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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/07/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: lesione personale promossa da
DA
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore con l'Avv. Ivano Pt_1 Marcedone
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pr.tempore Controparte_1
Con l'Avv. Bisicchia
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, con il rigetto delle contrarie deduzioni e difese, condannare, la compagnia assicurativa e al pagamento di Controparte_1 Controparte_2 quanto erogato dall al Sig. oltre rivalutazione, Pt_1 Parte_2 interessi, spese ed onorari del presente giudizio”
CONVENUTA “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis,
Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, giacché nessuna prova è stata fornita dall sui reali pagamenti Pt_1 effettuati al Sig. in virtù del chiesto assegno di invalidità; Pt_2 Rigettare la domanda perché il Sig. non ha superato i limiti della Pt_2 riduzione alla capacità lavorativa come accertato dal CTU relativamente al danno patito a seguito il sinistro stradale, giacche l , ai fini Pt_1 del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, HA ERRONEAMENTE cumulato oltre agli esiti derivanti dal sinistro stradale del 20.02.16 anche l'altra menomazione in precedenza riscontrata ad , del diabete Pt_2 mellito, non attinente al sinistro stradale del 20.02.2016. Spese e onorari del presente giudizio.”
Il procedimento istruito documentalmente e con l'espletamento della CTU medico legale, all'udienza dell'8.01.2025 è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc concessi.
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 20.02.2016 , conducente e proprietario del Controparte_2 camion IA IV tg CE742326 assicurato e CP_1 Parte_2 conducente e proprietario del Motoveicolo IA RT tg CK764AR restavano coinvolti in un incidente stradale che si verificava in
Rosolini ad un incrocio.
A seguito di detto sinistro subiva danni fisici per i quali Parte_2
riteneva di erogare l'assegno ordinario di invalidità ex art. art.14 Pt_1 legge 222/84.
Pertanto, oggi l agisce in surroga al fine di ottenere il CP_3 rimborso di quanto a tale titolo ha erogato al danneggiato.
La convenuta compagnia contesta la fondatezza della domanda.
-La corretta ricostruzione della vicenda abbisogna di alcune premesse teoriche. Occorre comprendere, infatti, come accordare la funzione compensativa della responsabilità civile, allorché allo schema binario danneggiante-danneggiato si aggiunga un terzo soggetto, assicuratore del danneggiato. Inoltre, il caso in analisi presenta un ulteriore elemento di complessità costituito dalla presenza del concorso di colpa del danneggiato come causa di riduzione del quantum risarcitorio per co- produzione del «danno-evento» ai sensi dell'articolo 1227. co. 1 c.c.
Si osserva
-Con la surroga, l ha il diritto di recuperare le somme erogate alle Pt_1 vittime di incidenti stradali. Il Codice delle assicurazioni private stabilisce, a questo proposito, che le imprese di assicurazione
Rc auto hanno l'obbligo di rimborsare all le spese sostenute per le Pt_1 prestazioni elargite al danneggiato. Nei casi di prestazione previdenziale o assistenziale determinata da un fatto illecito di terzi, la surroga consente di poter recuperare le somme versate, rivalendosi sui responsabili dell'incidente e sulle loro compagnie di assicurazione
Se un incidente stradale provoca lesioni a un lavoratore, l potrebbe Pt_1 erogare prestazioni come l'indennità di malattia o la pensione di invalidità. Successivamente, l può esercitare il diritto di surroga Pt_1 per recuperare le somme pagate dalla compagnia assicurativa del responsabile dell'incidente.
La surroga dell' non è illimitata, ma è soggetta a dei limiti. In Pt_1 particolare, l può rivalersi solo per le somme che corrispondono al Pt_1 danno patrimoniale subito dalla vittima, escludendo il danno biologico e il danno morale. La Corte Costituzionale ha precisato che l può Pt_1 esercitare la surroga limitatamente all'incidenza che il danno biologico ha sulla capacità lavorativa.
Il nodo cruciale del presente contenzioso verte proprio sulla sussistenza o meno della capacità lavorativa assunta come ridotta da e Pt_1 contestata dalla convenuta.
Sul punto soccorre la CTU MDL espletata .
Il professionista sul punto afferma:”
• Il sig. affetto da precedenti morbosi quali: diabete mellito e da ipertensione arteriosa, Parte_2 in data 20.02.2016 è stato coinvolto in un incidente stradale dalla quale ha riportato frattura con sfondamento dell'acetabolo sin., frattura base I e II metatarso che ha richiesto la necessità di ricovero ospedaliero effettuato presso l'U.O. di e Traumatologia dove, il 25.02.2016, è stato sottoposto CP_4 ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti sulla frattura dell'acetabolo di sinistra. Il post operatorio è stato complicato dall'insorgenza di una neuroprassia dello SPE di sinistra e con TVP all . Il sig. in data 14.06.2016, ha presentato istanza n° 2174708400005 alla sede CP_5 Parte_2 di Noto tendente il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ed, il centro medico legale Pt_1 dell di Siracusa, in data 29.06.2016, ha riconosciuto il sig. affetto da trambosi Pt_1 Parte_2 venosa profonda arto inferiore sin con deficit dello SPE in esiti di recente frattura acetabolare sin. trattata chirurgicamente con placca e viti, diabete mellito scompensato (Hbs 7,6%) in venditore ambulante 63enne ed, a causa dell'infermità riscontrata, è stato ritenuto che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta permanentemente in misura superiore a 2/3. In sede di visita il sig. nel compilare il Mod. AS1, che costituisce la dichiarazione per eventi Parte_2 infortunistici extralavorativi procurati da terzi, ha affermato che solo la menomazione: esiti di frattura acetabolo sx, frattura base 1° e 2° metatarso piede sx, neuroprassia dello SPE sin. con TVP è stata causata da terzi. Le risultanze peritali dell'attuale accertamento medico legale concorda con la dichiarzione rilasciata dal sig. nel Mod. AS1 e, con la presente, si sostiene che solo gli Parte_2 attuali esiti: Esitidi frattura acetabolo sx trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti, frattura base 1° e 2° metatarso piede sx, neuroprassia dello SPE sin. con TVP arto inferiore Pt_ sinistro. sono responsabili di terzi pertano l quale ente erogatore delle prestazione al sig. Pt_2
per riconosciuta invalidità, ha diritto a procedere al recupero dai terzi degli importi dovuti, ai
[...] sensi dell'art. 14 della Legge del 12 giugno 1984, n. 222, solo per la quota di menomazione che concorre a determinare una riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini del sig.
in misura permanente superiore a 2/3. • La durata della inabilità temporanea, derivante Parte_2 dall'evento infortunistico occorso nelle circostanze del 20.02.2016, è quantizzabile in giorni 120
(centoventi gg.) di ITA, di ulteriori gironi 50 (cinquanta) di ITP al 75% + ulteriori 50 giorni (cinquanta gg.) di ITP ridotta al 50%. • per il caso in oggetto, in riferimento all'obiettività clinica rilevata in sede di visita peritale, è possibile esprimere un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica, pari a 30% (trenta x
100). Tale danno incide sulla capacità di lavoro del sig. in occupazioni confacenti alle sue Parte_2 attitudini, riferite essere quelle di venditore ambulante, nella misura del 35% (trentacinque x 100). Tale quota di danno ha permesso ai sanitari dell' di riconoscere, per l'incidenza dell'altra Pt_1 menomazione riscontrata sulla capacità lavorativa, quale: diabete mellito scompensato (Hbs 7,6%), che la sua capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta permanentemente in misura superiore a 2/3 • Il fascicolo giudiziario non contiene spese mediche sostenute per il sinistro del 20.02.2016. • Non sono, al momento, ipotizzabili spese mediche future rapportabili al sinistro de quo.
• Le lesioni attualmente diagnosticate, nel rispetto della criteriologia medico legale della ricerca del nesso di causalità, appaiono congrue con la dinamica del sinistro risultante dagli atti, con la certificazione medica e con l'anamnesi lesiva raccolta all'attuale visita medica. Sono successivamente pervenute, via e-mail, il 21.09.2022, dal legale dell note medico legali alla bozza di CTU che Pt_1 Per rilevano: “Presa visione della relazione di ctu redatta dal dott. , è opportuno fare le seguenti osservazioni: a seguito di incidente stradale avvenuto nel febbraio 2016 sono residuati all'assicurato i seguenti postumi permanenti: “esiti di frattura dell'acetabolo sin. trattata chirurgicamente con placca e viti, frattura base I e II metatarso sin., neuroprassia dello SPE sin. con TVP arto inferiore sinistro”. Il soggetto era già affetto da diabete mellito scompensato. L'incidenza sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative, tenuto conto dell'attività svolta (venditore ambulante) che lo costringeva a mantenere la stazione eretta, non può essere inferiore al 50%, relativamente alle sole patologie a carico dell'arto inferiore sinistro. Il diabete mellito incide solo per la rimanente quota della capacità lavorativa, sino al raggiungimento della riduzione permanente in misura superiore ai 2/3 in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato.Questa consulenza medica non può che rilevare che, il centro medico legale dell di Siracusa, in data 29.06.2016, ha riconosciuto il Pt_1 sig. affetto da trombosi venosa profonda arto inferiore sin con deficit dello SPE in esiti di Parte_2 recente frattura acetabolare sin. trattata chirurgicamente con placca e viti, diabete mellito scompensato
(Hbs 7,6%) in venditore ambulante 63enne e, a causa di tale infermità, ha ritenuto che la capacità di lavoro … in occupazioni confacenti alle sue attitudini è ridotta permanentemente in misura superiore a
2/3 e che la stessa è dipendente da responsabilità di terzi. Orbene tale valutazione è stata espressa dai sanitari dell tenendo conto delle disposizioni della Legge 222/84 che, all'art. 1, recita: “ Si considera Pt_1 invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno …l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” (67%). Nel caso in specie i sanitari dell nel valutare nel sig. Pt_1 la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini … ridotta a meno di un Parte_2 terzo, ossia 67% hanno tenuto conto della sfera attitudinale del soggetto, che di volta in volta si prende in esame, in base alle sue esperienze lavorative maturate e al bagaglio culturale lavorativo posseduto dal lavoratore, con un criterio di valutazione, quindi riferito ad una capacità lavorativa di carattere orientativamente semispecifico, con apprezzamento anche delle possibilità eventuali di riqualificazione professionale allo stesso attribuibili, tenendo in mente che l'espressione di una riduzione dell'efficienza psicofisica del soggetto e del relativo rendimento bio – meccanico, dipendendo dai seguenti fattori individuali: • il sesso, riguardando i lavori più pesanti, in genere, il sesso maschile;
• l'età, che riduce, fisiologicamente, nel tempo, l'efficienza fisica e lavorativa, in considerazione che mediamente all'età di
65 anni il lavoratore è in possesso del 75 % di tale efficienza misurata a 30 anni;
• la preparazione culturale, scolastica e professionale che implica l'attitudine ad occuparsi di lavori di tipo intellettuale o di carattere complesso, per cui può apparire declassante, laddove la preparazione sia evoluta o molto specialistica, occuparsi di attività di semplice manovalanza;
• le condizioni generali di salute, le situazioni patologiche, di carattere evolutivo o meno, a prescindere dalla più o meno chiara individuazione dell'eziologia dell'infermità in atto, tali da inficiare l'efficienza del lavoratore sia sotto il profilo anatomico che soprattutto funzionale;
si può trattare indifferentemente di malattie fisiche o mentali, con carattere di evolutività, sia degli effetti stabilizzati che degli esiti, ovvero sia di condizioni genetiche che di postumi di infortuni accidentali o lavorativi dipendenti o meno da fatti colposi o dolosi a carico di terzi o dell'assicurato medesimo, escluso l'autolesionismo Il giudizio medico legale espresso dai sanitari dell per i riferimenti normativi di cui alla L. 222/84, non è stato espresso con l'utilizzo di tabelle di Pt_1
Legge, in virtù del fatto che dovendosi rapportare alle occupazioni confacenti le attitudini, viene necessariamente rivolto alla singola persona. Non potrà, quindi, il giudizio fare riferimento a specifiche tabelle di legge, come per l' in quanto nelle stesse ci si rapporta al lavoro generico, ossia ad un CP_6 lavoro manuale medio totalmente estraneo a qualifiche e specializzazioni, mentre nel caso dell'invalidità pensionabile il giudizio è rivolto ad un'invalidità semispecifica o quasi specifica se non esattamente specifica, ovvero di tipo attitudinale, relativa alla sfera delle occupazione confacenti in base alla preparazione culturale e all'ambito delle attività svolte in prevalenza. Qualche analogia può essere conseguita con le apposite Tabelle dell'Invalidità Civile, che pur valutando la … capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 Nov. 1988 n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica … espressamente prevedono la … possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica. La necessità di adoperare delle tabelle valutate, non previste dall quando assolve le disposizioni Pt_1 normative per il riconoscimento dell'invalidità pensionabile di cui all'art. 1 della Legge 222/84, diventa indispensabile quando, come nel caso in oggetto, il danno da responsabilità terzi ha spostato la menomazione complessiva oltre la soglia minima del diritto alla prestazione e lo spostamento oltre la soglia in modo permanente ... a meno di un terzo” (67%) è stato possibile realizzarlo solo con il concorso fra l'incidenza sulla capacacità di lavorato derivante dall'infermità comuni e da quella deritante da responsabilità di terzi giacchè la surroga dell opera solo per la Controparte_7 percentuale direttamente dipendente dalla responsabilità di terzi. Questa consulenza medica ritiene ulteriormente utile l'utilizzo di tabelle valutative non solo per non essere tacciata di esprimere giudizi medico legali aventi i caratteri di presunzione soggettiva e destituite di fondamento, ma anche perché è la metodica medico legale adoperata in ambito R.C. dalla compagnia assicuratrice convenuta con cui il sottoscritto e l si deve necessariamente confrontare. Orbene, in sede di visita peritale, svolta in Pt_1 presenza del CTP dell'ente previdenziale dott.ssa nonché del dott. , quale CTP per Persona_2 Persona_3 la compagnia assicuratrice convenuta, è stato rilevato, al sig. la seguente obiettività: Parte_2
ARTO INFERIORE SINISTRO: si reperta esito cicatriziale di competenza chirurgica che, dal quadrante interno del gluteo sinistro si estende fino alla faccia laterale della coscia, per cm. 34. Ipotrofia del quadricipite. La motilità articolare dell'anca è ridotta per circa 1/3. Ridotti i movimenti di lateralità del piede. Si rileva inoltre deficit dello SPE con ipovalidità dell'ECD. Impossibile la deambulazione sulle punte e sui talloni. La deambulazione è claudicante ed avviene con bastone con appoggio dx. non contestata dai CCTTP al momento della visita né nelle note pervenute via e-mail, il 21.09.2022, dal legale dell Pt_1 che rilevano esclusivamente che, L'incidenza sulla capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative ... non può essere inferiore al 50%, relativamente alle sole patologie a carico dell'arto inferiore sinistro. diversamente dalla valutazione operata dal sottoscritto che rileva un: D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicotica, pari a 30% (trenta x 100). Tale danno incide sulla capacità di lavoro del sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini, riferite essere quelle di Parte_2 venditore ambulante, nella misura del 35% (trentacinque x 100). per gli esiti derivanti dalla responsabilità di terzi costituiti da: Esiti di frattura acetabolo sx trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti, frattura base 1° e 2° metatarso piede sx, neuroprassia dello SPE sin. con TVP arto inferiore sinistro. Per via analogia, adoperando le apposite Tabelle dell'Invalidità Civile, che espressamente prevedono la … possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semi specifica) e sulla capacità lavorativa specifica si rileva che, menomazioni ben più gravi di quelle riscontrate al sig. quali: Codici Menomazione Val. Parte_2 tabellare 7202 Anchilosi di anca in buona posizione 41% 7223 Esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi d'anca 31 => 40% 7427 Perdita di due alluci 15% 7322 Lesione del n. sciatico popliteo esterno 25% vengono espresse valutazione d'incidenza sulla capacità lavorativa inferiore a quella ritenuta non ... inferiore al 50% sostenuta dall Si osserva inoltre che l'altra menomazione, quale Pt_1 diabete mellito scompensato (Hbs 7,6%), in concocorso con l'infermità derivante dalla responsabilità di terzi nel determinismo della riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini del sig. ... in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a Parte_2 meno di un terzo” (67%) non ha corrispondenza con quanto sostenuto dall e costituito da ... il Pt_1 diabete incide solo per la rimanente quota della capacità lavorativa, sino al raggiungimento della riduzione permanente in misura superiore ai 2/3 in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato giacché, la criteriologia tabellare dell'Invalidità Civile, per tale menomazione prevede, una riduzione della capacità lavorativa pari a: Codici Menomazione Val. tabellare 9309 Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micromaroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III). 41 => 50% e la quantizzazione complessiva, derivante dall'applicazione delle formule in uso in medicina legale fra la ritenuta … incidenza sulla capacità lavorativa della menomazione da responsabilità di terzi, ritenuta ... non ... inferiore al 50% con la riduzione della capacità di lavorato derivante dall'infermità comune costituita da diabete mellito scompensato (Hbs 7,6%) valutabile, secondo la criteriologia tabellare dell'Invalidità Civile nella misura 41 => 50%, determina un valore superiore a quello già riconosciuto in sede amministrativa e pari a … meno di un terzo” (67%). Per quanto detto, in questa sede si ribadisce che le menomazioni derivanti da responsabilità di terzi nel determinare lo spostamento della menomazione complessiva oltre la soglia minima del diritto alla prestazione previdenziale riconosciuta dall Pt_1 spostamento realizzabile solo per il concorso fra l'infermità comune con quella da responsabilità di terzi,
è valutabile con un D.B., inteso quale incidenza sull'integrità psicofica, pari a 30% (trenta x 100). Tale danno incide sulla capacità di lavoro del sig. in occupazioni confacenti alle sue attitudini, Parte_2 riferite essere quelle di venditore ambulante, nella misura del 35% (trentacinque x 100).”
Dunque, è chiaro che, per quanto affermato e ribadito del professionista. lo spostamento della menomazione complessiva oltre la soglia minima del diritto alla prestazione previdenziale riconosciuta dall' è stato possibile solo col concorso fra l'infermità comune (malattie/patologie pregresse) con Pt_1 quella da responsabilità di terzi.
In ogni caso diversamente opinando, occorre rilevare che non ha tenuto conto del concorso di Pt_1 colpa del danneggiato per come rimasto provato documentalmente, né ha dato prova di quanto effettivamente abbia versato al danneggiato, tenuto conto che dal compendio documentale in atti si rileva che la provvidenza economica per cui è causa è stata percepita dal danneggiato solo per circa
4 anni dopo il sinistro avvenuto in data 20.02.2016 in Rosolini. Successivamente detto assegno ordinario di invalidità gli è stato sospeso dall' perché divenuto percettore di pensione. Pt_1
Pertanto, ritenuto che non sussistevano i requisiti per erogare la provvidenza economica per cui oggi è causa e posta a fondamento dell'odierno contenzioso, la domanda va rigettata perché infondata in fatto e in dritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e in applicazione del DM 55/14 e DM 147/ 22 scaglione da
52.001 – 260.000 a valore medio per tutte le fasi euro 14.103,00, oltre spese generali nella misura del
15% , IVA E CPA se dovuti;
Restano definitivamente a carico di le spese di CTU MDL per come liquidate con altro Pt_1 provvedimento,
P.Q.M.
Il Giudice Onorario Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Condanna in persona del suo legale rapp.te pro.tempore alle spese di Pt_1 lite che per come in parte motiva si liquidano in euro 14.103,00, oltre spese generali nella misura del 15% , IVA E CPA se dovuti;
Restano definitivamente a carico di le spese di CTU MDL per come Pt_1 liquidate con altro provvedimento
Così deciso
Siracusa 25.07.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa P. Fugallo