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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1098/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/24 e promossa DA e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà sul minore e Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco GRECO ed elett.te Parte_4 dom.to in VIA RUGGERO SETTIMO 129 97019 VITTORIA presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
quale Impresa Designata per la Controparte_1 gestione del Fondo Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del suo Procuratore ad negotia p.t., con l'Avv. Valeria FALAVIGNA, elett.te dom.to in VIA CESARE BATTISTI 33 BOLOGNA presso lo studio dello stesso difensore. Appellata AVVERSO la sentenza n. 3046/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in data 09/12/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, gli odierni appellanti convenivano in giudizio nella spiegata qualità di FGVS per ivi Controparte_2 sentirla condannare al risarcimento del danno parentale a seguito del decesso del giovane avvenuto in Vittoria (RG) Persona_1 il 17.2.2019. Ponevano a fondamento della domanda che il decedeva Persona_1 a soli diciotto anni a causa di un sinistro stradale il 17.2.2019, allorquando, alle ore 18:55 circa, il giovane percorreva a bordo dello scooter, di proprietà del di lui padre la Parte_1 strada extraurbana Scoglitti – Vittoria (ex S.P. 17) in direzione Vittoria, quando all'uscita di una curva a destra secondo il suo senso di marcia, al km. 1,800 circa, terminava la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione posto sul lato destro della carreggiata, decedendo nell'immediatezza. La Compagnia convenuta, da parte sua, contestava totalmente la proposta domanda, assumendo, pur nella spiacevolezza umana della vicenda, la totale responsabilità della vittima nella dinamica occorsa.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Assumeva il primo giudice, in primo luogo, che dalle annotazioni di Pg emergeva che “dagli accertamenti eseguiti sul luogo del sinistro non è stato possibile accertare effettivamente le cause del sinistro”, ciò in quanto non era stato ravvisato alcun punto di impatto del ciclomotore con altro veicolo, ed il ciclomotore non presentava evidenti danni da urto con altro autoveicolo, oltre al fatto che sulla sede stradale non erano presenti tracce di frenata o di scarroccio amento del veicolo, sicchè l'unico dato certo essendo alcune scalfiture sul ciglio stradale per metri 3,30 prima del palo di pubblica illuminazione ed alla distanza di metri 3,50 dal palo, ma nella banchina non percorribile, a metri 0 55 e fino a metri 0,70 dal ciglio per una lunghezza di 25 cm, negava così il giudicante che vi fosse qualcosa di sostanziale che potesse aiutare ad una rigorosa ricostruzione della dinamica. Presa visione dei filmati prodotti, asseriva il primo giudice che non appariva possibile giungere a conclusioni che potevano portare a sostenere, alla luce del principio del più probabile che non, una tesi piuttosto che l'altra in quanto dai filmati si riusciva soltanto “a vedere delle luci in lontananza di cui non può affermarsi a quali veicoli erano riconducibili”. Osservava il primo giudice come il consulente degli attori confutava le deduzioni del ct della convenuta in quanto le riteneva basate solo su dati soggettivi, ma a sua volta non portava elementi oggettivi, quantomeno per i secondi precedenti il sinistro, in merito alla dinamica e quindi non potevano ritenersi decisive neppure le sue deduzioni. In mancanza di dette prove, gli unici dati certi erano il fatto che l'attore fosse fuoriuscito di strada e che lo stesso era stato sorpassato da una macchina, sempre che il motociclo del pezzo di filmato attenzionato fosse quello condotto alla vittima, anche se si potesse ritenere con alta probabilità, allorquando il mezzo passava sotto la telecamera “del Sig. , fatto che avveniva, CP_3 però, “centinaia di metri prima rispetto al punto in cui è fuoriuscita di strada”. Inoltre, secondo il giudice, dalla posizione sulla carreggiata del motociclo non si comprende possa essere determinata la traiettoria asserita dal consulente attoreo, in mancanza di segni tangibili lasciati sull'asfalto.
