Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 1647 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Di Parte_1
Mauro
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Gaudiello Controparte_1
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 416/2019 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 13/12/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1
appello alla sentenza n. 416/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che lo aveva condannato al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
1771,79 a titolo di risarcimento danni subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonché al pagamento delle spese di lite. L'appellante esponeva che in primo
piedi la II traversa di via Petrosino, allorquando finiva in una buca presente sul marciapiede (dovuta alla mancanza di una mattonella) subendo lesioni personali.
In primo grado il aveva contestato la domanda attorea Parte_1
chiedendone il rigetto.
Nel presente grado di giudizio l'appellante deduceva a motivi dell'impugnazione in esame l'erronea e falsa applicazione delle norme codicistiche sul risarcimento del danno da cose in custodia e l'erronea valutazione dei fatti come allegati e provati in giudizio, per cui chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto corretta in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Discussa la causa, il giudice la decideva.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate nonché i motivi di impugnazione. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Ne deriva che le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. vanno disattese anche alla luce di quanto motivato in seguito con specifico riferimento alla seconda eccezione.
Nel merito l'appello è fondato e va pertanto accolto.
Va innanzitutto rappresentato che il tratto di marciapiede percorso dall'attrice nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in atto di citazione non era in ottime condizioni in quanto mancante di una mattonella. Ciò non toglie che il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare se la buca presa dall'appellata costituisse un'insidia e/o trabocchetto, vale a dire una situazione potenzialmente dannosa, in quanto non prevedibile, non visibile, non evitabile con l'ordinaria diligenza.
infatti, ebbe ad invocare a fondamento della propria pretesa la Controparte_1
responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2051 c.c., e, in via subordinata, ex art. 2043
c.c..
Nella controversia in esame, deve innanzitutto evidenziarsi che le allegazioni attoree, già nell'atto di citazione, sono generiche quanto all'indicazione del preciso punto della caduta (manca ogni riferimento al numero civico in corrispondenza del quale è avvenuto il sinistro). Ed infatti, l'attrice si è limitata a dedurre che, mentre stava percorrendo a piedi la II traversa di via Petrosino in direzione della strada provinciale
81 finiva improvvisamente in una buca non segnalata né visibile anche a causa dei detriti in essa accumulatisi.
Nel caso di specie, il testimone di parte attorea, , ha Testimone_1
sostanzialmente confermato solo la caduta senza riferire alcunché in ordine all'andatura tenuta dall'attrice ed alla profondità della buca.
Peraltro, i capitoli di prova risultano genericamente formulati senza venir specificata la dinamica della caduta.
Né tantomeno il teste ha riferito in ordine alla presenza di detriti all'interno della buca atti a renderla poco visibile.
Il testimone è apparso altresì contraddittorio per quanto riguarda l'illuminazione del luogo teatro del sinistro (e sul punto l'ente convenuto ha invece specificamente controdedotto).
In altri termini le risultanze istruttorie, comprese le foto versate in atti, consentono di affermare che la caduta è dipesa dalla disattenzione della danneggiata stante la visibilità ed evitabilità della buca. Pertanto, l'appellata avrebbe potuto visualizzare esattamente il tratto di marciapiede in questione e conseguentemente adottare per tempo le necessarie cautele richieste dallo stato dei luoghi in modo da evitare l'evento dannoso. Ne deriva la sussistenza nel caso di specie del caso fortuito che esclude la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c. Parte_1
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, a maggior ragione, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art 2043 c.c., proposta in via subordinata, atteso che anche in tal caso, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della cd. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass. 1214/84; Cass. Civ. 5670/97).
L'oscillante giurisprudenza di merito e di legittimità sulla responsabilità da insidia e/o trabocchetto stradale e la dubbiezza della lite, inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio di entrambe le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Nocera Inferiore, 21/03/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo