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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 580/2022
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 15/1/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo nel procedimento iscritto al n. 580 /2022 promosso da:
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Curatore Dott. , corrente in Savona Corso Italia 22/3, rappresentato e CP_2
difeso in forza di procura allegata all'atto di appello dall'Avvocato Podestà Stefano
(C.F.: – PEC , come da C.F._1 Email_1 Email_2
autorizzazione del Giudice Delegato del 24.05.2022, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova Via R. Ceccardi 2/10
appellante contro
(C.F. e P.I. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale a San Donato Milanese (MI), alla via Emilia n. 1, in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avvocati
Falco Francesco (C.F. – PEC C.F._2 Email_3 [...]
e Usai Roberto (C.F. – PEC Email_4 C.F._3 Email_5
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Email_6
Montobbio Enrico in Genova via Porta d'Archi n. 10/21 appellato
* * * IN FATTO e IN DIRITTO ha proposto appello avverso Controparte_1
la sentenza n. 1114/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova e pubblicata in data
4/5/2022.
è costituita con comparsa di Controparte_4
costituzione.
La Corte alla prima udienza disponeva un rinvio di ufficio atteso l'imminente congedo del Consigliere già titolare della causa. Era nominato un nuovo Consigliere
Relatore ed era fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta. Entrambe le parti congiuntamente chiedevano un rinvio pendenti trattative per la definizione stragiudiziale della causa che era rinviata al 13/6/2024 e poi al 16/10/2024, avendo dato atto di aver raggiunto un accordo.
Nessuna delle parti depositava note scritte per l'udienza fissata e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 4/12/2024, disponendo procedersi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avviso che in caso di mancata comparizione sarebbe stata pronunciata la cancellazione della causa dal ruolo con estinzione del giudizio.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte per l'udienza del 4/12/2024.
Ciò premesso, la Corte, rileva che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c., risultando il presente giudizio incardinato anteriormente alla riforma “Cartabia”. Invero, in tal senso si sono espresse Cass. 5163/1991, Cass.
14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007 (secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta alla Corte di Appello nell'attuale struttura collegiale del giudizio di gravame e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in senso conforme si veda anche
Cass. 19124/2004).
pag. 2/3 L'estinzione del procedimento comporta, poi, che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..Va, quindi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo. Nulla in punto spese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile visti gli artt. visti gli artt. 359, 127 ter, 279, 309 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Controparte_1
così provvede, Controparte_3
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo e
DICHIARA estinto il presente giudizio.
NULLA in punto spese.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 15/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 580/2022
La Corte di Appello di Genova, Sezione Prima Civile, nella Camera di Consiglio del giorno 15/1/2025 nelle persone dei magistrati: dott.ssa Rosella Silvestri Presidente dott. Riccardo Baudinelli Consigliere dott. Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo nel procedimento iscritto al n. 580 /2022 promosso da:
(P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Curatore Dott. , corrente in Savona Corso Italia 22/3, rappresentato e CP_2
difeso in forza di procura allegata all'atto di appello dall'Avvocato Podestà Stefano
(C.F.: – PEC , come da C.F._1 Email_1 Email_2
autorizzazione del Giudice Delegato del 24.05.2022, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova Via R. Ceccardi 2/10
appellante contro
(C.F. e P.I. , con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale a San Donato Milanese (MI), alla via Emilia n. 1, in persona del suo presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avvocati
Falco Francesco (C.F. – PEC C.F._2 Email_3 [...]
e Usai Roberto (C.F. – PEC Email_4 C.F._3 Email_5
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Email_6
Montobbio Enrico in Genova via Porta d'Archi n. 10/21 appellato
* * * IN FATTO e IN DIRITTO ha proposto appello avverso Controparte_1
la sentenza n. 1114/2022 pronunciata dal Tribunale di Genova e pubblicata in data
4/5/2022.
è costituita con comparsa di Controparte_4
costituzione.
La Corte alla prima udienza disponeva un rinvio di ufficio atteso l'imminente congedo del Consigliere già titolare della causa. Era nominato un nuovo Consigliere
Relatore ed era fissata udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme della trattazione scritta. Entrambe le parti congiuntamente chiedevano un rinvio pendenti trattative per la definizione stragiudiziale della causa che era rinviata al 13/6/2024 e poi al 16/10/2024, avendo dato atto di aver raggiunto un accordo.
Nessuna delle parti depositava note scritte per l'udienza fissata e la Corte rinviava ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 4/12/2024, disponendo procedersi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con espresso avviso che in caso di mancata comparizione sarebbe stata pronunciata la cancellazione della causa dal ruolo con estinzione del giudizio.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte per l'udienza del 4/12/2024.
Ciò premesso, la Corte, rileva che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c., risultando il presente giudizio incardinato anteriormente alla riforma “Cartabia”. Invero, in tal senso si sono espresse Cass. 5163/1991, Cass.
14936/2000, ma soprattutto Cass. 11434/2007 (secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta alla Corte di Appello nell'attuale struttura collegiale del giudizio di gravame e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in senso conforme si veda anche
Cass. 19124/2004).
pag. 2/3 L'estinzione del procedimento comporta, poi, che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c..Va, quindi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo. Nulla in punto spese.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile visti gli artt. visti gli artt. 359, 127 ter, 279, 309 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei confronti di Controparte_1
così provvede, Controparte_3
ORDINA la cancellazione della causa dal ruolo e
DICHIARA estinto il presente giudizio.
NULLA in punto spese.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del giorno 15/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 3/3