-Avverso tale decisione propongono appello i per i Parte_5 seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, lamentano gli appellanti la erronea valutazione in termini di superfluità della consulenza tecnica determinante ai fini del decidere, facendone derivare illogicità e mancanza di motivazione, ed insistendo nella ammissione e assunzione delle consulenze tecnica e medico legale richieste in primo grado. Si dolgono gli appellanti in particolare che il Giudice di prime cure esprime una motivazione singolare per giustificare la superfluità della Ctu cinematica in quanto secondo il giudicante le immagini dei sistemi di video sorveglianza acquisiti al processo non fornirebbero alcun contributo significativo, parendo così confondere il termine cinematico riferendosi allo studio delle immagini anziché allo studio del movimento dei corpi. Nell'assenza di testimoni oculari, insistono gli appellanti che l'ausilio del tecnico del giudice era determinante per effettuare la lettura critica degli indizi residuati dal sinistro e dedurre la più probabile ricostruzione dello stesso, considerato che entrambe le parti avevano depositato delle consulenze tecniche di parte a conforto delle proprie deduzioni e domande.
2) Con il secondo motivo, lamentano erronea, illogica e omessa ricostruzione del fatto e valutazione delle prove emerse, specificamente omessa motivazione in ordine alla prova del sinistro. Insistendo anche in questo grado per la nomina di una CTU dinamica, evidenziavano gli appellanti che il processo di primo grado aveva tuttavia dato prova sia della sussistenza del fatto lesivo, in quanto l'analisi tecnica dei reperti acquisiti al processo escludeva che il giovane potesse aver urtato autonomamente il palo senza l'intervento determinante di una causa esterna riconducibile necessariamente a un veicolo di stazza superiore, come meglio documentato e argomentato scientificamente nella ctp a firma dell'ing. alla quale gli Persona_2 appellanti rinviano. Nondimeno, censurano gli appellanti che le valutazioni della Polizia Municipale pur non essendo assistite da fede privilegiata potevano costituire, comunque, un qualificato argomento di prova.
3) Con il terzo motivo, ripropongono gli appellanti tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste di prova del primo grado rimaste inevase, ribadendo anche la subordinata domanda di riconoscimento del risarcimento anche in ipotesi di concorso del danneggiato nonché la domanda svolta in primo grado relativa al risarcimento del danno ritenuta la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore, nonché infine quella relativa alla condanna delle spese di soccombenza.
-Si costituisce la Compagnia appellata contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A)In punto di diritto è costante in giurisprudenza la affermazione secondo cui per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, “spetta comunque al danneggiato l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”. (vedi ex multis: Cass.10540 del 2023, 15367 del 2011). Orbene, al di là dell'umana spiacevolezza per il doloroso accaduto, anche alla luce della rilettura critica dell'intera vicenda, non può convenirsi che la prova offerta dagli attori in primo grado sarebbe stata “certa e rigorosa”. A fronte di una iniziativa di risarcimento danni nei confronti del F.G.V.S., il presupposto che il sinistro fosse stato cagionato da veicolo non identificato, avrebbero dovuto, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante nel primo motivo, il Giudice di primo grado ha motivato correttamente ed in maniera esaustiva il proprio convincimento circa la decisione di non ammettere le prove richieste da parte attrice, in particolare la Ctu cinematica -a latere peraltro che la CTU non è mezzo di prova ma attività conoscitiva a servizio del giudice in specifiche materie tecnico-scientifiche- richiamando altre fonti processuali idonee a ritenere non provato il fatto assunto nell'atto di citazione. E' noto che la ricostruzione della dinamica fatta nel Verbale dagli Agenti di P.S. intervenienti non fa piena prova, se non nei limiti di quanto indicato dall'art. 2700 CC, tuttavia dall'atto redatto dal P.U., il giudicante può trarre liberamente elementi di convincimento, anche presuntivi, ai fini della ricostruzione del fatto. Essendo altrettanto noto che i contenuti delle dichiarazioni dei P.U. possono essere contrastati con ogni mezzo di prova, nello sforzo probatorio profuso dagli appellanti, soprattutto argomentando dalle conclusioni del proprio perito di parte, non vi sono elementi per poter suffragare, nella sostanza, la diversa dinamica insistita, sostenendo che il motociclo si sia spostato verso la banchina a seguito di un contatto con altro veicolo o per evitarlo. Nella dinamica che qui occupa, vi è totale assenza di elementi oggettivi, quali segni di urto diretto sul ciclomotore, detriti all'interno della sede stradale, scie di frenatura e/o scarrocciamento, di una qualsivoglia interferenza di un mezzo terzo nella verificazione del sinistro, tanto che nelle ultime difese di parte appellante si evoca sin'anche un' energia esterna, una sorta di onda d'urto creata dal sorpasso ad alta velocità di un autoveicolo di grosse dimensioni, che avrebbe causato lo sbando del motorino e la repentina deviazione verso la propria destra. Invero, riscontri significativi di elementi obiettivi di convincimento in tesi appellante non possono esser forniti neanche dai filmati prodotti, visionati ed esaminati sia dal giudice penale che dal primo giudice civile, ma anche da questo Collegio in sede decisoria, per quanto è stato tecnicamente possibile. Ad ogni buon conto, rimane condivisibile il rilievo del primo giudice: “si riesce a vedere soltanto delle luci in lontananza di cui non può affermarsi a quali veicoli siano riconducibili”, potendosi ragionevolmente confermare come tali “corpi mobili” non consentano di ricavare alcun elemento utile alla ricostruzione dell'evento nei termini esposti da parte attorea/appellante. Inoltre, anche il frammento che registrerebbe un sorpasso ad un motociclo, quando il mezzo passa sotto la telecamera “del Sig.
”, è circoscritto in una parte della strada “centinaia di CP_3 metri prima rispetto al punto in cui è fuoriuscito di strada”.
-B) Ad ogni modo, neanche dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dagli amici del , sono deducibili elementi di Pt_1 importanza circa la valutazione di autonoma fuoriuscita di strada del motorino. Rimane di contorno il collegamento con il sinistro, se non per rafforzare la presunzione -rilevante, vista l'assenza di elementi materiali come sopradedotto- che il motorino procedesse comunque a velocità elevata. Il aveva comunicato agli amici (con i quali aveva mangiato Pt_1 una pizza e con i quali faceva rientro a Vittoria nei momenti antecedenti l'evento) che “aveva freddo e dato che il suo mezzo era sprovvisto di parabrezza avrebbe velocizzato il rientro andando ad una velocità superiore alla nostra” (v.dichiarazione di ai Vigili Urbani di Vittoria). Persona_3 In senso conforme anche la dichiarazione di Testimone_1
“all'uscita di ci ha detto che essendo Parte_6 senza parabrezza sentiva freddo e pertanto ha aumentato la velocità allontanandosi da noi velocemente..io lo vedevo da lontano quando ha affrontato la curva destra che non me lo ha fatto più vedere”. Rilevato come in precedenza che il Giudice non deve dare una ricostruzione alternativa della dinamica, tale circostanze, che potrebbero contribuire a costruire la tesi della Compagnia appellata secondo cui il avrebbe perso, autonomamente e Pt_1 senza l'interferenza di terze persone (come rilevato dal PM nella richiesta di archiviazione), il controllo del proprio mezzo a causa della velocità di guida eccessiva e comunque non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo ivi presenti, se si tiene conto che era sera e che il stava affrontando un tratto di Pt_1 strada curvilineo, rendono comunque debole la tesi attorea sotto il profilo del “più probabile che non”, anche sotto l'eventuale astratto profilo concorsuale che, in assenza di prova d'urto, non potrebbe agganciarsi alla presunzione di cui all'art. 2054 cc. Che poi, la circostanza molto insistita dagli appellanti sulla scorta di quanto sostenuto dal proprio CTP, della “deviazione improvvisa”, quasi angolare, su di una traiettoria ritenuta coerente con la curvatura della strada, rimane, a ben vedere, proprio per la mancanza di segni materiali di urto o scarrocciamento, nulla di più di una ipotesi supposta a priori. Irrilevante, sotto tale ulteriore aspetto, il presunto segno di abrasione all'interno della copertura di plastica del parafango posteriore, non significativo di un contatto da tergo con un presunto veicolo, potendo esser stato causato anche a seguito della carambola del mezzo sul terreno a seguito del violento urto sul palo. Pertanto, tutti i motivi di merito vanno respinti, assorbiti gli altri profili secondari, e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
- Le spese del presente grado vanno opportunamente compensate. Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale n.77/18 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art.92 cpc, di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che possono esser ravvisate anche ogni qualvolta la parte sia costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale “grave” e necessaria che, nel nostro caso, si ancorava agli esiti delle contrapposte CTP dinamiche.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)spese interamente compensate. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 19/11/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1098/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13/6/24 e promossa DA e in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la potestà sul minore e Parte_3 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco GRECO ed elett.te Parte_4 dom.to in VIA RUGGERO SETTIMO 129 97019 VITTORIA presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
quale Impresa Designata per la Controparte_1 gestione del Fondo Garanzia delle Vittime della Strada, in persona del suo Procuratore ad negotia p.t., con l'Avv. Valeria FALAVIGNA, elett.te dom.to in VIA CESARE BATTISTI 33 BOLOGNA presso lo studio dello stesso difensore. Appellata AVVERSO la sentenza n. 3046/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in data 09/12/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, gli odierni appellanti convenivano in giudizio nella spiegata qualità di FGVS per ivi Controparte_2 sentirla condannare al risarcimento del danno parentale a seguito del decesso del giovane avvenuto in Vittoria (RG) Persona_1 il 17.2.2019. Ponevano a fondamento della domanda che il decedeva Persona_1 a soli diciotto anni a causa di un sinistro stradale il 17.2.2019, allorquando, alle ore 18:55 circa, il giovane percorreva a bordo dello scooter, di proprietà del di lui padre la Parte_1 strada extraurbana Scoglitti – Vittoria (ex S.P. 17) in direzione Vittoria, quando all'uscita di una curva a destra secondo il suo senso di marcia, al km. 1,800 circa, terminava la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione posto sul lato destro della carreggiata, decedendo nell'immediatezza. La Compagnia convenuta, da parte sua, contestava totalmente la proposta domanda, assumendo, pur nella spiacevolezza umana della vicenda, la totale responsabilità della vittima nella dinamica occorsa.
-Con l'impugnata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attrice. Assumeva il primo giudice, in primo luogo, che dalle annotazioni di Pg emergeva che “dagli accertamenti eseguiti sul luogo del sinistro non è stato possibile accertare effettivamente le cause del sinistro”, ciò in quanto non era stato ravvisato alcun punto di impatto del ciclomotore con altro veicolo, ed il ciclomotore non presentava evidenti danni da urto con altro autoveicolo, oltre al fatto che sulla sede stradale non erano presenti tracce di frenata o di scarroccio amento del veicolo, sicchè l'unico dato certo essendo alcune scalfiture sul ciglio stradale per metri 3,30 prima del palo di pubblica illuminazione ed alla distanza di metri 3,50 dal palo, ma nella banchina non percorribile, a metri 0 55 e fino a metri 0,70 dal ciglio per una lunghezza di 25 cm, negava così il giudicante che vi fosse qualcosa di sostanziale che potesse aiutare ad una rigorosa ricostruzione della dinamica. Presa visione dei filmati prodotti, asseriva il primo giudice che non appariva possibile giungere a conclusioni che potevano portare a sostenere, alla luce del principio del più probabile che non, una tesi piuttosto che l'altra in quanto dai filmati si riusciva soltanto “a vedere delle luci in lontananza di cui non può affermarsi a quali veicoli erano riconducibili”. Osservava il primo giudice come il consulente degli attori confutava le deduzioni del ct della convenuta in quanto le riteneva basate solo su dati soggettivi, ma a sua volta non portava elementi oggettivi, quantomeno per i secondi precedenti il sinistro, in merito alla dinamica e quindi non potevano ritenersi decisive neppure le sue deduzioni. In mancanza di dette prove, gli unici dati certi erano il fatto che l'attore fosse fuoriuscito di strada e che lo stesso era stato sorpassato da una macchina, sempre che il motociclo del pezzo di filmato attenzionato fosse quello condotto alla vittima, anche se si potesse ritenere con alta probabilità, allorquando il mezzo passava sotto la telecamera “del Sig. , fatto che avveniva, CP_3 però, “centinaia di metri prima rispetto al punto in cui è fuoriuscita di strada”. Inoltre, secondo il giudice, dalla posizione sulla carreggiata del motociclo non si comprende possa essere determinata la traiettoria asserita dal consulente attoreo, in mancanza di segni tangibili lasciati sull'asfalto.
-Avverso tale decisione propongono appello i per i Parte_5 seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, lamentano gli appellanti la erronea valutazione in termini di superfluità della consulenza tecnica determinante ai fini del decidere, facendone derivare illogicità e mancanza di motivazione, ed insistendo nella ammissione e assunzione delle consulenze tecnica e medico legale richieste in primo grado. Si dolgono gli appellanti in particolare che il Giudice di prime cure esprime una motivazione singolare per giustificare la superfluità della Ctu cinematica in quanto secondo il giudicante le immagini dei sistemi di video sorveglianza acquisiti al processo non fornirebbero alcun contributo significativo, parendo così confondere il termine cinematico riferendosi allo studio delle immagini anziché allo studio del movimento dei corpi. Nell'assenza di testimoni oculari, insistono gli appellanti che l'ausilio del tecnico del giudice era determinante per effettuare la lettura critica degli indizi residuati dal sinistro e dedurre la più probabile ricostruzione dello stesso, considerato che entrambe le parti avevano depositato delle consulenze tecniche di parte a conforto delle proprie deduzioni e domande.
