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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 4049/2019 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo ZAMPESE per delega a margine dell'atto di impugnazione
PARTE APPELLANTE
E
- CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro DE ANGELIS per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
1 CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare parte appellante depositava note scritte in data 20 ottobre 2025 e parte appellata in data 20 ottobre 2025 da intendersi richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile per mancata introduzione della procedura della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 febbraio 2025. Il rilievo di parte appellante, svolto nelle note di udienza del
20 ottobre 2025, secondo il quale la predetta procedura e la sanzione prevista non possa applicarsi al presente procedimento perché iscritto anteriormente alla entrata in vigore della cd riforma AB (28 febbraio 2023) non può ritenersi fondato poiché l'improcedibilità per la mancata introduzione della mediazione demandata è stata introdotta con il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 e pertanto in epoca antecedente all'iscrizione del presente procedimento (16 luglio 2019).
Parte appellata con le note di udienza del 20 ottobre 2025 ha chiesto, oltre la dichiarazione di improcedibilità, anche la condanna alle spese di parte appellante e pertanto deve procedersi secondo i principi della cd soccombenza virtuale in maniera analoga alla procedura prevista in caso di cessazione della materia del contendere. Valutando quindi il merito ai fini limitati della ripartizione delle spese del giudizio deve rilevarsi che nel primo grado l'appellato aveva eccepito, tra l'altro, la mancata notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni (motivo n. 2 del ricorso del primo grado) e su detta eccezione parte appellante aveva osservato che “il soggetto contro il quale sollevare” dette contestazione andava individuato nel “
[...]
che però non si è costituito né l'appellante ha chiesto di essere CP_2
autorizzata alla sua chiamata in giudizio. Ne discende assenza di prova in
2 ordine alla notifica dei verbali presupposti e pertanto nullità dell'ingiunzione di pagamento notificata da parte appellante e dell'atto di appello.
La soccombenza virtuale dell'appellante nel merito della domanda regola quindi le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14.
Sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L.n. 228/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 4049/2019, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello per mancata introduzione della mediazione demandata;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, Parte_1
che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Lì 21/10/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 4049/2019 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 21 ottobre 2025 e vertente
TRA
- ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo ZAMPESE per delega a margine dell'atto di impugnazione
PARTE APPELLANTE
E
- CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro DE ANGELIS per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice di pace.
1 CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare parte appellante depositava note scritte in data 20 ottobre 2025 e parte appellata in data 20 ottobre 2025 da intendersi richiamate
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile per mancata introduzione della procedura della mediazione demandata disposta con ordinanza del 2 febbraio 2025. Il rilievo di parte appellante, svolto nelle note di udienza del
20 ottobre 2025, secondo il quale la predetta procedura e la sanzione prevista non possa applicarsi al presente procedimento perché iscritto anteriormente alla entrata in vigore della cd riforma AB (28 febbraio 2023) non può ritenersi fondato poiché l'improcedibilità per la mancata introduzione della mediazione demandata è stata introdotta con il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 e pertanto in epoca antecedente all'iscrizione del presente procedimento (16 luglio 2019).
Parte appellata con le note di udienza del 20 ottobre 2025 ha chiesto, oltre la dichiarazione di improcedibilità, anche la condanna alle spese di parte appellante e pertanto deve procedersi secondo i principi della cd soccombenza virtuale in maniera analoga alla procedura prevista in caso di cessazione della materia del contendere. Valutando quindi il merito ai fini limitati della ripartizione delle spese del giudizio deve rilevarsi che nel primo grado l'appellato aveva eccepito, tra l'altro, la mancata notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni (motivo n. 2 del ricorso del primo grado) e su detta eccezione parte appellante aveva osservato che “il soggetto contro il quale sollevare” dette contestazione andava individuato nel “
[...]
che però non si è costituito né l'appellante ha chiesto di essere CP_2
autorizzata alla sua chiamata in giudizio. Ne discende assenza di prova in
2 ordine alla notifica dei verbali presupposti e pertanto nullità dell'ingiunzione di pagamento notificata da parte appellante e dell'atto di appello.
La soccombenza virtuale dell'appellante nel merito della domanda regola quindi le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14.
Sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato, ex art.1, comma 17, L.n. 228/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n. 4049/2019, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello per mancata introduzione della mediazione demandata;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, Parte_1
che liquida in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Lì 21/10/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
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