di specie è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto il decreto inaudita altera
pagina 3 di 8 parte e non, come avrebbe dovuto essere, l'ordinanza confermativa emessa nel contraddittorio delle parti;
- aveva dimostrato di ritenere essa stessa necessaria la notifica dell'ingiunzione ex art. 492 CP_1
c.p.c., avendolo effettuata, seppure tardivamente, in data 9 maggio 2024, nell'ambito del giudizio
“gemello” pendente dinanzi al Tribunale di Varese.
Gli appellanti hanno dunque chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, questa Corte dichiarasse l'inefficacia, ai sensi degli artt. 669 novies e 675 c.p.c., del provvedimento di sequestro conservativo emesso dal Tribunale di Milano il 5 novembre 2023, e disponesse dunque la liberazione delle quote con conseguente svincolo della cauzione versata per € 3.700.000; con vittoria di spese di entrambe le fasi del giudizio.
si è costituita, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto, CP_1
evidenziando che il procedimento di sequestro conclusosi con il provvedimento di cui si chiede l'inefficacia era stato introdotto il 4.8.2023 e, dunque, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022 (cd
“riforma Cartabia”), che aveva modificato l'art. 669 novies c.p.c. stabilendo che il giudice della cautela investito dell'istanza di inefficacia doveva sempre giudicare sulla stessa mediante “ordinanza”, non facendosi più distinzione alcuna tra l'assenza o la presenza di contestazioni in ordine all'inefficacia dedotta: il provvedimento di diniego, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli dal giudice della cautela, doveva pertanto essere impugnato mediante reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
ha poi dato atto della cessazione della materia del contendere: il provvedimento di sequestro CP_1 di cui si chiede l'inefficacia è stato revocato, con provvedimento confermato in sede di reclamo, in data
8 novembre 2024. In ogni caso ha chiesto anche il rigetto nel merito dell'impugnazione CP_1
proposta.
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La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
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3. Decisione
Va premesso che, come correttamente osservato da , il giudice della cautela investito CP_1 dell'istanza ex artt. 669 novies e 675 c.p.c. avrebbe dovuto emettere una ordinanza e non una sentenza:
l'art. 669 novies c.p.c., come novellato dal d.lgs. 149/22 applicabile al caso di specie ratione temporis, prevede infatti che in ogni caso – anche in presenza di contestazioni sulla richiesta di inefficacia- il pagina 4 di 8 procedimento debba essere definito con ordinanza e non più con sentenza all'esito di un procedimento a cognizione piena.
Peraltro, avendo il giudice emesso una sentenza, correttamente gli odierni appellanti hanno proposto appello, posto che “L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti;
tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia inteso compiere con riferimento ad essa, una affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità' stessa dell'impugnazione” (Cass. n. 11012/2007). Nel caso di specie, infatti, il giudice del Tribunale ha espressamente ed intenzionalmente qualificato il proprio provvedimento come sentenza, richiamando, sebbene erroneamente stante l'intervenuta recente novella dell'art. 669 novies c.p.c., una pronuncia della Corte di Cassazione resa nel vigore della previgente disciplina.
Ciò detto, va poi osservato che è pacifico in causa (avendolo confermato anche gli appellanti in sede di udienza del 30.1.2025, oltre che in sede di note conclusive successivamente depositate) che, a seguito del provvedimento di revoca del sequestro reso dal Tribunale in data 8.11.2024, confermato in sede di reclamo, è cessata la materia del contendere.
Il merito del presente appello dovrà dunque valutarsi ai soli fini della soccombenza virtuale.
Ciò premesso, nel merito la Corte ritiene che il provvedimento impugnato sia del tutto condivisibile, con conseguenza infondatezza dell'impugnazione proposta.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 13903/2014 richiamata dal Tribunale, “la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.1. -le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell'art.678 cod.proc.civ., a sua volta richiamato dall'art.669 duodecies ai fini dell'attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento- è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l'art.2471 cod.civ. […] nel procedimento previsto dal nuovo art.2471 cod.civ., la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art.2193
pagina 5 di 8 cod.civ.).[…] Individuata, dunque, nell'art.2471 primo cod.civ. la norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr.per analogia art.679 cod.proc.civ.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art.2471 per il pignoramento, considerando che: a)il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso (in tal senso vanno interpretate le considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata); b)altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombente) ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare. Rettamente dunque la corte di merito ha ritenuto validamente eseguito nella specie il provvedimento cautelare mediante la tempestiva iscrizione nel Registro delle imprese” (in motivazione, pagg. 16-19; enfasi della redattrice).
Ciò detto - e chiarito che ha provveduto a iscrivere, il 4 settembre 2023, il decreto di CP_1
autorizzazione del sequestro emesso inaudita altera parte il 5.8.2023, nel registro delle imprese (cfr. doc. 7 fasc. appello: doc. i5 primo grado), e che l'ordinanza del 5 novembre 2023, CP_1 CP_1
con cui è stato confermato il decreto di sequestro, è stata comunicata regolarmente agli odierni appellanti il 6 novembre 2023 (doc. 2 appello)- gli odierni appellanti sostengono, però, che il sequestro non può ritenersi efficacemente eseguito in quanto: i) il provvedimento non è stato notificato alle società cui si riferiscono le quote sequestrate, nonostante dette società non fossero parti del procedimento per sequestro conservativo;
ii) è stato iscritto nel registro delle imprese soltanto il decreto inaudita altera parte e non l'ordinanza che l'ha successivamente confermato.
Ora, la Corte ritiene che, al fine dell'efficace apposizione del vincolo di indisponibilità che connota il sequestro conservativo autorizzato, non fossero e non siano necessari né la notifica alle società, né
l'iscrizione della successiva ordinanza confermativa.
Quanto al primo adempimento, si osserva che, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 24859/2024, la notifica del provvedimento di sequestro alla società cui si riferiscono le quote sequestrate ha il solo scopo “di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del
pagina 6 di 8 pignoramento”: “L'esecuzione forzata della partecipazione si articola sostanzialmente in due fasi: quella caratterizzata dalla notifica al debitore ed alla società, cui si riferisce la quota esecutata, e quella della conseguente iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese. La notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti;
essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell'espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell'ente e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l'effetto tipico del pignoramento” (così la sentenza cit., in motivazione, pag. 11; enfasi della redattrice).
Quanto all'iscrizione nel registro delle imprese dell'ordinanza del 5.11.2023, anche tale adempimento appare superfluo al fine dell'efficace apposizione del vincolo: avendo l'ordinanza confermato integralmente il provvedimento reso inaudita altera parte nel precedente mese di agosto 2023, un'ulteriore iscrizione sarebbe stata evidentemente ultronea.
In definitiva, ritiene la Corte che correttamente il Tribunale, con il provvedimento impugnato, abbia ritenuto tempestivamente eseguito il sequestro conservativo disposto con decreto inaudita del 5 agosto
2023 e confermato con ordinanza del 5.11.2023, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'invocata declaratoria di inefficacia della cautela.
Le spese di lite della presente fase d'impugnazione devono dunque essere poste a carico di parte appellante secondo il principio della soccombenza virtuale e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del presente procedimento, che si liquidano pagina 7 di 8 in complessivi € 5.211,00 per compenso professionale, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 12 marzo 2025.
La Cons. rel. est. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
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