Versione
3 marzo 1970
3 marzo 1970
Art. 8.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti nei bilanci dei Ministeri interessati all'applicazione della presente legge.