2) Con il secondo motivo, lamentano erronea, illogica e omessa ricostruzione del fatto e valutazione delle prove emerse, specificamente omessa motivazione in ordine alla prova del sinistro. Insistendo anche in questo grado per la nomina di una CTU dinamica, evidenziavano gli appellanti che il processo di primo grado aveva tuttavia dato prova sia della sussistenza del fatto lesivo, in quanto l'analisi tecnica dei reperti acquisiti al processo escludeva che il giovane potesse aver urtato autonomamente il palo senza l'intervento determinante di una causa esterna riconducibile necessariamente a un veicolo di stazza superiore, come meglio documentato e argomentato scientificamente nella ctp a firma dell'ing. alla quale gli Persona_2 appellanti rinviano. Nondimeno, censurano gli appellanti che le valutazioni della Polizia Municipale pur non essendo assistite da fede privilegiata potevano costituire, comunque, un qualificato argomento di prova.
3) Con il terzo motivo, ripropongono gli appellanti tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste di prova del primo grado rimaste inevase, ribadendo anche la subordinata domanda di riconoscimento del risarcimento anche in ipotesi di concorso del danneggiato nonché la domanda svolta in primo grado relativa al risarcimento del danno ritenuta la responsabilità per mala gestio dell'assicuratore, nonché infine quella relativa alla condanna delle spese di soccombenza.
-Si costituisce la Compagnia appellata contestando totalmente la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico-giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è infondato per le ragioni che seguono. A)In punto di diritto è costante in giurisprudenza la affermazione secondo cui per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, “spetta comunque al danneggiato l'onere di provare il fatto generatore del danno e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto”. (vedi ex multis: Cass.10540 del 2023, 15367 del 2011). Orbene, al di là dell'umana spiacevolezza per il doloroso accaduto, anche alla luce della rilettura critica dell'intera vicenda, non può convenirsi che la prova offerta dagli attori in primo grado sarebbe stata “certa e rigorosa”. A fronte di una iniziativa di risarcimento danni nei confronti del F.G.V.S., il presupposto che il sinistro fosse stato cagionato da veicolo non identificato, avrebbero dovuto, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo. Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante nel primo motivo, il Giudice di primo grado ha motivato correttamente ed in maniera esaustiva il proprio convincimento circa la decisione di non ammettere le prove richieste da parte attrice, in particolare la Ctu cinematica -a latere peraltro che la CTU non è mezzo di prova ma attività conoscitiva a servizio del giudice in specifiche materie tecnico-scientifiche- richiamando altre fonti processuali idonee a ritenere non provato il fatto assunto nell'atto di citazione. E' noto che la ricostruzione della dinamica fatta nel Verbale dagli Agenti di P.S. intervenienti non fa piena prova, se non nei limiti di quanto indicato dall'art. 2700 CC, tuttavia dall'atto redatto dal P.U., il giudicante può trarre liberamente elementi di convincimento, anche presuntivi, ai fini della ricostruzione del fatto. Essendo altrettanto noto che i contenuti delle dichiarazioni dei P.U. possono essere contrastati con ogni mezzo di prova, nello sforzo probatorio profuso dagli appellanti, soprattutto argomentando dalle conclusioni del proprio perito di parte, non vi sono elementi per poter suffragare, nella sostanza, la diversa dinamica insistita, sostenendo che il motociclo si sia spostato verso la banchina a seguito di un contatto con altro veicolo o per evitarlo. Nella dinamica che qui occupa, vi è totale assenza di elementi oggettivi, quali segni di urto diretto sul ciclomotore, detriti all'interno della sede stradale, scie di frenatura e/o scarrocciamento, di una qualsivoglia interferenza di un mezzo terzo nella verificazione del sinistro, tanto che nelle ultime difese di parte appellante si evoca sin'anche un' energia esterna, una sorta di onda d'urto creata dal sorpasso ad alta velocità di un autoveicolo di grosse dimensioni, che avrebbe causato lo sbando del motorino e la repentina deviazione verso la propria destra. Invero, riscontri significativi di elementi obiettivi di convincimento in tesi appellante non possono esser forniti neanche dai filmati prodotti, visionati ed esaminati sia dal giudice penale che dal primo giudice civile, ma anche da questo Collegio in sede decisoria, per quanto è stato tecnicamente possibile. Ad ogni buon conto, rimane condivisibile il rilievo del primo giudice: “si riesce a vedere soltanto delle luci in lontananza di cui non può affermarsi a quali veicoli siano riconducibili”, potendosi ragionevolmente confermare come tali “corpi mobili” non consentano di ricavare alcun elemento utile alla ricostruzione dell'evento nei termini esposti da parte attorea/appellante. Inoltre, anche il frammento che registrerebbe un sorpasso ad un motociclo, quando il mezzo passa sotto la telecamera “del Sig.
”, è circoscritto in una parte della strada “centinaia di CP_3 metri prima rispetto al punto in cui è fuoriuscito di strada”.
-B) Ad ogni modo, neanche dalle dichiarazioni testimoniali rilasciate dagli amici del , sono deducibili elementi di Pt_1 importanza circa la valutazione di autonoma fuoriuscita di strada del motorino. Rimane di contorno il collegamento con il sinistro, se non per rafforzare la presunzione -rilevante, vista l'assenza di elementi materiali come sopradedotto- che il motorino procedesse comunque a velocità elevata. Il aveva comunicato agli amici (con i quali aveva mangiato Pt_1 una pizza e con i quali faceva rientro a Vittoria nei momenti antecedenti l'evento) che “aveva freddo e dato che il suo mezzo era sprovvisto di parabrezza avrebbe velocizzato il rientro andando ad una velocità superiore alla nostra” (v.dichiarazione di ai Vigili Urbani di Vittoria). Persona_3 In senso conforme anche la dichiarazione di Testimone_1
“all'uscita di ci ha detto che essendo Parte_6 senza parabrezza sentiva freddo e pertanto ha aumentato la velocità allontanandosi da noi velocemente..io lo vedevo da lontano quando ha affrontato la curva destra che non me lo ha fatto più vedere”. Rilevato come in precedenza che il Giudice non deve dare una ricostruzione alternativa della dinamica, tale circostanze, che potrebbero contribuire a costruire la tesi della Compagnia appellata secondo cui il avrebbe perso, autonomamente e Pt_1 senza l'interferenza di terze persone (come rilevato dal PM nella richiesta di archiviazione), il controllo del proprio mezzo a causa della velocità di guida eccessiva e comunque non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo ivi presenti, se si tiene conto che era sera e che il stava affrontando un tratto di Pt_1 strada curvilineo, rendono comunque debole la tesi attorea sotto il profilo del “più probabile che non”, anche sotto l'eventuale astratto profilo concorsuale che, in assenza di prova d'urto, non potrebbe agganciarsi alla presunzione di cui all'art. 2054 cc. Che poi, la circostanza molto insistita dagli appellanti sulla scorta di quanto sostenuto dal proprio CTP, della “deviazione improvvisa”, quasi angolare, su di una traiettoria ritenuta coerente con la curvatura della strada, rimane, a ben vedere, proprio per la mancanza di segni materiali di urto o scarrocciamento, nulla di più di una ipotesi supposta a priori. Irrilevante, sotto tale ulteriore aspetto, il presunto segno di abrasione all'interno della copertura di plastica del parafango posteriore, non significativo di un contatto da tergo con un presunto veicolo, potendo esser stato causato anche a seguito della carambola del mezzo sul terreno a seguito del violento urto sul palo. Pertanto, tutti i motivi di merito vanno respinti, assorbiti gli altri profili secondari, e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
- Le spese del presente grado vanno opportunamente compensate. Sulla scorta dell'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale n.77/18 in tema di spese processuali, è consentito al giudice, pur nel confermato rigido quadro normativo dell'ultima versione dell'art.92 cpc, di estendere i confini dell'interpretazione del criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che possono esser ravvisate anche ogni qualvolta la parte sia costretta ad agire, sulla base di un presupposto di fatto reale, ai fini di accertare nel giudizio la corrispondenza del presupposto di danno rivendicato apparente, attraverso una verifica processuale “grave” e necessaria che, nel nostro caso, si ancorava agli esiti delle contrapposte CTP dinamiche.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato ex art 13 comma 1 quater DPR 115/02.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
B)spese interamente compensate. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 19/11/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)